14.2015.136
Fallimento senza preventiva esecuzione. Ripresa dei pagamenti. Solvibilità resa verosimile
6 agosto 2015Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2015.136
Lugano
6 agosto 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Simoni
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nella causa SO.2015.2465 (fallimento senza preventiva esecuzione) della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 3 giugno 2015 da
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG,
Bellinzona
contro
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1,)
giudicando sul reclamo del 20 luglio 2015 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa l’8 luglio 2015 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza il 3 giugno
2015, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha chiesto alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento senza preventiva
esecuzione della RE 1, facendo valere che la convenuta ha sospeso i suoi
pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per contributi paretici insoluti di
complessivi fr. 30'595.– più accessori.
Fatti
B. All’udienza
di discussione il 1° luglio 2015 è comparsa solo la parte istante.
C. Statuendo
con decisione 8 luglio 2015 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 a
far tempo dal 9 luglio 2015 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–
per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo 20 luglio 2015 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato
tutti i crediti dell’istante e ulteriori dieci esecuzioni. Il reclamo non è
stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni
interesse alla causa in seguito all’estinzione dei suoi crediti.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF, a cui rinvia l’art.
194.
cpv. 1 LEF, e 319 lett. a CPC) alla Camera di
esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1
LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 e 321 cpv. 2
CPC). Presentato il 20 luglio 2015 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 9
luglio, in concreto il reclamo è tempestivo.
2.
La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia
l’accertamento manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi,
fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di
fallimento le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte
Nova” –, se questi si sono verificati prima della decisione
di prima istanza (art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti
successivi – detti nova autentici o
in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve
inoltre rendere verosimile la propria solvibilità (art. 174 cpv. 2 LEF). Queste
regole valgono anche in materia di fallimento senza preventiva esecuzione, l’art.
194.
cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF (sentenze del Tribunale federale
5A_711/2012 del 17 dicembre 2012, consid. 5.2, e 5A_14/2011 del 9 agosto 2011 consid.
3.
, con rimandi).
Nel
caso specifico, la reclamante produce con il ricorso tutta una serie di ricevute,
estratti e scritti allestiti dopo la dichiarazione del fallimento. Esse sono
dunque ricevibili ma il fallimento potrà essere annullato solo se la reclamante,
oltre a dimostrare la ripresa dei suoi pagamenti, avrà anche reso verosimile la
propria solvibilità (v. sotto consid. 4).
3.
In
virtù dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF, il creditore può chiedere al giudice la
dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione contro il debitore
soggetto alla procedura di fallimento che abbia sospeso i suoi pagamenti.
3.1
La
nozione di sospensione dei pagamenti è una nozione giuridica indeterminata che
conferisce al giudice del fallimento un ampio potere di apprezzamento. Per
ammettere la sospensione dei pagamenti occorre che il debitore non paghi debiti
incontestati ed esigibili, lasci moltiplicare le esecuzioni promosse nei suoi
confronti interponendo sistematicamente opposizione, oppure ometta di pagare
anche debiti di minima importanza. Non occorre tuttavia che il debitore
interrompa tutti i suoi pagamenti, è sufficiente che il rifiuto di pagare verta
su una parte essenziale delle sue attività commerciali. Perfino un solo debito
permette di ammettere una sospensione dei pagamenti, se il debito è importante
e se il rifiuto di pagare è durevole; ciò può essere segnatamente il caso
quando il debitore rifiuta di tacitare il suo principale creditore (sentenze del Tribunale federale
5A_711/2012 [citata sopra al consid. 2], consid. 5.2, e 5A_439/2010 dell’11
novembre 2010 consid. 4, con rinvii). La sospensione dei pagamenti non deve
essere soltanto di natura passeggera, ma deve trattarsi di una situazione
durevole (sentenza del Tribunale federale 5A_14/2011 [citata sopra al consid.
2], consid. 3.1, con rimandi).
3.2
Con
il reclamo la RE 1 ha prodotto numerose ricevute dell’Ufficio di esecuzione di
Lugano relative al pagamento a saldo delle esecuzioni promosse dall’istante
(doc. C), dei contributi dovuti per il 2015 (doc. B4 e D) e di
ulteriori dieci esecuzioni (doc. H), per un importo totale di oltre fr.
45'000.–. Ha così dimostrato di avere ripreso i suoi pagamenti, sicché la causa
di fallimento dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF non
sussiste più.
4.
Come
già menzionato (sopra consid. 2), essendo la ripresa dei pagamento successiva
alla dichiarazione del fallimento, occorre inoltre verificare il requisito
della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della
decisione impugnata (art. 174 cpv. 2 LEF).
4.1
Un
fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla
conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle
allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto
sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità
del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non
devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la
possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a
priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare
passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011,
consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità
può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto
di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare
modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile
sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,
estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici
dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
4.2
Dall’estratto
esecutivo al 17 luglio 2015 prodotto dalla reclamante (doc. O) si evince che le
uniche esecuzioni ancora pendenti nei suoi confronti sono sospese da
opposizione, per cui i relativi debiti non risultano ancora certi. Inoltre, a
suo carico non risultano attestati di carenza di beni. Ciò porta a ritenere che
la sua situazione finanziaria stia migliorando. Ricordato che secondo giurisprudenza
e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza
della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di
pagamento della reclamante appare più probabile che la sua incapacità di
pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può
essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile.
Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della
RE 1 va annullato.
5.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, sono poste in ambo le sedi
a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio
della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla
controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere
osservazioni al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento
pronunciata l’8 luglio 2015 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5,
nei confronti della RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima
sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio fallimenti di Lugano, da
anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della
RE 1.
III. Notificazione a:
–
;
–
;
– Ufficio
di esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Lugano;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).