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Decisione

14.2015.137

Opposizione al sequestro. Decisione cautelare nella procedura di divorzio quale titolo del credito e causa di sequestro. Contributi alimentari. Pagamenti effettuati prima della decisione cautelare. Co

22 dicembre 2015Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3).

1.3 Secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

a) La

giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice

di prima istanza e verifica quindi sotto l’an­­golo della semplice

verosimiglianza se i presupposti del sequestro sono realizzati, riesaminando

liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto (art. 320 lett. a CPC;

sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile 2013, consid. 9.3).

b) La

Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), ma le parti possono far

valere fatti e mezzi di prova nuovi (art. 278 cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC), verificatisi sia prima che dopo l’emana­­zione della sentenza di primo

grado (cfr. sentenza della CEF 14.1999.82 del 10 aprile 2000, consid.

1.5/e) fino alla chiusura dello scambio degli allegati (sentenza della CEF

14.1999.3 del 5 luglio 1999, consid. 3). È ammessa solo la produzione di documenti

(art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 639 consid. 4.3). L’ac­­certamento

dei fatti e l’apprezzamento delle prove possono essere censurati unicamente se

sono manifestamente errati o arbitrari (art. 320 lett. b CPC; DTF 138 III 234

consid. 4.1). Ove la correzione del vizio sia suscettibile d’influire sull’esito

della causa, la Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di prime cure

non ha manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di prova, ha

omesso, senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha tratto

deduzioni insostenibili dagli elementi raccolti (cfr. per analogia:

sentenza del Tribunale federale 5A_739/2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i

rinvii; Jeandin in: CPC commenté, 2011, n. 5-6 ad art. 320 CPC con

rimandi).

Considerandi

2.

In virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il

sequestro è concesso purché il creditore renda verosimile l’esistenza del suo

credito (n. 1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al

debitore (n. 3).

2.1

I

fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi –

che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un “inizio

di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati,

senza dover escludere la possibilità che si siano svolti in altro modo (DTF 138

III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid. 1.3). In particolare egli deve

convincersi che la pretesa vantata dal sequestrante esiste per l’im­­porto

enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene al fondamento giuridico dell’istanza,

il giudice procede a un esame sommario, cioè né definitivo né esaustivo, al

termine del quale emana una decisione provvisoria (DTF 138 III 638-9 consid.

4.3

), a questo stadio senza contraddittorio (per garantire l’effetto

sorpresa).

2.2

Il

decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o

dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso

giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro

– purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in

contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il

giudice non agisce d’ufficio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base

ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati

ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppure siano notori

(art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF

14.2011.113

dell’8 settembre 2011, consid. 6.5).

Sono inammissibili censure dirette non contro il decreto di sequestro ma contro

gli atti di esecuzione del sequestro (art. 275 LEF), affidati all’ufficio d’esecuzione

(art. 274 cpv. 1 LEF). Esse vanno fatte valere con ricorso all’autorità di

vigilanza nel senso dell’art. 17 LEF (DTF 129 III 207 consid. 2.3).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che l’opponente avesse dimostrato

di aver estinto, perlomeno parzialmente, nel periodo tra febbraio del 2012 e giugno/luglio

del 2014 il credito vantato da RE 1, in particolare con la produzione di

diverse fatture ed estratti bancari attestanti a suo dire pagamenti “che ricadevano

nel fabbisogno della moglie”. Il primo giudice ha d’al­­tronde considerato che

quest’ultima avesse accettato una compensazione di questi pagamenti con i

contributi di mantenimento, fondandosi su una lettera del 5 giugno 2014, in cui

l’avvocato di RE 1 chiedeva alla patrocinatrice dell’opponente di “documentare

quanto il suo cliente ha pagato direttamente per la moglie dal mese di febbraio

2012.

in avanti, cosi da verificare l’e­­ventuale conguaglio a favore della

signora RE 1”. Giudicando per contro sprovviste di linearità e di

verosimiglianza le obiezioni sollevate dalla parte sequestrante, contraddette

dalla documentazione agli atti, il Pretore ha accolto parzialmente l’opposizioneCO

1, confermando il sequestro limitatamente al saldo di fr. 1'228.55 da lui

riconosciuto (anziché i fr. 46'915.15 fatti valere dalla moglie).

4.

Nel

reclamo, RE 1 rimprovera al Pretore un accertamento manifestamente errato dei

fatti, laddove questi, nell’ammettere l’estinzione del credito da parte del

marito, avrebbe palesemente contraddetto la sentenza del 16 maggio 2014. A

detta della reclamante gran parte dei pagamenti effettuati da CO 1 e presi in

considerazione dal giudice del sequestro risalgono a un periodo precedente alla

predetta decisione cautelare, motivo per cui gli stessi non possono essere

dedotti dal credito da lei vantato. Lo stesso vale secondo lei per alcune

fatture saldate dal marito – come ad esempio quelle del dentista o del Touring

Club – che non rientrano fra le poste del suo fabbisogno ammesse dal giudice

cautelare. RE 1 contesta inoltre di aver mai inteso porre in compensazione

quanto pagato dal marito con i contributi alimentari dovuti, come invece ha

accertato il primo giudice sulla base dello scritto del 5 giugno 2014, violando

a suo parere i princìpi d’interpretazione sanciti all’art. 18 CO. La reclamante

ripropone infine la censura sull’inammissibilità della produzione di documenti

relativi alla corrispondenza tra il legale di lei e quello del marito, poiché

in contrasto con le norme deontologiche che reggono la professione d’avvocato.

5.

Nelle sue osservazioni al reclamo, CO 1 ribadisce che i versamenti da

lui effettuati erano destinati a estinguere spese che rientravano nel

fabbisogno della moglie, motivo per cui il primo giudice ha correttamente

considerato il credito quasi completamente estinto in seguito a compensazione.

Al riguardo l’op­­ponente aggiunge che la nota lettera inviatagli dal patrocinatore

della moglie non si presta ad altra interpretazione di quella fornita dal

Pretore.

6.

Delle tre condizioni stabilite dalla legge per la concessione del

sequestro (sopra consid. 2), nella fattispecie soltanto quella relativa all’esistenza

del credito è controversa. Al riguardo RE 1 fonda il

credito in garanzia del quale chiede il sequestro sulla decisione cautelare

emessa il 16 maggio 2014 dal Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione

6, che obbliga l’opponen­­te a versarle contributi mensili calcolati dal

febbraio del 2012 fino al giugno del 2014 in fr. 1'594.55 e a partire dal

luglio del 2014 in fr. 2'178.50. Passato in giudicato, tale decreto rende

senz’altro verosimile il credito di fr. 46'915.15 vantato dalla sequestrante, circostanza del resto non contestata dal marito, che si limita a

sostenere di averlo estinto in gran parte assumendosi spese che rientravano nel

fabbisogno minimo della moglie, tesi che come visto è stata ritenuta verosimile

dal Pretore.

6.1

La

reclamante, tuttavia, ribadisce in questa sede che gran parte dei pagamenti di

cui si prevale il marito sono avvenuti prima che il giudice cautelare emettesse

la propria decisione e non possono pertanto più essere presi in considerazione

dal giudice del rigetto dell’opposizione senza contraddire la sentenza

cautelare del 16 maggio 2014, che non ha previsto alcuna deduzione dai

contributi posti a carico del marito. Sull’argomento, già sollevato in prima

sede (verbale dell’udienza 4 maggio 2015 pag. 8 ad 4) ma ignorato dal primo

giudice, la sentenza impugnata è silente.

a) Ora, in ambito di rigetto definitivo dell’opposizione,

motivi di estin­zione del

credito posto in esecuzione giusta l’art. 81 LEF (pagamento, compensazione,

ecc.) verificatisi prima della sentenza prodotta quale

titolo di rigetto e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura

che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di

rigetto (DTF 135 III 320 consid. 2.5; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23

marzo 2015 consid. 5.2). In effetti, il giudice dell’esecuzione non è abilitato

a (ri)esaminare nel merito l’obbligo di pagare stabilito dal giudice che ha

emesso la decisione invocata quale titolo di rigetto, verificando se tale

obbligo non fosse già estinto al momento in cui è stato decretato (v. DTF 135

III 320 consid. 2.5). Ciò vale in particolare ove il dispositivo della

decisione condanni senza riserve il debitore a pagare contributi di

mantenimento di un importo determinato per un periodo retroattivo (DTF 138 III

585.

consid. 6.1.2).

b) Nella

fattispecie, né il dispositivo n. 3 né i motivi della sentenza cautelare del 16

maggio 2014 (doc. B) contengono riserva di sorta relativa all’obbligo posto a

carico del marito di pagare alimenti alla moglie. Siccome CO 1 avrebbe avuto la

possibilità di allegare i pagamenti fatti valere in questa sede già nella

procedura cautelare di divorzio (all’udienza del 22 gennaio 2013 o con le

conclusioni scritte), nell’eventuale procedura di rigetto definitivo dell’opposizione

per ipotesi interposta contro l’esecuzione a convalida del sequestro egli non

sarebbe ammesso a eccepire il pagamento degli alimenti arretrati anteriori alla

sentenza cautelare né l’estinzione per compensazione (art. 81 cpv. 1 LEF). La

fattispecie in esame si distingue pertanto da quella giudicata dalla Camera il

17.

settembre 2012 (inc. 14.2012.109), cui l’opponente si riferisce per

contestare la tesi della sequestrante, nella misura in cui nel caso del 2012 il

Dispositivo

dispositivo (n. I.4) della sentenza della prima Camera civile 19 novembre 2007

prodotta dalla creditrice degli alimenti quale titolo di rigetto definitivo

prevedeva esplicitamente la possibilità per il debitore di dedurre dal

contributo alimentare per la moglie i pagamenti relativi all’abitazione (già)

coniugale ch’egli aveva effettuato direttamente (sentenza della CEF 14.2012.109

pag. 5 e 8). La tesi della reclamante appare quindi su questo punto più verosimile

di quella dell’opponente.

c) Non

si disconosce, invero, che nella procedura di opposizione al sequestro la

limitazione delle eccezioni prescritta dall’art. 81 LEF non si applica

direttamente, il giudice del sequestro potendosi limitare a valutare quale

delle tesi dell’opponente e del sequestrante è più verosimile (art. 272 cpv. 1

LEF). Ciò nonostante, egli non può ritenere verosimile l’estinzione del credito

vantato dalla sequestrante sulla base di un’eccezione di pagamento o di

compensazione che l’opponente non sarebbe abilitato a sollevare nella procedura

di rigetto definitivo dell’opposizione, che necessariamente la sequestrante

andrebbe a promuovere, producendo quale titolo la decisione cautelare, se egli

dovesse interporre opposizione al precetto esecutivo emesso a convalida del

sequestro. A ben vedere, del resto, la competenza del giudice del sequestro, come

quella del giudice del rigetto, è limitata al­l’ambito esecutivo e non può di

conseguenza sconfinare nella sfera di competenza del giudice del merito. Senza

contare che ammettere l’eccezione d’estinzione in questa fase della procedura

farebbe decadere il foro del sequestro, impendendo alla sequestrante, in

contrasto con lo scopo di garanzia dell’istituto del sequestro, di porre in

esecuzione la decisione cautelare del 16 maggio 2014. Il reclamo si rivela

quindi fondato su questo punto.

6.2 Sia

il Pretore sia l’opponente ritengono che la sequestrante abbia accettato la

compensazione degli alimenti arretrati con i pagamenti effettuati per lei

direttamente dal marito e la sua successiva contestazione costituirebbe un “venire

contra factum proprium” tale da suscitare seri interrogativi sulla sua

buona fede (osservazioni al reclamo, pag. 4 n. 4). Sennonché nello scritto 5

giugno 2014 (doc. 1), da cui Pretore e opponente desumono tale accettazione, il

patrocinatore di RE 1 si è limitato a chiedere al collega di controparte di

comunicare e documentare “quanto

il suo cliente ha pagato direttamente per la moglie dal mese di febbraio 2012

in avanti, così da permettermi di verificare l’eventuale conguaglio a favore

della signora RE 1”.

a) Ora,

dal testo di tale richiesta non si può dedurre che RE 1 sia “promotrice” della

compensazione né che l’abbia accettata, non solo perché non sapeva ancora

quanti e quali crediti il marito avrebbe vantato, ma pure perché lo scopo

dichiarato di lei era unicamente quello di verificare i rapporti di dare e

avere tra i coniugi. Insostenibile, l’accertamento contrario del Pretore non vincola

la Camera (art. 320 lett. b CPC e sopra consid. 1.3/b). Non appare neppure

verosimile che da un simile scritto la controparte abbia potuto legittimamente

nutrire aspettative che sarebbero poi state disattese dalla moglie, dal momento

che i pagamenti in questione erano già stati effettuati in precedenza. Quanto

alla successiva corrispondenza, in particolare i documenti 5, 7 e 9, a questo

stadio della procedura lo stesso convenuto non sembra più volerne dedurre

alcunché (v. osservazioni al reclamo, pag. 5). Ad ogni modo il carattere apparentemente

transattivo di quei documenti impedisce di poterli considerare alla stregua di

un riconoscimento incondizionato (cfr. sentenza della CEF 14.2014.203 del

7 novembre 2014, consid. 6), a prescindere dalla questione della loro

ricevibilità nel senso dell’art. 152 cpv. 2 CPC. Che, in definitiva, la

sequestrante abbia accettato la compensazione delle sue pretese alimentari con

i pagamenti fatti valere dal marito non risulta né direttamente dallo scritto 5 giugno 2014 (doc. 1) e neppure indirettamente

sotto il profilo del principio dell’affidamento, questione di natura giuridica che

la Camera può riesaminare liberamente (cfr. DTF 135 III 413 consid. 3.2).

Anche su questo punto, il reclamo merita così di essere accolto.

b) Non

si disconosce che in esito al giudizio odierno CO 1 potrebbe essere costretto a

pagare una seconda volta quanto già corrisposto alla moglie mediante assunzione

di debiti di lei. Questa è però la conseguenza logica del principio secondo cui

il giudice dell’esecuzione non è abilitato a riesaminare nel merito la decisione

che condanna il debitore a pagare il credito posto in esecuzione. La presente

sentenza non pregiudica comunque la possibilità per CO 1 di adire il giudice

del merito con un’azione di accertamento dell’inesistenza del suo debito o, in

un secondo tempo, di restituzione dell’indebito, sempreché tali azioni siano

ricevibili.

7. Come

sostiene la reclamante “gran parte dei pagamenti” risultano anteriori alla

decisione cautelare e, per i motivi testé esposti, non possono essere

considerati dal giudice del sequestro. Ma non tutti. L’addebito dal conto del

marito di fr. 673.20 a estinzione degli interessi ipotecari riferiti alla

casa di __________ scaduti il 30 giugno 2014 (doc. 16/SS) è successivo alla

decisione cautelare e la reclamante non contesta (più) che sia una spesa che il

giudice del divorzio ha inserito nel proprio fabbisogno minimo (reclamo pag.

4-5 n. 7 e doc. B pag. 3). L’eccezione dell’art. 125 n. 2 CO, che peraltro la

reclamante non ha più riproposto in seconda istanza, non pare impedire la

compensazione, giacché il pagamento in questione è servito a estinguere una

spesa riconducibile al fabbisogno minimo della moglie: il suo mantenimento

assolutamente necessario non sembra quindi compromesso dalla compensazione in

questione. Di conseguenza il reclamo deve essere parzialmente accolto nel senso

che il sequestro è mantenuto limitatamente a fr. 46'241.95 (fr. 46'915.15 ./. fr. 673.20) oltre agli interessi del 5% dal 17 maggio 2014, la pretesa per interessi

di mora essendo menzionata nel decreto di sequestro e nelle conclusioni del reclamo

senza dare adito a una contestazione specifica del convenuto.

8. La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), e le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio

dell’art. 96 CPC, seguono la reciproca soccombenza parziale (art. 106 cpv. 2 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.

112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 45'686.60 (fr. 46'915.15

./. fr. 1'228.55), supera la soglia di fr. 30'000.– ai fini

dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e i

dispositivi n. 1 e 2 della sentenza impugnata sono così riformati:

1. L’opposizione al sequestro è parzialmente accolta e di conseguenza

il sequestro n. __________ del 18 dicembre 2014 è confermato limitatamente a fr. 46'241.95 oltre agli interessi del 5% dal 17 maggio 2014.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 300.– sono poste a carico di CO 1 per

fr. 295.– e per la rimanenza a carico di RE 1, cui CO 1 rifonderà fr. 1'280.–

per ripetibili ridotte.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 500.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico per fr. 10.– e

per la rimanenza a carico di CO 1, che rifonderà a RE 1 fr. 1'200.– per ripetibili

ridotte.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può

essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98

LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2

LTF).