14.2015.137
Opposizione al sequestro. Decisione cautelare nella procedura di divorzio quale titolo del credito e causa di sequestro. Contributi alimentari. Pagamenti effettuati prima della decisione cautelare. Co
22 dicembre 2015Italiano19 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2015.137
Lugano
22 dicembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa __________ (opposizione al
sequestro) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con
istanza 8 gennaio 2015 da
CO 1
(patrocinato dall’avv. dott., __________)
contro
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 20 luglio 2015 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa l’8 luglio 2015 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con petizione del 12 ottobre 2011 CO 1 ha promosso azione unilaterale
intesa al divorzio da RE 1, con cui era sposato dal dicembre del 1977. La
moglie si è opposta al divorzio e ha chiesto in via cautelare al Pretore
aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 4, un contributo alimentare di fr. 2'100.–
mensili a partire dal febbraio del 2012. Dopo aver accertato quali fossero i
fabbisogni comprovati e ammissibili di RE 1, con decisione del 16 maggio 2014
il giudice ha stabilito l’obbligo per CO 1 di versare alla moglie un contributo
alimentare mensile di fr. 1'594.55 a partire dal febbraio del 2012 fino al
giugno del 2014, e di fr. 2'178.50 a partire dal luglio del 2014.
B. Con istanza del 17 dicembre 2014 diretta contro CO 1, RE 1 ha chiesto
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il sequestro “di tutto quanto presente sui conti n. __________
e n. __________ presso __________, Lugano; sui conti n. __________, n. __________,
n. __________, n. __________ presso __________, Lugano; il deposito titoli __________
(479 azioni nominative __________)”, il tutto fino a concorrenza del credito per gli alimenti
dal febbraio del 2012 al luglio del 2014, pari a fr. 46'915.15 oltre alle
spese e agli interessi del 5% dal 17 maggio 2014. Quale titolo del credito e
causa del sequestro l’istante ha indicato la decisione cautelare del 16 maggio
2014 del Pretore di Lugano, sezione 4, passata in giudicato (inc. n. __________).
C. Con
decreto del giorno successivo il Pretore ha
accolto integralmente l’istanza e ordinato il sequestro di quanto richiesto, rendendo
attento il creditore in merito alla sua responsabilità nel senso dell’art. 273
cpv. 1 LEF nel caso in cui dovesse essere accertata giudizialmente l’inesistenza
del credito. Essendo il sequestro stato eseguito il 19 dicembre 2014 dall’Ufficio
di esecuzione di Lugano (verbale n. __________), con istanza 8 gennaio
2015 CO 1 ha presentato opposizione al decreto di sequestro al medesimo giudice,
chiedendo inoltre la prestazione di una garanzia ai sensi dell’art. 273 LEF.
All’udienza di discussione tenutasi
il 4 maggio 2015 il debitore sequestrato ha confermato l’opposizione e la
relativa richiesta di garanzia, mentre con risposta scritta incorporata nel
verbale RE 1 ha concluso per la reiezione di entrambe e la conferma del decreto
di sequestro. In sede di replica
e di duplica le parti hanno ribadito le loro rispettive posizioni.
D. Statuendo
con decisione dell’8 luglio 2015 il Pretore ha parzialmente accolto l’opposizione
e confermato il sequestro limitatamente a fr. 1'228.55 (anziché fr. 46'915.15),
ponendo le spese processuali a carico di RE 1, tenuta a rifondere a CO 1 fr. 1'300.–
per ripetibili.
E. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 20 luglio 2015 per ottenerne l’annullamento, la
reiezione dell’opposizione al sequestro e la conferma dello stesso. Nelle sue osservazioni
del 31 luglio 2015, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di opposizione al sequestro
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
6 CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett.
a CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e
fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato lunedì 20 luglio 2015 contro la sentenza notificata al
patrocinatore della reclamante il 9 luglio, in concreto il reclamo è senz’altro
tempestivo dato che è scaduto il terzo giorno utile dopo la fine delle ferie
estive (durate dal 15 al 31 luglio, art. 56 n. 2, 63 LEF e 145 cpv. 4 CPC).
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
Fatti
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3).
1.3 Secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.
a) La
giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice
di prima istanza e verifica quindi sotto l’angolo della semplice
verosimiglianza se i presupposti del sequestro sono realizzati, riesaminando
liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto (art. 320 lett. a CPC;
sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile 2013, consid. 9.3).
b) La
Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), ma le parti possono far
valere fatti e mezzi di prova nuovi (art. 278 cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC), verificatisi sia prima che dopo l’emanazione della sentenza di primo
grado (cfr. sentenza della CEF 14.1999.82 del 10 aprile 2000, consid.
1.5/e) fino alla chiusura dello scambio degli allegati (sentenza della CEF
14.1999.3 del 5 luglio 1999, consid. 3). È ammessa solo la produzione di documenti
(art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 639 consid. 4.3). L’accertamento
dei fatti e l’apprezzamento delle prove possono essere censurati unicamente se
sono manifestamente errati o arbitrari (art. 320 lett. b CPC; DTF 138 III 234
consid. 4.1). Ove la correzione del vizio sia suscettibile d’influire sull’esito
della causa, la Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di prime cure
non ha manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di prova, ha
omesso, senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha tratto
deduzioni insostenibili dagli elementi raccolti (cfr. per analogia:
sentenza del Tribunale federale 5A_739/2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i
rinvii; Jeandin in: CPC commenté, 2011, n. 5-6 ad art. 320 CPC con
rimandi).
Considerandi
2.
In virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il
sequestro è concesso purché il creditore renda verosimile l’esistenza del suo
credito (n. 1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al
debitore (n. 3).
2.1
I
fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi –
che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un “inizio
di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati,
senza dover escludere la possibilità che si siano svolti in altro modo (DTF 138
III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid. 1.3). In particolare egli deve
convincersi che la pretesa vantata dal sequestrante esiste per l’importo
enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene al fondamento giuridico dell’istanza,
il giudice procede a un esame sommario, cioè né definitivo né esaustivo, al
termine del quale emana una decisione provvisoria (DTF 138 III 638-9 consid.
4.3
), a questo stadio senza contraddittorio (per garantire l’effetto
sorpresa).
2.2
Il
decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o
dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso
giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro
– purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in
contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il
giudice non agisce d’ufficio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base
ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati
ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppure siano notori
(art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF
14.2011.113
dell’8 settembre 2011, consid. 6.5).
Sono inammissibili censure dirette non contro il decreto di sequestro ma contro
gli atti di esecuzione del sequestro (art. 275 LEF), affidati all’ufficio d’esecuzione
(art. 274 cpv. 1 LEF). Esse vanno fatte valere con ricorso all’autorità di
vigilanza nel senso dell’art. 17 LEF (DTF 129 III 207 consid. 2.3).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che l’opponente avesse dimostrato
di aver estinto, perlomeno parzialmente, nel periodo tra febbraio del 2012 e giugno/luglio
del 2014 il credito vantato da RE 1, in particolare con la produzione di
diverse fatture ed estratti bancari attestanti a suo dire pagamenti “che ricadevano
nel fabbisogno della moglie”. Il primo giudice ha d’altronde considerato che
quest’ultima avesse accettato una compensazione di questi pagamenti con i
contributi di mantenimento, fondandosi su una lettera del 5 giugno 2014, in cui
l’avvocato di RE 1 chiedeva alla patrocinatrice dell’opponente di “documentare
quanto il suo cliente ha pagato direttamente per la moglie dal mese di febbraio
2012.
in avanti, cosi da verificare l’eventuale conguaglio a favore della
signora RE 1”. Giudicando per contro sprovviste di linearità e di
verosimiglianza le obiezioni sollevate dalla parte sequestrante, contraddette
dalla documentazione agli atti, il Pretore ha accolto parzialmente l’opposizioneCO
1, confermando il sequestro limitatamente al saldo di fr. 1'228.55 da lui
riconosciuto (anziché i fr. 46'915.15 fatti valere dalla moglie).
4.
Nel
reclamo, RE 1 rimprovera al Pretore un accertamento manifestamente errato dei
fatti, laddove questi, nell’ammettere l’estinzione del credito da parte del
marito, avrebbe palesemente contraddetto la sentenza del 16 maggio 2014. A
detta della reclamante gran parte dei pagamenti effettuati da CO 1 e presi in
considerazione dal giudice del sequestro risalgono a un periodo precedente alla
predetta decisione cautelare, motivo per cui gli stessi non possono essere
dedotti dal credito da lei vantato. Lo stesso vale secondo lei per alcune
fatture saldate dal marito – come ad esempio quelle del dentista o del Touring
Club – che non rientrano fra le poste del suo fabbisogno ammesse dal giudice
cautelare. RE 1 contesta inoltre di aver mai inteso porre in compensazione
quanto pagato dal marito con i contributi alimentari dovuti, come invece ha
accertato il primo giudice sulla base dello scritto del 5 giugno 2014, violando
a suo parere i princìpi d’interpretazione sanciti all’art. 18 CO. La reclamante
ripropone infine la censura sull’inammissibilità della produzione di documenti
relativi alla corrispondenza tra il legale di lei e quello del marito, poiché
in contrasto con le norme deontologiche che reggono la professione d’avvocato.
5.
Nelle sue osservazioni al reclamo, CO 1 ribadisce che i versamenti da
lui effettuati erano destinati a estinguere spese che rientravano nel
fabbisogno della moglie, motivo per cui il primo giudice ha correttamente
considerato il credito quasi completamente estinto in seguito a compensazione.
Al riguardo l’opponente aggiunge che la nota lettera inviatagli dal patrocinatore
della moglie non si presta ad altra interpretazione di quella fornita dal
Pretore.
6.
Delle tre condizioni stabilite dalla legge per la concessione del
sequestro (sopra consid. 2), nella fattispecie soltanto quella relativa all’esistenza
del credito è controversa. Al riguardo RE 1 fonda il
credito in garanzia del quale chiede il sequestro sulla decisione cautelare
emessa il 16 maggio 2014 dal Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione
6, che obbliga l’opponente a versarle contributi mensili calcolati dal
febbraio del 2012 fino al giugno del 2014 in fr. 1'594.55 e a partire dal
luglio del 2014 in fr. 2'178.50. Passato in giudicato, tale decreto rende
senz’altro verosimile il credito di fr. 46'915.15 vantato dalla sequestrante, circostanza del resto non contestata dal marito, che si limita a
sostenere di averlo estinto in gran parte assumendosi spese che rientravano nel
fabbisogno minimo della moglie, tesi che come visto è stata ritenuta verosimile
dal Pretore.
6.1
La
reclamante, tuttavia, ribadisce in questa sede che gran parte dei pagamenti di
cui si prevale il marito sono avvenuti prima che il giudice cautelare emettesse
la propria decisione e non possono pertanto più essere presi in considerazione
dal giudice del rigetto dell’opposizione senza contraddire la sentenza
cautelare del 16 maggio 2014, che non ha previsto alcuna deduzione dai
contributi posti a carico del marito. Sull’argomento, già sollevato in prima
sede (verbale dell’udienza 4 maggio 2015 pag. 8 ad 4) ma ignorato dal primo
giudice, la sentenza impugnata è silente.
a) Ora, in ambito di rigetto definitivo dell’opposizione,
motivi di estinzione del
credito posto in esecuzione giusta l’art. 81 LEF (pagamento, compensazione,
ecc.) verificatisi prima della sentenza prodotta quale
titolo di rigetto e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura
che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di
rigetto (DTF 135 III 320 consid. 2.5; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23
marzo 2015 consid. 5.2). In effetti, il giudice dell’esecuzione non è abilitato
a (ri)esaminare nel merito l’obbligo di pagare stabilito dal giudice che ha
emesso la decisione invocata quale titolo di rigetto, verificando se tale
obbligo non fosse già estinto al momento in cui è stato decretato (v. DTF 135
III 320 consid. 2.5). Ciò vale in particolare ove il dispositivo della
decisione condanni senza riserve il debitore a pagare contributi di
mantenimento di un importo determinato per un periodo retroattivo (DTF 138 III
585.
consid. 6.1.2).
b) Nella
fattispecie, né il dispositivo n. 3 né i motivi della sentenza cautelare del 16
maggio 2014 (doc. B) contengono riserva di sorta relativa all’obbligo posto a
carico del marito di pagare alimenti alla moglie. Siccome CO 1 avrebbe avuto la
possibilità di allegare i pagamenti fatti valere in questa sede già nella
procedura cautelare di divorzio (all’udienza del 22 gennaio 2013 o con le
conclusioni scritte), nell’eventuale procedura di rigetto definitivo dell’opposizione
per ipotesi interposta contro l’esecuzione a convalida del sequestro egli non
sarebbe ammesso a eccepire il pagamento degli alimenti arretrati anteriori alla
sentenza cautelare né l’estinzione per compensazione (art. 81 cpv. 1 LEF). La
fattispecie in esame si distingue pertanto da quella giudicata dalla Camera il
17.
settembre 2012 (inc. 14.2012.109), cui l’opponente si riferisce per
contestare la tesi della sequestrante, nella misura in cui nel caso del 2012 il
Dispositivo
dispositivo (n. I.4) della sentenza della prima Camera civile 19 novembre 2007
prodotta dalla creditrice degli alimenti quale titolo di rigetto definitivo
prevedeva esplicitamente la possibilità per il debitore di dedurre dal
contributo alimentare per la moglie i pagamenti relativi all’abitazione (già)
coniugale ch’egli aveva effettuato direttamente (sentenza della CEF 14.2012.109
pag. 5 e 8). La tesi della reclamante appare quindi su questo punto più verosimile
di quella dell’opponente.
c) Non
si disconosce, invero, che nella procedura di opposizione al sequestro la
limitazione delle eccezioni prescritta dall’art. 81 LEF non si applica
direttamente, il giudice del sequestro potendosi limitare a valutare quale
delle tesi dell’opponente e del sequestrante è più verosimile (art. 272 cpv. 1
LEF). Ciò nonostante, egli non può ritenere verosimile l’estinzione del credito
vantato dalla sequestrante sulla base di un’eccezione di pagamento o di
compensazione che l’opponente non sarebbe abilitato a sollevare nella procedura
di rigetto definitivo dell’opposizione, che necessariamente la sequestrante
andrebbe a promuovere, producendo quale titolo la decisione cautelare, se egli
dovesse interporre opposizione al precetto esecutivo emesso a convalida del
sequestro. A ben vedere, del resto, la competenza del giudice del sequestro, come
quella del giudice del rigetto, è limitata all’ambito esecutivo e non può di
conseguenza sconfinare nella sfera di competenza del giudice del merito. Senza
contare che ammettere l’eccezione d’estinzione in questa fase della procedura
farebbe decadere il foro del sequestro, impendendo alla sequestrante, in
contrasto con lo scopo di garanzia dell’istituto del sequestro, di porre in
esecuzione la decisione cautelare del 16 maggio 2014. Il reclamo si rivela
quindi fondato su questo punto.
6.2 Sia
il Pretore sia l’opponente ritengono che la sequestrante abbia accettato la
compensazione degli alimenti arretrati con i pagamenti effettuati per lei
direttamente dal marito e la sua successiva contestazione costituirebbe un “venire
contra factum proprium” tale da suscitare seri interrogativi sulla sua
buona fede (osservazioni al reclamo, pag. 4 n. 4). Sennonché nello scritto 5
giugno 2014 (doc. 1), da cui Pretore e opponente desumono tale accettazione, il
patrocinatore di RE 1 si è limitato a chiedere al collega di controparte di
comunicare e documentare “quanto
il suo cliente ha pagato direttamente per la moglie dal mese di febbraio 2012
in avanti, così da permettermi di verificare l’eventuale conguaglio a favore
della signora RE 1”.
a) Ora,
dal testo di tale richiesta non si può dedurre che RE 1 sia “promotrice” della
compensazione né che l’abbia accettata, non solo perché non sapeva ancora
quanti e quali crediti il marito avrebbe vantato, ma pure perché lo scopo
dichiarato di lei era unicamente quello di verificare i rapporti di dare e
avere tra i coniugi. Insostenibile, l’accertamento contrario del Pretore non vincola
la Camera (art. 320 lett. b CPC e sopra consid. 1.3/b). Non appare neppure
verosimile che da un simile scritto la controparte abbia potuto legittimamente
nutrire aspettative che sarebbero poi state disattese dalla moglie, dal momento
che i pagamenti in questione erano già stati effettuati in precedenza. Quanto
alla successiva corrispondenza, in particolare i documenti 5, 7 e 9, a questo
stadio della procedura lo stesso convenuto non sembra più volerne dedurre
alcunché (v. osservazioni al reclamo, pag. 5). Ad ogni modo il carattere apparentemente
transattivo di quei documenti impedisce di poterli considerare alla stregua di
un riconoscimento incondizionato (cfr. sentenza della CEF 14.2014.203 del
7 novembre 2014, consid. 6), a prescindere dalla questione della loro
ricevibilità nel senso dell’art. 152 cpv. 2 CPC. Che, in definitiva, la
sequestrante abbia accettato la compensazione delle sue pretese alimentari con
i pagamenti fatti valere dal marito non risulta né direttamente dallo scritto 5 giugno 2014 (doc. 1) e neppure indirettamente
sotto il profilo del principio dell’affidamento, questione di natura giuridica che
la Camera può riesaminare liberamente (cfr. DTF 135 III 413 consid. 3.2).
Anche su questo punto, il reclamo merita così di essere accolto.
b) Non
si disconosce che in esito al giudizio odierno CO 1 potrebbe essere costretto a
pagare una seconda volta quanto già corrisposto alla moglie mediante assunzione
di debiti di lei. Questa è però la conseguenza logica del principio secondo cui
il giudice dell’esecuzione non è abilitato a riesaminare nel merito la decisione
che condanna il debitore a pagare il credito posto in esecuzione. La presente
sentenza non pregiudica comunque la possibilità per CO 1 di adire il giudice
del merito con un’azione di accertamento dell’inesistenza del suo debito o, in
un secondo tempo, di restituzione dell’indebito, sempreché tali azioni siano
ricevibili.
7. Come
sostiene la reclamante “gran parte dei pagamenti” risultano anteriori alla
decisione cautelare e, per i motivi testé esposti, non possono essere
considerati dal giudice del sequestro. Ma non tutti. L’addebito dal conto del
marito di fr. 673.20 a estinzione degli interessi ipotecari riferiti alla
casa di __________ scaduti il 30 giugno 2014 (doc. 16/SS) è successivo alla
decisione cautelare e la reclamante non contesta (più) che sia una spesa che il
giudice del divorzio ha inserito nel proprio fabbisogno minimo (reclamo pag.
4-5 n. 7 e doc. B pag. 3). L’eccezione dell’art. 125 n. 2 CO, che peraltro la
reclamante non ha più riproposto in seconda istanza, non pare impedire la
compensazione, giacché il pagamento in questione è servito a estinguere una
spesa riconducibile al fabbisogno minimo della moglie: il suo mantenimento
assolutamente necessario non sembra quindi compromesso dalla compensazione in
questione. Di conseguenza il reclamo deve essere parzialmente accolto nel senso
che il sequestro è mantenuto limitatamente a fr. 46'241.95 (fr. 46'915.15 ./. fr. 673.20) oltre agli interessi del 5% dal 17 maggio 2014, la pretesa per interessi
di mora essendo menzionata nel decreto di sequestro e nelle conclusioni del reclamo
senza dare adito a una contestazione specifica del convenuto.
8. La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), e le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio
dell’art. 96 CPC, seguono la reciproca soccombenza parziale (art. 106 cpv. 2 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.
112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 45'686.60 (fr. 46'915.15
./. fr. 1'228.55), supera la soglia di fr. 30'000.– ai fini
dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e i
dispositivi n. 1 e 2 della sentenza impugnata sono così riformati:
1. L’opposizione al sequestro è parzialmente accolta e di conseguenza
il sequestro n. __________ del 18 dicembre 2014 è confermato limitatamente a fr. 46'241.95 oltre agli interessi del 5% dal 17 maggio 2014.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 300.– sono poste a carico di CO 1 per
fr. 295.– e per la rimanenza a carico di RE 1, cui CO 1 rifonderà fr. 1'280.–
per ripetibili ridotte.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 500.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico per fr. 10.– e
per la rimanenza a carico di CO 1, che rifonderà a RE 1 fr. 1'200.– per ripetibili
ridotte.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può
essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98
LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2
LTF).