14.2015.138
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Fornitura di materiale sanitario. Contratto bilaterale misto di compravendita e appalto. Limiti all’adduzione di fatti e mezzi di prova nuovi in prima sede
5 gennaio 2016Italiano19 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2015.138
Lugano
5 gennaio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa __________ (rigetto provvisorio
dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa
con istanza 17 marzo 2015 da
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1,)
contro
CO 1
(patrocinata dall’avv. PA 2,)
giudicando sul reclamo del 22 luglio 2015 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 14 luglio 2015 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. L’11 febbraio 2014 la RE 1 ha allestito all’indirizzo della CO 1 una
conferma d’ordine relativa alla fornitura di materiale sanitario nell’ambito
dei lavori di ristrutturazione dei bagni del Campeggio __________ per una somma
totale di € 45'217.–, documento
che la cliente ha firmato per accettazione con un’aggiunta scritta a mano
(nella colonna “descrizione”) del seguente tenore: “N.B. Aggiungere mensole per lavabi docce. Ritengo la
vostra azienda responsabile per la correttezza delle misure e colori”. Il 29 novembre 2014, la RE 1 ha emesso la fattura relativa a tale
fornitura con scadenza di pagamento al 19 dicembre 2014.
B. Con raccomandata del 12 gennaio 2015, la RE
1 ha invitato la CO 1 a pagare lo scoperto di € 31'651.90 (dedotto l’anticipo già versato di € 13'565.10) entro il 31 gennaio 2015. In
risposta, il 12 febbraio 2015 la CO 1 ha contestato la pretesa, ritenendo che
la controparte fosse “venuta meno ai patti”, nella misura in cui il materiale
fornito “non combaciava con le misure chieste dal cliente” e,
contrariamente alle assicurazioni date, era risultato assolutamente inadeguato
a un utilizzo presso un bagno pubblico, tanto da presentare già dopo pochi
giorni dei segni e delle scalfitture. Motivo per cui la CO 1 ha dovuto “smontare
tutti i lavabi […] con conseguenti spese di smontaggio e custodia”.
Essa ha dunque contestato di dover l’importo richiesto, riservandosi di chiedere
la restituzione dell’acconto già versato e il rimborso dei costi di smontaggio.
C. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 27 febbraio 2015 dall’Ufficio di
esecuzione di Lugano, la RE 1 ha escusso la CO 1 per l’incasso di fr. 34'098.59
oltre agli interessi del 5% dal 31 gennaio 2015, indicando quale titolo di
credito la “Conferma d’ordine
11.2.2014 e relativa fattura 29.11.2014 per fornitura materiale, __________ __________”.
D. Avendo
la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 17 marzo 2015
la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il 9 luglio
2015, l’istante ha confermato la sua domanda, mentre la parte convenuta vi si è
opposta. In sede di replica e di duplica orali le parti si sono riconfermate
nelle rispettive conclusioni.
E. Statuendo con decisione del 14 luglio 2015, il Pretore ha respinto l’istanza,
ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 230.– e un’indennità
di fr. 500.– a favore della parte convenuta.
F. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 22 luglio 2015 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza. Nelle sue
osservazioni del 17 agosto 2015, la CO 1 ha concluso per
la reiezione del reclamo.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato
il 22 luglio 2015 contro la sentenza notificata al patrocinatore della RE 1 il
15 luglio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
Fatti
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati
sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato
dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di
fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale
(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del
credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il
giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la
sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).
La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo,
senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.
2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre
nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136
III 530 consid. 3.2).
3. Nella
decisione impugnata, il Pretore ha anzitutto considerato che la conferma d’ordine
dell’11 febbraio 2014, siccome sottoscritta dall’escussa, vale quale
riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 LEF. Il giudice di prime cure
ha infatti ritenuto che l’accordo pattuito dalle parti costituisce un contratto
di appalto e basandosi sulla prassi apparentemente maggioritaria – la cosiddetta
“Basler Praxis” (di Basilea-Città) – ha giudicato non palesemente insostenibile
l’eccezione d’inadempimento contrattuale formulata dalla parte convenuta con lo
scritto del 12 febbraio 2015. Da tale scritto emergerebbe infatti che la
fornitura del materiale è sì avvenuta, ma non corrispondeva a quanto promesso,
in particolare per quanto riguarda le misure e la qualità del materiale
sanitario fornito. A parere del Pretore, la parte istante è invece fallita
nella dimostrazione del corretto adempimento della propria prestazione, poiché,
in modo paradossale, si è anch’essa al riguardo fondata sullo stesso scritto.
Onde la reiezione dell’istanza.
4. Nel
reclamo la RE 1 lamenta innanzitutto un accertamento dei fatti manifestamente
errato da parte del Pretore. Al riguardo essa rileva che in fase di risposta
all’udienza di discussione l’escussa avrebbe contestato (unicamente) la corretta
esecuzione del contratto e non il suo inadempimento, eccepito solo in sede di
duplica. Tenendo conto di un’allegazione espressa tardivamente dalla
controparte, il Pretore avrebbe violato il principio attitatorio. La reclamante
ritiene altresì che l’eccezione d’inadempimento della controprestazione –
secondo cui il materiale fornito costituirebbe un “aliud” – è
insostenibile, visto che i sanitari sono stati effettivamente forniti e non
differivano in modo crasso da quanto ordinato dalla controparte.
La
procedente contesta inoltre la prassi basilese applicata dal giudice di prime
cure, che a sua mente è contraria al diritto federale, e in particolare alla
norma sull’onere della prova (art. 8 CC), in quanto conduce a un’inversione
dell’onere probatorio. Viene infatti addossato all’escutente l’obbligo di
dimostrare il corretto adempimento del contratto mentre al debitore basta
sollevare l’eccezione d’inadempimento della prestazione senza dover renderla
verosimile. La reclamante, inoltre, ribadisce che l’escussa mai ha proceduto a
una verifica e alla notifica tempestiva dei presunti difetti, che ha allegato
soltanto con la lettera del 12 febbraio 2015, oltre un anno dopo la consegna
della merce. La RE 1 riafferma, ad ogni modo, di aver adempiuto la propria
prestazione correttamente, la quale a suo dire si limitava alla sola consegna
della merce ordinata, ciò che la convenuta neppure discute. In conclusione, la
reclamante sottolinea come l’escussa non abbia reso verosimili eccezioni che
infirmino il riconoscimento di debito contenuto nella conferma d’ordine.
5. Nelle
sue osservazioni al reclamo, la CO 1 ribadisce che la merce fornita dalla
reclamante era così difforme da quanto pattuito da costituire un “aliud”
che non ha accettato. Proprio per questo motivo, con la missiva del 12 febbraio
2015 la convenuta aveva chiesto alla ditta istante di ritirare il materiale e
la merce, che nel frattempo era stata “smantellata”. Trattandosi dunque di un’inadempienza
contrattuale non era necessario notificare i difetti. L’escussa contesta
altresì che l’agire del Pretore costituisca una violazione del principio attitatorio:
all’udienza del 9 luglio 2015 la convenuta si è potuta esprimere la prima volta
sulla fattispecie, sulla quale ha poi voluto intervenire l’escutente replicando
oralmente. È a quel momento che l’escussa, nella duplica, ha precisato quanto
già sostenuto in sede di risposta. Essa chiede dunque la conferma della
decisione impugnata e la reiezione del reclamo.
6. Relativamente
alla pretesa violazione del principio attitatorio, è il luogo di ricordare quanto
segue.
6.1 In
procedura sommaria se l’istanza non risulta inammissibile o infondata, il
giudice dà modo alla controparte di presentare oralmente o per scritto le
proprie osservazioni (art. 253 CPC). Non sono previsti né un secondo scambio di
allegati scritti né una replica o una duplica orali, e ciò per precisa volontà
del legislatore, secondo cui “un più ampio uso di atti scritti contraddirebbe l’essenza
di questo tipo di procedura” (Messaggio
concernente il CPC, FF 2006 6722; v. anche Jent-Sørensen
in: Schweizerische ZPO,
Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 7 ad art. 252 CPC). Ne discende che tutti i fatti e i mezzi di prova devono essere
allegati in quel primo (e unico) scambio scritto (Rainer Egli, Das Rechtsöffnungsverfahren und
seine Einbettung in der ZPO, in: Rechtsöffnung und Zivilprozess, 2014, pagg.
83 segg. ad 6; Staehelin/ Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2a ed. 2013, n. 43 ad § 21/III; sentenze dell’Obergericht zurighese LF140087 del 16 dicembre
2014, consid. 7 e del Kantonsgericht sangallese del 17 febbraio 2014 in
SJZ/RSJ 2015 pag. 132; nello stesso senso: sentenza del Tribunale federale
5A_82/2015 del 16 giugno 2015, consid. 4.2.1, ove non sia stato ordinato
formalmente e in via eccezionale un secondo scambio degli allegati). La medesima
regola vale nei casi in cui il giudice cita le parti a un’udienza, poiché la
limitazione dei nova non deve dipendere da una (libera) scelta del giudice
(Rainer, op. cit., pag. 83 ad
6.1). In linea di massima il convenuto deve quindi allegare tutti i fatti su
cui fonda la propria difesa e produrre tutti i suoi mezzi di prova con la risposta
orale (per François Bohnet [Le
droit de réplique en procédure civile, in: Le droit de réplique, 2013, n. 41],
in virtù del principio della parità delle armi il convenuto sarebbe però legittimato
a presentare una risposta scritta fino all’udienza). L’art. 84 cpv. 2 LEF non
prevede un’altra soluzione.
Eccezionalmente,
tuttavia, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova potranno essere considerati dopo
lo scambio degli allegati (scritti od orali) se sono stati addotti
immediatamente e sono sorti o sono stati scoperti soltanto dopo tale scambio
oppure se sussistevano già prima ma non è stato possibile addurli nemmeno con
la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (art. 229
cpv. 1 per il rinvio dell’art. 219 CPC; sentenza zurighese citata sopra). D’altronde,
qualora il giudice intenda fondare la propria decisione su eccezioni od
obiezioni del convenuto rilevanti e indipendenti dal fondamento dell’istanza,
egli dovrà dare l’occasione all’istante di fornire la propria versione dei
fatti e di produrre eventuali giustificativi (Rainer,
op. cit., pag. 85 ad 6.3; Staehelin/Staehelin/Grolimund, op. cit. n. 43 ad § 21/III). È discusso in dottrina
se tale obbligo sussiste solo per le eccezioni e obiezioni mai sollevate in
precedenza (così: Vock in:
SchKG, Kurzkommentar, 2010, n. 19 ad art. 84 LEF; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I,
2a ed. 2010, n. 49 e 52 ad art. 84 LEF che rinvia alle sentenze del
Tribunale federale 5A_264/2007 consid. 4 e 5P.31/2002 consid. 3d; Peter
Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, pag. 140)
oppure no (Rainer, op. cit. loc.
cit., secondo il quale l’istante deve sempre potersi determinare su un’eccezione
di compensazione). Resta il fatto che un tale secondo scambio di allegati deve
rimanere l’eccezione (DTF 138 III 254 consid. 2.1; sentenza del Tribunale
federale 4A_273/2012 del 30 ottobre 2012 consid. 3.2).
In
ogni ipotesi va ovviamente fatto salvo il diritto delle parti a una replica (o
duplica) spontanea in virtù degli art. 6 n. 1 CEDU, 29 cpv. 2 Cost. e 53 cpv. 1
CPC (tra numerose altre: sentenze del Tribunale federale 5A_82/2015 del 16
giugno 2015 consid. 5.1,5A_465/2014 del 20 agosto 2014 consid. 6.1 e
5A_42/2011 del 21 marzo 2011 consid. 2), ma ciò non consente loro di addurre
nuovi fatti e mezzi di prova (Rainer,
op. cit., pag. 84 ad 6.2).
6.2 Nel
caso specifico, si può quindi tenere conto solo dei fatti allegati con la
risposta, in cui per vero la convenuta ha contestato non solo il “corretto
adempimento” del contratto, richiamando il suo scritto del 12 febbraio 2015
(doc. I), ma ha pure evidenziato come dallo stesso risulti che l’istante ha
fornito un materiale “non idoneo” con misure “errate” (verbale d’udienza, pag.
1 in fondo).
7. In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio,
a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta
costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e;
139 III 447 consid. 4.1.1).
7.1 In
merito all’esecuzione basata su contratti bilaterali sinallagmatici – come
appunto nel caso concreto il contratto di fornitura di materiale sanitario, che
pare mischiare prestazioni di due contratti bilaterali nominati, la vendita e l’appalto
(per l’esecuzione su misura e per l’assistenza di un tecnico della RE 1 per l’installazione
e la verifica finale [doc. A pag. 2 in basso]) – in cui le parti sono tenute a
prestazioni simultanee o in cui spetta al creditore l’obbligo della prestazione
anticipata (come nel caso specifico, il pagamento del saldo del 70% essendo a
90 giorni), la Camera ha ultimamente lasciato aperta la questione di sapere se
sia da seguire la prassi di Basilea-Campagna, secondo cui l’escusso deve
rendere verosimile (nel senso dell’art. 82 cpv. 2 LEF) l’eccezione d’inadempimento
della controprestazione o di non corretto adempimento (art. 82 CO) e non solo
asserirla, oppure la cosiddetta “Basler Praxis” (di Basilea-Città), oggi apparentemente
dominante, secondo cui è sufficiente per l’escusso contestare l’adempimento
della prestazione promessa dall’escutente in modo non palesemente
insostenibile (ma senza rendere verosimile la propria allegazione) per obbligarlo
a doverne dimostrare la corretta esecuzione (sentenze della CEF 14.2014.116 del
3 novembre 2014 consid. 4.2; 14.2014.113 del 17 settembre 2014 consid. 4.2).
Anche il Tribunale federale ha recentemente lasciato il quesito in sospeso
(sentenza 5A_1008/2014 del 1° giugno 2015 consid. 3.4.3) e lo stesso hanno
fatto i tribunali cantonali di Zurigo (sentenza dell’Obergericht
RT140003 del 20 maggio 2014 consid. 6.1) e di Berna, perlomeno nei casi in cui
l’escusso invoca non l’inadempimento della prestazione, bensì l’adempimento
difettoso, specie in materia di compravendita o di appalto, in cui soltanto
difetti gravi autorizzano il compratore o il committente a chiedere la
risoluzione del contratto (art. 205 cpv. 2 e 368 cpv. 2 CO) e quindi a
trattenere il prezzo convenuto (sentenza dell’Obergericht ZK 14 468 del
1° dicembre 2014 consid. 10).
7.2 Nella
fattispecie in esame, si può ancora una volta prescindere dallo scegliere tra
le due prassi poiché in entrambe l’escusso, se su di lui grava un onere di
verifica della cosa consegnata e di avviso dei difetti alla controparte – come
prevede il diritto della compravendita (art. 201 CO) e dell’appalto (art. 367
CO) –, è comunque tenuto a rendere verosimile, in conformità dell’art. 82 cpv.
Considerandi
2.
LEF, di avere adempiuto tempestivamente tale onere (la cui prova gli incombe:
DTF 118 II 147 consid. 3/a), altrimenti il giudice può considerare plausibile
la perenzione dell’eccezione di cattivo adempimento per quanto attiene alla
procedura di rigetto dell’opposizione, e per converso il carattere
incondizionato della pretesa dell’istante (v. Staehelin,
op. cit., n. 104 ad art. 82). Ora, non risulta dagli atti
che la CO 1 abbia diligentemente eccepito i difetti del materiale fornito dalla
reclamante. Essa, anzi, ammette implicitamente di non averlo fatto, asserendo
che la merce fornita dalla reclamante era così difforme da quanto pattuito da
costituire un “aliud, che lei non ha accettato. Trattandosi a mente sua
non di una semplice esecuzione difettosa bensì di un’inadempienza contrattuale,
non si applicherebbero le regole sulla garanzia per i difetti (art. 197 segg.
CO), bensì soltanto quelle ordinarie sull’inesecuzione delle obbligazioni (art.
97.
segg. CO). La convenuta sostiene quindi di non essere stata tenuta a notificare
i difetti all’istante.
7.3
Sulla
questione della notifica dei difetti, il Pretore non si è pronunciato. Siccome
la causa è matura per il giudizio e le parti comunque non chiedono il suo
rinvio al primo giudice per nuova decisione, nulla si oppone a che la Camera
statuisca essa stessa senza indugio (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC).
7.4
Spetta
al debitore dimostrare – e nelle cause di rigetto dell’opposizione rendere
verosimile – di avere il diritto di trattenere il pagamento fino all’esecuzione
della controprestazione conforme alle pattuizioni contrattuali. Egli deve
dunque rendere verosimile non solo che le due prestazioni si trovano in un
rapporto di scambio (Staehelin,
op. cit., n. 101 ad art. 82), ma pure di avere adempiuto i propri doveri di
verifica e di notifica dei difetti. Di conseguenza, nel caso in cui egli affermi
di non soggiacere a tali oneri per il motivo che quanto fornito è un aliud
(in base alla DTF 121 III 453), egli deve rendere verosimile la propria
allegazione.
a) In
concreto, la convenuta ha sostenuto nella sua risposta in prima sede,
riferendosi al proprio scritto 12 febbraio 2015 accluso all’istanza (doc. I),
che la RE 1 ha fornito un materiale “non idoneo” con misure “errate” (v. sopra
consid. 6.2). Già dalle
allegazioni stesse non appare che quanto consegnato sia fondamentalmente – e non solo qualitativamente – diverso da quanto ordinato. Ad ogni
modo, l’escussa non ha allegato, e men che meno reso attendibile, che i
sanitari forniti siano di un altro genere di quelli ordinati – ossia un “aliud”
– e non i sanitari indicati nell’offerta, quand’anche difettosi – un “peius”.
Essa, in particolare, neppure afferma che i lavabi, mensole e vasca per bambini
consegnati non siano del materiale (“__________D__________” o “X__________”) o
del colore indicati nell’offerta né che i pretesi errori di dimensione ne
precludessero l’installazione o la funzionalità. Anzi, l’affermazione secondo
cui essi abbiano poi dovuto essere smontati tutti perché sono risultati “assolutamente
inadeguati per utilizzo in un bagno pubblico”, poiché sono comparsi già dopo
pochi giorni “segni e scalfitture” (doc. I), lascia pensare che le doglianze
dell’escussa riguardano la qualità dei sanitari consegnati, non il fatto che
non siano quelli ordinati. Quanto all’aggiunta a mano in fondo alla conferma d’ordine
(“Ritengo la vostra azienda
responsabile per la correttezza delle misure e colori”), non aggiunge nulla alla responsabilità legale del venditore e dell’appaltatore
per i difetti, segnatamente non prevede a favore dell’acquirente un diritto
incondizionato a rescindere il contratto e a trattenere il pagamento del prezzo
convenuto indipendentemente dall’entità dei difetti.
b) In
definitiva, la convenuta non ha reso verosimile che l’istante abbia fornito
sanitari di un altro genere di quelli ordinati né che i difetti allegati le
siano stati tempestivamente notificati. La sua eccezione di adempimento
difettoso del contratto appare così verosimilmente perenta, risultando essere
stata sollevata per la prima volta solo il 12 febbraio 2015 (doc. I), quasi un
anno dopo la consegna. D’altronde, la CO 1 non pretende (più) che il montaggio
fosse a carico della RE 1 e del resto si evince dalla conferma d’ordine (doc.
A) che era stata pattuita solo “l’assistenza” di un tecnico della venditrice
per l’installazione e la verifica finale. In siffatte circostanze, la conferma
d’ordine dell’11 febbraio 2014 (doc. A) costituisce un valido riconoscimento di
debito per il credito di fr. 34'098.59 posto in esecuzione (pari a € 31'651.90
[doc. G] al tasso di cambio ufficiale di € 1.–/ fr. 1.0773 [doc. D]) e per
gli interessi del 5% dal 31 gennaio 2015. Il reclamo va pertanto accolto e la
decisione impugnata riformata nel senso dell’accoglimento dell’istanza. Come
precisato in precedenza (sopra consid. 2), ciò non priva l’escussa del diritto
di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 83 cpv. 2 LEF).
8.
In entrambe le sedi la
tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35),
come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv.
1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art.
96.
CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 34'098.59,
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i
dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al
precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano è
rigettata in via provvisoria.
2. La tassa di giustizia di fr. 230.– è posta a carico della
parte convenuta, tenuta a rifondere alla parte istante fr. 500.– per ripetibili.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 600.–
relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a
carico della CO 1, tenuta a rifondere alla RE 1 fr. 1'500.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).