Lexipedia

Decisione

14.2015.14

Rigetto definitivo dell’opposizione. Decisione di multa per violazione della Legge edilizia cantonale (LE). Irricevibilità delle contestazioni che avrebbero potuto essere sollevate già nella procedura

26 marzo 2015Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati

sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato

dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di

fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3 Nel caso specifico, le tre lettere del 12 aprile 2011 (doc. E), 17

febbraio 2014 (doc. F) e 19 settembre 2014 (doc. G) inviate dal presidente dell’RE

1 al RA 1, che l’escussa pretende di produrre con il reclamo, sono dunque

inammissibili.

Considerandi

2.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha ritenuto che la decisione, regolarmente

passata in giudicato, con la quale il Municipio di Serravalle ha comminato all’escussa

una multa di fr. 1'000.– per contravvenzione alla Legge edilizia cantonale

(LE, RL 7.1.2.1), costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’op­­posizione.

Il primo giudice non ha d’altronde considerato pertinenti nella procedura di

rigetto le allegazioni fatte valere dall’e­scussa nelle osservazioni all’istanza

in merito alla sua asserita impunibilità quale persona giuridica, nella misura

in cui tendono a rimettere in discussione il fondamento stesso della multa

inflitta dall’i­stante.

3.

Nel

reclamo l’RE 1 espone la propria versione dei fatti che hanno portato all’emanazione

della multa, sanzione a cui si oppone, eccependo nuovamente ciò che qualifica

come un vizio di forma, ossia il fatto che in virtù dell’art. 46 cpv. 4 LE la

multa – a suo dire – non poteva essere inflitta a lei perché è una persona

giuridica. La reclamante, inoltre, giudica la sanzione sproporzionata, nella

misura in cui essa afferma di non avere scopo di lucro né di trarre alcun

vantaggio economico dalla situazione, l’edificio da ristrutturare essendo

destinato a diventare un ostello di pubblica utilità.

4.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non

è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di

un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni

liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

Nella

fattispecie il Comune di Serravalle fonda l’istanza sulla propria decisione del

12.

luglio 2011, con cui, in base all’art. 46 LE, alle relative norme di

attuazione, alla Legge organica comunale (LOC) e all’avviso cantonale n. 70108

del 29 settembre 2010, ha determinato in fr. 1'000.– la multa inflitta all’escussa

per aver iniziato i lavori di ricostruzione di un rustico sito sulla particella

n. __________ RFD __________ prima che fossero stati inoltrati i piani

esecutivi. Poiché esecutiva, questa decisione, adottata da un’autorità

amministrativa svizzera (v. art. 46 cpv. 1 a.i. LE), giustifica di per sé il rigetto definitivo dell’opposizione nel senso dell’art. 80 cpv. 2

n. 2 LEF per l’importo di fr. 1'000.– e per gli interessi posti in

esecuzione.

5.

In virtù

dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi

con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per

il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di estinzione

verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura

che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di

rigetto (cfr. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.

2010, n. 5 ad art. 81 LEF; sentenze del Tribunale federale 5A_744/2012 del 10

giugno 2013, consid. 1.2.3, e

5A_673/2008 del 20 novembre 2008, consid. 2.3.2).

5.1

Nel caso specifico, la

reclamante ripropone il tema della violazione dell’art. 46 LE, senza però

minimamente confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, secondo

cui tale genere di contestazione non è pertinente nella procedura di rigetto

dell’opposizione, vale a dire esula dal potere cognitivo del giudice del

rigetto. Su questo punto il reclamo risulta pertanto irricevibile (v. sopra

consid. 1.2).

5.2

Ad ogni modo, è corretta

la conclusione a cui è giunto il primo giudice, perché secondo la

giurisprudenza e la dottrina appena citate (sopra consid. 5) le censure che già

sarebbero potute essere sollevate nella procedura che ha portato alla decisione

prodotta quale titolo di rigetto non possono più esserlo nella (successiva)

procedura di rigetto dell’opposizione. In altre parole, la reclamante avrebbe

dovuto far valere le ragioni che propone in questa sede impugnando la decisione

del Municipio davanti al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni

previsto a tale scopo (cfr. doc. B accluso all’istanza, in fine). Dal

momento che la decisione è passata in giudicato (ossia è definitiva), ora non è

più possibile criticarla. A prescindere dalla sua inammissibilità il reclamo

era dunque comunque votato all’in­suc­cesso.

5.3

Quanto attiene alla pretesa sproporzione della sanzione, non solo si

tratta di una doglianza che la reclamante avrebbe dovuto far valere ricorrendo

contro la decisione di multa (v. sopra consid. 5.2), ma essa, per di più, è

fondata su allegazioni di fatto nuove, presentate per la prima volta con il

reclamo, e perciò inammissibili (art. 326 CPC e sopra consid. 1.2). Su questo

punto il reclamo si avvera così infondato.

6.

La tassa del presente giudizio e le spese seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano invece

ripetibili, l’istante non avendo dovuto presentare osservazioni al reclamo. Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'000.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo

è respinto.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 150.–

relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a

suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– RA 1

Comunicazione

alla Giudicatura di pace di Malvaglia.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).