14.2015.14
Rigetto definitivo dell’opposizione. Decisione di multa per violazione della Legge edilizia cantonale (LE). Irricevibilità delle contestazioni che avrebbero potuto essere sollevate già nella procedura
26 marzo 2015Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2015.14
Lugano
26 marzo 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Simoni
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Malvaglia promossa con istanza 10 dicembre
2014 da
CO 1, __________
(rappr. dal RA 1, __________)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo dRE 1 contro la
decisione emessa il 10 gennaio 2015 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 29 ottobre 2014 dall’Ufficio
di esecuzione e fallimenti del Distretto di Blenio, il CO 1 ha escusso l’RE 1 per l’incasso di fr. 1'000.– oltre agli interessi del 5% dal 15 agosto 2011,
indicando quale titolo di credito: “multe 2011 + interessi al 5.00%; fattura
145/2011 del 14.07.2011”.
B. Avendo
l’RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 10 dicembre
2014 il CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del
Circolo di Malvaglia. Nel termine impartito, la parte
convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni
scritte dell’8 gennaio 2015.
C. Statuendo con decisione 10 gennaio 2015, il Giudice di pace ha accolto
l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte
convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 125.– e un’indennità
di fr. 25.– a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera
con un reclamo del 22 gennaio 2015 per
ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Visto l’esito dell’odierno
giudizio, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 22 gennaio 2015 contro la sentenza notificata all’RE 1 al più
presto il 12 gennaio (l’11 essendo una domenica), in concreto il reclamo è
tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
Fatti
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati
sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato
dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di
fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3 Nel caso specifico, le tre lettere del 12 aprile 2011 (doc. E), 17
febbraio 2014 (doc. F) e 19 settembre 2014 (doc. G) inviate dal presidente dell’RE
1 al RA 1, che l’escussa pretende di produrre con il reclamo, sono dunque
inammissibili.
Considerandi
2.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha ritenuto che la decisione, regolarmente
passata in giudicato, con la quale il Municipio di Serravalle ha comminato all’escussa
una multa di fr. 1'000.– per contravvenzione alla Legge edilizia cantonale
(LE, RL 7.1.2.1), costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione.
Il primo giudice non ha d’altronde considerato pertinenti nella procedura di
rigetto le allegazioni fatte valere dall’escussa nelle osservazioni all’istanza
in merito alla sua asserita impunibilità quale persona giuridica, nella misura
in cui tendono a rimettere in discussione il fondamento stesso della multa
inflitta dall’istante.
3.
Nel
reclamo l’RE 1 espone la propria versione dei fatti che hanno portato all’emanazione
della multa, sanzione a cui si oppone, eccependo nuovamente ciò che qualifica
come un vizio di forma, ossia il fatto che in virtù dell’art. 46 cpv. 4 LE la
multa – a suo dire – non poteva essere inflitta a lei perché è una persona
giuridica. La reclamante, inoltre, giudica la sanzione sproporzionata, nella
misura in cui essa afferma di non avere scopo di lucro né di trarre alcun
vantaggio economico dalla situazione, l’edificio da ristrutturare essendo
destinato a diventare un ostello di pubblica utilità.
4.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non
è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di
un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni
liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
Nella
fattispecie il Comune di Serravalle fonda l’istanza sulla propria decisione del
12.
luglio 2011, con cui, in base all’art. 46 LE, alle relative norme di
attuazione, alla Legge organica comunale (LOC) e all’avviso cantonale n. 70108
del 29 settembre 2010, ha determinato in fr. 1'000.– la multa inflitta all’escussa
per aver iniziato i lavori di ricostruzione di un rustico sito sulla particella
n. __________ RFD __________ prima che fossero stati inoltrati i piani
esecutivi. Poiché esecutiva, questa decisione, adottata da un’autorità
amministrativa svizzera (v. art. 46 cpv. 1 a.i. LE), giustifica di per sé il rigetto definitivo dell’opposizione nel senso dell’art. 80 cpv. 2
n. 2 LEF per l’importo di fr. 1'000.– e per gli interessi posti in
esecuzione.
5.
In virtù
dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi
con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per
il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di estinzione
verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura
che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di
rigetto (cfr. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.
2010, n. 5 ad art. 81 LEF; sentenze del Tribunale federale 5A_744/2012 del 10
giugno 2013, consid. 1.2.3, e
5A_673/2008 del 20 novembre 2008, consid. 2.3.2).
5.1
Nel caso specifico, la
reclamante ripropone il tema della violazione dell’art. 46 LE, senza però
minimamente confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, secondo
cui tale genere di contestazione non è pertinente nella procedura di rigetto
dell’opposizione, vale a dire esula dal potere cognitivo del giudice del
rigetto. Su questo punto il reclamo risulta pertanto irricevibile (v. sopra
consid. 1.2).
5.2
Ad ogni modo, è corretta
la conclusione a cui è giunto il primo giudice, perché secondo la
giurisprudenza e la dottrina appena citate (sopra consid. 5) le censure che già
sarebbero potute essere sollevate nella procedura che ha portato alla decisione
prodotta quale titolo di rigetto non possono più esserlo nella (successiva)
procedura di rigetto dell’opposizione. In altre parole, la reclamante avrebbe
dovuto far valere le ragioni che propone in questa sede impugnando la decisione
del Municipio davanti al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni
previsto a tale scopo (cfr. doc. B accluso all’istanza, in fine). Dal
momento che la decisione è passata in giudicato (ossia è definitiva), ora non è
più possibile criticarla. A prescindere dalla sua inammissibilità il reclamo
era dunque comunque votato all’insuccesso.
5.3
Quanto attiene alla pretesa sproporzione della sanzione, non solo si
tratta di una doglianza che la reclamante avrebbe dovuto far valere ricorrendo
contro la decisione di multa (v. sopra consid. 5.2), ma essa, per di più, è
fondata su allegazioni di fatto nuove, presentate per la prima volta con il
reclamo, e perciò inammissibili (art. 326 CPC e sopra consid. 1.2). Su questo
punto il reclamo si avvera così infondato.
6.
La tassa del presente giudizio e le spese seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano invece
ripetibili, l’istante non avendo dovuto presentare osservazioni al reclamo. Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'000.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo
è respinto.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 150.–
relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a
suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– RA 1
Comunicazione
alla Giudicatura di pace di Malvaglia.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).