Lexipedia

Decisione

14.2015.141

Reclamo contro il fallimento. Pagamento dell’esecuzione avvenuto dopo la scadenza del termine di reclamo

18 agosto 2015Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

B. All’udienza

di discussione 24 giugno 2015 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione 13 luglio 2015 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 a

far tempo dal 14 luglio 2015 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–

per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a

questa Camera con un reclamo del 24 luglio 2015 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di voler saldare

il credito posto in esecuzione il 27 luglio. Il 5 agosto 2015 il presidente

della Camera ha respinto la domanda di conferimento dell’effetto sospensivo.

E. Con

scritto spontaneo del 14 agosto 2015, RE 1 ha prodotto a questa Camera due

ricevute di pagamento a favore dell’Ufficio di esecuzione di Lugano. Visto l’esito

dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2.

CPC). Avendo in concreto RE 1 ritirato la raccomandata della Pretura il 15

luglio 2015 (secondo il tracciamento dell’invio raccomandato n. __________), ovvero

durante le ferie estive (dal 15 al 31 luglio: art. 56 n. 2 LEF per il rinvio

dell’art. 145 cpv. 4 CPC), il termine di ricorso ha iniziato a decorrere solo

il 2 agosto (DTF 96 III 50 consid. 3), venendo a scadere mercoledì 12 agosto.

Presentato il 24 luglio in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione

del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di

fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Questi fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione

di fallimento (nova autentici o in senso proprio, in tedesco “echte Nova”,

in contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova” citati all’art.

174.

cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al

debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti,

sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se

il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde

con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393

consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della

dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile

della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze

troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda

sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III

80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del

Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori

alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità

può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al

decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di

pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile

sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,

estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del

debitore sono insufficienti (Giroud

in:

Bas­ler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

2.2

Nel

caso in esame il reclamante ha sì provato di avere versato fr. 7'000.– all’UE

di Lugano, verosimilmente a saldo della procedura che ha portato al fallimento,

ma il pagamento è stato effettuato solo il 14 agosto 2015, ossia dopo la scadenza

del termine di reclamo di 10 giorni, verificatasi mercoledì 12 agosto 2015 (v.

sopra consid. 1). Ora, i motivi ostativi al fallimento devono essere realizzati

e sollevati nel termine di ricorso (DTF 139 III 491 segg. consid. 4; 136 III

294.

consid. 3). Venendo così meno già il (primo) presupposto per annullare il

fallimento (giusta l’art. 174 cpv. 2 n. 1), vano quindi sarebbe chinarsi sulla

solvibilità dell’e­­scusso, da lui peraltro nemmeno resa verosimile. Il reclamo

va pertanto respinto.

3.

Non

essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere

nuovamente pronunciato.

4.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico

della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si

assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al

reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e di conseguenza il fallimento di RE 1 pronunciato

dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 a far tempo dal 14 luglio 2015

alle ore 10.00 è confermato.

2. La

tassa di giustizia di fr. 200.–, già anticipata da RE 1, è posta a

suo carico.

3. Notificazione a:

–;

–;

– Ufficio

di esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Lugano;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).