14.2015.141
Reclamo contro il fallimento. Pagamento dell’esecuzione avvenuto dopo la scadenza del termine di reclamo
18 agosto 2015Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2015.141
Lugano
18 agosto 2015/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Chiesi
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nella causa SO.2015.2207 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5, promossa con istanza 18 maggio 2015 da
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 24 luglio 2015 presentato da RE 1 contro la decisione
emessa il 13 luglio 2015 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, il 18 maggio 2015
la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare
il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 6'695.– più interessi
e spese.
Fatti
B. All’udienza
di discussione 24 giugno 2015 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione 13 luglio 2015 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 a
far tempo dal 14 luglio 2015 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–
per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a
questa Camera con un reclamo del 24 luglio 2015 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di voler saldare
il credito posto in esecuzione il 27 luglio. Il 5 agosto 2015 il presidente
della Camera ha respinto la domanda di conferimento dell’effetto sospensivo.
E. Con
scritto spontaneo del 14 agosto 2015, RE 1 ha prodotto a questa Camera due
ricevute di pagamento a favore dell’Ufficio di esecuzione di Lugano. Visto l’esito
dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2.
CPC). Avendo in concreto RE 1 ritirato la raccomandata della Pretura il 15
luglio 2015 (secondo il tracciamento dell’invio raccomandato n. __________), ovvero
durante le ferie estive (dal 15 al 31 luglio: art. 56 n. 2 LEF per il rinvio
dell’art. 145 cpv. 4 CPC), il termine di ricorso ha iniziato a decorrere solo
il 2 agosto (DTF 96 III 50 consid. 3), venendo a scadere mercoledì 12 agosto.
Presentato il 24 luglio in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione
del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di
fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione
di fallimento (nova autentici o in senso proprio, in tedesco “echte Nova”,
in contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova” citati all’art.
174.
cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al
debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti,
sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se
il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde
con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393
consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della
dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile
della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze
troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda
sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III
80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del
Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità
può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al
decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di
pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile
sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,
estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti (Giroud
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2
Nel
caso in esame il reclamante ha sì provato di avere versato fr. 7'000.– all’UE
di Lugano, verosimilmente a saldo della procedura che ha portato al fallimento,
ma il pagamento è stato effettuato solo il 14 agosto 2015, ossia dopo la scadenza
del termine di reclamo di 10 giorni, verificatasi mercoledì 12 agosto 2015 (v.
sopra consid. 1). Ora, i motivi ostativi al fallimento devono essere realizzati
e sollevati nel termine di ricorso (DTF 139 III 491 segg. consid. 4; 136 III
294.
consid. 3). Venendo così meno già il (primo) presupposto per annullare il
fallimento (giusta l’art. 174 cpv. 2 n. 1), vano quindi sarebbe chinarsi sulla
solvibilità dell’escusso, da lui peraltro nemmeno resa verosimile. Il reclamo
va pertanto respinto.
3.
Non
essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere
nuovamente pronunciato.
4.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico
della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si
assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al
reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e di conseguenza il fallimento di RE 1 pronunciato
dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 a far tempo dal 14 luglio 2015
alle ore 10.00 è confermato.
2. La
tassa di giustizia di fr. 200.–, già anticipata da RE 1, è posta a
suo carico.
3. Notificazione a:
–;
–;
– Ufficio
di esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Lugano;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).