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Decisione

14.2015.144

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Richiesta di rinvio dell’udienza tardiva. Tasso di cambio euro/franchi. Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato

17 novembre 2015Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base

agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. Prima

di entrare nel merito del reclamo, occorre anzitutto esaminare la censura

secondo cui il primo giudice, non concedendo al convenuto il rinvio dell’udienza

di discussione del 14 luglio 2015 – domandato dall’interessato il giorno precedente

– avrebbe violato il diritto di essere sentito di quest’ultimo.

2.1 Al

riguardo il primo giudice ha reputato la richiesta di rinvio tardiva, siccome l’escusso

“poteva farsi parte diligente

ed interpellare tempestivamente il legale di sua fiducia”, e l’ha considerata inoltre ingiustificata, il richiedente facendo “parte di uno studio legale costituito da

numerosi professionisti in grado di sostituire il collega”.

2.2 Con

la motivazione del Pretore il reclamante non si confronta, se non in modo

indiretto, sostenendo che il magistrato avrebbe potuto fissargli un breve

termine per formulare osservazioni, tenuto conto del fatto che le imminenti

ferie esecutive avrebbero in ogni caso sospeso la procedura, sicché nelle

circostanze concrete il principio di celerità non prevaleva sul suo diritto di

essere sentito. Che tali considerazioni configurino una motivazione sufficiente

nel senso dell’art. 321 cpv. 1 CPC (sopra consid. 1.2) è

dubbio, ma la questione può rimanere indecisa, perché nel merito la censura

risulta comunque infondata per i seguenti motivi.

2.3 Secondo

l’art. 135 lett. b CPC, su richiesta tempestiva il giudice può rinviare la

comparizione per sufficienti motivi. Nell’esercitare il suo potere di

apprezzamento il giudice non deve interpretare blandamente la norma, ma deve

procedere a una ponderazione tra l’interesse a una trattazione celere della

causa e il diritto di essere sentito delle parti (Bohnet in: CPC commenté, 2011, n. 5 ad art. 135 CPC),

esigendo perlomeno che il richiedente renda verosimile il motivo d’impedimento

e l’impossibilità oggettiva di comparire alla data prefissa, così come, ove

invochi concomitanze con altri impegni professionali, che gli stessi non sono

stati assunti ad artem o misconoscendo la data di udienza già fissata in

precedenza. Ciò vale a maggior ragione per le procedure semplificate e

sommarie, che hanno una componente endogena di celerità, cosicché una maggiore

severità è immanente alla loro natura (sentenza della CEF

14.2013.121 del 9 agosto 2013, consid. 4; Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale

civile svizzero, 2011, pag. 565 ad art. 135 CPC).

2.4 Nella

fattispecie la richiesta di rinvio dell’udienza, presentata un giorno prima

della data prefissata, è chiaramente intempestiva, tanto più ove si ponga mente

al fatto che l’udienza è stata fissata il 2 aprile 2015, ossia con tre mesi e

mezzo di anticipo. Del resto il reclamante non contesta la tardività della

domanda né pretende, per avventura, di essere stato impossibilitato a

inoltrarla prima o a designare il suo patrocinatore con sufficiente anticipo

perché questi potesse presenziare all’udienza, i “pregressi impegni” menzionati

nella richiesta non essendo comunque stati resi verosimili con adeguati

giustificativi. Corretta, quindi, la decisione del Pretore sotto il profilo

dell’art. 135 lett. b CPC. Ciò basterebbe già a ritenere tardiva anche la

richiesta, peraltro presentata per la prima volta con il reclamo, tesa all’assegnazione

di un breve termine per formulare osservazioni scritte. Sia però aggiunto che l’ammissione

di tale domanda, contrariamente a quanto sostiene il reclamante, avrebbe

prolungato la procedura ben oltre la fine delle ferie estive, nella misura in

cui al termine in questione, che avrebbe iniziato dopo le ferie, si sarebbe aggiunto

il termine necessario per notificare le osservazioni all’istante e quello per

la presentazione di un’eventuale replica spontanea. Non avendo, in definitiva,

il reclamante esercitato il suo diritto di essere sentito tempestivamente, la

sua censura non può che essere respinta.

Considerandi

3.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale

(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del

credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il

giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la

sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid.

4.1

). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto

esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587

consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di

sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF;

DTF 136 III 530 consid. 3.2).

4.

Nella

decisione impugnata, il

Pretore ha constatato, in modo indiscriminato, che la documentazione prodotta

dall’istante (in particolare due assegni bancari di € 20'000.– presentati al pagamento e rimasti impagati) costituisce valido riconoscimento di debito e

ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dal convenuto.

5.

Nel

reclamo RE 1 rimprovera al primo giudice di aver applicato il tasso di cambio €/CHF

1.06489

indicato sul precetto esecutivo alla voce “titolo di credito”, senza

conoscere la data della domanda di esecuzione, che afferma non corrispondere a

quella di emissione del precetto. A mente sua il Pretore avrebbe così dovuto

respingere l’istanza di rigetto dell’oppo­­sizione, non essendo “in grado di verificare se il tasso indicato è corretto”,

tenuto conto che la data della domanda di esecuzione non costituisce un fatto notorio

e il giudice non deve “indagare su fatti non

documentati dall’incarto”.

5.1

Nelle sue osservazioni al reclamo l’escutente afferma che secondo il

Tribunale federale il tasso di cambio è da ritenere un fatto notorio, e

sottolinea che questa Camera, nel decreto del 10 agosto 2015, ha considerato

che il tasso di cambio applicato dal Pretore risulta finanche inferiore a

quello più basso registrato nel mese di marzo 2015 secondo il sito

www.fxtop.com.

5.2

Ora,

l’allegazione del reclamante secondo cui la data della domanda di esecuzione non

corrisponderebbe a quella di emissione del precetto esecutivo risulta nuova e

pertanto irricevibile (v. sopra consid. 1.2), siccome egli non è comparso in

prima sede. Ma si volesse anche ritenere che la domanda di esecuzione è stata

spedita il 18 marzo 2015, come ammesso dall’escutente in sede di osservazioni

al reclamo (pag. 6 ad 5), nulla cambierebbe al riguardo: secondo il sito

“www.fxtop.com” ritenuto notorio dal Tribunale federale e dalla Camera (DTF 137

III 625 consid. 3; sentenza della CEF 14.2014.32 del 3 dicembre 2014, consid.

5.

), infatti, il tasso di cambio a quella data era di

€/CHF 1.0627 e quello del 24 marzo di €/CHF 1.0491, tassi quindi inferiori al

saggio di €/CHF 1.06489 indicato sul precetto esecutivo (doc. E), in base al

quale è stata calcolata la somma posta in esecuzione. La censura del reclamante

si avvera dunque senza oggetto perché egli non è stato danneggiato dall’applicazione

di un tasso di cambio a lui più favorevole rispetto a quello di riferimento.

6.

In

via subordinata il reclamante chiede di limitare il rigetto provvisorio dell’opposizione

ai fr. 42'595.60 indicati nell’istanza. Pur proponendo di respingere

integralmente il reclamo, nelle sue osservazioni l’istante ammette

che la sua domanda era limitata a tale somma. Ricordato che secondo la

legge il giudice non può aggiudicare a una parte più di quanto essa abbia

domandato (art. 58 cpv. 1 CPC), il Pretore non poteva rigettare integralmente l’opposizione,

sicché la decisione impugnata va corretta nel senso che l’opposizione

dev’essere rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 42'595.60

(pari all’importo dei due assegni di € 20'000.– rimasti impagati [doc. C e D]

al tasso di cambio di €/CHF 1.06489) più interessi del 5%

dal 15 settembre 2014.

7.

La tassa del presente giudizio e le ripetibili, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF

(RS 281.35) e 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1), sulla base di

un valore litigioso che a ben vedere è di fr. 163'034.40, pari alla

differenza tra i fr. 205'630.–

per i quali è stata rigettata l’opposizione in via provvisoria e i fr. 42'595.60

richiesti nell’istanza, seguono la reciproca soccombenza (art.

106.

cpv. 2 CPC), l’istante essendosi opposta integralmente al reclamo. Non è necessario intervenire sul dispositivo relativo alle spese e

ripetibili decise in prima istanza, la tassa di fr. 260.– risultando

inferiore a quella media prevista dall’art. 48 OTLEF per una causa con un

valore litigioso di fr. 42'595.60, mentre le ripetibili assegnate all’istante,

che appaiono finanche basse, non sono discusse dalle parti.

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, come visto di fr. 163'034.40 (v. sopra consid. 7),

raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente

accolto e di conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così

riformato:

1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al

precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano è

rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 42'595.60 oltre agli interessi del 5% dal 15 settembre 2014.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 420.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico in ragione di 1/5

e per i restanti 4/5 a carico di CO 1, tenuta a rifondere a RE 1 fr. 360.– per

ripetibili ridotte.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).