14.2015.146
Rigetto definitivo dell’opposizione. Tassa di cancelleria in materia d’informazione su persone straniere. Tassa di diffida
22 dicembre 2015Italiano14 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2015.146
Lugano
22 dicembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa n. __________ (rigetto
definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo della
Melezza promossa con istanza 13 marzo 2015 da
CO 1
(rappr. dal Dipartimento delle istituzioni,
Sezione della popolazione,
Bellinzona)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 3 agosto 2015 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 6 giugno 2015 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Il 5 luglio 2014, RE 1 ha chiesto alla
Sezione della popolazione del Dipartimento delle Istituzioni del Cantone Ticino
di trasmettere al nuovo domicilio di due ex locatari dei suoi genitori, __________
e B__________, lettere a loro destinate. Dopo un colloquio telefonico con il
servizio competente, il 12 luglio 2014 RE 1 ha domandato alla stessa autorità
di comunicargli il nuovo indirizzo di B__________. Con scritto del 29 luglio
2014, l’Ufficio della migrazione ha comunicato l’informazione richiesta, allegandovi
una fattura di fr. 30.– per tassa di cancelleria, con l’indicazione che la
stessa vale decisione nel senso della legislazione federale in materia di persone
straniere ed è suscettibile di ricorso entro 15 giorni dalla notifica al Consiglio
di Stato.
B. Il
15 agosto 2014, RE 1 ha chiesto all’Ufficio della migrazione di annullare la
tassa di cancelleria di fr. 30.– e d’indicargli i mezzi e i termini d’impugnazione
contro risoluzioni e decisioni emesse da tale ufficio. In risposta quest’ultimo
ha precisato il 26 agosto 2014 che l’informazione rilasciata in merito a B__________
è soggetta a una tassa di cancelleria. Il 2 ottobre 2014 RE 1 ha comunicato all’Ufficio
di rimanere in attesa di una risposta alle sue richieste del 15 agosto e il 5 novembre
l’autorità in questione ha confermato il contenuto del proprio scritto del 26
agosto.
C. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 20 febbraio 2015 dall’Ufficio di
esecuzione di Locarno, lo Stato del Canton Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso
di fr. 50.– indicando quale titolo la “fattura no. __________ del 29.07.2014 (B__________) (compreso
tassa diffida Fr. 20.–-)”.
D. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 13 marzo 2015 lo
Stato del Canton Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di
pace del Circolo della Melezza. Nel termine impartito, la
parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni
scritte del 22 aprile 2015.
E. Statuendo senza motivazione scritta con decisione del 9 maggio 2015, il
Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione
interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 40.–
e un’indennità di fr. 20.– a favore dell’istante. Il 6 giugno 2015 lo
stesso giudice ha comunicato alle parti la motivazione scritta della predetta
decisione.
F. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 3 agosto 2015 per ottenerne l’annullamento,
la reiezione dell’istanza, un congruo risarcimento e, ove la Camera sia
competente al riguardo, un esame e una risposta formale dall’Ufficio della
migrazione alla propria lettera del 19 giugno 2014. Nelle sue osservazioni del
2 settembre 2015, lo Stato del Canton Ticino ha concluso
per la reiezione del reclamo mentre con replica spontanea del 22 settembre RE 1
si è espresso su tali osservazioni e il 23 ottobre, dopo aver consultato l’incarto
presso questa Camera, ha prodotto gli allegati citati nelle sue osservazioni
del 22 aprile 2015, lamentandosi che il Giudice di pace non gliene avesse
segnalato la mancanza. Nel frattempo, l’Ufficio d’esecuzione di Locarno ha
rilasciato il 16 settembre 2015 un attestato di carenza di beni nell’esecuzione
in questione.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Interposta solo il 3 agosto 2015 contro la sentenza notificatagli il 16 giugno
2015, l’impugnazione sarebbe quindi manifestamente tardiva.
a) Sennonché
il Giudice di pace ha indicato in entrambe le sue decisioni, con e senza
motivazione scritta, che esse sono impugnabili con reclamo alla Camera civile
dei reclami del Tribunale d’appello entro 30 giorni, sebbene la scrivente
Camera abbia già avuto modo di ricordargli più volte il carattere errato di simili
indicazioni (v. sentenze della CEF 14.2012.51 del 19 giugno 2012, 14.2013.172
del 2 dicembre 2013 e 14.2015.76 del 16 aprile 2015). Orbene, di principio
la parte laica non rappresentata nella procedura può fare affidamento sulle
indicazioni dategli dal giudice, eccezion fatta quando essa si è resa conto
dell’errore o era in grado di scoprirlo grazie alle sue cognizioni di diritto
(DTF 135 III 375, consid. 1.2.2; sentenze della CEF 14.2011.48 del 12 aprile
2011, con rimandi, e 14.2014.55 dell’11 giugno 2014, consid. 1.2).
b) Nel
caso di specie non risulta che RE 1 sia giurista o disponga altrimenti delle
conoscenze né dell’esperienza necessarie a permettergli d’identificare le norme
di legge pertinenti. Per questo motivo, avendo egli rispettato il termine di 30
giorni indicato dal primo giudice (tenuto conto delle ferie estive), il reclamo
va considerato tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
Fatti
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013
del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata
del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando
che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
Gli
allegati trasmessi dal reclamante con il suo scritto 23 ottobre 2015 potrebbero
essere considerati come mezzi di prova nuovi inammissibili in questa sede.
Sennonché il Giudice di pace, costatando la mancanza degli allegati citati nelle
osservazioni dell’escusso, avrebbe dovuto fissargli un termine per produrli. Ad
ogni modo, non è necessario approfondire la questione, perché come si vedrà,
quei documenti non sono di rilievo per il giudizio.
2. Il
reclamante si lamenta che il Giudice di pace non gli abbia trasmesso la
documentazione acclusa all’istanza prima della redazione delle proprie
osservazioni e che nessuno scambio degli allegati tra le parti sia stato
organizzato. Da ciò il reclamante non trae però alcuna conclusione, limitandosi
a chiedere l’accoglimento del reclamo e la conferma dell’opposizione. Non
ponendosi questione di fatto, per cui il potere di cognizione della Camera è
limitato (sopra consid. 1.2), nulla osta alla trattazione immediata del
reclamo, dal momento che la causa è matura per il giudizio e la Camera può
dunque statuire essa stessa senza retrocederla al primo giudice (art. 327 cpv.
3 lett. b CPC).
3. In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non
è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di
un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva
ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF
132 III 142, consid. 4.1.1).
4. Nella
decisione impugnata, quale “motivazione” il Giudice di pace si è limitato a
scrivere: “Considerati 1. I
mezzi prodotti dalla parte istante in data 13 marzo 2015 e 2. La crescita in
giudicato della fattura No. __________ del 29 luglio 2014”, senza alcun accenno alle osservazioni scritte del convenuto.
5. Nel
reclamo RE 1 asserisce di avere ricevuto il 4 agosto 2014 la lettera 29 luglio
2014 dell’Ufficio della migrazione, cui era allegata la fattura il cui importo
è oggetto della contesa in esame. Afferma il reclamante di avere inoltrato
reclamo contro la fattura il 16 agosto 2014 e rimprovera all’Ufficio della
migrazione di non averlo trasmesso al Consiglio di Stato o, perlomeno, di non
avergli fatto presente il disguido. RE 1 ritiene inoltre che l’ufficio d’esecuzione
non avrebbe potuto procedere al pignoramento sulla base della decisione, senza
motivazione scritta, del 9 maggio 2015, poiché non ancora passata in giudicato,
bensì solo sulla scorta della decisione motivata del 6 giugno 2015. Infine,
egli lamenta il carattere molto piccolo usato sulla fattura per indicare i
mezzi e termini d’impugnazione e chiede alla Camera di
annullare la sentenza impugnata, di respingere l’istanza, di concedergli un
congruo risarcimento e, ove essa sia competente al riguardo, di obbligare l’Ufficio
della migrazione a esaminare la propria lettera del 19 giugno 2014 e a darvi
una risposta formale.
6. In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
Considerandi
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione.
Il giudice appura anche d’ufficio se l’esecuzione è manifestamente perenta o nulla.
Per contro non può rilevare un vizio della procedura di esecuzione di cui l’interessato
deve prevalersi tramite ricorso all’autorità di vigilanza (DTF 139 III 447
consid. 4.1.1).
6.1
Giusta
l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono
quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità
amministrative svizzere, purché siano esecutive. Di norma, come per le sentenze
civili non è necessario il passaggio in giudicato (Staehelin in Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.
2010, n. 110 ad art. 80 LEF). Tuttavia, i ricorsi al Consiglio di Stato contro
le decisioni del Dipartimento delle Istituzioni in materia di
persone straniere (in particolare per quanto riguarda le tasse di cancelleria
nel senso dell’art. 7 cpv. 1 Legge di applicazione alla legislazione federale
in materia di persone straniere, RL 1.2.2.1) hanno di principio effetto
sospensivo (art. 47 Legge di procedura per le cause amministrative
[vLPAmm] del 19 aprile 1966 [RL 3.3.1.1] e 9 cpv. 1 della Legge di applicazione
summenzionata), sicché tali decisioni non diventano esecutive prima
della scadenza del termine di ricorso, di 15 giorni (art. 46 cpv. 1 vLPAmm) o prima della reiezione o del ritiro del ricorso.
6.2
Nella
fattispecie, RE 1 afferma di avere ricevuto il 4 agosto 2014 la lettera 29
luglio 2014 dell’Ufficio della migrazione, cui era allegata la fattura il cui
importo è oggetto della contesa in esame. Ritenuto, pertanto, che la decisione
sulla tassa è stata notificata durante le ferie estive (le quali si estendevano
dal 15 luglio al 15 agosto, art. 13 lett. b vLPAmm), il termine di ricorso è
scaduto il 1° settembre 2014. Fosse lo scritto 15 agosto 2014 del reclamante
all’Ufficio della migrazione da considerare come una valida impugnazione, essa
sarebbe senz’altro tempestiva. Sta di fatto, però, che tale scritto –
qualificato da RE 1 come ricorso per la prima volta in questa sede – non si
configura tale. Anzitutto manca una dichiarazione di ricorso, egli limitandosi
a chiedere informazioni sui “mezzi
e i termini d’impugnazione per reclami o ricorso contro risoluzioni e decisioni
emesse” dall’Ufficio della migrazione. Difettano anche
qualsiansi esposizione dei fatti, motivazione e conclusioni (v. art. 46 cpv. 2
vLPAmm). In queste circostanze, l’ufficio in questione non era tenuto a
trasmettere lo scritto al Consiglio di Stato. Non era neppure obbligato a
ragguagliarlo sui mezzi d’impugnazione, giacché essi figuravano sulla fattura
allegata alla risposta del 29 luglio 2014. Il carattere “molto piccolo”
utilizzato per tale indicazione – eccepito anch’esso per la prima volta in
questa sede – non ne precludeva comunque la lettura né l’informazione poteva
sfuggire a un destinatario mediamente diligente, specie se desideroso di
ricorrere. Il reclamante non può quindi imputare all’autorità la propria – e
preponderante – negligenza.
6.3
Tutt’al
più lo scritto 15 agosto 2014 avrebbe potuto essere interpretato come una
domanda di revisione, nella misura in cui RE 1 ha chiesto all’Ufficio della
migrazione “l’annullamento della tassa di cancelleria”. Non avendo il reclamante
impugnato la risposta negativa espressa dall’autorità il 26 agosto 2014, la
decisione sulla tassa posta in esecuzione è da ritenere passata in giudicato e
in quanto tale giustificava il rigetto definitivo dell’opposizione per la tassa
di cancelleria di fr. 30.– stabilita nella decisione del 29 luglio 2914.
Per quanto concerne invece la tassa di fr. 20.– per l’emissione della diffida
di pagamento, il procedente non ha prodotto la decisione del 12 dicembre 2014
citata nell’istanza e quindi non poteva ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione
per quell’importo. In questa misura, il ricorso merita accoglimento.
7.
Relativamente alla censura secondo cui l’ufficio d’esecuzione non
avrebbe potuto procedere al pignoramento sulla base della decisione, senza
motivazione scritta, del 9 maggio 2015, poiché non sarebbe ancora stata passata
in giudicato, occorre ricordare che eventuali vizi della procedura di esecuzione
possono essere fatti valere solo con un ricorso all’autorità di vigilanza e non
con un reclamo (sopra consid. 6). La doglianza è dunque irricevibile. Analoghe
considerazioni valgono per le richieste di un congruo risarcimento
e di un intervento della Camera presso l’Ufficio della migrazione, che esulano
dalle sue competenze.
8.
In entrambe le sedi la tassa di giudizio,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la reciproca soccombenza parziale (art. 106 cpv. 2 CPC). Non si
pone problema di ripetibili, la controparte non avendo formulato richiesta al
riguardo nelle sue osservazioni al reclamo mentre in prima sede, visto l’importo
in gioco e il grado di soccombenza pressoché uguale delle parti, le indennità
possono considerarsi compensate senza doversi chinare sulla questione di sapere
se le autorità statali sono legittimate a ottenere un’indennità d’inconvenienza
nel senso dell’art. 95 cpv. 3 lett. b CPC (questione lasciata aperta nella
sentenza della CEF 14.2015.50 del 17 luglio 2015 consid. 6). Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 50.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il
reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della
decisione impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è
parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto
esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Locarno è rigettata in
via definitiva limitatamente a fr. 30.–.
2. La
tassa di giustizia di fr. 40.–, anticipata dall’istante, è posta a suo
carico per fr. 15.– e per il saldo a carico del convenuto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 60.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico per fr. 35.– e per
il resto a carico dello Stato del Canton Ticino.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del
Circolo della Melezza.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale”
(art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).