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Decisione

14.2015.146

Rigetto definitivo dell’opposizione. Tassa di cancelleria in materia d’informazione su persone straniere. Tassa di diffida

22 dicembre 2015Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013

del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata

del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando

che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

Gli

allegati trasmessi dal reclamante con il suo scritto 23 ottobre 2015 potrebbero

essere considerati come mezzi di prova nuovi inammissibili in questa sede.

Sennonché il Giudice di pace, costatando la mancanza degli allegati citati nelle

osservazioni dell’escusso, avrebbe dovuto fissargli un termine per produrli. Ad

ogni modo, non è necessario approfondire la questione, perché come si vedrà,

quei documenti non sono di rilievo per il giudizio.

2. Il

reclamante si lamenta che il Giudice di pace non gli abbia trasmesso la

documentazione acclusa all’istanza prima della redazione delle proprie

osservazioni e che nessuno scambio degli allegati tra le parti sia stato

organizzato. Da ciò il reclamante non trae però alcuna conclusione, limitandosi

a chiedere l’accogli­­mento del reclamo e la conferma dell’opposizione. Non

ponendosi questione di fatto, per cui il potere di cognizione della Camera è

limitato (sopra consid. 1.2), nulla osta alla trattazione immediata del

reclamo, dal momento che la causa è matura per il giudizio e la Camera può

dunque statuire essa stessa senza retrocederla al primo giudice (art. 327 cpv.

3 lett. b CPC).

3. In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non

è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di

un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva

ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF

132 III 142, consid. 4.1.1).

4. Nella

decisione impugnata, quale “motivazione” il Giudice di pace si è limitato a

scrivere: “Considerati 1. I

mezzi prodotti dalla parte istante in data 13 marzo 2015 e 2. La crescita in

giudicato della fattura No. __________ del 29 luglio 2014”, senza alcun accenno alle osservazioni scritte del convenuto.

5. Nel

reclamo RE 1 asserisce di avere ricevuto il 4 agosto 2014 la lettera 29 luglio

2014 dell’Ufficio della migrazione, cui era allegata la fattura il cui importo

è oggetto della contesa in esame. Afferma il reclamante di avere inoltrato

reclamo contro la fattura il 16 agosto 2014 e rimprovera all’Ufficio della

migrazione di non averlo trasmesso al Consiglio di Stato o, perlomeno, di non

avergli fatto presente il disguido. RE 1 ritiene inoltre che l’ufficio d’esecuzione

non avrebbe potuto procedere al pignoramento sulla base della decisione, senza

motivazione scritta, del 9 maggio 2015, poiché non ancora passata in giudicato,

bensì solo sulla scorta della decisione motivata del 6 giugno 2015. Infine,

egli lamenta il carattere molto piccolo usato sulla fattura per indicare i

mezzi e termini d’impugnazione e chiede alla Camera di

annullare la sentenza impugnata, di respingere l’istanza, di concedergli un

congruo risarcimento e, ove essa sia competente al riguardo, di obbligare l’Ufficio

della migrazione a esaminare la propria lettera del 19 giugno 2014 e a darvi

una risposta formale.

6. In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

Considerandi

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione.

Il giudice appura anche d’ufficio se l’esecuzione è manifestamente perenta o nulla.

Per contro non può rilevare un vizio della procedura di esecuzione di cui l’interessato

deve prevalersi tramite ricorso all’autori­­tà di vigilanza (DTF 139 III 447

consid. 4.1.1).

6.1

Giusta

l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono

quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità

amministrative svizzere, purché siano esecutive. Di norma, come per le sentenze

civili non è necessario il passaggio in giudicato (Staehelin in Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.

2010, n. 110 ad art. 80 LEF). Tuttavia, i ricorsi al Consiglio di Stato contro

le decisioni del Dipartimento delle Istituzioni in materia di

persone straniere (in particolare per quanto riguarda le tasse di cancelleria

nel senso dell’art. 7 cpv. 1 Legge di applicazione alla legislazione federale

in materia di persone straniere, RL 1.2.2.1) hanno di principio effetto

sospensivo (art. 47 Legge di procedura per le cause amministrative

[vLPAmm] del 19 aprile 1966 [RL 3.3.1.1] e 9 cpv. 1 della Legge di applicazione

summenzionata), sicché tali decisioni non diventano esecutive prima

della scadenza del termine di ricorso, di 15 giorni (art. 46 cpv. 1 vLPAmm) o prima della reiezione o del ritiro del ricorso.

6.2

Nella

fattispecie, RE 1 afferma di avere ricevuto il 4 agosto 2014 la lettera 29

luglio 2014 dell’Ufficio della migrazione, cui era allegata la fattura il cui

importo è oggetto della contesa in esame. Ritenuto, pertanto, che la decisione

sulla tassa è stata notificata durante le ferie estive (le quali si estendevano

dal 15 luglio al 15 agosto, art. 13 lett. b vLPAmm), il termine di ricorso è

scaduto il 1° settembre 2014. Fosse lo scritto 15 agosto 2014 del reclamante

all’Ufficio della migrazione da considerare come una valida impugnazione, essa

sarebbe senz’altro tempestiva. Sta di fatto, però, che tale scritto –

qualificato da RE 1 come ricorso per la prima volta in questa sede – non si

configura tale. Anzitutto manca una dichiarazione di ricorso, egli limitandosi

a chiedere informazioni sui “mezzi

e i termini d’impugnazione per reclami o ricorso contro risoluzioni e decisioni

emesse” dall’Ufficio della migrazione. Difettano anche

qualsiansi esposizione dei fatti, motivazione e conclusioni (v. art. 46 cpv. 2

vLPAmm). In queste circostanze, l’ufficio in questione non era tenuto a

trasmettere lo scritto al Consiglio di Stato. Non era neppure obbligato a

ragguagliarlo sui mezzi d’impugnazione, giacché essi figuravano sulla fattura

allegata alla risposta del 29 luglio 2014. Il carattere “molto piccolo”

utilizzato per tale indicazione – eccepito anch’esso per la prima volta in

questa sede – non ne precludeva comunque la lettura né l’informazione poteva

sfuggire a un destinatario mediamente diligente, specie se desideroso di

ricorrere. Il reclamante non può quindi imputare all’autorità la propria – e

preponderante – negligenza.

6.3

Tutt’al

più lo scritto 15 agosto 2014 avrebbe potuto essere interpretato come una

domanda di revisione, nella misura in cui RE 1 ha chiesto all’Ufficio della

migrazione “l’annullamento della tassa di cancelleria”. Non avendo il reclamante

impugnato la risposta negativa espressa dall’autorità il 26 agosto 2014, la

decisione sulla tassa posta in esecuzione è da ritenere passata in giudicato e

in quanto tale giustificava il rigetto definitivo dell’op­­posizione per la tassa

di cancelleria di fr. 30.– stabilita nella decisione del 29 luglio 2914.

Per quanto concerne invece la tassa di fr. 20.– per l’emissione della diffida

di pagamento, il procedente non ha prodotto la decisione del 12 dicembre 2014

citata nell’istanza e quindi non poteva ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione

per quell’importo. In questa misura, il ricorso merita accoglimento.

7.

Relativamente alla censura secondo cui l’ufficio d’esecuzione non

avrebbe potuto procedere al pignoramento sulla base della decisione, senza

motivazione scritta, del 9 maggio 2015, poiché non sarebbe ancora stata passata

in giudicato, occorre ricordare che eventuali vizi della procedura di esecuzione

possono essere fatti valere solo con un ricorso all’autorità di vigilanza e non

con un reclamo (sopra consid. 6). La doglianza è dunque irricevibile. Analoghe

considerazioni valgono per le richieste di un congruo risarcimento

e di un intervento della Camera presso l’Ufficio della migrazione, che esulano

dalle sue competenze.

8.

In entrambe le sedi la tassa di giudizio,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la reciproca soccombenza parziale (art. 106 cpv. 2 CPC). Non si

pone problema di ripetibili, la controparte non avendo formulato richiesta al

riguardo nelle sue osservazioni al reclamo mentre in prima sede, visto l’importo

in gioco e il grado di soccombenza pressoché uguale delle parti, le indennità

possono considerarsi compensate senza doversi chinare sulla questione di sapere

se le autorità statali sono legittimate a ottenere un’indennità d’incon­­venienza

nel senso dell’art. 95 cpv. 3 lett. b CPC (questione lasciata aperta nella

sentenza della CEF 14.2015.50 del 17 luglio 2015 consid. 6). Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 50.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il

reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della

decisione impugnata sono così riformati:

1. L’istanza è

parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto

esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzio­­ne di Locarno è rigettata in

via definitiva limitatamente a fr. 30.–.

2. La

tassa di giustizia di fr. 40.–, anticipata dall’istante, è posta a suo

carico per fr. 15.– e per il saldo a carico del convenuto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 60.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico per fr. 35.– e per

il resto a carico dello Stato del Canton Ticino.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del

Circolo della Melezza.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale”

(art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).