14.2015.147
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Pagamento dell’onorario per la direzione lavori la cui esigibilità è subordinata al compimento del lavoro. Eccezione dell’estinzione del debito tramite pagamento
4 dicembre 2015Italiano18 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2015.147
Lugano
4 dicembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Fiscalini
statuendo nella causa SO.2015.1575 (rigetto
provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5,
promossa con istanza 7 aprile 2015 da
CO 1
(patrocinato dall’avv. PA 2,)
contro
RE 1
(patrocinata dall’avv. dott. PA 1,)
giudicando sul reclamo del 5 agosto 2015 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 21 luglio 2015 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 7 ottobre 2014, la RE 1 e il suo socio e gerente con firma individuale
CO 1 hanno concordato la cessazione del loro rapporto di lavoro a partire dal
31 dicembre 2014 e CO 1 si è impegnato a ultimare la direzione lavori sui
cantieri di __________ e di __________ entro la medesima data, “fatto salvo cause non direttamente imputabili
al suo operato”. Le parti hanno convenuto a favore del
socio e gerente un compenso di fr. 4'500.– per le prestazioni appena
menzionate e il versamento degli assegni famigliari di fr. 2'400.– per il
2013 e di fr. 4'800.– per il 2014, senza possibilità
di rivalsa sul socio e presidente della gerenza T__________
né sul socio e gerente F__________. Con accordi separati di quello stesso giorno,
CO 1 ha inoltre ceduto le proprie quote sociali ai due soci rimanenti per fr. 7'000.–
complessivi, la proprietà di una parte dei beni apportati alla società per fr. 1'500.–
e il diritto per quest’ultima di mantenere in via esclusiva la ragione sociale
“RE 1” dietro un compenso di fr. 5'000.–.
B. Sempre
il 7 ottobre 2014 CO 1, l’RE 1, T__________ e F__________ hanno concluso un
“accordo di pagamento” relativo alle somme dovute al socio uscente, di
complessivi fr. 20'400.–, che ne prevede il versamento in sei rate, definendone
dettagliatamente le condizioni. In caso di contestazioni relativamente ai
cantieri sopraindicati è stato escluso ogni diritto di ritenzione su tale somma
“salvo causa già accertata di
dolo e colpa grave da parte del sig. CO 1”. Oltre a
ciò le parti hanno convenuto che gli assegni famigliari per il 2014 erano a
carico esclusivo della società e dovevano essere corrisposti entro il 31 marzo
2015.
C. Con
lettera del 6 febbraio 2015 l’RE 1 ha notificato ad CO 1 di ritenerlo
gravemente inadempiente in merito alla conduzione dei lavori sui cantieri di __________
e di __________, non ultimati entro la scadenza pattuita il 7 ottobre 2014 e
oggetto di ripetute lamentele da parte dei committenti. La società si è
pertanto considerata “legittimata
a interrompere i pagamenti, a fronte di una sua acclarata colpa grave per i
canteri”. Ne è seguito un fitto scambio di
corrispondenza tra le parti, senza che venisse raggiunto alcun accordo.
D. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso l’11 marzo 2015 dall’Ufficio di
esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso l’RE 1 per l’incasso di fr. 13'200.–
oltre agli interessi del 5% dal 7 febbraio 2015, indicando quale titolo di
credito il “contratto di
“acconto [recte: accordo] di pagamento” del 7.10.2014, punti 5, 6 e cpv. C”.
E. Avendo
l’RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 7 aprile 2015 CO
1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il 14 luglio 2015, l’istante
ha confermato la sua domanda, mentre la parte convenuta si è opposta con osservazioni
scritte incorporate nel verbale di udienza, contestando l’istanza limitatamente
a fr. 6'900.–, pari alla somma degli assegni famigliari del 2013 e
del compenso di fr. 4'500.– per la direzione lavori. Replicando e duplicando
oralmente davanti al Pretore, le parti si sono sostanzialmente riconfermate
nelle rispettive conclusioni.
F. Statuendo con decisione del 21 luglio 2015, il Pretore ha accolto l’istanza
e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta,
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità di fr. 350.– a favore dell’istante.
G. Contro
la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera
con un reclamo del 5 agosto 2015 per
ottenerne l’annullamento (parziale) e l’accoglimento dell’istanza limitatamente
a fr. 6'300.– (ovvero la differenza tra l’importo
posto in esecuzione e la somma degli assegni famigliari del 2013 e del compenso
per la direzione lavori). L’indomani il presidente della
Camera ha parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo presentata con
l’impugnazione per fr. 6'900.–. Nelle
sue osservazioni del 31 agosto 2015, CO 1 ha concluso per
la reiezione del reclamo.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Essendo
la notifica avvenuta il 27 luglio 2015 durante le ferie estive (art. 56 n. 2
LEF), il termine di 10 giorni, iniziato lunedì 3 agosto 2015 (DTF 96 III 50
consid. 3), è scaduto il 13 agosto. Presentato il 5 agosto 2015
in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
Fatti
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base
agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando
che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale
(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del
credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il
giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la
sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).
La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo,
senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.
2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre
nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136
III 530 consid. 3.2).
3. Nella
decisione impugnata, il Pretore ha considerato che la pretesa dell’istante si
fonda su due riconoscimenti di debito chiari, univoci e non contestabili e che
le eccezioni sollevate dalla convenuta in merito agli assegni famigliari per il
2013 (di fr. 2'400.–) e il compenso di fr. 4'500.– per la direzione
lavori sui cantieri di __________ e __________ non appaiono atte a infirmare la
pretesa avanzata, sicché ha accolto integralmente l’istanza. Nel reclamo l’RE 1
ribadisce invece che gli assegni famigliari sono già stati pagati e che il compenso
di fr. 4'500.– è vincolato al completo compimento del lavoro entro il 31
dicembre 2014, a mente sua mai avvenuto, concludendo così per la riforma della
sentenza impugnata nel senso dell’accoglimento parziale dell’istanza
limitatamente a fr. 6'300.– (fr. 13'200.– posti in esecuzione meno fr. 2'400.–
./. fr. 4'500.–) oltre agli accessori.
4. In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione
(DTF 139 III 447 consid. 4.1.1). Costituisce
riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la
scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si
evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,
senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente
determinabile, ed esigibile (DTF 139
III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Incombe al creditore dimostrare l’esigibilità
del credito al momento dell’introduzione dell’esecuzione (sentenza del Tribunale
federale 5A_303/2013 del 24 settembre 2013, consid. 4.1, e i rimandi). Nel caso di un debito la cui esistenza o esigibilità è subordinata a una
condizione sospensiva spetta quindi
all’escutente dimostrare che la condizione si è realizzata o è diventata senza
oggetto, con la conseguenza che il credito è sorto rispettivamente è divenuto
esigibile prima dell’esecuzione (sentenza
5A_303/2013 testé citata, consid. 4.2).
4.1 Nella decisione impugnata, il Pretore ha constatato che la documentazione
prodotta dall’istante, segnatamente l’accordo di pagamento e la convenzione di
cessazione del rapporto di lavoro, sono riconoscimenti di debito chiari, univoci
e non contestabili. Per quanto riguarda il compenso di fr. 4'500.–
riconosciuto a favore dell’escutente per la direzione lavori sui due noti
cantieri, il primo giudice ha ricordato che stante la clausola inserita nell’“accordo
di pagamento” ogni diritto di ritenzione è escluso “salvo causa già
accertata di dolo e colpa grave da parte del sig. CO 1”; orbene nel caso in
questione non è ancora stata accertata la ripartizione della responsabilità per
i sinistri verificatisi sui due cantieri tra l’esecutore e la direzione dei
lavori. A mente del Pretore si tratta di una questione di merito, che esula dal
potere cognitivo del giudice del rigetto dell’opposizione e che saranno semmai
da sottoporre al vaglio del giudice del merito.
4.2 Nel
reclamo RE 1 fa valere che il compenso di fr. 4'500.– è vincolato al
completo compimento del lavoro entro il 31 dicembre 2014, a mente sua mai
avvenuto. L’amministratore unico dell’impresa generale di costruzione Z__________
avrebbe infatti confermato “l’abbandono
anzitempo dei cantieri da parte dell’architetto CO 1 e la mancata consegna di
entrambi entro la data convenuta del 31 dicembre 2014”.
Oltre a ciò l’escussa sottolinea che si è aperto un contenzioso al riguardo,
dovuto a “carenze ravvisate
nella direzione lavori, come lo ha attestato il perito dell’assicurazione __________
(doc. 5) a cui sono stati annunciati i sinistri”.
Secondo la reclamante tali lamentele sono state segnalate tempestivamente ad CO
1 e del resto sono pendenti procedure esecutive nei suoi confronti per il
risarcimento dei danni da lui causati. L’RE 1 sostiene pertanto che i danni
accertati dall’assicurazione sul cantiere di __________ e la dichiarazione del
perito __________ inerente a una responsabilità da ascrivere alla direzione
lavori per quanto riguarda il cantiere di __________ escludono che la pretesa
posta in esecuzione possa essere considerata liquida ed esigibile, ovvero
dovuta in maniera univoca ed incontrovertibile. Da ultimo la reclamante evidenzia
che anche il Pretore “ammette” che il versamento dei fr. 4'500.– è subordinato
all’accertamento di questioni di merito che non rientrano nel suo potere
cognitivo, motivo per cui non sono dati i requisiti per rigettare l’opposizione
su questo punto.
4.3 Nelle
sue osservazioni al reclamo l’escutente ribadisce che la somma in questione è
Considerandi
stata indicata in modo preciso nell’”accordo di pagamento” e che una “colpa
grave” o un “dolo” da parte sua sono in ogni caso contestati, come lo sono
tutte le pretese, eccezioni e documenti dell’escussa fatti valere in prima
sede.
4.4
Sennonché
nell’”accordo di pagamento” del 7 ottobre 2014 (doc. B) le parti hanno previsto
delle date di scadenza per tutti gli importi dovuti ad CO 1 compresi fr. 100.–
da versare entro il 7 febbraio 2015 in parziale pagamento del compenso pattuito
per la direzione lavori sui cantieri di __________ e __________ (doc. B lett. A n. 5). Per il saldo di fr. 4'400.– invece, non è
stata prevista alcuna data di scadenza, ma è stato solo previsto che “in caso di contestazioni per i due suddetti cantieri,
viene escluso il diritto di ritenzione sulla detta somma salvo causa già
accertata di dolo e colpa grave da parte del sig. CO 1” e che “per la
Direzione Lavori dei cantieri __________ e __________ nel caso in cui dovesse
sorgere un contenzioso da parte dei clienti per difetti e vizi nella realizzazione
delle opere il Signor CO 1 si obbliga sin d’ora a risponderne personalmente per
eventuali danni causati dal suo operato, imputabili per riconosciuto dolo e
colpa grave” fatto salvo “l’eventuale intervento delle assicurazioni a
copertura dei danni accertati” (lett. A n. 6).
Ora, il Pretore non ha esaminato, come gli incombeva fare d’ufficio (sopra consid.
4), la questione dell’esigibilità del compenso.
a) Orbene,
è pacifico che limitatamente a fr. 100.– il compenso è diventato esigibile
dal 7 febbraio 2015 (doc. B lett. A n. 5), ossia prima dell’avvio dell’esecuzione
l’11 marzo 2015 (doc. C accluso all’istanza). Il reclamo è al riguardo
infondato.
b) Dalle
premesse dell’“accordo di pagamento” (doc. B n. 5) si
evince che il saldo di fr. 4'400.–, secondo cui il compenso
per la direzione dei lavori era dovuto “a partire dalla data odierna [7 ottobre 2014] fino al
loro completo compimento”, era esigibile al più tardi
al momento della conclusione dei cantieri. Lo ammettono del resto le stesse
parti (istanza, pag. 2 ad 1 e reclamo pag. 4 terzultimo paragrafo).
Contrariamente a quanto pare ritenere implicitamente la convenuta, il compenso
non è invece subordinato alla condizione che i lavori fossero stati terminati
entro il 31 dicembre 2014, le parti avendo solo previsto un impegno di CO 1 di
ultimarli entro tale data (doc. I n. 1). Non è tuttavia controverso che i
cantieri si sono protratti durante diversi mesi nel corso del 2015 (v. osservazioni all’istanza, act. II pag.
3.
ad 6, non specificatamente contestate dall’istante su questo punto in sede di
replica). Ne dà peraltro conferma l’amministratore della Z__________
nella sua dichiarazione del 10 luglio 2015 (doc. 4, contestato dall’istante
senz’alcuna motivazione solo in sede di osservazioni al reclamo). Sta quindi di
fatto che i lavori la cui direzione era stata affidata all’istante non appaiono
essere giunti “al loro completo compimento” prima dell’inoltro dell’esecuzione
l’11 marzo 2015. Si può d’altronde esimersi dall’approfondire la questione
perché incombeva all’escutente, come visto (sopra consid. 4), dimostrare l’esigibilità
del credito posto in esecuzione. Difettando tale prova, il reclamo va accolto
su questo punto limitatamente a fr. 4'400.–.
5.
A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere
verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1
con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono
anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto
delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG
I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad art. 82 LEF). Tra le eccezioni proponibili dall’escusso rientra l’estinzione
del debito tramite pagamento.
5.1
Nel
caso concreto, l’escussa ha eccepito di avere già pagato la somma di fr. 2'400.–
dovuta a titolo degli assegni famigliari per il 2013. Il primo giudice ha per
contro ritenuto che l’accredito di fr. 2'400.– del 31 luglio 2014
risultante dall’estratto conto versato agli atti si riferisca in realtà a un
acconto salariale. Nel reclamo RE 1 rileva come sia l’estratto conto citato dal
Pretore sia la conferma di pagamento da lei prodotta indichino in modo chiaro come
causale gli assegni famigliari per il 2013, i quali sarebbero quindi stati
riportati erroneamente nell’accordo di pagamento.
5.2
Non
si disconosce che la conferma di pagamento prodotta dalla reclamante (doc. 3)
menziona che il 31 luglio 2014 essa ha versato ad CO 1 fr. 2'400.– a
titolo di “saldo assegni familiari 2013” e la medesima causale figura
anche nell’estratto del conto aperto a nome della RE 1 presso la banca __________
che lo stesso istante ha versato agli atti (doc. F, pag. 2). L’accertamento del
Pretore secondo cui si sarebbe trattato di un “acconto salariale” risulta
dunque in contrasto con gli atti (egli si è probabilmente riferito all’addebito
di fr. 2'400.– figurante sulla prima pagina del doc. F, misconoscendo che
il beneficiario è T__________ e non l’istante). Manifestamente errato, tale
accertamento non vincola la Camera (v. sopra consid. 1.2).
Non
va però dimenticato che poco più di due mesi dopo, il 7 ottobre 2014, la
reclamante si è riconosciuta debitrice nei confronti dell’istante di fr. 2'400.–
per gli assegni famigliari del 2013 sia nel contratto di disdetta (doc. I n. 2
e sopra consid. A) sia nell’“accordo di pagamento” (doc. B premessa n. 6 e
sopra consid. B). La convenuta sostiene di avere firmato questi per errore,
mentre il procedente pretende che il versamento del 31 luglio 2014 sarebbe
“superato” dagli accordi intervenuti tra le parti il successivo 7 ottobre, i
tre importi di fr. 2'400.– bonificati il 31 luglio a tutti e tre i soci
avendo “infatti acquisito natura di acconto salariale” (osservazioni al
reclamo, pag. 2 ad i.f.). La seconda tesi, tuttavia, non trova conferma negli
atti: i bonifici a favore dei tre soci indicati sull’estratto conto (doc. F)
sono tutti diversi l’uno dall’altro a parte l’importo complessivo (T__________:
fr. 2'400.– quale “acconto salariale”; CO 1: fr. 2'400.– quale “saldo
assegni familiari 2013; F__________: fr. 1'400.– quale “saldo assegni
familiari 2013” e fr. 1'000.– quale “acconto salariale”); d’altronde né
nel contratto di disdetta né nell’”accordo di pagamento” vi è alcuna menzione
di una modifica della natura di quei versamenti. Ed è anche praticamente
escluso che il versamento del 31 luglio 2014 si riferisse agli assegni
famigliari riferiti ai primi sei mesi del 2013 perché la RE 1 è stata iscritta
nel registro di commercio il 31 maggio 2013. Decadute queste ipotesi, pare in
fin dei conti più verosimile che l’escussa abbia, come pretende, riconosciuto
come dovuto un importo che si era dimenticata di avere già pagato due mesi
prima (peraltro tramite un conto collegato a un contratto di cui CO 1 è
titolare o contitolare: doc. F e 3 in alto). Il reclamo va di conseguenza
accolto su questo punto. Ciò però non esclude la possibilità, comunque meno
probabile, che i fatti si siano svolti nel modo descritto dall’istante (DTF 138
III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid. 1.3) né l’odierno giudizio gli
preclude il diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario
(art. 79 LEF e sopra consid. 2).
6.
La tassa del
presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF
(RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art.
11.
cpv. 1-2 RTar (RL
3.1.1.7
) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza
quasi integrale dell’istante (art. 106 cpv. 1 CPC). Quanto al dispositivo
sulle spese di prima sede, dev’essere riformato in base alla reciproca soccombenza
parziale delle parti (art. 106 cpv. 2 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 6'900.–, non raggiunge
la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1
lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di
conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza impugnata sono così
riformati:
1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione
interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di
Lugano è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 6'400.– oltre agli interessi del 5% dal 7 febbraio 2015.
2. La
tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 200.–
da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico delle parti nella misura
di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1, che rifonderà all’RE
1 fr. 560.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–
;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).