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Decisione

14.2015.147

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Pagamento dell’onorario per la direzione lavori la cui esigibilità è subordinata al compimento del lavoro. Eccezione dell’estinzione del debito tramite pagamento

4 dicembre 2015Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base

agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando

che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

2. In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale

(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del

credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il

giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la

sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).

La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo,

senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.

2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre

nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136

III 530 consid. 3.2).

3. Nella

decisione impugnata, il Pretore ha considerato che la pretesa dell’istante si

fonda su due riconoscimenti di debito chiari, univoci e non contestabili e che

le eccezioni sollevate dalla convenuta in merito agli assegni famigliari per il

2013 (di fr. 2'400.–) e il compenso di fr. 4'500.– per la direzione

lavori sui cantieri di __________ e __________ non appaiono atte a infirmare la

pretesa avanzata, sicché ha accolto integralmente l’istanza. Nel reclamo l’RE 1

ribadisce invece che gli assegni famigliari sono già stati pagati e che il compenso

di fr. 4'500.– è vincolato al completo compimento del lavoro entro il 31

dicembre 2014, a mente sua mai avvenuto, concludendo così per la riforma della

sentenza impugnata nel senso dell’accoglimento parziale dell’i­­stanza

limitatamente a fr. 6'300.– (fr. 13'200.– posti in esecuzione meno fr. 2'400.–

./. fr. 4'500.–) oltre agli accessori.

4. In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione

(DTF 139 III 447 consid. 4.1.1). Costituisce

riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la

scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si

evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,

senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente

determinabile, ed esigibile (DTF 139

III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Incombe al creditore dimostrare l’esigibilità

del credito al momento dell’introduzione dell’esecuzione (sentenza del Tribunale

federale 5A_303/2013 del 24 settembre 2013, consid. 4.1, e i rimandi). Nel caso di un debito la cui esistenza o esigibilità è subordinata a una

condizione sospensiva spetta quindi

all’e­scutente dimostrare che la condizione si è realizzata o è diventata senza

oggetto, con la conseguenza che il credito è sorto rispettivamente è divenuto

esigibile prima dell’esecuzione (sentenza

5A_303/2013 testé citata, consid. 4.2).

4.1 Nella decisione impugnata, il Pretore ha constatato che la documentazione

prodotta dall’istante, segnatamente l’accordo di pagamento e la convenzione di

cessazione del rapporto di lavoro, sono riconoscimenti di debito chiari, univoci

e non contestabili. Per quanto riguarda il compenso di fr. 4'500.–

riconosciuto a favore dell’escutente per la direzione lavori sui due noti

cantieri, il primo giudice ha ricordato che stante la clausola inserita nell’“accordo

di pagamento” ogni diritto di ritenzione è escluso “salvo causa già

accertata di dolo e colpa grave da parte del sig. CO 1”; orbene nel caso in

questione non è ancora stata accertata la ripartizione della responsabilità per

i sinistri verificatisi sui due cantieri tra l’esecutore e la direzione dei

lavori. A mente del Pretore si tratta di una questione di merito, che esula dal

potere cognitivo del giudice del rigetto dell’opposizione e che saranno semmai

da sottoporre al vaglio del giudice del merito.

4.2 Nel

reclamo RE 1 fa valere che il compenso di fr. 4'500.– è vincolato al

completo compimento del lavoro entro il 31 dicembre 2014, a mente sua mai

avvenuto. L’amministratore unico dell’impresa generale di costruzione Z__________

avrebbe infatti confermato “l’abbandono

anzitempo dei cantieri da parte dell’architetto CO 1 e la mancata consegna di

entrambi entro la data convenuta del 31 dicembre 2014”.

Oltre a ciò l’escussa sottolinea che si è aperto un contenzioso al riguardo,

dovuto a “carenze ravvisate

nella direzione lavori, come lo ha attestato il perito dell’assicurazione __________

(doc. 5) a cui sono stati annunciati i sinistri”.

Secondo la reclamante tali lamentele sono state segnalate tempestivamente ad CO

1 e del resto sono pendenti procedure esecutive nei suoi confronti per il

risarcimento dei danni da lui causati. L’RE 1 sostiene pertanto che i danni

accertati dall’assicurazione sul cantiere di __________ e la dichiarazione del

perito __________ inerente a una responsabilità da ascrivere alla direzione

lavori per quanto riguarda il cantiere di __________ escludono che la pretesa

posta in esecuzione possa essere considerata liquida ed esigibile, ovvero

dovuta in maniera univoca ed incontrovertibile. Da ultimo la reclamante evidenzia

che anche il Pretore “ammette” che il versamento dei fr. 4'500.– è subordinato

all’accertamento di questioni di merito che non rientrano nel suo potere

cognitivo, motivo per cui non sono dati i requisiti per rigettare l’opposizione

su questo punto.

4.3 Nelle

sue osservazioni al reclamo l’escutente ribadisce che la somma in questione è

Considerandi

stata indicata in modo preciso nell’”ac­­cordo di pagamento” e che una “colpa

grave” o un “dolo” da parte sua sono in ogni caso contestati, come lo sono

tutte le pretese, eccezioni e documenti dell’escussa fatti valere in prima

sede.

4.4

Sennonché

nell’”accordo di pagamento” del 7 ottobre 2014 (doc. B) le parti hanno previsto

delle date di scadenza per tutti gli importi dovuti ad CO 1 compresi fr. 100.–

da versare entro il 7 febbraio 2015 in parziale pagamento del compenso pattuito

per la direzione lavori sui cantieri di __________ e __________ (doc. B lett. A n. 5). Per il saldo di fr. 4'400.– invece, non è

stata prevista alcuna data di scadenza, ma è stato solo previsto che “in caso di contestazioni per i due suddetti cantieri,

viene escluso il diritto di ritenzione sulla detta somma salvo causa già

accertata di dolo e colpa grave da parte del sig. CO 1” e che “per la

Direzione Lavori dei cantieri __________ e __________ nel caso in cui dovesse

sorgere un contenzioso da parte dei clienti per difetti e vizi nella realizzazione

delle opere il Signor CO 1 si obbliga sin d’ora a risponderne personalmente per

eventuali danni causati dal suo operato, imputabili per riconosciuto dolo e

colpa grave” fatto salvo “l’eventuale intervento delle assicurazioni a

copertura dei danni accertati” (lett. A n. 6).

Ora, il Pretore non ha esaminato, come gli incombeva fare d’ufficio (sopra consid.

4), la questione dell’esigibilità del compenso.

a) Orbene,

è pacifico che limitatamente a fr. 100.– il compenso è diventato esigibile

dal 7 febbraio 2015 (doc. B lett. A n. 5), ossia prima dell’avvio dell’esecuzione

l’11 marzo 2015 (doc. C accluso all’istanza). Il reclamo è al riguardo

infondato.

b) Dalle

premesse dell’“accordo di pagamento” (doc. B n. 5) si

evince che il saldo di fr. 4'400.–, secondo cui il compenso

per la direzione dei lavori era dovuto “a partire dalla data odierna [7 ottobre 2014] fino al

loro completo compimento”, era esigibile al più tardi

al momento della conclusione dei cantieri. Lo ammettono del resto le stesse

parti (istanza, pag. 2 ad 1 e reclamo pag. 4 terzultimo paragrafo).

Contrariamente a quanto pare ritenere implicitamente la convenuta, il compenso

non è invece subordinato alla condizione che i lavori fossero stati terminati

entro il 31 dicembre 2014, le parti avendo solo previsto un impegno di CO 1 di

ultimarli entro tale data (doc. I n. 1). Non è tuttavia controverso che i

cantieri si sono protratti durante diversi mesi nel corso del 2015 (v. osservazioni all’istanza, act. II pag.

3.

ad 6, non specificatamente contestate dall’istante su questo punto in sede di

replica). Ne dà peraltro conferma l’amministratore della Z__________

nella sua dichiarazione del 10 luglio 2015 (doc. 4, contestato dall’istante

senz’alcuna motivazione solo in sede di osservazioni al reclamo). Sta quindi di

fatto che i lavori la cui direzione era stata affidata all’istante non appaiono

essere giunti “al loro completo compimento” prima dell’inoltro dell’esecuzione

l’11 marzo 2015. Si può d’altronde esimersi dall’approfondire la questione

perché incombeva all’escutente, come visto (sopra consid. 4), dimostrare l’esigibilità

del credito posto in esecuzione. Difettando tale prova, il reclamo va accolto

su questo punto limitatamente a fr. 4'400.–.

5.

A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere

verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1

con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono

anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto

delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG

I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad art. 82 LEF). Tra le eccezioni proponibili dall’escusso rientra l’estinzione

del debito tramite pagamento.

5.1

Nel

caso concreto, l’escussa ha eccepito di avere già pagato la somma di fr. 2'400.–

dovuta a titolo degli assegni famigliari per il 2013. Il primo giudice ha per

contro ritenuto che l’accredito di fr. 2'400.– del 31 luglio 2014

risultante dall’estratto conto versato agli atti si riferisca in realtà a un

acconto salariale. Nel reclamo RE 1 rileva come sia l’estratto conto citato dal

Pretore sia la conferma di pagamento da lei prodotta indichino in modo chiaro come

causale gli assegni famigliari per il 2013, i quali sarebbero quindi stati

riportati erroneamente nell’accordo di pagamento.

5.2

Non

si disconosce che la conferma di pagamento prodotta dalla reclamante (doc. 3)

menziona che il 31 luglio 2014 essa ha versato ad CO 1 fr. 2'400.– a

titolo di “saldo assegni familiari 2013” e la medesima causale figura

anche nell’estratto del conto aperto a nome della RE 1 presso la banca __________

che lo stesso istante ha versato agli atti (doc. F, pag. 2). L’accertamento del

Pretore secondo cui si sarebbe trattato di un “acconto salariale” risulta

dunque in contrasto con gli atti (egli si è probabilmente riferito all’addebito

di fr. 2'400.– figurante sulla prima pagina del doc. F, misconoscendo che

il beneficiario è T__________ e non l’istante). Manifestamente errato, tale

accertamento non vincola la Camera (v. sopra consid. 1.2).

Non

va però dimenticato che poco più di due mesi dopo, il 7 ottobre 2014, la

reclamante si è riconosciuta debitrice nei confronti dell’istante di fr. 2'400.–

per gli assegni famigliari del 2013 sia nel contratto di disdetta (doc. I n. 2

e sopra consid. A) sia nell’“accor­­do di pagamento” (doc. B premessa n. 6 e

sopra consid. B). La convenuta sostiene di avere firmato questi per errore,

mentre il procedente pretende che il versamento del 31 luglio 2014 sarebbe

“superato” dagli accordi intervenuti tra le parti il successivo 7 ottobre, i

tre importi di fr. 2'400.– bonificati il 31 luglio a tutti e tre i soci

avendo “infatti acquisito natura di acconto salariale” (osservazioni al

reclamo, pag. 2 ad i.f.). La seconda tesi, tuttavia, non trova conferma negli

atti: i bonifici a favore dei tre soci indicati sull’estratto conto (doc. F)

sono tutti diversi l’uno dall’altro a parte l’importo complessivo (T__________:

fr. 2'400.– quale “acconto salariale”; CO 1: fr. 2'400.– quale “saldo

assegni familiari 2013; F__________: fr. 1'400.– quale “saldo assegni

familiari 2013” e fr. 1'000.– quale “acconto salariale”); d’al­­tronde né

nel contratto di disdetta né nell’”accordo di pagamento” vi è alcuna menzione

di una modifica della natura di quei versamenti. Ed è anche praticamente

escluso che il versamento del 31 luglio 2014 si riferisse agli assegni

famigliari riferiti ai primi sei mesi del 2013 perché la RE 1 è stata iscritta

nel registro di commercio il 31 maggio 2013. Decadute queste ipotesi, pare in

fin dei conti più verosimile che l’escussa abbia, come pretende, riconosciuto

come dovuto un importo che si era dimenticata di avere già pagato due mesi

prima (peraltro tramite un conto collegato a un contratto di cui CO 1 è

titolare o contitolare: doc. F e 3 in alto). Il reclamo va di conseguenza

accolto su questo punto. Ciò però non esclude la possibilità, comunque meno

probabile, che i fatti si siano svolti nel modo descritto dall’istante (DTF 138

III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid. 1.3) né l’odierno giudizio gli

preclude il diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario

(art. 79 LEF e sopra consid. 2).

6.

La tassa del

presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF

(RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art.

11.

cpv. 1-2 RTar (RL

3.1.1.7

) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza

quasi integrale del­l’istante (art. 106 cpv. 1 CPC). Quanto al dispositivo

sulle spese di prima sede, dev’essere riformato in base alla reciproca soccombenza

parziale delle parti (art. 106 cpv. 2 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 6'900.–, non raggiunge

la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di

conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza impugnata sono così

riformati:

1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione

interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di

Lugano è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 6'400.– oltre agli interessi del 5% dal 7 febbraio 2015.

2. La

tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 200.–

da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico delle parti nella misura

di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1, che rifonderà all’RE

1 fr. 560.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).