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Decisione

14.2015.15

Rigetto definitivo dell’opposizione. Sentenza estera che condanna il convenuto al pagamento di una “provvisionale”. Reclami alla CEF e alla II CCA incentrati sulla questione dell’exequatur

1 ottobre 2015Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

14.2015.15

Lugano

1° ottobre 2015

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cassina

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)

nella causa SO.2014.855 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura

della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 26 settembre 2014

da

CO 1

(patrocinata dall’avv. PA 2, __________)

contro

RE 1

(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 23 gennaio 2015 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 15 gennaio 2015 dal Pretore;

ritenuto in fatto e

considerato in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso l’11 agosto 2014 dall’Ufficio

Considerandi

di esecuzione di Locarno, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 61'000.–

oltre agli interessi del 5% dal 5 agosto 2014, indicando quale titolo di

credito la sentenza del Tribunale ordinario di Como n. __________ del 19 dicembre

2013, con riferimento a una provvisionale di € 50'000.– (pari a fr. 61'000.–);

che

avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 26

settembre 2014 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della

Giurisdizione di Locarno-Campagna, previo riconoscimento e dichiarazione di

esecutività in Svizzera della sentenza del Tribunale di Como;

che

statuendo con decisione 15 gennaio 2015 il Pretore ha accolto

l’istanza, riconoscendo e dichiarando esecutiva in Svizzera la decisione di

condanna al pagamento di una provvisionale di € 50'000.– a favore di CO 1 contenuta

nella sentenza n. __________ del Tribunale ordinario di Como e rigettato in via

definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico

le spese processuali di fr. 550.– e un’indennità di fr. 2'200.– a

favore dell’istante;

che

contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa

Camera con un reclamo del 23 gennaio 2015 per ottenerne l’annullamento del dispositivo (n. 1.2) relativo al

rigetto dell’opposizione e la reiezione dell’istanza limitatamente al medesimo

punto;

che

parallelamente l’escusso ha inoltrato un altro reclamo alla seconda Camera

civile del Tribunale d’appello postulando l’an­­nullamento del dispositivo (n.

1.

) riferito alla domanda d’exe­­quatur;

che

con sentenza del 20 luglio 2015 (inc. 12.2015.13), la predetta Camera ha

respinto il reclamo nella misura della sua ricevibilità, ponendo a carico del

reclamante le spese processuali di fr. 1'000.– e un’indennità per ripetibili

di fr. 1'500.–;

che

siffatta sentenza è passata in giudicato;

che

nel reclamo ora in esame RE 1 si è limitato “a chiedere l’annullamento del

Dispositivo

dispositivo 1.2 statuente il rigetto definitivo dell’opposizione, quale

conseguenza dell’accoglimento che verrà proposto contro la dichiarazione di

exequatur”, rinviando alle motivazioni contenute nel reclamo parallelo;

che

siccome l’altro reclamo è stato definitivamente respinto dalla seconda Camera

civile, anche il reclamo in rassegna dev’essere respinto, RE 1 non invocando

altri motivi d’impugna­­zione di quello su cui già si è statuito;

che la tassa del

presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF

(RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che

non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato

notificato alla controparte per osservazioni;

che circa i rimedi esperibili sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 61'000.–,

raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai

fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 300.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Cam­pagna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).