14.2015.15
Rigetto definitivo dell’opposizione. Sentenza estera che condanna il convenuto al pagamento di una “provvisionale”. Reclami alla CEF e alla II CCA incentrati sulla questione dell’exequatur
1 ottobre 2015Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
14.2015.15
Lugano
1° ottobre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nella causa SO.2014.855 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura
della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 26 settembre 2014
da
CO 1
(patrocinata dall’avv. PA 2, __________)
contro
RE 1
(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 23 gennaio 2015 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 15 gennaio 2015 dal Pretore;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso l’11 agosto 2014 dall’Ufficio
Considerandi
di esecuzione di Locarno, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 61'000.–
oltre agli interessi del 5% dal 5 agosto 2014, indicando quale titolo di
credito la sentenza del Tribunale ordinario di Como n. __________ del 19 dicembre
2013, con riferimento a una provvisionale di € 50'000.– (pari a fr. 61'000.–);
che
avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 26
settembre 2014 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della
Giurisdizione di Locarno-Campagna, previo riconoscimento e dichiarazione di
esecutività in Svizzera della sentenza del Tribunale di Como;
che
statuendo con decisione 15 gennaio 2015 il Pretore ha accolto
l’istanza, riconoscendo e dichiarando esecutiva in Svizzera la decisione di
condanna al pagamento di una provvisionale di € 50'000.– a favore di CO 1 contenuta
nella sentenza n. __________ del Tribunale ordinario di Como e rigettato in via
definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico
le spese processuali di fr. 550.– e un’indennità di fr. 2'200.– a
favore dell’istante;
che
contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa
Camera con un reclamo del 23 gennaio 2015 per ottenerne l’annullamento del dispositivo (n. 1.2) relativo al
rigetto dell’opposizione e la reiezione dell’istanza limitatamente al medesimo
punto;
che
parallelamente l’escusso ha inoltrato un altro reclamo alla seconda Camera
civile del Tribunale d’appello postulando l’annullamento del dispositivo (n.
1.
) riferito alla domanda d’exequatur;
che
con sentenza del 20 luglio 2015 (inc. 12.2015.13), la predetta Camera ha
respinto il reclamo nella misura della sua ricevibilità, ponendo a carico del
reclamante le spese processuali di fr. 1'000.– e un’indennità per ripetibili
di fr. 1'500.–;
che
siffatta sentenza è passata in giudicato;
che
nel reclamo ora in esame RE 1 si è limitato “a chiedere l’annullamento del
Dispositivo
dispositivo 1.2 statuente il rigetto definitivo dell’opposizione, quale
conseguenza dell’accoglimento che verrà proposto contro la dichiarazione di
exequatur”, rinviando alle motivazioni contenute nel reclamo parallelo;
che
siccome l’altro reclamo è stato definitivamente respinto dalla seconda Camera
civile, anche il reclamo in rassegna dev’essere respinto, RE 1 non invocando
altri motivi d’impugnazione di quello su cui già si è statuito;
che la tassa del
presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF
(RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che
non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato
notificato alla controparte per osservazioni;
che circa i rimedi esperibili sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 61'000.–,
raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai
fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 300.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).