14.2015.152
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo irricevibile in quanto la reclamante non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, secondo cui difetta il requisito dell’identità tra cred
2 novembre 2015Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2015.152
Lugano
2 novembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 25 giugno 2015 da
RE 1
contro
CO 1 ora d’ignota dimora
giudicando sul reclamo del 7 agosto 2015
presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 3 agosto 2015 dal Pretore;
ritenuto
in
fatto: A. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 28 maggio 2015 dall’Ufficio di
esecuzione di Lugano, la RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 15'631.32
oltre agli interessi del 5% dal 22 maggio 2015, indicando quale titolo di
credito la “fattura __________ del 22.05.2015”.
Fatti
B. Avendo
CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 25 giugno 2015
la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5. Nel termine impartitole, la parte convenuta non ha presentato osservazioni scritte all’istanza.
C. Statuendo con decisione del 3 agosto 2015, il
Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali
di fr. 100.–.
D. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 7 agosto 2015 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza, oltre a
risposte a due domande relative al recupero e all’uso del veicolo oggetto della
controversia. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato
notificato alla controparte per osservazioni, né si ritiene necessario
notificarle la presente sentenza in via edittale (essendo la sua dimora
ignota).
Considerandi
in
diritto: 1. La
sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore
litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 7 agosto 2015 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 4
agosto, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera esamina solo le censure
esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al
riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di
formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti
contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua
critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e
non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375,
consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre
2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di
causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art.
320.
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che
sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3
Nel
caso specifico la reclamante non si è per nulla confrontata con la motivazione
della sentenza impugnata, secondo cui l’istanza non può essere accolta perché
è stata presentata da una persona – la RE 1 – che non è quella con cui
l’escussa ha concluso il contratto di noleggio di veicolo su cui è fondata la
pretesa posta in esecuzione. La reclamante afferma, invero, di avere acquisito
tale pretesa “tramite cessione di credito” (reclamo, pag. 2, 3° capoverso), ma
si tratta di allegazione nuova e pertanto irricevibile (art. 326 cpv. 1 CPC) e
comunque essa non pretende di avere provato tale cessione con documenti che il
Pretore avrebbe colpevolmente ignorato. Il reclamo si rivela così inammissibile.
Ad ogni modo, sta di fatto che in questa procedura la RE 1 non ha dimostrato
l’esistenza dell’allegata cessione di credito, come invece le incombeva (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
1.4
Pure
irricevibili sono le domande relative al recupero e all’uso del veicolo oggetto
della controversia. Contrariamente a quanto pare credere la reclamante, né il
primo giudice né l’autorità di ricorso sono abilitati a rilasciare una
“valutazione arbitrale” della controversia che oppone le parti né a rispondere
a quesiti sul merito della questione. Il loro compito è limitato a verificare la forza probante del titolo prodotto dal
creditore – la sua natura formale – e conferirvi forza esecutiva ove l’escusso
non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142
consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio, ad ogni modo, dispiega
solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del
credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le
parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario
(art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
2.
La tassa del presente
giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS
281.
), segue la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la
controparte non avendo dovuto redigere osservazioni. Circa i rimedi esperibili sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di
fr. 15'631.32, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1
lett. b LTF.
Per questi
motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
2.
Le spese processuali di
complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla
reclamante, sono poste a suo carico.
3.
Notificazione alla.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).