Lexipedia

Decisione

14.2015.152

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo irricevibile in quanto la reclamante non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, secondo cui difetta il requisito dell’identità tra cred

2 novembre 2015Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 25 giugno 2015

la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5. Nel termine impartitole, la parte convenuta non ha presentato osservazioni scritte all’istanza.

C. Statuendo con decisione del 3 agosto 2015, il

Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali

di fr. 100.–.

D. Contro

la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 7 agosto 2015 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza, oltre a

risposte a due domande relative al recupero e all’uso del veicolo oggetto della

controversia. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato

notificato alla controparte per osservazioni, né si ritiene necessario

notificarle la presente sentenza in via edittale (essendo la sua dimora

ignota).

Considerandi

in

diritto: 1. La

sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore

litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 7 agosto 2015 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 4

agosto, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera esamina solo le censure

esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al

riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di

formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti

contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua

critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e

non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375,

consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre

2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di

causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art.

320.

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che

sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3

Nel

caso specifico la reclamante non si è per nulla confrontata con la motivazione

della sentenza impugnata, secondo cui l’i­stanza non può essere accolta perché

è stata presentata da una persona – la RE 1 – che non è quella con cui

l’escussa ha concluso il contratto di noleggio di veicolo su cui è fondata la

pretesa posta in esecuzione. La reclamante afferma, invero, di avere acquisito

tale pretesa “tramite cessione di credito” (reclamo, pag. 2, 3° capoverso), ma

si tratta di allegazione nuova e pertanto irricevibile (art. 326 cpv. 1 CPC) e

comunque essa non pretende di avere provato tale cessione con documenti che il

Pretore avrebbe colpevolmente ignorato. Il reclamo si rivela così inammissibile.

Ad ogni modo, sta di fatto che in questa procedura la RE 1 non ha dimostrato

l’esistenza dell’allegata cessione di credito, come invece le incombeva (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

1.4

Pure

irricevibili sono le domande relative al recupero e all’uso del veicolo oggetto

della controversia. Contrariamente a quanto pare credere la reclamante, né il

primo giudice né l’autorità di ricorso sono abilitati a rilasciare una

“valutazione arbitrale” della controversia che oppone le parti né a rispondere

a quesiti sul merito della questione. Il loro compito è limitato a verificare la forza probante del titolo prodotto dal

creditore – la sua natura formale – e conferirvi forza esecutiva ove l’escusso

non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142

consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio, ad ogni modo, dispiega

solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’e­sistenza del

credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le

parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario

(art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

2.

La tassa del presente

giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS

281.

), segue la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la

controparte non avendo dovuto redigere osservazioni. Circa i rimedi esperibili sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di

fr. 15'631.32, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

Per questi

motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2.

Le spese processuali di

complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla

reclamante, sono poste a suo carico.

3.

Notificazione alla.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).