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Decisione

14.2015.153

Rigetto definitivo dell’opposizione. Decisione amministrativa (restituzione di un prestito di studio). Requisiti formali. In sufficienza della sola attestazione di passaggio in giudicato

17 dicembre 2015Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della

decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base

agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. Sono parificate

alle sentenze giudiziarie, tra l’altro, le decisioni di autorità amministrative

svizzere (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF). La procedura di rigetto è una

procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza

del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il

giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore –

la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid.

4.1.1).

3. Nella

decisione impugnata, il Pretore ha respinto l’istanza argomentando che il

richiamo di pagamento del 4 settembre 2014 invocato dal creditore quale titolo

di rigetto non costituisce una decisione amministrativa.

4. Nel

reclamo lo Stato del Canton Ticino evidenzia che l’indicazio­­ne “prestito

di studio – richiamo di pagamento” contenuta nel richiamo del 4 settembre

2014 va interpretata come semplice rinvio al piano di rimborso rateale del

prestito concordato con l’uffi­cio delle borse di studio e dei sussidi, al

quale l’escusso non ha mai dato seguito. Per tale motivo, secondo il reclamante

il documento in questione costituisce valido titolo di rigetto dell’oppo­sizione.

Considerandi

Inoltre la decisione di accertamento del prestito di studio del 23 marzo 1992 è

passata incontestabilmente in giudicato.

5.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione

(DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

5.1

Ora,

una semplice fattura, una richiesta di pagamento, un richiamo di pagamento o un

estratto conto privo d’indicazione sui rimedi giuridici esistenti non possono

essere parificati a decisioni amministrative, siccome non vengono designati

come tali nell’at­to stesso e non traggono siffatta qualità dalla legge (sentenza

della CEF 14.2003.95 del 20 febbraio 2004, con rinvio a Staehe­lin, in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a

ed. 2010, n. 120 ad art. 80 LEF e a Stücheli,

Die Rechtsöffung, tesi Zurigo 2000, pag. 304 i.f.).

5.2

Nel caso di specie, dunque, sia la fattura emessa dall’Ufficio delle

borse di studio il 4 ottobre 2014 con la causale “prestito di studio – richiamo

di pagamento” (doc. F), sia il richiamo di pagamento del 28 ottobre 2014 (doc.

E), sia lo scritto del 23 marzo 1992, con cui il predetto ufficio ha invitato CO

1.

a formulare una proposta “accettabile” di rimborso del prestito di studio

(doc. B), sia ancora l’attestazione di passaggio in giudicato (doc. A),

non soddisfano i requisiti formali per la concessione del rigetto

definitivo, nella misura in cui questi atti non sono designati come decisione

amministrativa nel testo stesso e non ne rivestono le caratteristiche

essenziali, giacché non condannano esplicitamente CO 1 a rimborsare il prestito

di studio né indicano i rimedi giuridici. In particolare lo

scritto del 23 marzo 1992 è un semplice invito, senz’alcun carattere cogente, a

formulare una proposta di pagamento, mentre l’attestazione di passaggio in

giudicato indica sì, implicitamente, l’esistenza di una decisione che obbliga CO

1.

a restituire il prestito di studio, ma nella documentazione acclusa all’istanza

manca proprio la decisione stessa (peraltro richiesta il 22 aprile 2015 dall’Ufficio

Tesoreria e Fatturazioni, doc. C), che costituisce il titolo la cui produzione

è secondo la legge (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF) la condizione sine qua non

perché l’opposizione possa essere rigettata in via definitiva. Ne consegue la

conferma della decisione del Pretore e la reiezione del reclamo.

6.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece

problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 21'260.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 280.– relative al presente giudizio sono

poste a carico dello RE 1.

3. Notificazione a:

;

–.

Comunicazione alla Pretura della

Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale”

(art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).