14.2015.153
Rigetto definitivo dell’opposizione. Decisione amministrativa (restituzione di un prestito di studio). Requisiti formali. In sufficienza della sola attestazione di passaggio in giudicato
17 dicembre 2015Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2015.153
Lugano
17 dicembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2015.398 (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 15 giugno
2015 da
Stato del Canton Ticino, Bellinzona
(rappr. dal
Dipartimento finanze e economia, Sezione delle finanze, Bellinzona)
contro
CO 1
(patrocinato dall’avv. PA 1,)
giudicando sul reclamo del 14 agosto 2015 presentato dallo Stato del
Canton Ticino contro la decisione emessa il 5 agosto 2015 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 13 aprile 2015 dall’Ufficio
di esecuzione di Mendrisio, lo Stato del Canton Ticino ha escusso CO 1 per l’incasso
di fr. 21'260.–, indicando quale titolo di credito la “Fattura no 2014
41210 00072 del 04 settembre 2014 a) importo dovuto”.
B. Avendo
CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 15 giugno 2015 lo
Stato del Canton Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della
Giurisdizione di Mendrisio-Nord. Nel termine impartito, la
parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni
scritte del 30 giugno 2015. Nella replica e nella duplica le parti si sono
sostanzialmente riconfermate nelle rispettive conclusioni.
C. Statuendo con decisione 5 agosto 2015, il
Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali
di fr. 100.– e un’indennità di fr. 500.– a favore della parte convenuta.
D. Contro
la sentenza appena citata lo Stato del Canton Ticino è insorto a questa Camera con un reclamo del 14 agosto 2015 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza. Visto l’esito
del giudizio odierno il reclamo non è stato notificato alla controparte per
osservazioni.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 14 agosto 2015 contro la sentenza notificata allo Stato del
Canton Ticino il 6 agosto, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
Fatti
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della
decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base
agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. Sono parificate
alle sentenze giudiziarie, tra l’altro, le decisioni di autorità amministrative
svizzere (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF). La procedura di rigetto è una
procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza
del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il
giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore –
la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid.
4.1.1).
3. Nella
decisione impugnata, il Pretore ha respinto l’istanza argomentando che il
richiamo di pagamento del 4 settembre 2014 invocato dal creditore quale titolo
di rigetto non costituisce una decisione amministrativa.
4. Nel
reclamo lo Stato del Canton Ticino evidenzia che l’indicazione “prestito
di studio – richiamo di pagamento” contenuta nel richiamo del 4 settembre
2014 va interpretata come semplice rinvio al piano di rimborso rateale del
prestito concordato con l’ufficio delle borse di studio e dei sussidi, al
quale l’escusso non ha mai dato seguito. Per tale motivo, secondo il reclamante
il documento in questione costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione.
Considerandi
Inoltre la decisione di accertamento del prestito di studio del 23 marzo 1992 è
passata incontestabilmente in giudicato.
5.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione
(DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
5.1
Ora,
una semplice fattura, una richiesta di pagamento, un richiamo di pagamento o un
estratto conto privo d’indicazione sui rimedi giuridici esistenti non possono
essere parificati a decisioni amministrative, siccome non vengono designati
come tali nell’atto stesso e non traggono siffatta qualità dalla legge (sentenza
della CEF 14.2003.95 del 20 febbraio 2004, con rinvio a Staehelin, in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a
ed. 2010, n. 120 ad art. 80 LEF e a Stücheli,
Die Rechtsöffung, tesi Zurigo 2000, pag. 304 i.f.).
5.2
Nel caso di specie, dunque, sia la fattura emessa dall’Ufficio delle
borse di studio il 4 ottobre 2014 con la causale “prestito di studio – richiamo
di pagamento” (doc. F), sia il richiamo di pagamento del 28 ottobre 2014 (doc.
E), sia lo scritto del 23 marzo 1992, con cui il predetto ufficio ha invitato CO
1.
a formulare una proposta “accettabile” di rimborso del prestito di studio
(doc. B), sia ancora l’attestazione di passaggio in giudicato (doc. A),
non soddisfano i requisiti formali per la concessione del rigetto
definitivo, nella misura in cui questi atti non sono designati come decisione
amministrativa nel testo stesso e non ne rivestono le caratteristiche
essenziali, giacché non condannano esplicitamente CO 1 a rimborsare il prestito
di studio né indicano i rimedi giuridici. In particolare lo
scritto del 23 marzo 1992 è un semplice invito, senz’alcun carattere cogente, a
formulare una proposta di pagamento, mentre l’attestazione di passaggio in
giudicato indica sì, implicitamente, l’esistenza di una decisione che obbliga CO
1.
a restituire il prestito di studio, ma nella documentazione acclusa all’istanza
manca proprio la decisione stessa (peraltro richiesta il 22 aprile 2015 dall’Ufficio
Tesoreria e Fatturazioni, doc. C), che costituisce il titolo la cui produzione
è secondo la legge (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF) la condizione sine qua non
perché l’opposizione possa essere rigettata in via definitiva. Ne consegue la
conferma della decisione del Pretore e la reiezione del reclamo.
6.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece
problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 21'260.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 280.– relative al presente giudizio sono
poste a carico dello RE 1.
3. Notificazione a:
–
;
–.
Comunicazione alla Pretura della
Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale”
(art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).