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Decisione

14.2015.154

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

27 novembre 2015Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base

agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

3. In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale

(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del

credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il

giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la

sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).

La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo,

senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.

2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre

nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136

III 530 consid. 3.2).

4. Nelle

tre decisioni impugnate, il Pretore ha rilevato che le otto cartelle ipotecarie

al portatore, di complessivi fr. 450'000.–, costituiscono di principio

valido titolo di rigetto provvisorio delle opposizioni sia nella misura in cui

esse sono rivolte contro il diritto di pegno sia nella misura in cui sono

rivolte contro il credito che incorporano, perché i titoli sono stati ceduti

alla banca procedente in proprietà fiduciaria a titolo di garanzia.

Nelle

sentenze dirette contro PI 1 ed PI 2, il primo giudice evidenzia che in data imprecisata

essi hanno sottoscritto quali terzi proprietari del pegno un “contratto

quadro di mutuo ipotecario” e un “contratto di cessione in garanzia”

delle otto cartelle ipotecarie, firmati il 5 marzo 2009 dalla procedente, in

garanzia del mutuo ipotecario di fr. 420'000.– concesso al figlio PI 2.

Già in precedenza, e ciò a partire dal 1° febbraio 1988, la banca gli aveva

elargito un mutuo ipotecario, dapprima di fr. 150'000.–, poi aumentato a fr. 300'000.–

il 9 aprile 2001, sempre garantito dalla cessione delle note otto cartelle

ipotecarie, già a quell’epoca di un valore nominale complessivo di fr. 450'000.–.

In merito all’eccezione di errore essenziale sollevata dai convenuti, il Pretore

giudica poi inverosimile che la banca abbia inteso sfruttare una situazione di

debolezza dei coniugi PI 1 al fine di far sottoscrivere loro il contratto in

questione. In particolare non si evince dagli atti che i funzionari della banca

abbiano approfittato della malattia del padre per convincere PI 2 a fargli sottoscrivere

gli atti di pegno senza che questi si recasse in banca, perché non vi sono

indizi che gli stessi conoscessero la sua malattia.

Per

contro, secondo il Pretore i convenuti hanno reso verosimile sia lo stato di

debolezza di PI 1 sia il fatto che il figlio abbia fatto credere loro che la

firma sull’ultimo foglio del contratto di credito quadro e dell’atto di

cessione in garanza delle cartelle ipotecarie servisse per una mera formalità,

senza spiegare loro che invece l’importo del mutuo era stato aumentato. Questo

perché, a mente del primo giudice, PI 1 era malato e anziano ed è possibile che

non abbia avuto la prontezza di dubitare delle affermazioni del figlio. Stando

così le cose è verosimile che nel momento in cui hanno sottoscritto i contratti

i genitori dell’escusso ritenessero di concludere un contratto diverso da

quello effettivamente sottoscritto, ossia un aggiornamento di quello già in

essere, il cui oggetto era un mutuo di fr. 300'000.–. A giudizio del

Pretore, infatti, se chi ha firmato in bianco un contratto l’ha fatto nella convinzione

di sottoscrivere una dichiarazione dal contenuto diverso da quella accettata,

nulla gli impedisce poi di far valere l’errore, ancorché imputabile a sua negligenza.

Il

Pretore, tuttavia, ha considerato la nullità solo parziale poiché i proprietari

del pegno non potevano essere in errore circa il fatto che sottoscrivendo la

nuova documentazione bancaria confermavano perlomeno gli accordi che erano noti

loro, ossia quelli del 2001, con i quali avevano garantito un mutuo di fr. 300'000.–.

Per questo motivo le opposizioni sono state rigettate in via provvisoria solo

per fr. 300'000.– oltre agli accessori. Per motivi di equità il primo

giudice ha posto a carico dell’escusso, che con il suo comportamento ha

determinato l’errore dei genitori e portato pregiudizio alla banca, l’integralità

delle tasse, spese e indennità d’inconvenienza, mentre nelle altre due cause ha

ripartito gli oneri processuali tra le parti in funzione delle rispettive soccombenze.

5. Nei

reclami la RE 1 ritiene fuor di dubbio che il contratto quadro di mutuo

ipotecario del 5 marzo 2009, unitamente all’atto di cessione di medesima data,

rappresentano un valido titolo di rigetto provvisorio delle opposizioni per l’importo

dedotto in esecuzione. La reclamante taccia la “tesi” del Pretore, secondo cui

i terzi proprietari del pegno si sarebbero trovati in errore essenziale quando

hanno sottoscritto la documentazione di costituzione in pegno delle cartelle

ipotecarie, come “del tutto priva di fondamento e non corroborata da nessuna

prova agli atti”. L’istante rileva d’altronde che il Pretore ha accertato in

modo manifestamente errato che l’ammontare complessivo garantito dalle cartelle

ipotecarie fosse nel 2001 di soli fr. 300'000.– mentre era già allora di fr. 450'000.–.

Quanto al certificato medico 11 maggio 2015 prodotto da PI 1, secondo la banca

non proverebbe ch’egli fosse incapace di discernimento quando ha firmato la

nuova modulistica.

6. Nelle

loro osservazioni PI 1 ed PI 2 ricordano di avere allegato in prima sede che la

banca aveva sempre prestato loro una consulenza personale in occasione della

conclusione dei precedenti contratti di mutuo ipotecario dal 1998 al 2001, di

avere sempre trasmesso loro una copia di quei contratti, di avere sempre richiesto

la sottoscrizione di tutte le pagine dei documenti da firmare o di una

dichiarazione di ricezione degli stessi, mentre per la conclusione del

contratto del 2009 la banca non aveva prestato alcuna consulenza personale, venendo

meno al proprio obbligo d’informazione, non si era accertata che essi, data la

Considerandi

loro età (77 anni lui e 75 lei nel 2009) e scarsa conoscenza della lingua

italiana, avessero compreso il contenuto degli atti da firmare, non aveva rispettato

le proprie direttive e regolamenti interni e aveva fatto credere loro di avere

ricevuto una consulenza dall’ex dipendente della banca __________, fatto poi

smentito da quest’ultimo. Ora, essi sostengono, in replica la banca ha avversato

tali allegazioni solo superficialmente, non muovendo precise contestazioni né

portando la prova del contrario, che le incombeva, sicché le stesse sono da

ritenere sufficientemente verosimili e giustificano l’accoglimento dell’eccezione

di errore essenziale e di dolo.

7.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF

139.

III 447 consid. 4.1.1). Nell’esecuzione in via di realizzazione di

pegno poi, il giudice verifica se vi è un titolo attestante l’esistenza del

pegno indicato nel precetto esecutivo (Staehelin

in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 166 e 169 ad

art. 82 LEF): salvo menzione espressa contraria, l’opposizione è in effetti presunta

diretta sia contro il credito sia contro l’esistenza del diritto di pegno (art.

85.

Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di

fondi [RFF, RS 281.42]).

Nella

fattispecie il contratto quadro di mutuo ipotecario del 5 marzo 2009 (doc. A),

le condizioni generali per mutui ipotecari (doc. C), alle quali il contratto di

mutuo ipotecario rimanda espressamente, e le otto cartelle ipotecarie al

portatore di complessivi fr. 450'000.– (doc. da D a M), cedute

alla procedente in proprietà a titolo fiduciario quale garanzia (doc. B) e regolarmente

disdette per il 31 luglio 2014 (doc. O), costituiscono, in via di principio,

valido riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF per quanto

riguarda sia l’esistenza del pegno sia l’ammontare del credito dedotto in esecuzione.

8.

A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere

verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1

con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono

anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto

delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin, op. cit., n. 87 seg. ad art. 82).

8.1

In

prima sede PI 1 ed PI 2 hanno eccepito di essere stati vittima di un errore

essenziale, “perfettamente riconoscibile dalla banca”, al momento della

sottoscrizione della modulistica bancaria nel 2009, nella misura in cui hanno

firmato a casa loro, a richiesta del figlio, solo l’ultima pagina di ogni

contratto, non accorgendosi di acconsentire a un aumento dell’importo della

garanzia ma credendo, come dichiarato dal figlio, trattarsi di una semplice

formalità. Rimproverano alla banca di non avere proceduto alle necessarie

verifiche contrariamente a quanto aveva fatto in occasione della conclusione

dei precedenti contratti. Nella sua replica la banca non ha contestato

specificamente le affermazioni dei convenuti, limitandosi a rilevare che dal 1988

essi hanno firmato ben otto contratti di garanzia relativi agli aumenti della

linea di credito concessa al figlio senza però determinarsi sulle circostanze

particolari che secondo i coniugi PI 1 hanno contraddistinto l’ultimo contratto

del 2009 (verbali del 9 dicembre 2014, pagg. 1-2). Ricordato che i fatti non

controversi non devono essere provati (art. 150 cpv. 1 CPC a contrario) – e

quantomeno resi verosimili –, si può dunque considerare accertato che CO 1 ha

fatto firmare ai genitori, a casa loro e senza previa consulenza della banca, l’ultima

pagina dei documenti del 2009, dichiarando loro trattarsi di una semplice

formalità. Come visto, il Pretore ha escluso che la banca avesse inteso

sfruttare una situazione di debolezza dei coniugi PI 1 e avesse in particolare

conosciuto la malattia del marito, ma ha ritenuto verosimile che la sottoscrizione

del­l’aumento della somma mutuata garantita da fr. 300'000.– a fr. 450'000.–

sia stata viziata da errore essenziale.

8.2

Sia

i coniugi PI 1 sia il Pretore partono quindi dall’idea che l’errata

rappresentazione del contenuto dei contratti sottoscritti nel 2009 è dovuta all’ingannevole

comportamento del figlio. Ora, la vittima di un dolo commesso da un terzo (come

CO 1 nella fattispecie, poiché è formalmente parte del contratto di

costituzione delle cartelle ipotecarie in garanzia), non la autorizza a considerarsi

svincolata dai propri impegni, “a meno che l’altra parte al momento [della

conclusione] del contratto abbia conosciuto o dovuto conoscere il dolo” (art.

28.

cpv. 2 CO). Ancorché senz’altra spiegazione, il Pretore ha ritenuto che l’ecce­­zione

di dolo fosse per questo motivo “esclusa” (sentenze SO.2014.742-743 a pag. 3,

5° paragrafo). Sennonché, di fatti, secondo la dottrina l’art. 28 cpv. 2 CO si

applica solo ove l’errore in cui cade la vittima a causa del dolo non è

essenziale, mentre quando è essenziale essa conserva il diritto di contestare

la validità del contratto a norma dell’art. 23 CO (Schmidlin in Berner Kommentar, Obligationenrecht, n. 10 ad

art. 28 CO; Claire Hu­guenin, Die

absichtliche Täuschung durch Dritte – Art. 28 Abs. 2 OR, SJZ/RSJ 1999 pag. 263

ad B; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2a ed. 1997, pag. 361

ad B).

8.3

Sotto

il profilo dell’errore essenziale, l’istante rileva però a ragione che il

Pretore ha accertato in modo manifestamente errato che l’ammontare complessivo

garantito dalle cartelle ipotecarie fosse nel 2001 di soli fr. 300'000.–,

mentre era già allora di fr. 450'000.–, avendo la banca il 4 maggio 2001,

dopo aver concesso il 26 marzo precedente due nuovi mutui di fr. 200'000.–

e fr. 100'000.–, garantiti con il consenso dei coniugi PI 1 dalle cartelle

ipotecarie da emettere rispettivamente in settimo e ottavo rango sempre sulla

particella __________ RFD __________, aumentato per la sesta volta a fr. 150'000.–

la linea di credito garantita dalle cartelle gravanti lo stesso fondo dal primo

al sesto rango (doc. 13 prodotti dagli stessi convenuti). Orbene, anche nella

logica delle sentenze impugnate, tale circostanza induce a ritenere che in

realtà nel 2009 non vi è stato alcun aumento della somma totale garantita,

scesa anzi a fr. 420'000.–, e che i coniugi PI 1, firmando i contratti

nella convinzione di adempiere una “semplice formalità” destinata a confermare

la situazione esistente, in realtà non sono caduti in un errore essenziale nel

senso dell’art. 23 CO – lo scopo del nuovo contratto quadro era del resto la

“ristrutturazione del credito” (doc. A n. 5). Essi non hanno mai preteso – per

avventura – che i contratti del 2009 avessero peggiorato la loro situazione,

men che meno nelle osservazioni ai reclami, in cui non hanno speso una parola

sulla censura relativa al fatto che l’aggravio del 2009 non era superiore a quello

del 2001. I reclami meritano quindi di essere accolti e le sentenze impugnate

riformate nel senso del rigetto provvisorio delle opposizioni interposte dai convenuti.

8.4

Lo

stesso destino tocca alla sentenza pronunciata nei confronti di CO 1, ritenuto

come il Pretore abbia giustamente considerato che il padre, nella causa

parallela, non aveva fatto valere di non essere stato capace di non intendere e

volere, ma unicamente di essere stato ingannato dal proprio figlio (sentenza

SO.2014.741 pag. 2, 2° paragrafo). D’altronde il certificato medico 11 maggio

2015.

(doc. 2) attesta solo problemi di salute che PI 1 ha avuto tra il febbraio

2003.

e il luglio 2008, ossia tempo prima della sottoscrizione dei contratti del

2009, e non ne emerge comunque alcuno stato d’incapacità di discernimento tale

da rendere verosimile l’eccezione di errore essenziale sollevata, che comunque

essenziale non è come visto nel precedente considerando.

9.

In

entrambe le sedi e in tutte e tre le cause la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48

e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art.

106.

cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di assegnazione d’indennità d’inconvenienza,

l’istante non avendo motivato le proprie richieste (cfr. art. 95 cpv. 3

lett. c CPC). Circa i rimedi

esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso,

di fr. 105'506.25, raggiunge senz’al­­tro la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo interposto

nella causa n. SO.2014.741 contro CO 1 (inc. 14.2015.154) è accolto e di

conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

1. L’istanza

è accolta e di conseguenza l’opposizione di CO 1 al precetto esecutivo n. (400)__________

dell’Ufficio di esecuzione di Locarno è rigettata in via provvisoria.

2. La

tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 450.–, da anticipare

dalla parte istante, sono poste a carico di CO 1. Non si assegnano indennità d’inconvenienza.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 600.– relative alla procedura n.

14.2015.154, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1. Non si assegnano indennità d’incon­­venienza.

3. Il reclamo interposto nella causa n. SO.2014.742 contro PI 1 (inc. 14.2015.155) è accolto e di

conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

1. L’istanza

è accolta e di conseguenza l’opposizione di PI 1 al precetto esecutivo n. (400)__________

dell’Ufficio di esecuzione di Locarno è rigettata in via provvisoria.

2. La

tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 450.–, da anticipare

dalla parte istante, sono poste a carico di PI 1. Non si assegnano indennità d’inconvenienza.

4. Le

spese processuali di complessivi fr. 600.– relative alla procedura n.

14.2015.155, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di PI 1. Non si assegnano indennità d’in­­convenienza.

5. Il reclamo interposto nella causa n. SO.2014.743 contro PI 2 (inc. 14.2015.156) è accolto e di

conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

1. L’istanza

è accolta e di conseguenza l’opposizione di PI 2 al precetto esecutivo n. (400)__________

dell’Ufficio di esecuzione di Locarno è rigettata in via provvisoria.

2. La

tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 450.–, da anticipare

dalla parte istante, sono poste a carico di PI 2. Non si assegnano indennità d’inconvenienza.

6. Le

spese processuali di complessivi fr. 600.– relative alla procedura n.

14.2015.156, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di PI 2. Non si assegnano indennità d’incon­­venienza.

7. Notificazione a:

;

–;

– ;

– ,.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Cam­pagna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine

di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).