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Decisione

14.2015.160

Rigetto definitivo dell’opposizione. Domanda di revisione della decisione su reclamo che conferma il rigetto. Irricevibilità

5 gennaio 2016Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 24 settembre

2014 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del

Circolo di Lugano Est. Nel termine impartito, la parte

convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni

scritte dell’11 novembre 2014, chiedendo in particolare la sospensione della

causa. Con replica del 23 dicembre 2014 l’istante si è sostanzialmente riconfermata

nelle sue conclusioni.

C. Statuendo con decisione 13 marzo 2015, il Giudice di pace ha accolto l’istanza

e rigettato in via definitiva l’opposizione

interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.–

e un’indennità di fr. 200.– a favore dell’istante.

D. Contro la sentenza appena citata

RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 26 marzo 2015 per ottenerne l’annullamento

e il rinvio dell’esecuzione. Con sentenza del 28 luglio 2015 la Camera ha parzialmente accolto il reclamo e ha riformato

il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata nel senso del rigetto definitivo dell’opposizione

limitatamente a fr. 4'725.–

(anziché fr. 4'740.–) oltre agli interessi del 5% dal 5 giugno 2014.

E. Con

domanda di revisione del 12 agosto 2015, IS 1 ha chiesto, previa sospensione o

differimento dell’esecuzione fino all’emanazione del giudizio, di limitare il

rigetto dell’opposizio­­ne a fr. 3'104.– (in luogo di fr. 4'725.–)

oltre agli interessi dal giugno del 2014 e di rinviare la causa alla

giurisdizione inferiore.

F. Il

19 agosto 2015 il presidente della Camera ha respinto la domanda volta alla

sospensione o al differimento della sentenza del 28 luglio 2015. Visto l’esito

del giudizio odierno, la domanda di revisione non è stata notificata alla

controparte per osservazioni (art. 330 CPC).

Considerandi

in diritto: 1. IS

1.

fonda la domanda di revisione su due fatti nuovi: un

pagamento parziale di fr. 1'621.–, avvenuto a suo dire il 9 maggio 2015 tra

l’inoltro del reclamo e la pronuncia della decisione di cui è chiesta la

revisione, ciò che ostacolerebbe l’esecu­­zione nel senso dell’art. 341 cpv. 3

CPC; la scoperta in occasione della lettura della sentenza della Camera che la

replica presentata dalla controparte il 23 dicembre 2014 non gli è stata

notificata, impedendogli di far valere la compensazione con crediti che

pretende di avere nei suoi confronti.

2.

Secondo l’art. 328 cpv. 1 lett. a CPC una parte può chiedere al giudice

che ha statuito sulla causa in ultima istanza la revisione della decisione

passata in giudicato se ha successivamente appreso fatti rilevanti o trovato

mezzi di prova decisivi che non ha potuto allegare nella precedente procedura,

esclusi fatti e mezzi di prova sorti dopo la decisione. La domanda di

revisione, scritta e motivata, dev’esser presentata entro 90 giorni dalla

scoperta del motivo di revisione (art. 329 cpv. 1 CPC).

3.

La

revisione nel senso degli art. 328 segg. CPC consente di correggere per

determinati motivi una “decisione passata in giudicato”, ovvero che non è più

impugnabile con un rimedio ordinario, a prescindere che sia stata emessa in

prima o in seconda istanza (Herzog

in: Basler Kommentar, ZPO, 2a ed.

2013, n. 24 ad art. 328 CPC). Scopo dell’istituto è di

sottoporre a un nuovo esame, ove sussista un motivo di revisione, una decisione

che ha acquisito autorità di cosa giudicata e perciò non può essere emendata

con altri mezzi d’impugnazione, quali ricorsi, modifiche o completamenti della

sentenza o una nuova azione. Ne discende che la decisione di cui è chiesta la

revisione dev’essere passata in giudicato non solo formalmente ma anche

materialmente (DTF 138 III 384 consid. 3.2.1; Herzog,

op. cit., n. 27 ad art. 328; Sterchi

in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. II, 2012,

n. 8-9 ad art. 328 CPC).

3.1

La

regiudicata delle decisioni emesse in procedure rette dalla LEF di carattere

puramente esecutivo oppure principalmente esecutivo con effetti riflessi sul

diritto materiale o connesse a una questione pregiudiziale di diritto materiale

ha una portata limitata: essa vale unicamente per la procedura esecutiva o

fallimentare in corso e se lo stato di fatto resta invariato (DTF 133 III 582

consid. 2.1; Zaugg in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 118 ad art.

59.

CPC). Il Tribunale federale ha così precisato

che la decisione su reclamo, con la quale viene confermato l’ac­­coglimento

dell’opposizione al decreto di sequestro, non può essere oggetto di una domanda

di revisione per fatti e mezzi di prova appresi successivamente, poiché il

sequestrante può sempre presentare una nuova domanda di sequestro senza il

rischio di vedersi opporre l’eccezione di res iudicata purché lo stato

di fatto non sia completamente identico a quello presentato con la domanda

precedente (DTF 138 III 384 consid. 3). Ciò vale anche per il

creditore la cui istanza di rigetto dell’opposizione è stata respinta, giacché

può sempre ripresentarne un’altra per lo stesso credito in una nuova esecuzione

(sentenza della CEF 15.2006.119 del 22 febbraio 2007, RtiD 2007 II 755 n. 53 c,

consid. 1; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 81 ad art. 84

LEF) oppure promuovere una causa ordinaria chiedendo la

condanna della controparte al pagamento dell’importo posto in esecuzione e il

rigetto definitivo dell’opposizione. Motivo per cui la Camera ha già avuto modo

di statuire l’irricevibilità delle domande di revisione formulate dal creditore

nella procedura di rigetto dell’opposizione (sentenza della CEF 14.2011.64 del 1°

giugno 2011, RtiD 2012 I 967 n. 40c [massima]; contra, ma senza

motivazione: Staehelin, op. cit.,

n. 94 ad art. 84).

3.2

Nel

caso in esame, tuttavia, la domanda di revisione proviene non dall’escutente

bensì dall’escusso. Essa, nondimeno, si rivela irricevibile. In effetti, onde

far valere le sue ragioni l’istante ha a sua disposizione l’azione di

annullamento dell’esecuzione (art. 85 o 85a LEF), che gli consente di

chiedere l’annullamento integrale o parziale dell’esecuzione, in procedura

sommaria se egli dispone di una prova documentale (art. 85 LEF) oppure in procedura

ordinaria o semplificata nel caso contrario (art. 85a LEF), dimostrando

che tutto o parte del debito posto in esecuzione si è estinto in seguito a

pagamento, compensazione o prescrizione successivi all’ultimo stadio della

procedura terminata con l’ema­­nazione della decisione invocata quale titolo di

rigetto definitivo dell’opposizione, in cui si potevano ancora allegare il

motivo d’e­­stinzione in questione (cfr. art. 81 cpv. 1 LEF e sentenza

della CEF 14.2014.115 del 13 ottobre 2014 consid. 7).

In

altri termini, dunque, l’accoglimento dell’istanza di rigetto (definitivo) dell’opposizione

non ha determinato per la parte convenuta un pregiudizio riparabile unicamente

con il rimedio straordinario della revisione. In effetti, né il Giudice di pace

né la Camera si sono determinati in modo definitivo sulla fondatezza della

richiesta della procedente, ossia non hanno emanato un giudizio cui può essere

riconosciuta autorità di cosa giudicata materiale (Staehelin, op. cit., n. 7 ad art. 81), ma hanno solo

stabilito che, sulla base della documentazione prodotta (in particolare la convenzione

acclusa alla sentenza di divorzio del 15 aprile 2010) e delle argomentazioni

delle parti, l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’UE di

Lugano poteva essere rigettata definitivamente. Nulla impedisce perciò a questo

punto all’istan­­te, come visto, di promuovere azione al giudice del foro esecutivo

per far accertare, se del caso nel merito (art. 85a LEF), il preteso

pagamento o eventuali motivi di compensazione avvenuti dopo l’emanazione della sentenza

di divorzio, la cui regiudicata non si estende a fatti successivi. Ciò posto,

la domanda di revisione va dichiarata inammissibile.

3.3

Per

abbondanza giova precisare che l’eccezione di pagamento e/o di compensazione

non sarebbe ad ogni modo potuta essere sollevata per la prima volta né nella

procedura di reclamo, stante il divieto dei nova (art. 326 CPC), né in prima

istanza solo con la duplica, la legge prevedendo un unico scambio di allegati

(art. 253 CPC), sicché l’escusso deve far valere tutti i suoi mezzi di difesa

con la risposta. Quanto all’art. 341 cpv. 3 CPC citato nella domanda di

revisione, la norma non è applicabile all’esecuzione di decisioni che, come nel

caso specifico, concernono pagamenti in denaro o la prestazione di garanzie,

rette invece esclusivamente dalla LEF (art. 335 cpv. 2 CPC)

4.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza dell’istante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si

assegna alcuna indennità d’inconvenienza, non richiesta da CO 1. Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso,

di fr. 1'621.– (pari a fr. 4'725.– meno fr. 3'104.–), non raggiunge

la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. La domanda di revisione è inammissibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,

già anticipate dall’istante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

–,;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace di Lugano-Est.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1

LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2

LTF).