14.2015.160
Rigetto definitivo dell’opposizione. Domanda di revisione della decisione su reclamo che conferma il rigetto. Irricevibilità
5 gennaio 2016Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2015.160
Lugano
5 gennaio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa n. 310/2014 (rigetto definitivo
dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est promossa
con istanza 24 settembre 2014 da
CO 1
contro
IS 1
e ora giudicando sulla domanda di revisione del 12 agosto 2015 presentata
da IS 1 contro la sentenza (inc. 14.2015.64) emessa il 28 luglio 2015 da questa
Camera sul reclamo interposto dallo stesso avverso la decisione 13 marzo 2015 del Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. (50)__________ emesso il 9 settembre 2014 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di
Lugano, CO 1 ha escusso l’ex marito RE 1 per l’incasso di fr. 4'740.–
oltre agli interessi del 5% dal 5 maggio 2014, indicando quale titolo di credito:
“Alimenti per figli non pagati da agosto (fr. 1'580.– per 3 mesi).
Chiesto anticipo alimenti per minorenni (5) in tutto 7 figli da agosto. fr. 1'580.–”.
Fatti
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 24 settembre
2014 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del
Circolo di Lugano Est. Nel termine impartito, la parte
convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni
scritte dell’11 novembre 2014, chiedendo in particolare la sospensione della
causa. Con replica del 23 dicembre 2014 l’istante si è sostanzialmente riconfermata
nelle sue conclusioni.
C. Statuendo con decisione 13 marzo 2015, il Giudice di pace ha accolto l’istanza
e rigettato in via definitiva l’opposizione
interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.–
e un’indennità di fr. 200.– a favore dell’istante.
D. Contro la sentenza appena citata
RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 26 marzo 2015 per ottenerne l’annullamento
e il rinvio dell’esecuzione. Con sentenza del 28 luglio 2015 la Camera ha parzialmente accolto il reclamo e ha riformato
il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata nel senso del rigetto definitivo dell’opposizione
limitatamente a fr. 4'725.–
(anziché fr. 4'740.–) oltre agli interessi del 5% dal 5 giugno 2014.
E. Con
domanda di revisione del 12 agosto 2015, IS 1 ha chiesto, previa sospensione o
differimento dell’esecuzione fino all’emanazione del giudizio, di limitare il
rigetto dell’opposizione a fr. 3'104.– (in luogo di fr. 4'725.–)
oltre agli interessi dal giugno del 2014 e di rinviare la causa alla
giurisdizione inferiore.
F. Il
19 agosto 2015 il presidente della Camera ha respinto la domanda volta alla
sospensione o al differimento della sentenza del 28 luglio 2015. Visto l’esito
del giudizio odierno, la domanda di revisione non è stata notificata alla
controparte per osservazioni (art. 330 CPC).
Considerandi
in diritto: 1. IS
1.
fonda la domanda di revisione su due fatti nuovi: un
pagamento parziale di fr. 1'621.–, avvenuto a suo dire il 9 maggio 2015 tra
l’inoltro del reclamo e la pronuncia della decisione di cui è chiesta la
revisione, ciò che ostacolerebbe l’esecuzione nel senso dell’art. 341 cpv. 3
CPC; la scoperta in occasione della lettura della sentenza della Camera che la
replica presentata dalla controparte il 23 dicembre 2014 non gli è stata
notificata, impedendogli di far valere la compensazione con crediti che
pretende di avere nei suoi confronti.
2.
Secondo l’art. 328 cpv. 1 lett. a CPC una parte può chiedere al giudice
che ha statuito sulla causa in ultima istanza la revisione della decisione
passata in giudicato se ha successivamente appreso fatti rilevanti o trovato
mezzi di prova decisivi che non ha potuto allegare nella precedente procedura,
esclusi fatti e mezzi di prova sorti dopo la decisione. La domanda di
revisione, scritta e motivata, dev’esser presentata entro 90 giorni dalla
scoperta del motivo di revisione (art. 329 cpv. 1 CPC).
3.
La
revisione nel senso degli art. 328 segg. CPC consente di correggere per
determinati motivi una “decisione passata in giudicato”, ovvero che non è più
impugnabile con un rimedio ordinario, a prescindere che sia stata emessa in
prima o in seconda istanza (Herzog
in: Basler Kommentar, ZPO, 2a ed.
2013, n. 24 ad art. 328 CPC). Scopo dell’istituto è di
sottoporre a un nuovo esame, ove sussista un motivo di revisione, una decisione
che ha acquisito autorità di cosa giudicata e perciò non può essere emendata
con altri mezzi d’impugnazione, quali ricorsi, modifiche o completamenti della
sentenza o una nuova azione. Ne discende che la decisione di cui è chiesta la
revisione dev’essere passata in giudicato non solo formalmente ma anche
materialmente (DTF 138 III 384 consid. 3.2.1; Herzog,
op. cit., n. 27 ad art. 328; Sterchi
in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. II, 2012,
n. 8-9 ad art. 328 CPC).
3.1
La
regiudicata delle decisioni emesse in procedure rette dalla LEF di carattere
puramente esecutivo oppure principalmente esecutivo con effetti riflessi sul
diritto materiale o connesse a una questione pregiudiziale di diritto materiale
ha una portata limitata: essa vale unicamente per la procedura esecutiva o
fallimentare in corso e se lo stato di fatto resta invariato (DTF 133 III 582
consid. 2.1; Zaugg in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 118 ad art.
59.
CPC). Il Tribunale federale ha così precisato
che la decisione su reclamo, con la quale viene confermato l’accoglimento
dell’opposizione al decreto di sequestro, non può essere oggetto di una domanda
di revisione per fatti e mezzi di prova appresi successivamente, poiché il
sequestrante può sempre presentare una nuova domanda di sequestro senza il
rischio di vedersi opporre l’eccezione di res iudicata purché lo stato
di fatto non sia completamente identico a quello presentato con la domanda
precedente (DTF 138 III 384 consid. 3). Ciò vale anche per il
creditore la cui istanza di rigetto dell’opposizione è stata respinta, giacché
può sempre ripresentarne un’altra per lo stesso credito in una nuova esecuzione
(sentenza della CEF 15.2006.119 del 22 febbraio 2007, RtiD 2007 II 755 n. 53 c,
consid. 1; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 81 ad art. 84
LEF) oppure promuovere una causa ordinaria chiedendo la
condanna della controparte al pagamento dell’importo posto in esecuzione e il
rigetto definitivo dell’opposizione. Motivo per cui la Camera ha già avuto modo
di statuire l’irricevibilità delle domande di revisione formulate dal creditore
nella procedura di rigetto dell’opposizione (sentenza della CEF 14.2011.64 del 1°
giugno 2011, RtiD 2012 I 967 n. 40c [massima]; contra, ma senza
motivazione: Staehelin, op. cit.,
n. 94 ad art. 84).
3.2
Nel
caso in esame, tuttavia, la domanda di revisione proviene non dall’escutente
bensì dall’escusso. Essa, nondimeno, si rivela irricevibile. In effetti, onde
far valere le sue ragioni l’istante ha a sua disposizione l’azione di
annullamento dell’esecuzione (art. 85 o 85a LEF), che gli consente di
chiedere l’annullamento integrale o parziale dell’esecuzione, in procedura
sommaria se egli dispone di una prova documentale (art. 85 LEF) oppure in procedura
ordinaria o semplificata nel caso contrario (art. 85a LEF), dimostrando
che tutto o parte del debito posto in esecuzione si è estinto in seguito a
pagamento, compensazione o prescrizione successivi all’ultimo stadio della
procedura terminata con l’emanazione della decisione invocata quale titolo di
rigetto definitivo dell’opposizione, in cui si potevano ancora allegare il
motivo d’estinzione in questione (cfr. art. 81 cpv. 1 LEF e sentenza
della CEF 14.2014.115 del 13 ottobre 2014 consid. 7).
In
altri termini, dunque, l’accoglimento dell’istanza di rigetto (definitivo) dell’opposizione
non ha determinato per la parte convenuta un pregiudizio riparabile unicamente
con il rimedio straordinario della revisione. In effetti, né il Giudice di pace
né la Camera si sono determinati in modo definitivo sulla fondatezza della
richiesta della procedente, ossia non hanno emanato un giudizio cui può essere
riconosciuta autorità di cosa giudicata materiale (Staehelin, op. cit., n. 7 ad art. 81), ma hanno solo
stabilito che, sulla base della documentazione prodotta (in particolare la convenzione
acclusa alla sentenza di divorzio del 15 aprile 2010) e delle argomentazioni
delle parti, l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’UE di
Lugano poteva essere rigettata definitivamente. Nulla impedisce perciò a questo
punto all’istante, come visto, di promuovere azione al giudice del foro esecutivo
per far accertare, se del caso nel merito (art. 85a LEF), il preteso
pagamento o eventuali motivi di compensazione avvenuti dopo l’emanazione della sentenza
di divorzio, la cui regiudicata non si estende a fatti successivi. Ciò posto,
la domanda di revisione va dichiarata inammissibile.
3.3
Per
abbondanza giova precisare che l’eccezione di pagamento e/o di compensazione
non sarebbe ad ogni modo potuta essere sollevata per la prima volta né nella
procedura di reclamo, stante il divieto dei nova (art. 326 CPC), né in prima
istanza solo con la duplica, la legge prevedendo un unico scambio di allegati
(art. 253 CPC), sicché l’escusso deve far valere tutti i suoi mezzi di difesa
con la risposta. Quanto all’art. 341 cpv. 3 CPC citato nella domanda di
revisione, la norma non è applicabile all’esecuzione di decisioni che, come nel
caso specifico, concernono pagamenti in denaro o la prestazione di garanzie,
rette invece esclusivamente dalla LEF (art. 335 cpv. 2 CPC)
4.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza dell’istante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si
assegna alcuna indennità d’inconvenienza, non richiesta da CO 1. Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso,
di fr. 1'621.– (pari a fr. 4'725.– meno fr. 3'104.–), non raggiunge
la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. La domanda di revisione è inammissibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,
già anticipate dall’istante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–,;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace di Lugano-Est.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1
LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2
LTF).