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Decisione

14.2015.161

Rigetto definitivo dell’opposizione. Tassa comunale per lo spurgo di una tomba. Mancanza d’identità tra il rappresentante non nominato dall’autorità e la comunione ereditaria

19 gennaio 2016Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base

agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non

è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di

un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni

liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

3. Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace si è limitato a riferirsi ai “mezzi di

prova prodotti” per accogliere l’istanza senza determinarsi in alcun modo sulle

osservazioni presentate dall’e­­scusso.

4. Nel

reclamo RE 1 ribadisce di non essere personalmente debitore della tassa di

spurgo posta in esecuzione, relativa alla tomba di E__________, madre di sua

defunta moglie (__________), di cui risponde a suo parere la comunione

ereditaria della suocera.

5. In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

Considerandi

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e

se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza)

e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel

titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o

riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

5.1

Giusta

l’art. 80 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione.

Dal 1° gennaio 2011, sono segnatamente parificate alle decisioni giudiziarie le

decisioni di autorità amministrative svizzere (art. 80 cpv. 2 lett. 2 LEF).

5.2

Nella

fattispecie, il CO 1 fonda la domanda di rigetto definitivo sulla decisione 23

giugno 2014 con cui, statuendo su un reclamo del 7 aprile 2014 di RE 1 che sosteneva

che la tassa di spurgo di fr. 560.– posta a suo carico con “bollettino” n.

303.

del 2 aprile 2014 non lo concernesse, il Municipio l’ha nondimeno confermata,

poiché RE 1 “risulta quale

rappresentante degli eredi della defunta __________ E__________”. Sennonché si evince da questa stessa decisione che la debitrice della

tassa d’esumazione è in realtà la comunione ereditaria fu E__________ mentre RE

1.

ne sarebbe un semplice rappresentante. Non sussiste pertanto identità tra la

debitrice indicata nella decisione invocata quale titolo di rigetto – la

comunione ereditaria – e l’escusso, RE 1, ciò che quest’ultimo ha fatto valere,

in sostanza, già in prima sede con le sue osservazioni del 29 giugno 2015. E il

rappresentante (a prescindere dalla questione di sapere se il reclamante

potesse essere considerato tale) non può essere escusso personalmente per i

debiti della persona rappresentata, salvo che sia stato nominato dall’auto­­rità

per rappresentare la comunione ereditaria nel senso dell’art. 602 cpv. 3 CC (v.

sentenza della CEF 14.2015.77 del 24 luglio 2015 consid. 1.1), ciò che nel caso

specifico non consta. Di conseguenza, il Giudice di pace, se solo avesse preso

in considerazione tali osservazioni, avrebbe dovuto respingere l’istanza per

difetto d’identità tra debitore ed escusso. La causa essendo matura per il

giudizio, la Camera può, in accoglimento del reclamo, statuire essa stessa in

tal senso (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC).

6.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di

ripetibili, il reclamante non avendo formulato (e motivato) alcuna domanda al

proposito (v. art. 95 cpv. 2 lett. c CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 633.30, non

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i

dispositivo n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

1. L’istanza è respinta.

2. La tassa di giustizia di fr. 117.50 anticipata dalla parte

istante è posta a suo carico.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 140.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a carico del CO 1.

3. Notificazione a:

–;

–Esattoria

comunale,.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del

Circolo della Navegna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).