14.2015.161
Rigetto definitivo dell’opposizione. Tassa comunale per lo spurgo di una tomba. Mancanza d’identità tra il rappresentante non nominato dall’autorità e la comunione ereditaria
19 gennaio 2016Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2015.161
Lugano
19 gennaio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa SO.2015.87 (rigetto definitivo
dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo della Navegna promossa
con istanza 22 giugno 2015 da
CO 1
(rappr. dall’)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 21 agosto 2015 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 13 agosto 2015 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 2 giugno 2015 dall’Ufficio
di esecuzione di Locarno, il CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 560.–,
oltre agli interessi del 3% dal 29 aprile 2015, e di fr. 20.–, indicando
quali titoli di credito “T12-Tassa
cimitero 2013. Periodo 01.01/31.12”, rispettivamente “Tassa diffida”.
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 22 giugno 2015 il
CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo
della Navegna per “fr. 633.30
+ interessi, spese e indennità”. Nel termine impartito,
la parte convenuta si è opposta all’istanza
con osservazioni scritte del 29 giugno 2015. Quale
replica, il Comune ha inviato il 23 luglio 2015 un rapporto dell’Ufficio
tecnico comunale.
C. Statuendo con decisione del 13 agosto 2015, il Giudice di pace ha
accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte
convenuta per l’importo (superiore a quello posto in esecuzione) di “fr. 633.30 + interessi al 3% dal
29.4.2015”, ponendo a suo carico le spese processuali
di fr. 117.50 e un’indennità di fr. 15.– a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 21 agosto 2015 per ottenerne l’annullamento
e la reiezione dell’istanza. Nelle sue osservazioni del 25 settembre 2015, il CO
1 si è limitato a rinviare alle proprie osservazioni
inoltrate il 23 luglio 2015 in prima sede.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 21 agosto 2015 contro la sentenza notificata a Ettore Barbieri al
più presto il 14 agosto, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
Fatti
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base
agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non
è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di
un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni
liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
3. Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace si è limitato a riferirsi ai “mezzi di
prova prodotti” per accogliere l’istanza senza determinarsi in alcun modo sulle
osservazioni presentate dall’escusso.
4. Nel
reclamo RE 1 ribadisce di non essere personalmente debitore della tassa di
spurgo posta in esecuzione, relativa alla tomba di E__________, madre di sua
defunta moglie (__________), di cui risponde a suo parere la comunione
ereditaria della suocera.
5. In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
Considerandi
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e
se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza)
e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel
titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o
riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
5.1
Giusta
l’art. 80 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione.
Dal 1° gennaio 2011, sono segnatamente parificate alle decisioni giudiziarie le
decisioni di autorità amministrative svizzere (art. 80 cpv. 2 lett. 2 LEF).
5.2
Nella
fattispecie, il CO 1 fonda la domanda di rigetto definitivo sulla decisione 23
giugno 2014 con cui, statuendo su un reclamo del 7 aprile 2014 di RE 1 che sosteneva
che la tassa di spurgo di fr. 560.– posta a suo carico con “bollettino” n.
303.
del 2 aprile 2014 non lo concernesse, il Municipio l’ha nondimeno confermata,
poiché RE 1 “risulta quale
rappresentante degli eredi della defunta __________ E__________”. Sennonché si evince da questa stessa decisione che la debitrice della
tassa d’esumazione è in realtà la comunione ereditaria fu E__________ mentre RE
1.
ne sarebbe un semplice rappresentante. Non sussiste pertanto identità tra la
debitrice indicata nella decisione invocata quale titolo di rigetto – la
comunione ereditaria – e l’escusso, RE 1, ciò che quest’ultimo ha fatto valere,
in sostanza, già in prima sede con le sue osservazioni del 29 giugno 2015. E il
rappresentante (a prescindere dalla questione di sapere se il reclamante
potesse essere considerato tale) non può essere escusso personalmente per i
debiti della persona rappresentata, salvo che sia stato nominato dall’autorità
per rappresentare la comunione ereditaria nel senso dell’art. 602 cpv. 3 CC (v.
sentenza della CEF 14.2015.77 del 24 luglio 2015 consid. 1.1), ciò che nel caso
specifico non consta. Di conseguenza, il Giudice di pace, se solo avesse preso
in considerazione tali osservazioni, avrebbe dovuto respingere l’istanza per
difetto d’identità tra debitore ed escusso. La causa essendo matura per il
giudizio, la Camera può, in accoglimento del reclamo, statuire essa stessa in
tal senso (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC).
6.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di
ripetibili, il reclamante non avendo formulato (e motivato) alcuna domanda al
proposito (v. art. 95 cpv. 2 lett. c CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 633.30, non
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i
dispositivo n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è respinta.
2. La tassa di giustizia di fr. 117.50 anticipata dalla parte
istante è posta a suo carico.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 140.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a carico del CO 1.
3. Notificazione a:
–;
–Esattoria
comunale,.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del
Circolo della Navegna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).