14.2015.162
Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo tardivo. Rinuncia a prelevare oneri processuali
2 settembre 2015Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
14.2015.162
Lugano
2 settembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del
Distretto di Bellinzona promossa con istanza 18 giugno 2015 da
CO 1
(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 25 agosto 2015 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 3 agosto 2015 dal Pretore;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto:
in fatto: che con precetto esecutivo n. __________
emesso il 1° aprile 2015 dall’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, CO 1 ha
escusso RE 1 per l’incasso di fr. 23'748.75 oltre agli interessi del 5%
dal 3 marzo 2015;
che accogliendo parzialmente l’istanza promossa
nel frattempo dall’escutente, con decisione del 3 agosto 2015, il Pretore ha rigettato
in via definitiva l’opposizione interposta da RE 1 per fr. 23'748.75, oltre
agli interessi del 5% su fr. 22'306.85 dal 3 marzo 2015, ponendo a suo carico
le spese processuali pari a fr. 160.– e un’indennità di fr. 400.– a
favore dell’istante;
che
Considerandi
contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa
Camera con un reclamo del 25 agosto 2015 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza;
che
visto l’esito del giudizio odierno il reclamo non è stato notificato alla
controparte per osservazioni;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è
impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2
CPC);
che
presentato solo il 25 agosto 2015 contro la sentenza notificata a RE 1 il 6
agosto (v. estratto relativo al tracciamento della raccomanda n. __________),
in concreto il reclamo è tardivo, il termine di ricorso essendo scaduto lunedì
17.
agosto (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF);
che
a scanso di equivoco va infatti ricordato che in materia esecutiva le ferie
estive si estendono dal 15 al 31 luglio 2015 (art. 56 n. 2 LEF, applicabile
anche alle sentenze di rigetto dell’opposizione per il rinvio dell’art. 145
cpv. 4 CPC: DTF 138 III 485 consid.
3.1
; sentenza della CEF 14.2011.115 del 10 agosto 2011, RtiD 2012 I 972 n.
43c);
che
il reclamo è pertanto irricevibile;
che la tassa del
presente giudizio seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv.
1.
CPC), ma tanto vale rinunciare eccezionalmente a
ogni prelievo, il reclamante risultando sprovvisto di formazione giuridica e
avendo agito senza il patrocinio di un avvocato;
che
d’altronde viste le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui egli
versa, la riscossione di spese processuali rischierebbe di tradursi in oneri d’incasso
infruttuosi per l’ente pubblico (cfr. art. 112 CPC);
che
non si pone invece problema di ripetibili, la controparte non avendo dovuto
presentare osservazioni;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 23'748.75,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile siccome tardivo.
2. Non
si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
–;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).