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Decisione

14.2015.163

Rigetto definitivo dell’opposizione. Tassazione fiscale. Attestato di carenza beni. Interessi di ritardo e spese esecutive

9 dicembre 2015Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

precetto esecutivo n. (600)__________ dello stesso 8 maggio 2015, lo Stato del

Canton Ticino ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 10'087.65, indicando

quale titolo di credito: “Attestato carenza beni No. __________

di fr. 10'087.65 del 16.03.2015 emesso dall’Ufficio esecuzione Mendrisio –

Imposta cantonale 2008”.

C. Avendo

CO 1 interposto opposizione a entrambi i precetti esecutivi, con istanze 16

luglio 2015 sia la Confederazione Svizzera che lo Stato del Canton Ticino ne

hanno chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della Giurisdizione di

Mendrisio-Nord. Nel termine impartito, la parte convenuta non ha presentato

osservazioni scritte.

D. Statuendo con decisioni del 24 agosto 2015

(inc. SO.2015.454 per quanto riguarda l’imposta federale diretta del 2009 e inc.

SO.2015.456 per quella cantonale del 2008), il Pretore ha parzialmente accolto

ambedue le istanze: la prima rigettando l’op­­posizione in via definitiva

limitatamente a fr. 6'284.60 e ponendo

a carico della convenuta il 90% delle spese processuali di fr. 250.– e a carico dell’istante il restante 10%; la

seconda rigettando l’opposizione in via definitiva limitatamente a fr. 8'327.55,

ponendo a carico della convenuta l’80% delle spese processuali di fr. 320.–

e il rimanente 20% a carico dell’istante. Non sono state attribuite indennità.

E. Contro

le sentenze appena citate sia la Confederazione Svizzera sia lo Stato del

Canton Ticino sono insorti a

questa Camera ognuno con un

reclamo del 1° settembre 2015 per

ottenerne la riforma nel senso dell’accoglimento integrale delle rispettive

istanze. Nelle sue osservazioni dell’11 settembre 2015, CO 1 ha dichiarato di non comprendere il contenuto

dei reclami a lei notificati e chiesto alla Camera di spiegarle come si deve

comportare.

Considerandi

in

diritto: 1. Le

sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’op­­posizione – sono

decisioni di prima istanza finale e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore

litigioso.

1.1

I reclami in esame sono diretti contro sentenze di

contenuto analogo, che riguardano la stessa parte convenuta e pongono la

medesima questione giuridica. Si giustifica così, per economia di procedura, di

congiungere le due procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c

CPC), pur mantenendone l’auto­­nomia nel senso che i dispositivi restano

separati e possono essere impugnati anche singolarmente.

1.2

Pronunciate

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentati entrambi il 1° settembre 2015 contro le sentenze notificate al rappresentante

delle parti istanti il 25 agosto, in concreto i reclami sono senz’altro

tempestivi.

1.3

La Camera esamina solo le censure

esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al

riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di

formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti

contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua

critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e

non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375,

consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre

2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere

censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente

errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni,

allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice

pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in

esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo

parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione

della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato

prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una

procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza

del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il

giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore –

la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid.

4.1

).

3.

In

ambedue le decisioni impugnate, il Pretore ha considerato che le decisioni di

tassazione accluse alle istanze costituiscono titolo di rigetto definitivo

limitatamente a fr. 6'284.60 per quanto attiene all’imposta federale e

limitatamente a fr. 8'327.55 per quanto riguarda quella cantonale. Per abbondanza

e riferendosi all’art. 149 LEF, egli ha osservato che gli attestati di carenza

beni non sono invece titoli di rigetto definitivo.

4.

Nei

rispettivi reclami, dopo avere ricordato la giurisprudenza della Camera secondo

cui l’opposizione a un’esecuzione vertente su un credito di diritto pubblico

può essere rigettata solo in via definitiva sulla base di una decisione

amministrativa esecutiva che ne accerta l’esistenza e l’importo, e mai in via

provvisoria sulla scorta di un attestato di carenza di beni rilasciato in una

precedente esecuzione relativa allo stesso credito, la Confederazione Svizzera

come lo Stato del Canton Ticino concludono che il Pretore ha violato l’art. 320

CPC per non avere concesso in entrambe le procedure il rigetto definitivo dell’opposizione

per l’intero credito posto in esecuzione. Nelle sue osservazioni, CO 1 dichiara

di non comprendere “in alcun modo il contenuto e il senso” dei reclami, chiede

“aiuto per la loro inquadratura” e in merito alla propria situazione

finanziaria rileva in particolare che il suo minimo esistenziale è stato

stabilito in circa fr. 3'000.–, l’eccedenza rimanendo a disposizione dell’ufficio

d’e­­secuzione.

5.

Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle

sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le

decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive. (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 110 ad art.

80.

LEF). Per le imposte dirette, tuttavia, la legge parifica a sentenze

giudiziarie esecutive le decisioni di tassazione “cresciute in giudicato” (art.

165.

cpv. 3 LIFD e 244 cpv. 3 LT).

5.1

Nel

caso specifico, non è contestato che ambedue

le decisioni di tassazione agli

atti (doc. C) sono (da tempo) passate in giudicato (come risulta del resto dai

timbri apposti sugli atti in questione) e valgono pertanto entrambe titolo di

rigetto definitivo per l’imposta federale diretta 2009 di fr. 6'284.60 e

per l’imposta cantonale 2008 di fr. 8'327.55, come d’altronde stabilito

dal Pretore. Gli enti reclamanti, tuttavia, chiedono di estendere il rigetto ai

rispettivi crediti certificati negli attestati di carenza di beni acclusi alle

istanze (doc. B), pari rispettivamente a fr. 7'624.50 (fr. 7'570.30 per

“capitale” oltre a fr. 54.20 per “spese PE/pignoramento/rig. opp.”) e a fr. 10'087.65

(fr. 10'027.– per “capitale” oltre a fr. 60.65 per “spese

PE/pignoramento/rig. opp.”).

5.2

Questa

Camera ha già avuto modo di ricordare che l’attestato di carenza di beni,

benché non rappresenti un titolo di rigetto definitivo per i crediti fiscali,

lo è invece per le spese esecutive menzionate nell’atto, stabilite in modo autoritativo

dall’ufficio d’esecu­­zione, ossia dall’autorità amministrativa preposta per

legge a statuire su tali spese (sentenza della CEF 14.2014.208 del 23 dicembre

2014, consid. 5.1 con riferimenti). Le opposizioni andavano quindi rigettate in

via definitiva anche per le spese esecutive (di fr. 54.20 e fr. 60.65),

ancorché in base non alle decisioni di tassazione bensì agli attestati di carenza

di beni.

5.3

In

ciascuna delle esecuzioni in esame, la differenza tra il “capitale” menzionato

sull’attestato di carenza di beni e l’importo stabilito nella decisione di

tassazione, pari a fr. 1'285.70 (fr. 7'570.30 ./. 6'284.60) per l’imposta

federale e a fr. 1'699.45 (fr. 10'027.– ./. 8'327.55) per quella

cantonale, si riferisce verosimilmente agli interessi maturati sull’imposta fino

al rilascio del (precedente) attestato di carenza, avvenuto il 20 settembre

2013.

per la prima e il 7 maggio 2013 per la seconda, a eventuali spese di

diffida e alle spese esecutive esposte in quegli precedenti attestati (v. doc.

B alla voce “Titolo e data del credito”). Al riguardo le decisioni di

tassazione agli atti non forniscono alcuna informazione mentre l’assenza di

contestazione degli attestati di carenza beni agli atti da parte dell’escussa

non può giustificare il rigetto definitivo del­l’opposizione anche per queste

somme, poiché, come visto (sopra consid. 5.2), gli attestati di carenza di beni

non sono decisioni esecutive nel senso dell’art. 80 LEF.

a) Di

principio, le decisioni esecutive nel senso dell’art. 80 LEF valgono titolo di

rigetto definitivo anche per gli interessi di mora maturati dopo il loro

passaggio in giudicato sebbene non lo specifichino esplicitamente (Staehelin, op. cit., n. 49

ad art. 80). Per le decisioni di

tassazione, tuttavia, la questione degli interessi è disciplinata in modo

diverso dalla legislazione speciale. Così l’im­posta cantonale diretta e gli interessi devono essere pagati nei trenta giorni

successivi alla loro scadenza

(art. 242 cpv. 1 LT) e per gli importi che non ha versato entro il termine

stabilito, il debitore deve pagare un interesse di ritardo il cui tasso è

fissato dal Consiglio di Stato (art. 243 cpv. 1 LT) con apposito decreto legislativo

(in seguito “DL”, RL 10.2.2.1), che stabilisce anche tre scadenze fisse (il 1°

maggio, il 1° luglio e il 1° settembre) per le rate d’acconto e una scadenza

variabile alla data d’intimazione del conteggio per la rata a conguaglio (art.

240.

LT e art. 1 cpv. 3 DL). L’interesse di ritardo decorre dal trentunesimo

giorno successivo alla scadenza (art. 6 cpv. 1 DL). Il tasso d’interesse è

stabilito di anno in anno, ma quello applicabile all’inizio di una procedura d’esecuzione

rimane valido sino alla chiusura della stessa (art. 9 cpv. 2 DL). Le rate d’acconto

sono computate nel­l’imposta dovuta conformemente alla tassazione definitiva e

l’au­torità di riscossione emette al riguardo il conteggio definitivo, contro

cui è data facoltà di reclamo all’autorità di riscossione e di ricorso alla

Camera di diritto tributario (art. 241 cpv. 3-5 LT).

Sul

piano federale, gli interessi di ritardo decorrono dal 31 marzo dell’anno

civile successivo a quello fiscale, ma al più presto 30 giorni dopo la

notificazione del calcolo definitivo o provvisorio (conteggio) al tasso fissato

dal Consiglio federale con apposita ordinanza (art. 164 LIFD e 1 cpv. 1 dell’ordinanza

[RS 642.124]). Il tasso è stabilito di anno in anno, ma quello applicabile all’inizio

di una procedura d’esecuzione rimane valido sino alla chiusura della stessa

(art. 3 dell’ordinanza).

b) Nel

caso di specie, mancano tutti gli elementi per potere calcolare gli interessi

di ritardo, eventuali spese di diffida e le spese esecutive relative al primo

attestato di carenza di beni. Le istanti, in effetti, non hanno prodotto i

conteggi definitivi dell’imposta, né

le eventuali diffide (v. art. 242 cpv. 3-4, 244 cpv. 1 e 165 cpv. 1 LIFD) e neppure il primo attestato di carenza beni.

E un calcolo degli interessi di mora si rivela impossibile poiché dalla documentazione

agli atti non si riesce a ricavare l’ammontare delle rate d’acconto né la data

d’intimazione del conguaglio. Il reclamo va pertanto respinto per quanto

attiene alle suddette differenze di fr. 1'285.70 per l’imposta federale e di

fr. 1'699.45 per quella cantonale.

5.4

In definitiva, dunque, le decisioni fiscali

e gli atti di carenza di beni agli atti giustificano il rigetto dell’opposizione

in via definitiva limitatamente a fr. 6'338.80 nel caso dell’incasso dell’imposta

federale diretta 2009 (fr. 6'284.60 + fr. 54.20) e a fr. 8'388.20

per quanto concerne l’imposta cantonale 2008 (fr. 8'327.55 + fr. 60.65).

6.

Quanto

alle difficoltà economiche allegate da CO

1.

per la prima volta con le

osservazioni al reclamo, oltre a essere irricevibili poiché nuove (v. sopra

consid. 1.3), esse non sono comunque un

motivo che, secondo la legge (art. 81 LEF), autorizza il giudice del rigetto –

né tantomeno la Camera – a respingere o a sospendere le istanze di rigetto dell’opposizione.

Semmai, la convenuta potrà far valere tale censura davanti all’ufficio d’esecuzione,

il quale sarà legittimato a pignorare il suo reddito solo nella misura in cui

eccede il proprio minimo esistenziale (art. 93 LEF), mentre se il pignoramento

dovesse vertere su beni mobili, ella potrà se del caso chiedere la rateazione

del pagamento del credito posto in esecuzione (art. 123 LEF) (sentenza della

CEF 14.2015.90/91 del 30 aprile 2015).

7.

La tassa del presente giudizio,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza pressoché totale dei reclamanti

(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, l’escussa non

avendo formulato alcuna domanda al proposito (art. 105 cpv. 2 CPC). Vista l’esiguità

dell’esito conseguito dai reclamanti, i dispositivi su spese e ripetibili di

prima sede possono rimanere immutati.

8.

Circa i rimedi esperibili

sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'339.90

nella causa n. 14.2015.163 e di fr. 1'760.10 nella causa n. 14.2015.164,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi

motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo della Confederazione Svizzera (inc.

14.2015

) è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo n. 1 della

decisione impugnata (inc. SO.2014.454) è così riformato:

1.

L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione al

precetto esecutivo n. (600)__________ dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio è

rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 6'338.80.

2.

Le spese processuali di complessivi fr. 360.–

relative al reclamo presentato dalla Confederazione Svizzera sono poste a suo carico.

3.

Il reclamo dello Stato del Canton Ticino (inc.

14.2015

) è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo n. 1 della

decisione impugnata (inc. SO.2014.456) è così riformato:

1.

L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione al

precetto esecutivo n. (600)__________ dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio è

rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 8'388.20.

4.

Le

spese processuali di complessivi fr. 360.– relative al reclamo presentato dallo Stato del Canton Ticino sono poste a suo carico.

5.

Notificazione a:

– Ufficio

esazione e condoni, Viale S. Franscini 6, Bellinzona;

–.

Comunicazione alla

Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).