14.2015.163
Rigetto definitivo dell’opposizione. Tassazione fiscale. Attestato di carenza beni. Interessi di ritardo e spese esecutive
9 dicembre 2015Italiano14 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2015.163
14.2015.164
Lugano
9
dicembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Fiscalini
statuendo nelle cause SO.2015.454 e SO.2015/456
(rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di
Mendrisio-Nord promosse con istanze 16 luglio 2015 rispettivamente da
Confederazione Svizzera, Berna, e
Stato del Canton Ticino, Bellinzona
(entrambi rappr. dall’Ufficio
esazione e condoni, Bellinzona)
contro
CO 1
giudicando sui reclami del 1° settembre 2015
presentati dalla Confederazione Svizzera (inc. 14.2015.163) e dallo Stato del
Canton Ticino (inc. 14.2015.164) contro le decisioni emesse il 24 agosto 2015
dal Pretore;
ritenuto
in
fatto: A. Con
precetto esecutivo n. (600)__________ emesso l’8 maggio 2015 dall’Ufficio di
esecuzione di Mendrisio, la Confederazione Svizzera ha escusso CO 1 per l’incasso
di fr. 7'624.50, indicando quale titolo di credito: “Attestato carenza beni No. __________ di fr. 7'624.50 emesso il
16.03.2015 dall’Ufficio esecuzione Mendrisio – Imposta federale diretta 2009”.
Fatti
B. Con
precetto esecutivo n. (600)__________ dello stesso 8 maggio 2015, lo Stato del
Canton Ticino ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 10'087.65, indicando
quale titolo di credito: “Attestato carenza beni No. __________
di fr. 10'087.65 del 16.03.2015 emesso dall’Ufficio esecuzione Mendrisio –
Imposta cantonale 2008”.
C. Avendo
CO 1 interposto opposizione a entrambi i precetti esecutivi, con istanze 16
luglio 2015 sia la Confederazione Svizzera che lo Stato del Canton Ticino ne
hanno chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della Giurisdizione di
Mendrisio-Nord. Nel termine impartito, la parte convenuta non ha presentato
osservazioni scritte.
D. Statuendo con decisioni del 24 agosto 2015
(inc. SO.2015.454 per quanto riguarda l’imposta federale diretta del 2009 e inc.
SO.2015.456 per quella cantonale del 2008), il Pretore ha parzialmente accolto
ambedue le istanze: la prima rigettando l’opposizione in via definitiva
limitatamente a fr. 6'284.60 e ponendo
a carico della convenuta il 90% delle spese processuali di fr. 250.– e a carico dell’istante il restante 10%; la
seconda rigettando l’opposizione in via definitiva limitatamente a fr. 8'327.55,
ponendo a carico della convenuta l’80% delle spese processuali di fr. 320.–
e il rimanente 20% a carico dell’istante. Non sono state attribuite indennità.
E. Contro
le sentenze appena citate sia la Confederazione Svizzera sia lo Stato del
Canton Ticino sono insorti a
questa Camera ognuno con un
reclamo del 1° settembre 2015 per
ottenerne la riforma nel senso dell’accoglimento integrale delle rispettive
istanze. Nelle sue osservazioni dell’11 settembre 2015, CO 1 ha dichiarato di non comprendere il contenuto
dei reclami a lei notificati e chiesto alla Camera di spiegarle come si deve
comportare.
Considerandi
in
diritto: 1. Le
sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’opposizione – sono
decisioni di prima istanza finale e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore
litigioso.
1.1
I reclami in esame sono diretti contro sentenze di
contenuto analogo, che riguardano la stessa parte convenuta e pongono la
medesima questione giuridica. Si giustifica così, per economia di procedura, di
congiungere le due procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c
CPC), pur mantenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi restano
separati e possono essere impugnati anche singolarmente.
1.2
Pronunciate
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentati entrambi il 1° settembre 2015 contro le sentenze notificate al rappresentante
delle parti istanti il 25 agosto, in concreto i reclami sono senz’altro
tempestivi.
1.3
La Camera esamina solo le censure
esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al
riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di
formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti
contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua
critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e
non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375,
consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre
2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere
censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente
errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni,
allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice
pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in
esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo
parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione
della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato
prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una
procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza
del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il
giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore –
la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid.
4.1
).
3.
In
ambedue le decisioni impugnate, il Pretore ha considerato che le decisioni di
tassazione accluse alle istanze costituiscono titolo di rigetto definitivo
limitatamente a fr. 6'284.60 per quanto attiene all’imposta federale e
limitatamente a fr. 8'327.55 per quanto riguarda quella cantonale. Per abbondanza
e riferendosi all’art. 149 LEF, egli ha osservato che gli attestati di carenza
beni non sono invece titoli di rigetto definitivo.
4.
Nei
rispettivi reclami, dopo avere ricordato la giurisprudenza della Camera secondo
cui l’opposizione a un’esecuzione vertente su un credito di diritto pubblico
può essere rigettata solo in via definitiva sulla base di una decisione
amministrativa esecutiva che ne accerta l’esistenza e l’importo, e mai in via
provvisoria sulla scorta di un attestato di carenza di beni rilasciato in una
precedente esecuzione relativa allo stesso credito, la Confederazione Svizzera
come lo Stato del Canton Ticino concludono che il Pretore ha violato l’art. 320
CPC per non avere concesso in entrambe le procedure il rigetto definitivo dell’opposizione
per l’intero credito posto in esecuzione. Nelle sue osservazioni, CO 1 dichiara
di non comprendere “in alcun modo il contenuto e il senso” dei reclami, chiede
“aiuto per la loro inquadratura” e in merito alla propria situazione
finanziaria rileva in particolare che il suo minimo esistenziale è stato
stabilito in circa fr. 3'000.–, l’eccedenza rimanendo a disposizione dell’ufficio
d’esecuzione.
5.
Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle
sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le
decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive. (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 110 ad art.
80.
LEF). Per le imposte dirette, tuttavia, la legge parifica a sentenze
giudiziarie esecutive le decisioni di tassazione “cresciute in giudicato” (art.
165.
cpv. 3 LIFD e 244 cpv. 3 LT).
5.1
Nel
caso specifico, non è contestato che ambedue
le decisioni di tassazione agli
atti (doc. C) sono (da tempo) passate in giudicato (come risulta del resto dai
timbri apposti sugli atti in questione) e valgono pertanto entrambe titolo di
rigetto definitivo per l’imposta federale diretta 2009 di fr. 6'284.60 e
per l’imposta cantonale 2008 di fr. 8'327.55, come d’altronde stabilito
dal Pretore. Gli enti reclamanti, tuttavia, chiedono di estendere il rigetto ai
rispettivi crediti certificati negli attestati di carenza di beni acclusi alle
istanze (doc. B), pari rispettivamente a fr. 7'624.50 (fr. 7'570.30 per
“capitale” oltre a fr. 54.20 per “spese PE/pignoramento/rig. opp.”) e a fr. 10'087.65
(fr. 10'027.– per “capitale” oltre a fr. 60.65 per “spese
PE/pignoramento/rig. opp.”).
5.2
Questa
Camera ha già avuto modo di ricordare che l’attestato di carenza di beni,
benché non rappresenti un titolo di rigetto definitivo per i crediti fiscali,
lo è invece per le spese esecutive menzionate nell’atto, stabilite in modo autoritativo
dall’ufficio d’esecuzione, ossia dall’autorità amministrativa preposta per
legge a statuire su tali spese (sentenza della CEF 14.2014.208 del 23 dicembre
2014, consid. 5.1 con riferimenti). Le opposizioni andavano quindi rigettate in
via definitiva anche per le spese esecutive (di fr. 54.20 e fr. 60.65),
ancorché in base non alle decisioni di tassazione bensì agli attestati di carenza
di beni.
5.3
In
ciascuna delle esecuzioni in esame, la differenza tra il “capitale” menzionato
sull’attestato di carenza di beni e l’importo stabilito nella decisione di
tassazione, pari a fr. 1'285.70 (fr. 7'570.30 ./. 6'284.60) per l’imposta
federale e a fr. 1'699.45 (fr. 10'027.– ./. 8'327.55) per quella
cantonale, si riferisce verosimilmente agli interessi maturati sull’imposta fino
al rilascio del (precedente) attestato di carenza, avvenuto il 20 settembre
2013.
per la prima e il 7 maggio 2013 per la seconda, a eventuali spese di
diffida e alle spese esecutive esposte in quegli precedenti attestati (v. doc.
B alla voce “Titolo e data del credito”). Al riguardo le decisioni di
tassazione agli atti non forniscono alcuna informazione mentre l’assenza di
contestazione degli attestati di carenza beni agli atti da parte dell’escussa
non può giustificare il rigetto definitivo dell’opposizione anche per queste
somme, poiché, come visto (sopra consid. 5.2), gli attestati di carenza di beni
non sono decisioni esecutive nel senso dell’art. 80 LEF.
a) Di
principio, le decisioni esecutive nel senso dell’art. 80 LEF valgono titolo di
rigetto definitivo anche per gli interessi di mora maturati dopo il loro
passaggio in giudicato sebbene non lo specifichino esplicitamente (Staehelin, op. cit., n. 49
ad art. 80). Per le decisioni di
tassazione, tuttavia, la questione degli interessi è disciplinata in modo
diverso dalla legislazione speciale. Così l’imposta cantonale diretta e gli interessi devono essere pagati nei trenta giorni
successivi alla loro scadenza
(art. 242 cpv. 1 LT) e per gli importi che non ha versato entro il termine
stabilito, il debitore deve pagare un interesse di ritardo il cui tasso è
fissato dal Consiglio di Stato (art. 243 cpv. 1 LT) con apposito decreto legislativo
(in seguito “DL”, RL 10.2.2.1), che stabilisce anche tre scadenze fisse (il 1°
maggio, il 1° luglio e il 1° settembre) per le rate d’acconto e una scadenza
variabile alla data d’intimazione del conteggio per la rata a conguaglio (art.
240.
LT e art. 1 cpv. 3 DL). L’interesse di ritardo decorre dal trentunesimo
giorno successivo alla scadenza (art. 6 cpv. 1 DL). Il tasso d’interesse è
stabilito di anno in anno, ma quello applicabile all’inizio di una procedura d’esecuzione
rimane valido sino alla chiusura della stessa (art. 9 cpv. 2 DL). Le rate d’acconto
sono computate nell’imposta dovuta conformemente alla tassazione definitiva e
l’autorità di riscossione emette al riguardo il conteggio definitivo, contro
cui è data facoltà di reclamo all’autorità di riscossione e di ricorso alla
Camera di diritto tributario (art. 241 cpv. 3-5 LT).
Sul
piano federale, gli interessi di ritardo decorrono dal 31 marzo dell’anno
civile successivo a quello fiscale, ma al più presto 30 giorni dopo la
notificazione del calcolo definitivo o provvisorio (conteggio) al tasso fissato
dal Consiglio federale con apposita ordinanza (art. 164 LIFD e 1 cpv. 1 dell’ordinanza
[RS 642.124]). Il tasso è stabilito di anno in anno, ma quello applicabile all’inizio
di una procedura d’esecuzione rimane valido sino alla chiusura della stessa
(art. 3 dell’ordinanza).
b) Nel
caso di specie, mancano tutti gli elementi per potere calcolare gli interessi
di ritardo, eventuali spese di diffida e le spese esecutive relative al primo
attestato di carenza di beni. Le istanti, in effetti, non hanno prodotto i
conteggi definitivi dell’imposta, né
le eventuali diffide (v. art. 242 cpv. 3-4, 244 cpv. 1 e 165 cpv. 1 LIFD) e neppure il primo attestato di carenza beni.
E un calcolo degli interessi di mora si rivela impossibile poiché dalla documentazione
agli atti non si riesce a ricavare l’ammontare delle rate d’acconto né la data
d’intimazione del conguaglio. Il reclamo va pertanto respinto per quanto
attiene alle suddette differenze di fr. 1'285.70 per l’imposta federale e di
fr. 1'699.45 per quella cantonale.
5.4
In definitiva, dunque, le decisioni fiscali
e gli atti di carenza di beni agli atti giustificano il rigetto dell’opposizione
in via definitiva limitatamente a fr. 6'338.80 nel caso dell’incasso dell’imposta
federale diretta 2009 (fr. 6'284.60 + fr. 54.20) e a fr. 8'388.20
per quanto concerne l’imposta cantonale 2008 (fr. 8'327.55 + fr. 60.65).
6.
Quanto
alle difficoltà economiche allegate da CO
1.
per la prima volta con le
osservazioni al reclamo, oltre a essere irricevibili poiché nuove (v. sopra
consid. 1.3), esse non sono comunque un
motivo che, secondo la legge (art. 81 LEF), autorizza il giudice del rigetto –
né tantomeno la Camera – a respingere o a sospendere le istanze di rigetto dell’opposizione.
Semmai, la convenuta potrà far valere tale censura davanti all’ufficio d’esecuzione,
il quale sarà legittimato a pignorare il suo reddito solo nella misura in cui
eccede il proprio minimo esistenziale (art. 93 LEF), mentre se il pignoramento
dovesse vertere su beni mobili, ella potrà se del caso chiedere la rateazione
del pagamento del credito posto in esecuzione (art. 123 LEF) (sentenza della
CEF 14.2015.90/91 del 30 aprile 2015).
7.
La tassa del presente giudizio,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza pressoché totale dei reclamanti
(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, l’escussa non
avendo formulato alcuna domanda al proposito (art. 105 cpv. 2 CPC). Vista l’esiguità
dell’esito conseguito dai reclamanti, i dispositivi su spese e ripetibili di
prima sede possono rimanere immutati.
8.
Circa i rimedi esperibili
sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'339.90
nella causa n. 14.2015.163 e di fr. 1'760.10 nella causa n. 14.2015.164,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi
motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo della Confederazione Svizzera (inc.
14.2015
) è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo n. 1 della
decisione impugnata (inc. SO.2014.454) è così riformato:
1.
L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione al
precetto esecutivo n. (600)__________ dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio è
rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 6'338.80.
2.
Le spese processuali di complessivi fr. 360.–
relative al reclamo presentato dalla Confederazione Svizzera sono poste a suo carico.
3.
Il reclamo dello Stato del Canton Ticino (inc.
14.2015
) è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo n. 1 della
decisione impugnata (inc. SO.2014.456) è così riformato:
1.
L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione al
precetto esecutivo n. (600)__________ dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio è
rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 8'388.20.
4.
Le
spese processuali di complessivi fr. 360.– relative al reclamo presentato dallo Stato del Canton Ticino sono poste a suo carico.
5.
Notificazione a:
– Ufficio
esazione e condoni, Viale S. Franscini 6, Bellinzona;
–.
Comunicazione alla
Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).