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Decisione

14.2015.166

Fallimento senza preventiva esecuzione. Sospensione dei pagamenti. Ripresa dei pagamenti durante la procedura di prima istanza

30 novembre 2015Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. All’udienza

di discussione del 17 dicembre 2014 l’istante non è comparsa mentre la

convenuta si è opposta all’istanza, affermando che avrebbe preso contatto

direttamente con l’istante per concordare un piano di rientro rateato.

C. Il

9 febbraio 2015, la Cassa cantonale di compensazione AVS/ AI/IPG ha comunicato

al Pretore che nessun accordo era stato trovato tra le parti e ha chiesto la

prosecuzione della procedura, salvo poi, il 26 febbraio 2015, concedere alla

convenuta “in via del tutto eccezionale” un piano di rientro che prevedeva il

versamento di tre rate di fr. 10'000.– entro il 15 di ogni mese a partire

dal marzo del 2015 e il saldo di fr. 1'631.55, le spese esecutive e gli

interessi di mora entro il 15 giugno 2015, avvertendola che in caso d’inosservanza

di una delle scadenze la procedura di fallimento sarebbe stata riattivata. Il

31 agosto 2015, l’istante ha chiesto al Pretore l’emanazione del giudizio.

D. Statuendo

con decisione 2 settembre 2015, il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE

1 a far tempo dal 3 settembre 2015 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–

per le spese esecutive.

E. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 4 settembre

2015 per ottenere, previo conferimento dell’effetto

sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato l’importo

chiesto dall’istante in diverse rate, l’ultima delle quali ancora prima del fallimento,

il 28 luglio 2015. Il 9 settembre 2015 il presidente della Camera ha concesso

all’impugnazione effetto sospensivo parziale. Nelle sue osservazioni del 6

novembre 2015, la Cassa di compensazione ha confermato la propria istanza,

rilevando che la convenuta aveva sì versato durante la procedura di primo grado

complessivamente fr. 32'000.–, l’ultimo bonifico risale al 28 luglio 2015 e

a suo dire sussiste tuttora un saldo scoperto di fr. 4'069.10 (nel

frattempo posto in esecuzione), per i contributi dal 2012 al 2014, e i

contributi trimestrali del 2015, pari a fr. 10'813.30, non sono stati pagati.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro la quale è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF, cui rinvia

l’art. 194 cpv. 1 LEF, e 319 lett. a CPC) alla Camera di

esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1

LOG).

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 e 321 cpv. 2

CPC). Presentato il 4 settembre 2015 contro la sentenza notificata alla RE 1 al

più presto il 3 settembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

2.

La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’ap­­plicazione errata del diritto sia

l’accertamento manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi,

fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di

fallimento le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte

Nova” –, se questi, come nel caso in esame, si sono

verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv. 1, 2° periodo

LEF).

3.

In virtù dell’art. 190 cpv. 1

n. 2 LEF, il creditore può chiedere al giudice la dichiarazione di fallimento

senza preventiva esecuzione contro il debitore soggetto alla procedura di fallimento

che abbia sospeso i suoi pagamenti.

3.1

La

nozione di sospensione dei pagamenti è una nozione giuridica indeterminata che

conferisce al giudice del fallimento un ampio potere di apprezzamento. Per

ammettere la sospensione dei pagamenti occorre che il debitore non paghi debiti

incontestati ed esigibili, lasci moltiplicare le esecuzioni promosse nei suoi

confronti interponendo sistematicamente opposizione, oppure ometta di pagare

anche debiti di minima importanza. Non occorre tuttavia che il debitore

interrompa tutti i suoi pagamenti, è sufficiente che il rifiuto di pagare verta

su una parte essenziale delle sue attività commerciali. Perfino un solo debito

permette di ammettere una sospensione dei pagamenti, se il debito è importante

e se il rifiuto di pagare è durevole; ciò può essere segnatamente il caso

quando il debitore rifiuta di tacitare il suo principale creditore (sentenze

del Tribunale federale 5A_711/2012 [citata sopra al consid. 2], consid. 5.2, e

5A_439/2010 dell’11 novembre 2010 consid. 4, con rinvii). La sospensione dei

pagamenti non deve essere soltanto di natura passeggera, ma deve trattarsi di

una situazione durevole (sentenza del Tribunale federale 5A_14/2011 [citata

sopra al consid. 2], consid. 3.1, con rimandi).

3.2

Con

il reclamo la RE 1 ha prodotto un estratto di un proprio conto bancario, da cui

si evince che tra il 7 gennaio e il 28 luglio 2015 essa ha pagato complessivi fr. 32'000.–

all’istante, ciò che la stessa ha confermato nelle sue osservazioni. La

reclamante ha così dimostrato di avere ripreso i suoi pagamenti. Certo, essa

non sembra aver saldato interamente il suo debito nei confronti dell’istante,

ma a prescindere dal fatto che quest’ultima non ha provato di avere effettivamente

comunicato alla debitrice il residuo del credito oggetto dell’accordo di

dilazione, sicché ci si potrebbe addirittura chiedere se tale saldo sia

esigibile, ad ogni modo quando il Pretore ha statuito la sospensione dei

pagamenti non poteva più dirsi non passeggera, di modo che la causa di fallimento

dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF non sussisteva più.

Il reclamo va pertanto accolto e la sentenza impugnata riformata nel senso della

reiezione dell’istanza e dell’annullamento del fallimento della RE 1.

4.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi

a carico della reclamante, i cui pagamenti tardivi, successivi alla presentazione

dell’istanza, hanno reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art.

107.

cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non

avendo essa formulato una richiesta al riguardo (v. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

La

tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo

versato in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento

pronunciata il 2 settembre 2015 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione

5, nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima

sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio dei

fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE

1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della

RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in

questa sede, pari a fr. 80.–, è versata alla Cassa cantonale di

compensazione AVS/AI/IPG quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado

di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

–;

;

– Ufficio

di esecuzione, Mendrisio;

– Ufficio

dei fallimenti, Mendrisio;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio del Registro

fondiario del Distretto di Lugano, Mendrisio.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).