14.2015.167
Riconoscimento di un fallimento all’estero. Intervento in lite del preteso comproprietario di un fondo del fallito. Ripartizione spese processuali e assegnazione ripetibili
3 marzo 2016Italiano16 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2015.167
Lugano
3 marzo 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Fiscalini
statuendo nella causa __________ (riconoscimento di
fallimento estero) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna
promossa con istanza 10 aprile 2014 da
CO 1 (D)
(patrocinato dall’avv. PA 3, __________)
contro
PI 1, (D)
(patrocinato dall’avv. PA 2, __________)
giudicando sul reclamo del 4 settembre 2015
presentato dall’intervenuto in lite
RE 1, (D)
(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
contro la decisione emessa il 24 agosto 2015 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 19 maggio 2003 J__________,
zia dei fratelli PI 1 e RE 1, è deceduta a __________ (D) dov’era allora
domiciliata. Dal certificato ereditario allestito il 25 marzo 2004 dal
notariato del Tribunale delle successioni (Nachlassgericht Notariat
__________ II) risultano come eredi i nipoti PI 1 per i quattro quinti
dell’eredità e RE 1 per il rimanente quinto. Nel suo testamento olografo del 1°
gennaio 1981 J__________ ha previsto – tra l’altro – che RE 1 e la
sua famiglia avrebbero ricevuto la casa in Ticino, completa di mobili (“RE 1 und Familie sollen das Haus im Tessin
erhalten, mit Mobiliar”).
B. Il
30 novembre 2009 PI 1 ha inoltrato al Tribunale d’insolvenza (Insolvenzgericht
des Amtsgerichts) di __________ (D) una domanda di apertura di procedura d’insolvenza
sul proprio patrimonio. Con decreto (Beschluss) del 24 marzo 2010 il
Tribunale ha dichiarato aperta la procedura d’insolvenza (Insolvenzverfahren)
nei confronti dell’interessato e l’avv. CO 1 ne è stato designato amministratore
(Insolvenzverwalter).
C. Con
istanza del 10 aprile 2014 l’amministratore tedesco ha chiesto alla Pretura di
Locarno-Campagna – in via supercautelare, cautelare e nel
merito – di riconoscere il decreto d’insolvenza in
Svizzera, di pubblicare tale decisione e di comunicarla sia all’Ufficio di
esecuzione e fallimenti di Locarno, sia all’Ufficio del registro fondiario di
Locarno, di far ordine all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno di
procedere all’erezione dell’inventario dei beni di PI 1 siti in Svizzera e di
far annotare sulla particella n. __________ RFD di __________ (di proprietà
della comunione ereditaria composta di PI 1e RE 1) una restrizione della
facoltà di disporre, limitatamente all’interessenza ereditaria di PI 1 di quattro
quinti. Con decisione supercautelare del 17 aprile 2014 il Pretore ha accolto
la richiesta inerente all’allestimento dell’inventario (giusta l’art. 162 LEF)
e ha fatto ordine all’Ufficiale dei registri di Locarno di annotare sulla
particella in questione una “restrizione
della facoltà di disporre ex art. 960 CC, limitatamente all’interessenza
ereditaria di PI 1”.
D. Il 30 settembre 2014 RE 1 ha
presentato alla Pretura di Locarno-Campagna un’istanza d’intervento adesivo,
chiedendo di “accertare che
non vi è interessenza di PI 1 nella comunione ereditaria [di seguito: CE]
proprietaria della particella n. __________ RFD di __________” e di revocare la relativa annotazione della restrizione della facoltà
di disporre. Con decisione processuale del 24 aprile 2015 il Pretore ha ammesso
l’intervento in lite di RE 1 a favore del convenuto PI 1.
E. Con osservazioni del 30
settembre 2014 PI 1 si è opposto sia all’istanza di merito sia a quella
cautelare, chiedendo di dichiararle irricevibili e subordinatamente di
respingerle. Con replica del 15 dicembre 2014 l’istante è rimasto sulla sua posizione.
Né il convenuto né l’intervenuto in lite hanno presentato osservazioni di
duplica.
F. Statuendo con decisione 24 agosto 2015 il Pretore, in via cautelare,
ha confermato sia l’ordine di procedere all’inventario dei beni di PI 1 siti in
Svizzera, sia l’ordine di annotare sulla particella n. __________ RFD di __________ una restrizione della facoltà di disporre,
limitatamente all’interessenza ereditaria del convenuto. Nel merito, il Pretore
ha riconosciuto e dichiarato esecutiva in Svizzera la decisione del Tribunale d’insolvenza
di __________ e ordinato la trasmissione degli atti all’Ufficio dei fallimenti
perché procedesse alla liquidazione in via sommaria dei beni del fallito situati
in Svizzera, ponendo le spese processuali di fr. 1'000.– a carico del convenuto e dell’intervenuto in lite in ragione di metà
ciascuno e obbligandoli a rifondere all’istante un’ indennità di fr. 1'000.– ciascuno.
G. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a
questa Camera con un reclamo del 4 settembre 2015 per ottenere – in via principale – l’annullamento del dispositivo (n.
5) sulla ripartizione delle spese processuali e sull’assegnazione delle
ripetibili con il rinvio della causa al Pretore per nuovo giudizio, e in subordine
la ripartizione, non specificata numericamente, delle spese processuali di fr. 1'000.– tra l’istante e il convenuto (ad esclusione del
reclamante) e la condanna del solo convenuto a rifondere all’istante un’indennità
ripetibili non quantificata. Nelle sue osservazioni del 23 settembre 2015 CO 1
ha concluso per la reiezione del reclamo.
in diritto: 1. Secondo
l’art. 319 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro,
le decisioni inappellabili di prima istanza. Tale è il caso per le decisioni
del giudice dell’esecuzione (art. 309 lett. a CPC), in particolare quelle
concernenti il riconoscimento, la dichiarazione d’esecutività e l’esecuzione di
sentenze estere (art. 335 cpv. 3 CPC), così come per le decisioni che secondo
la legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) sono di competenza
del giudice del fallimento o del concordato (art. 309 lett. b n. 7 CPC).
1.1 Nel
Canton Ticino, la competenza per giudicare i reclami in materia di
riconoscimento di decreti stranieri di fallimento e di concordato (art. 166 e
seguenti LDIP) spetta alla Camera di esecuzione e fallimenti (art. 48 lett. e
n. 2 LOG). Il riconoscimento, la dichiarazione di esecutività e l’esecuzione di
decisioni straniere sono regolati dagli art. 335 segg. CPC, eccetto che un
trattato internazionale o la legge federale sul diritto internazionale privato
(LDIP) dispongano altrimenti (art. 335 cpv. 3 CPC). Salvo disposizioni
contrarie degli art. 166 segg. LDIP, la procedura di riconoscimento di un fallimento
estero è quindi disciplinata dagli art. 338 segg. CPC. Per l’art. 168 LDIP,
proposta l’istanza di riconoscimento del decreto straniero di fallimento, il
tribunale può, su richiesta dell’istante, ordinare i provvedimenti conservativi
previsti dagli art. 162 a 165 e 170 LEF. Il giudice decide in procedura
sommaria (art. 339 cpv. 2 CPC) e può, se necessario, ordinare provvedimenti
conservativi anche senza sentire preventivamente la controparte (art. 340 CPC)
(sentenza della CEF 14.2011.97 del 27 luglio 2011).
1.2 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 339 cpv. 2 CPC), la decisione in materia di
riconoscimento di un fallimento estero è impugnabile con reclamo entro dieci
giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 4 settembre
2015 contro la sentenza notificata al patrocinatore di RE 1 il 25 agosto, in
concreto il reclamo, presentato l’ultimo giorno utile, è tempestivo.
1.3 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
Fatti
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati
sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato
dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di
fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.4 Nel
caso specifico è dunque inammissibile la sentenza emessa il 14 agosto 2015 dal
Tribunale distrettuale (Landgericht) di __________ (con
cui CO 1 viene obbligato, nell’ambito di una futura divisione ereditaria, ad
acconsentire al trapasso di proprietà della particella n. __________ RFD di __________
a RE 1 in piena proprietà) che l’insorgente pretende di produrre per la
prima volta col reclamo.
2. Nella
decisione impugnata e per quanto di rilevanza nella fattispecie, quale
motivazione della sua decisione di porre le spese processuali di complessivi fr. 1'000.– a carico del convenuto e dell’intervenuto in lite in ragione di metà
ciascuno, e di obbligare quest’ultimi a versare all’istante fr. 1'000.– ciascuno per ripetibili, il
Pretore ha esposto che “tassa, spese e ripetibili vanno poste a carico delle
parti soccombenti (Braconi, commentaire romand, art. 164 LDIP, n. 15) ossia il fallito e l’intervenuto
in lite confronta all’art. 106 cpv. 3 CC (recte: CPC)”.
3. Nel
reclamo RE 1 fa valere che nonostante la richiesta precisa di CO 1, il Pretore,
nell’ordinare l’annotazione della restrizione della facoltà di disporre sulla
nota particella di __________, non ha stabilito che l’interessenza ereditaria
di PI 1 è di quattro quinti. Il reclamante ne conclude di aver “avversato con successo” tale specifica domanda dell’istante e
sostiene di conseguenza che “trattandosi
dell’unico tema per il quale RE 1 è intervenuto nella lite, assumendo comunque
un ruolo marginale per rapporto alla totalità delle pretese dell’istante”, non sia giustificato una sua partecipazione alle spese processuali né
alle ripetibili stabiliti dal primo giudice. L’intervenuto in lite ritiene
inoltre di non aver causato alcun maggior costo nella procedura in questione,
altro motivo per cui le spese processuali sarebbero da ripartire esclusivamente
tra istante e convenuto. Il fatto di aver chiesto, “già in clima di divisione”,
di accertare che il fratello PI 1 non ha alcun diritto sul fondo –
confermata tra l’altro dal Landgericht di __________ – nulla
cambierebbe al riguardo, tenuto conto che il suo intervento non avrebbe occasionato
maggior lavoro al Pretore né causato maggiori spese. Il reclamante conclude
così all’annullamento e alla riforma della sentenza impugnata per carenza e/o
assenza di motivazione, per l’applicazione manifestamente abusiva dell’art. 106
CPC e per il carattere manifestamente errato dell’accertamento dei fatti relativi
alla questione delle spese e delle ripetibili.
4. Nelle
sue osservazioni al reclamo, CO 1 precisa in particolare che la sentenza del
Landgericht di __________ è stata impugnata il 31 agosto 2015 e sottolinea che RE
1 ha causato uno “scambio
copioso di allegati” chiedendo sia lo stralcio della
domanda di restrizione della facoltà di disporre, sia la revoca dell’ordine di
annotazione, e obbligando l’amministratore a intervenire e a prendere
posizione.
5. Occorre
anzitutto sgombrare il campo dalla censura di carenza o assenza di motivazione sollevata
– senza giustificazione – in coda al reclamo: il riferimento all’art. 106 cpv.
3 CPC è sufficiente per spiegare la ripartizione delle spese processuali
operata dal Pretore, mentre la loro quantificazione non è contestata. Che il
reclamante lo abbia capito risulta chiaramente dal tenore del reclamo. Nelle
predette circostanze, nulla osta all’entrata nel merito dell’impugnazione senza
ulteriore indugio.
6. In
conformità con l’art. 167 cpv. 1 LDIP le spese giudiziarie relative alla
procedura di riconoscimento di fallimenti esteri sono determinate dalla tariffa
cantonale (art. 96 e 105 cpv. 2 CPC) e non dall’ordinanza
sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e
sul fallimento (OTLEF) (Gassmann in:
Furrer/Girsberger/Müller-Chen (curatori), Handkommentar, Internationales Privatrecht, 2a ed. 2012, n. 8
ad art. 167 LDIP; Kaufmann-Kohler/Rigozzi,
Commentaire romand de la LP, 2005, n. 19 ad art. 167 LDIP, con rif.; sentenza
della CEF 14.2011.97 del 27 luglio 2011). Le spese giudiziarie – comprese le
spese per la rappresentanza professionale in giudizio (art. 95 cpv. 1 lett. b
CPC), dette ripetibili (art. 95 cpv. 3 lett. b) – sono di regola a carico della
parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC), fatti salvi i casi in cui l’art. 107
CPC permetta una ripartizione secondo equità. Se al processo partecipano più
persone come parti principali o parti accessorie, il giudice ne determina la
rispettiva quota di spese giudiziarie. Può anche decidere che tutte rispondano
solidalmente (art. 106 cpv. 3 CPC).
6.1 Secondo
l’art. 106 cpv. 3 CPC, in caso di soccombenza della parte a sostegno della
Considerandi
quale agisce, l’intervenuto in lite (art. 74 CPC) può essere obbligato a
sopportare le spese giudiziarie da lui causate, in particolare i (maggiori)
costi generati da affermazioni, contestazioni o richieste sue. L’intervenuto in
lite può inoltre essere tenuto a rispondere solidalmente con la parte sostenuta
soccombente (Sterchi
in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 13 ad art.
106.
CPC; Zuber/Gross, stessa
opera, n. 37 ad art. 74 CPC; Dheden C. Zotsang,
Prozesskosten nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2015,
pagg. 192 e 193; Sutter-Somm, Schweizerisches
Zivilprozessrecht, 2a ed. 2012, pag. 67 n. 258; Meier, Schweizerisches Zivilprozessrecht,
eine kritische Darstellung aus der Sicht von Praxis und Lehre, 2010, pag. 180).
6.2
Nel caso in esame, con la sua istanza d’intervento adesivo
del 30 settembre 2014 RE 1 ha chiesto sia di accertare che
PI 1 non ha alcuna interessenza nella comunione ereditaria proprietaria della
particella di __________, sia di revocare la relativa annotazione della
restrizione della facoltà di disporre. In risposta CO 1 ha inoltrato sette
pagine di osservazioni, cui l’intervenuto in lite ha replicato con un allegato
di sei pagine, dopo aver ottenuto ben tre proroghe del termine impartitogli a
tale scopo; l’amministratore ha poi presentato una duplica di due pagine. Con
raccomandata del 4 marzo 2015 RE 1 ha inoltre chiesto di stralciare dall’istanza
di CO 1 i due petita inerenti alla domanda di restrizione della facoltà
di disporre del noto fondo e di revocare l’annotazione della stessa ordinata
con la decisione supercautelare del 17 aprile 2014, cui sono seguite le relative
osservazioni dell’amministratore (una pagina) entro il termine ancora una volta
prorogato dal Pretore.
Nella
procedura di merito PI 1, nelle sue osservazioni del 30 settembre 2014 (cinque
pagine), ha chiesto sostanzialmente di revocare la decisione supercautelare,
mentre in replica l’istante ha confermato quanto già domandato nella propria
istanza del 10 aprile 2014 (sei pagine). Con decisione processuale del 24
aprile 2015 il Pretore ha accolto l’istanza d’intervento adesivo di RE 1. Nel
termine assegnato dal Pretore né l’intervenuto in lite né il convenuto hanno
fatto uso della facoltà di duplica. Con la decisione di merito impugnata,
infine, il primo giudice ha accolto l’istanza e confermato la decisione
supercautelare del 17 aprile 2014, ritenendo in particolare verosimile che l’istante
sia, con il fratello, proprietario comune della particella di __________, così
come risulta dal registro fondiario, eventuali controversie circa la proprietà
del fondo dovendosi proporre nella procedura di (mini)fallimento (sentenza impugnata,
pag. 3).
a) Da
quanto precede si evince anzitutto che il reclamante è risultato
integralmente soccombente in prima sede, dal momento che il Pretore ha
confermato la restrizione della facoltà di disporre e ha stabilito che la
questione della proprietà del fondo conteso andava semmai decisa nella
procedura di fallimento ancillare. Al riguardo il reclamante non ha chiesto
alcuna modifica, sicché non occorre riesaminare tali decisioni. Il fatto poi
che il Pretore non abbia quantificato l’interessenza ereditaria del convenuto,
indicata dall’istante nella misura dei quattro quinti, nell’annotazione a
registro fondiario non è certo dovuto all’intervento di RE 1, poiché il Pretore
aveva già deciso in tal senso con la decisione supercautelare del 17 aprile
2014.
(act. II). Come rettamente rilevato dal primo giudice, del resto, la
questione sollevata dal reclamante è prematura, sia perché dev’essere decisa
nella procedura di liquidazione del (mini)fallimento (art. 242 LEF per il
rinvio dell’art. 170 LDIP), sia perché al momento attuale la proprietà della
particella è tuttora della comunione ereditaria, nulla mutando al riguardo la sentenza
del Landgericht di __________, non solo poiché non può essere presa in
considerazione in questa sede per un motivo processuale (sopra consid. 1.4), ma
anche poiché non sembra passata in giudicato (v. doc. 1 allegato alle
osservazioni) e, comunque sia, non accerta che RE 1 ne sia l’unico proprietario
ma si limita a obbligare CO 1 ad acconsentire al (futuro) trapasso di proprietà
nel quadro della liquidazione dell’eredità della zia. Sta di fatto, in definitiva,
che il reclamante è risultato integralmente soccombente. Deve quindi sopportare
le spese da lui causate e avrebbe anche potuto essere tenuto a rispondere
solidalmente delle spese a carico di PI 1 (sopra consid. 6.1).
b) Come
si desume dallo scambio di allegati appena riassunto, è pacifico che RE 1 ha
causato maggiori spese con le proprie richieste e contestazioni, obbligando CO
1.
a prendere posizione circa ogni atto del reclamante e il
Pretore a emanare diverse decisioni, pur di natura processuale. Infatti, vi sono persino più allegati nella procedura d’intervento
in lite che non in quella di merito. Non corrisponde pertanto al vero che l’intervenuto
in lite ha assunto un ruolo marginale, tanto più che la questione della proprietà
della particella di __________ risulta essere stata l’unica
litigiosa (v. sentenza impugnata, pag. 3), anche da parte del convenuto, il
quale è stato addirittura meno attivo del reclamante, limitandosi alla
presentazione di un’unica risposta (act. VI).
In
siffatte circostanze, la decisione di porre le spese processuali a carico loro in
ragione di metà ciascuno, senza nesso di solidarietà, appare finanche vantaggiosa
per il reclamante e ad ogni modo non poggia su un apprezzamento dei fatti che
possa qualificarsi come manifestamente errato (v. sopra consid. 1.3). È da
ritenere corretto anche l’obbligo fatto a RE 1 di rifondere all’istante un’indennità per ripetibili,
avendo egli causato maggior lavoro al patrocinatore di CO
1, costretto a prendere posizione su tutti i suoi allegati. Non pone conto
verificare se l’importo delle ripetibili è adeguato, giacché il
reclamante non se ne duole e non ha comunque espresso una pretesa cifrata al
riguardo come invece sarebbe stato tenuto a fare (sentenze della CEF
14.2015.205
e 14.2015.206 del 4 febbraio 2016, consid. 5). Infondato, il reclamo
va pertanto respinto.
7.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le
ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1) per
il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art.
106.
cpv. 1 CPC). Circa i
rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso, di fr. 1'500.–, non raggiunge la soglia di
fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 300.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. Egli è tenuto a
rifondere a CO 1 fr. 300.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–
;
–;
–;
– Ufficio
di esecuzione, Locarno;
– Ufficio
dei fallimenti, Locarno;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Locarno, Locarno.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72
cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni
dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una
questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove
tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso
durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).