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Decisione

14.2015.167

Riconoscimento di un fallimento all’estero. Intervento in lite del preteso comproprietario di un fondo del fallito. Ripartizione spese processuali e assegnazione ripetibili

3 marzo 2016Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati

sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato

dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di

fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.4 Nel

caso specifico è dunque inammissibile la sentenza emessa il 14 agosto 2015 dal

Tribunale distrettuale (Landgericht) di __________ (con

cui CO 1 viene obbligato, nell’ambito di una futura divisione ereditaria, ad

acconsentire al trapasso di proprietà della particella n. __________ RFD di __________

a RE 1 in piena proprietà) che l’insorgente pretende di produrre per la

prima volta col reclamo.

2. Nella

decisione impugnata e per quanto di rilevanza nella fattispecie, quale

motivazione della sua decisione di porre le spese processuali di complessivi fr. 1'000.– a carico del convenuto e dell’intervenuto in lite in ragione di metà

ciascuno, e di obbligare quest’ultimi a versare all’istante fr. 1'000.– ciascuno per ripetibili, il

Pretore ha esposto che “tassa, spese e ripetibili vanno poste a carico delle

parti soccombenti (Braconi, commentaire romand, art. 164 LDIP, n. 15) ossia il fallito e l’intervenuto

in lite confronta all’art. 106 cpv. 3 CC (recte: CPC)”.

3. Nel

reclamo RE 1 fa valere che nonostante la richiesta precisa di CO 1, il Pretore,

nell’ordinare l’an­­notazione della restrizione della facoltà di disporre sulla

nota particella di __________, non ha stabilito che l’interessenza ereditaria

di PI 1 è di quattro quinti. Il reclamante ne conclude di aver “avversato con successo” tale specifica domanda dell’istante e

sostiene di conseguenza che “trattandosi

del­l’unico tema per il quale RE 1 è intervenuto nella lite, assumendo comunque

un ruolo marginale per rapporto alla totalità delle pretese dell’istante”, non sia giustificato una sua partecipazione alle spese processuali né

alle ripetibili stabiliti dal primo giudice. L’intervenuto in lite ritiene

inoltre di non aver causato alcun maggior costo nella procedura in questione,

altro motivo per cui le spese processuali sarebbero da ripartire esclusivamente

tra istante e convenuto. Il fatto di aver chiesto, “già in clima di divisione”,

di accertare che il fratello PI 1 non ha alcun diritto sul fondo –

confermata tra l’altro dal Landgericht di __________ – nulla

cambierebbe al riguardo, tenuto conto che il suo intervento non avrebbe occasionato

maggior lavoro al Pretore né causato maggiori spese. Il reclamante conclude

così all’annullamento e alla riforma della sentenza impugnata per carenza e/o

assenza di motivazione, per l’applicazione manifestamente abusiva dell’art. 106

CPC e per il carattere manifestamente errato dell’accerta­mento dei fatti relativi

alla questione delle spese e delle ripetibili.

4. Nelle

sue osservazioni al reclamo, CO 1 precisa in particolare che la sentenza del

Landgericht di __________ è stata impugnata il 31 agosto 2015 e sottolinea che RE

1 ha causato uno “scambio

copioso di allegati” chiedendo sia lo stralcio della

domanda di restrizione della facoltà di disporre, sia la revoca dell’ordine di

annotazione, e obbligando l’ammini­­stratore a intervenire e a prendere

posizione.

5. Occorre

anzitutto sgombrare il campo dalla censura di carenza o assenza di motivazione sollevata

– senza giustificazione – in coda al reclamo: il riferimento all’art. 106 cpv.

3 CPC è sufficiente per spiegare la ripartizione delle spese processuali

operata dal Pretore, mentre la loro quantificazione non è contestata. Che il

reclamante lo abbia capito risulta chiaramente dal tenore del reclamo. Nelle

predette circostanze, nulla osta all’entrata nel merito dell’impugnazione senza

ulteriore indugio.

6. In

conformità con l’art. 167 cpv. 1 LDIP le spese giudiziarie relative alla

procedura di riconoscimento di fallimenti esteri sono determinate dalla tariffa

cantonale (art. 96 e 105 cpv. 2 CPC) e non dall’ordinanza

sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e

sul fallimento (OTLEF) (Gassmann in:

Furrer/Girsberger/Müller-Chen (curatori), Handkommentar, Internationales Privatrecht, 2a ed. 2012, n. 8

ad art. 167 LDIP; Kauf­mann-Kohler/Rigozzi,

Commentaire romand de la LP, 2005, n. 19 ad art. 167 LDIP, con rif.; sentenza

della CEF 14.2011.97 del 27 luglio 2011). Le spese giudiziarie – comprese le

spese per la rappresentanza professionale in giudizio (art. 95 cpv. 1 lett. b

CPC), dette ripetibili (art. 95 cpv. 3 lett. b) – sono di regola a carico della

parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC), fatti salvi i casi in cui l’art. 107

CPC permetta una ripartizione secondo equità. Se al processo partecipano più

persone come parti principali o parti accessorie, il giudice ne determina la

rispettiva quota di spese giudiziarie. Può anche decidere che tutte rispondano

solidalmente (art. 106 cpv. 3 CPC).

6.1 Secondo

l’art. 106 cpv. 3 CPC, in caso di soccombenza della parte a sostegno della

Considerandi

quale agisce, l’intervenuto in lite (art. 74 CPC) può essere obbligato a

sopportare le spese giudiziarie da lui causate, in particolare i (maggiori)

costi generati da affermazioni, contestazioni o richieste sue. L’intervenuto in

lite può inoltre essere tenuto a rispondere solidalmente con la parte sostenuta

soccombente (Sterchi

in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 13 ad art.

106.

CPC; Zuber/Gross, stessa

opera, n. 37 ad art. 74 CPC; Dheden C. Zotsang,

Pro­zesskosten nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2015,

pagg. 192 e 193; Sutter-Somm, Schweizerisches

Zivilpro­zessrecht, 2a ed. 2012, pag. 67 n. 258; Meier, Schweizerisches Zivilprozessrecht,

eine kritische Darstellung aus der Sicht von Praxis und Lehre, 2010, pag. 180).

6.2

Nel caso in esame, con la sua istanza d’intervento adesivo

del 30 settembre 2014 RE 1 ha chiesto sia di accertare che

PI 1 non ha alcuna interessenza nella comunione ereditaria proprietaria della

particella di __________, sia di revocare la relativa annotazione della

restrizione della facoltà di disporre. In risposta CO 1 ha inoltrato sette

pagine di osservazioni, cui l’intervenuto in lite ha replicato con un allegato

di sei pagine, dopo aver ottenuto ben tre proroghe del termine impartitogli a

tale scopo; l’amministratore ha poi presentato una duplica di due pagine. Con

raccomandata del 4 marzo 2015 RE 1 ha inoltre chiesto di stralciare dall’istanza

di CO 1 i due petita inerenti alla domanda di restrizione della facoltà

di disporre del noto fondo e di revocare l’annotazione della stessa ordinata

con la decisione supercautelare del 17 aprile 2014, cui sono seguite le relative

osservazioni dell’amministratore (una pagina) entro il termine ancora una volta

prorogato dal Pretore.

Nella

procedura di merito PI 1, nelle sue osservazioni del 30 settembre 2014 (cinque

pagine), ha chiesto sostanzialmente di revocare la decisione supercautelare,

mentre in replica l’istante ha confermato quanto già domandato nella propria

istanza del 10 aprile 2014 (sei pagine). Con decisione processuale del 24

aprile 2015 il Pretore ha accolto l’istanza d’interven­­to adesivo di RE 1. Nel

termine assegnato dal Pretore né l’intervenuto in lite né il convenuto hanno

fatto uso della facoltà di duplica. Con la decisione di merito impugnata,

infine, il primo giudice ha accolto l’istanza e confermato la decisione

supercautelare del 17 aprile 2014, ritenendo in particolare verosimile che l’istante

sia, con il fratello, proprietario comune della particella di __________, così

come risulta dal registro fondiario, eventuali controversie circa la proprietà

del fondo dovendosi proporre nella procedura di (mini)fallimento (sentenza impugnata,

pag. 3).

a) Da

quanto precede si evince anzitutto che il reclamante è risultato

integralmente soccombente in prima sede, dal momento che il Pretore ha

confermato la restrizione della facoltà di disporre e ha stabilito che la

questione della proprietà del fondo conteso andava semmai decisa nella

procedura di fallimento ancillare. Al riguardo il reclamante non ha chiesto

alcuna modifica, sicché non occorre riesaminare tali decisioni. Il fatto poi

che il Pretore non abbia quantificato l’interessenza ereditaria del convenuto,

indicata dall’istante nella misura dei quattro quinti, nell’annotazione a

registro fondiario non è certo dovuto all’intervento di RE 1, poiché il Pretore

aveva già deciso in tal senso con la decisione supercautelare del 17 aprile

2014.

(act. II). Come rettamente rilevato dal primo giudice, del resto, la

questione sollevata dal reclamante è prematura, sia perché dev’essere decisa

nella procedura di liquidazione del (mini)fallimento (art. 242 LEF per il

rinvio dell’art. 170 LDIP), sia perché al momento attuale la proprietà della

particella è tuttora della comunione ereditaria, nulla mutando al riguardo la sentenza

del Landgericht di __________, non solo poiché non può essere presa in

considerazione in questa sede per un motivo processuale (sopra consid. 1.4), ma

anche poiché non sembra passata in giudicato (v. doc. 1 allegato alle

osservazioni) e, comunque sia, non accerta che RE 1 ne sia l’unico proprietario

ma si limita a obbligare CO 1 ad acconsentire al (futuro) trapasso di proprietà

nel quadro della liquidazione dell’eredità della zia. Sta di fatto, in definitiva,

che il reclamante è risultato integralmente soccombente. Deve quindi sopportare

le spese da lui causate e avrebbe anche potuto essere tenuto a rispondere

solidalmente delle spese a carico di PI 1 (sopra consid. 6.1).

b) Come

si desume dallo scambio di allegati appena riassunto, è pacifico che RE 1 ha

causato maggiori spese con le proprie richieste e contestazioni, obbligando CO

1.

a prendere posizione circa ogni atto del reclamante e il

Pretore a emanare diverse decisioni, pur di natura processuale. Infatti, vi sono persino più allegati nella procedura d’intervento

in lite che non in quella di merito. Non corrisponde pertanto al vero che l’intervenuto

in lite ha assunto un ruolo marginale, tanto più che la questione della proprietà

della particella di __________ risulta essere stata l’unica

litigiosa (v. sentenza impugnata, pag. 3), anche da parte del convenuto, il

quale è stato addirittura meno attivo del reclamante, limitandosi alla

presentazione di un’unica risposta (act. VI).

In

siffatte circostanze, la decisione di porre le spese processuali a carico loro in

ragione di metà ciascuno, senza nesso di solidarietà, appare finanche vantaggiosa

per il reclamante e ad ogni modo non poggia su un apprezzamento dei fatti che

possa qualificarsi come manifestamente errato (v. sopra consid. 1.3). È da

ritenere corretto anche l’obbligo fatto a RE 1 di rifondere all’istante un’indennità per ripetibili,

avendo egli causato maggior lavoro al patrocinatore di CO

1, costretto a prendere posizione su tutti i suoi allegati. Non pone conto

verificare se l’importo delle ripetibili è adeguato, giacché il

reclamante non se ne duole e non ha comunque espresso una pretesa cifrata al

riguardo come invece sarebbe stato tenuto a fare (sentenze della CEF

14.2015.205

e 14.2015.206 del 4 febbraio 2016, consid. 5). Infondato, il reclamo

va pertanto respinto.

7.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le

ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1) per

il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art.

106.

cpv. 1 CPC). Circa i

rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso, di fr. 1'500.–, non raggiunge la soglia di

fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 300.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. Egli è tenuto a

rifondere a CO 1 fr. 300.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

;

–;

–;

– Ufficio

di esecuzione, Locarno;

– Ufficio

dei fallimenti, Locarno;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Locarno, Locarno.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Cam­pagna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72

cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni

dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una

questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove

tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso

durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).