14.2015.168
Rigetto definitivo dell’opposizione. Richieste di giudizio che esulano dalla competenza dell’autorità giudiziaria superiore. Reclamo irricevibile
5 ottobre 2015Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
14.2015.168
Lugano
5 ottobre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella causa SO.2015.717 (rigetto definitivo
dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con
istanza 16 luglio 2015 da
CO 1
(rappr. dall’Ufficio dell’incasso e delle
pene alternative, Torricella)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 7 settembre 2015 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 2 settembre 2015 dal Pretore;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto:
che sulla scorta
del precetto esecutivo n. __________ emesso il 9 giugno 2015 dall’Ufficio di
esecuzione di Bellinzona, lo CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 5'316.75, indicando quale titolo di credito le “tasse di giudizio, spese e
oneri come a sentenza 9 aprile 2013 emanata dal Tribunale penale cantonale”;
che
avendo l’escusso interposto opposizione al precetto esecutivo, il 16 luglio
2015 lo CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di
Bellinzona;
che
statuendo con sentenza del 2 settembre 2015, il Pretore ha accolto l’istanza e posto a carico dell’escusso le spese processuali di complessivi fr. 100.–
e un’indennità di fr. 50.– a favore dell’istante;
che
contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa
Camera con un reclamo del 7 settembre 2015 chiedendo, testualmente
(a pag. 3):
“1-Che venga aperto un procedimento penale
per risolvere i casi di evasione fiscale che avevo denunciato, per smascherare
l’associazione a delinquere di stampo mafioso e l’evasione fiscale all’interno
del ministero pubblico ticinese del Dipartimento istituzioni ticinese e nella
Considerandi
politica ticinese, porre fine alle violazione dei diritti umani e la mancanza
del rispetto della dignità umana nei miei confronti del Ministero pubblico
Ticinese,
2-Che la
Corte di Diritto Pubblico informi il Tribunale Federale e le autorità federali
competenti di aprire un procedimento penale,
3-Che venga
obbligato il Ministero pubblico ad annullare le richieste di credito nei miei
confronti relative a controlli telefonici abusivi non autorizzati,
4-Che il
Tribunale Federale mi tuteli da simili abusi di potere e di autorità, oltre che
di mancato rispetto della dignità umana, del Ministero Pubblico di Lugano,
5-Che il
Tribunale informi il ministero pubblico della Confederazione e il Procuratore
Federale in merito per aggiornarlo sulla mia inchiesta su __________, e che l’MPC
intervenga.”
che,
certo, la sentenza impugnata – emanata in materia di
rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile
(art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319
lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF)
del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore
litigioso;
che,
tuttavia, la Camera esamina solo le censure esplicitamente
formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che
discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle
conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della
sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare
perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le
sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza
del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3);
che
nella fattispecie nessuna delle domande di giudizio formulate da RE 1 rientra
nella competenza di questa Camera, limitata alla conferma della decisione
impugnata, alla sua riforma o al suo annullamento con rinvio dell’incarto al
primo giudice per nuovo giudizio (art. 327 CPC);
che
non incombe in particolare alla Camera aprire procedimenti penali o fiscali né
ricercare attivamente l’esistenza di reati penali negli incarti di sua
competenza, e neppure fungere da postino per conto del reclamante, le cui richieste
manifestamente sono rivolte ad altre autorità (Ministero pubblico ticinese e
federale, Tribunale federale);
che
il reclamo si rivela così irricevibile;
che la tassa del presente giudizio,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC), non ponendosi invece problema di ripetibili, siccome il
reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni;
che
– a scanso di equivoci – un’eventuale istanza di assistenza giudiziaria,
peraltro non esplicitamente formulata in sede di reclamo, sarebbe comunque
dovuta essere respinta a prescindere dalla questione dell’indigenza, il reclamo
apparendo d’acchito privo di probabilità di successo (art. 117 lett. b CPC);
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 5'316.75,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata
è confermata.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio sono
poste a carico del reclamante.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).