Lexipedia

Decisione

14.2015.168

Rigetto definitivo dell’opposizione. Richieste di giudizio che esulano dalla competenza dell’autorità giudiziaria superiore. Reclamo irricevibile

5 ottobre 2015Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

14.2015.168

Lugano

5 ottobre 2015

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliere:

Cassina

statuendo nella causa SO.2015.717 (rigetto definitivo

dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con

istanza 16 luglio 2015 da

CO 1

(rappr. dall’Ufficio dell’incasso e delle

pene alternative, Torricella)

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 7 settembre 2015 presentato da RE 1 contro

la decisione emessa il 2 settembre 2015 dal Pretore;

ritenuto in fatto e

considerato in diritto:

che sulla scorta

del precetto esecutivo n. __________ emesso il 9 giugno 2015 dall’Ufficio di

esecuzione di Bellinzona, lo CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 5'316.75, indicando quale titolo di credito le “tasse di giudizio, spese e

oneri come a sentenza 9 aprile 2013 emanata dal Tribunale penale cantonale”;

che

avendo l’escusso interposto opposizione al precetto esecutivo, il 16 luglio

2015 lo CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di

Bellinzona;

che

statuendo con sentenza del 2 settembre 2015, il Pretore ha accolto l’istanza e posto a carico dell’escusso le spese processuali di complessivi fr. 100.–

e un’indennità di fr. 50.– a favore dell’istante;

che

contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa

Camera con un reclamo del 7 settembre 2015 chiedendo, testualmente

(a pag. 3):

“1-Che venga aperto un procedimento penale

per risolvere i casi di evasione fiscale che avevo denunciato, per smascherare

l’associazio­ne a delinquere di stampo mafioso e l’evasione fiscale all’interno

del ministero pubblico ticinese del Dipartimento istituzioni ticinese e nella

Considerandi

politica ticinese, porre fine alle violazione dei diritti umani e la mancanza

del rispetto della dignità umana nei miei confronti del Ministero pubblico

Ticinese,

2-Che la

Corte di Diritto Pubblico informi il Tribunale Federale e le autorità federali

competenti di aprire un procedimento penale,

3-Che venga

obbligato il Ministero pubblico ad annullare le richieste di credito nei miei

confronti relative a controlli telefonici abusivi non autorizzati,

4-Che il

Tribunale Federale mi tuteli da simili abusi di potere e di autorità, oltre che

di mancato rispetto della dignità umana, del Ministero Pubblico di Lugano,

5-Che il

Tribunale informi il ministero pubblico della Confederazione e il Procuratore

Federale in merito per aggiornarlo sulla mia inchiesta su __________, e che l’MPC

intervenga.”

che,

certo, la sentenza impugnata – emanata in materia di

rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile

(art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319

lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF)

del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore

litigioso;

che,

tuttavia, la Camera esamina solo le censure esplicitamente

formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che

discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle

conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della

sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare

perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le

sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza

del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3);

che

nella fattispecie nessuna delle domande di giudizio formulate da RE 1 rientra

nella competenza di questa Camera, limitata alla conferma della decisione

impugnata, alla sua riforma o al suo annullamento con rinvio dell’incarto al

primo giudice per nuovo giudizio (art. 327 CPC);

che

non incombe in particolare alla Camera aprire procedimenti penali o fiscali né

ricercare attivamente l’esistenza di reati penali negli incarti di sua

competenza, e neppure fungere da postino per conto del reclamante, le cui richieste

manifestamente sono rivolte ad altre autorità (Ministero pubblico ticinese e

federale, Tribunale federale);

che

il reclamo si rivela così irricevibile;

che la tassa del presente giudizio,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC), non ponendosi invece problema di ripetibili, siccome il

reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni;

che

– a scanso di equivoci – un’eventuale istanza di assistenza giudiziaria,

peraltro non esplicitamente formulata in sede di reclamo, sarebbe comunque

dovuta essere respinta a prescindere dalla questione dell’indigenza, il reclamo

apparendo d’acchito privo di probabilità di successo (art. 117 lett. b CPC);

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 5'316.75,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata

è confermata.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio sono

poste a carico del reclamante.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).