14.2015.169
Fallimento senza preventiva esecuzione. Ripresa dei pagamenti dopo il fallimento. Esame della solvibilità della fallita
13 ottobre 2015Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2015.169
Lugano
13 ottobre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa SO.2014.3569 (fallimento senza
preventiva esecuzione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa
con istanza 26 agosto 2014 da
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG,
contro
RE 1
(patrocinata dall’avv. RA 1,)
giudicando sul reclamo del 7 settembre 2015 presentato dalla RE 1
contro la decisione emessa il 2 settembre 2015 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza del 26
agosto 2014, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha chiesto alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento senza preventiva
esecuzione della RE 1, facendo valere che la convenuta ha sospeso i suoi
pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 45'371.65.
Fatti
B. All’udienza
di discussione del 15 aprile 2015 le parti hanno convenuto che la RE 1 avrebbe
provveduto a estinguere il debito rimanente di fr. 15'190.55 per capitale
e accessori mediante pagamento di due rate di fr. 5'000.– cadauna, la
prima entro il 15 maggio 2015, “e l’ultima rata con il saldo del capitale oltre
interessi e spese”. Come concordato dalle parti, il Pretore ha rinviato l’udienza
di discussione al 14 luglio 2015, fermo restando che la parte istante avrebbe
potuto chiedere l’immediato proseguimento della procedura in caso di mancato
ossequio “delle” scadenze pattuite. All’udienza del 14 luglio 2015 è comparsa
la sola istante, che ha confermato la sua domanda di fallimento senza preventiva
esecuzione, non avendo la convenuta ossequiato agli impegni assunti in
occasione della precedente udienza.
C. Statuendo
con decisione 2 settembre 2015 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE
1 a far tempo dal 3 settembre 2015 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–
per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 7 settembre
2015 per ottenere, previo conferimento dell’effetto
sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere versato all’istante
fr. 12'000.– il 5 settembre 2015 a saldo delle sue pretese e di non essere
indebitata. Con decreto dell’11 settembre 2015 il presidente della Camera ha respinto
la domanda di effetto sospensivo. Sulla scorta di nuovi documenti, il 2 ottobre
2015 l’istante ha chiesto la modifica del predetto decreto nel senso della
concessione dell’effetto sospensivo al reclamo. Con osservazioni dell’8
ottobre 2015, l’istante ha ammesso che la reclamante aveva saldato il proprio
debito, ma solo dopo l’emanazione della sentenza impugnata, motivo per cui si è
opposta alla domanda di attribuzione di ripetibili formulata con il reclamo,
rimettendosi al giudizio della Camera per quanto riguarda la domanda di concessione
dell’effetto sospensivo presentata il 2 ottobre 2015.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF, a cui rinvia l’art.
194.
cpv. 1 LEF, e 319 lett. a CPC) alla Camera di
esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1
LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 e 321 cpv. 2
CPC). Presentato il 7 settembre 2015 contro la sentenza spedita alla RE 1 il 2
settembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
2.
La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia
l’accertamento manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi,
fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di
fallimento le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte
Nova” –, se questi si sono verificati prima della decisione
di prima istanza (art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti
successivi – detti nova autentici o
in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve
inoltre rendere verosimile la propria solvibilità (art. 174 cpv. 2 LEF). Queste
regole valgono anche in materia di fallimento senza preventiva esecuzione, l’art.
194.
cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF (sentenze del Tribunale federale
5A_711/2012 del 17 dicembre 2012, consid. 5.2, e 5A_14/2011 del 9 agosto 2011
consid. 3.4, con rimandi).
Nel
caso specifico, la reclamante produce con il ricorso la prova del versamento
all’istante di fr. 12'000.– il 5 settembre 2015 (doc. B) a saldo delle sue
pretese (v. le osservazioni 8 ottobre 2015) e del pagamento il 7 settembre di fr. 882.80
e 1'408.30 a saldo di due esecuzioni promosse da altri creditori
(doc. C e D). Tali fatti, verificatisi dopo la dichiarazione del fallimento del
3.
settembre, sono ricevibili ma il fallimento potrà essere annullato solo se la
reclamante, oltre a dimostrare la ripresa dei suoi pagamenti, avrà anche reso
verosimile la propria solvibilità (v. sotto consid. 4).
3.
In
virtù dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF, il creditore può chiedere al giudice la
dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione contro il debitore
soggetto alla procedura di fallimento che abbia sospeso i suoi pagamenti.
3.1
La
nozione di sospensione dei pagamenti è una nozione giuridica indeterminata che
conferisce al giudice del fallimento un ampio potere di apprezzamento. Per
ammettere la sospensione dei pagamenti occorre che il debitore non paghi debiti
incontestati ed esigibili, lasci moltiplicare le esecuzioni promosse nei suoi
confronti interponendo sistematicamente opposizione, oppure ometta di pagare
anche debiti di minima importanza. Non occorre tuttavia che il debitore
interrompa tutti i suoi pagamenti, è sufficiente che il rifiuto di pagare verta
su una parte essenziale delle sue attività commerciali. Perfino un solo debito
permette di ammettere una sospensione dei pagamenti, se il debito è importante
e se il rifiuto di pagare è durevole; ciò può essere segnatamente il caso
quando il debitore rifiuta di tacitare il suo principale creditore (sentenze
del Tribunale federale 5A_711/2012 [citata sopra al consid. 2], consid. 5.2, e
5A_439/2010 dell’11 novembre 2010 consid. 4, con rinvii). La sospensione dei
pagamenti non deve essere soltanto di natura passeggera, ma deve trattarsi di
una situazione durevole (sentenza del Tribunale federale 5A_14/2011 [citata
sopra al consid. 2], consid. 3.1, con rimandi).
3.2
Nella
fattispecie, come visto (sopra consid. 2), con il reclamo la RE 1 ha dimostrato
di avere ripreso i pagamenti, saldando un debito importante nei confronti dell’istante,
sicché la causa di fallimento dell’art. 190 cpv. 1
n. 2 LEF non sussiste più. Il primo presupposto per l’annullamento del
fallimento è quindi adempiuto.
4.
Quanto
al secondo presupposto, ossia la verosimiglianza della solvibilità della
reclamante (art. 174 cpv. 2 LEF), si possono esporre le seguenti considerazioni.
4.1
Un
fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla
conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle
allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto
sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità
del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non
devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la
possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a
priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare
passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011,
consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità
può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al
decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di
pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa
verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti
pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici
dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
4.2
Dall’estratto
esecutivo aggiornato al 29 settembre 2015 prodotto dalla reclamante con la
richiesta del 2 ottobre, si evince che gli attestati di carenza di beni
rilasciati a favore dell’istante sono stati nel frattempo cancellati. Sussistono
però contro la RE 1 ancora 21 esecuzioni per quasi fr. 180'000.–, di cui
17.
(per oltre fr. 175'000.–) sono sospese allo stadio dell’opposizione.
Certo, l’esistenza e la consistenza di tali crediti non possono ancora dirsi
certe, ma il numero insolitamente elevato di opposizioni potrebbe indiziare
difficoltà a reperire liquidità, come del resto esplicitamente ammesso dalla
reclamante per quanto concerne il periodo precedente la fine delle ultime ferie
edilizie (reclamo, pag. 1). Sennonché la sua situazione finanziaria pare sia
poi migliorata, così da permetterle di procedere ai noti pagamenti. Inoltre, si
evince dal suo rapporto d’esercizio per il 2014, con le dovute cautele da
adottare nei confronti di un documento non sottoposto a revisione ordinaria o
limitata, che la società non soltanto ha conseguito in quell’anno un utile
netto contabile di fr. 40'000.– (non proprio significativo vista la sua situazione
debitoria effettiva), ma soprattutto che risultava vantare crediti per
forniture e prestazioni di oltre fr. 600'000.– e pretese per il rimborso
di prestiti di quasi fr. 180'000.–, tali da rendere attendibile la sua capacità
di far fronte ai suoi debiti a medio termine.
Ricordato
che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo
severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può
affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile
che la sua incapacità di pagamento, per cui
la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta tutto
sommato favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando
adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv.
2.
LEF, il fallimento della RE 1 può essere annullato, ciò che rende senza oggetto
la richiesta di modifica del decreto che respinge la domanda di effetto sospensivo.
La reclamante, tuttavia, va sin d’ora avvertita che, ove il suo fallimento
dovesse essere in un prossimo futuro nuovamente dichiarato, ciò che la sua
situazione esecutiva suggerisce come possibile, in caso di pagamento del
credito dopo il fallimento e di (reiterato) reclamo da parte sua la Camera non
potrà che essere più severa nell’apprezzamento della sua solvibilità.
5.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi
a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio
della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla
controparte non si assegnano ripetibili, non avendo la stessa motivato l’eventuale
diritto a un’indennità d’inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), per tacere
del fatto che la legittimazione degli enti di diritto pubblico al riguardo è
discutibile (v. sentenza della CEF 14.2015.50 del 17 luglio 2015, consid. 6).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento
pronunciata il 2 settembre 2015 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione
5, nei confronti della RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima
sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio dei
fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE
1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della
RE 1.
III. Notificazione a:
–;
–
;
– Ufficio
di esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Lugano;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).