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Decisione

14.2015.170

Rigetto definitivo dell’opposizione

18 novembre 2015Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base

agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non

è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di

un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni

liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

3. Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha ritenuto, almeno implicitamente, che

la decisione di tassazione dopo reclamo emessa il 14 maggio 2014 dall’Ufficio

circondariale di tassazione di Bellinzona in merito all’imposta cantonale 2012

dovuta da RI 1, debitamente certificata come “cresciuta in giudicato”, costituisce

un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione da lei interposta nel

senso dell’art. 80 LEF.

4. Nel

reclamo RI 1 postula che l’incarto sia retrocesso al primo giudice perché

promuova una procedura di conciliazione con riferimento alle indicazioni

contenute nel libro di Emanuela Epiney-Colombo

“Il cittadino e la giudicatura di pace” (pagg. 64 segg.) e in via subordinata

chiede di “liquidare la

pendenza tramite il Servizio Condoni dell’Ufficio cantonale di Esazione – Bellinzona” per “il fatto che dal

1 agosto 2012 ad oggi 10.09.2015 __________ [capo dell’Ufficio esazione e

condoni e municipale del Comune di __________], non si sia adeguato alla Sua

nuova posizione si può ipotizzare un abuso di Autorità, o occupato un ruolo

clandestino”.

5. Giusta

l’art. 198 lett. a CPC, la procedura di conciliazione non ha luogo nella

procedura sommaria. Orbene, già si è precisato che la causa di rigetto dell’opposizione

Considerandi

è una procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC e sopra consid. 1.1). La prima

censura è pertanto chiaramente infondata. Il libro citato dalla reclamante, del

2009, non è d’altronde di rilievo nel caso specifico perché tratta della

conciliazione sotto l’imperio del previgente Codice di procedura civile

ticinese, abrogato il 1° gennaio 2011 dal Codice di diritto processuale

civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC) per tutte le cause che, come quella

in esame, sono state promosse dopo tale data (art.

404.

cpv. 1 CPC a contrario).

6.

Con la seconda censura, la reclamante allude a un’incompatibili­­tà tra

la funzione di __________ quale capo dell’Ufficio esazione e condoni e la sua

carica di municipale del Comune di __________, riferendosi all’art. 82 lett. c

della Legge organica comunale (LOC, RL 2.1.1.2), secondo il cui tenore “non

possono assumere la carica di municipale i funzionari dirigenti dell’Amministrazione

cantonale che dipendono direttamente dal collegio governativo o dai singoli

Consiglieri di Stato, il segretario generale e il consulente giuridico del Gran

Consiglio”. A parte il fatto che la censura è irricevibile, il doppio ruolo di __________

non essendo stato allegato in prima sede (v. osservazioni 15 luglio 2015 di RI

1.

e sopra consid. 1.2), la decisione dopo reclamo emessa il 14 maggio 2014 non

è comunque stata emanata dall’Ufficio esazione e condoni bensì dall’Ufficio

circondariale di tassazione di Bellinzona e, sia come sia, la sua validità

andava contestata nel contesto del ricorso alla Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello (CDT), respinto con decisione del 29 luglio 2014 (v.

scritto 12 giugno 2015 del presidente di detta Camera acclusa alle osservazioni

15.

luglio), e non in sede di rigetto dell’oppo­­sizione. Ad ogni modo, il

capoufficio __________ non dipende direttamente dal collegio governativo

o dal Consigliere di Stato direttore del Dipartimento delle finanze e dell’economia

bensì dal direttore della Divisione delle contribuzioni (v. art. 25 del Regolamento sull’organizzazione del Consiglio di

Stato e dell’Ammini­­strazione [RL 2.4.1.6.1] e il relativo allegato, www4.ti.ch/dfe/dc/

chi-siamo/organigramma/), sicché l’art. 82 lett. c LOC non entra in

considerazione.

7.

Ciò

posto, la decisione di tassazione su reclamo del 14 maggio 2014, come visto “cresciuta

in giudicato” (art. 165 cpv. 3 LIFD e 244 cpv. 3 LT) dopo la reiezione del

ricorso interposto dal­l’escussa alla CDT (sopra consid. 6), costituisce una

decisione parificata a una sentenza giudiziaria nel senso dell’art. 80 cpv. 2

n. 2 LEF, che vale quindi titolo di rigetto definitivo per l’importo accertato

e posto in esecuzione. Come giustamente deciso dal Giudice di pace, il rigetto

va però limitato a fr. 180.95 (e non fr. 185.65 come indicato sul precetto

esecutivo), più interessi del 3% dal 1° giugno 2015 (anziché dal 14 febbraio

2015) e fr. 6.30 (e non fr. 4.70) per interessi maturati sino al 31

maggio 2015, conformemente alle domande formulate dal procedente nell’i­­stanza

(v. art. 58 cpv. 1 CPC). Il reclamo va di conseguenza integralmente respinto.

Non è necessario correggere la designazione della parte istante, il dispositivo

non facendovi riferimento e non potendo essere fonte d’ambiguità per l’ufficio

d’esecuzione, siccome menziona correttamente il numero dell’esecuzione.

8.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo

non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni. Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 187.25,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il

reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 100.–

relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a

suo carico.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione alla Giudicatura di pace

del Circolo di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).