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Decisione

14.2015.172

Rigetto definitivo dell’opposizione

6 ottobre 2015Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo per non ritorno a miglior

fortuna, il 14 aprile 2015 l’UE ha trasmesso alla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5, un esemplare del precetto esecutivo per le sue incombenze.

C. All’udienza di discussione del 7 settembre 2015, l’escusso ha confermato

di non essere ritornato a miglior fortuna mentre l’e­scutente ha chiesto di

essere autorizzato a proseguire l’esecu­zione.

D. Statuendo

con decisione 11 settembre 2015, il Pretore non ha ammesso l’opposizione

interposta dall’escusso, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.–

e un’indennità di fr. 300.– a favore dell’escutente.

E. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 14 settembre 2015 per ottenerne

l’annullamento, previo conferimento dell’“esonero di qualsiasi anticipo spese”,

e l’ammissione dell’opposizione. Il 21 settembre 2015 il presidente della

Camera ha respinto la domanda di esonero dell’anticipo delle spese processuali.

Visto l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla

controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Contro

la decisione che statuisce sull’opposizione per non ritorno a miglior fortuna

secondo la procedura sommaria non è dato alcun mezzo d’impugnazione

(art. 265a cpv. 1, ultimo periodo), se non un reclamo indipendente (art. 110 CPC) limitato al solo dispositivo sulle

spese e le ripetibili (DTF 138 III 131, consid. 2.2; sentenze della CEF

14.2014.99

del 16 maggio 2014 e 14.2014.34 del 13 gennaio 2015, consid. 1),

così come sulla questione dell’assistenza giudiziaria (art. 121 CPC; Tappy in: CPC commenté, 2011, n. 21 ad

art. 122 CPC; Bühler in: Berner

Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 42 ad art. 122 CPC). Altre

censure possono essere fatte valere soltanto con l’azione ordinaria di

contestazione del ritorno a miglior fortuna davanti al giudice del luogo dell’esecuzione,

entro venti giorni dalla comunicazione della decisione sull’opposizione (art.

265a cpv. 4 LEF), come peraltro chiaramente indicato in fondo alla

sentenza impugnata. Il reclamo in esame è pertanto irricevibile.

2.

Per abbondanza, va inoltre ricordato che,

contrariamente a quan­to sostiene il reclamante, nella procedura sommaria l’onere

di rendere verosimile il non ritorno a miglior fortuna grava sull’e­scusso (sentenza

del Tribunale federale 5A_167/2010 del 27 aprile 2010, consid. 2.1), l’autore

citato dal reclamante a sostegno della tesi contraria riferendosi in realtà

alla procedura ordinaria (Trezzini

in: Trezzini/Cocchi/Bernasconi [curatori], Commentario al Codice di diritto

processuale civile svizzero, 2011, pag. 359). D’altronde, il Pretore non poteva

considerare la documentazione inviatagli dall’escusso dopo l’udienza senza che

fosse stato autorizzato a farlo e senza dimostrare di essere stato oggettivamente

impedito a farlo già all’udienza (art. 229 CPC per analogia).

3.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo

non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni. Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 8'791.50,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 170.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).