14.2015.172
Rigetto definitivo dell’opposizione
6 ottobre 2015Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2015.172
Lugano
6 ottobre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella causa SO.2015.1715 (opposizione per
non ritorno a miglior fortuna) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione
5, avviata con la comunicazione 14 aprile 2015 dell’Ufficio d’esecuzione di
Lugano relativa all’esecuzione promossa da
CO 1
(patrocinata dall’avv. PA 1,)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 14 settembre 2015 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa l’11 settembre 2015 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 5 marzo
2015 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso
di un attestato di carenza di beni di fr. 8'208.– e di un credito per
“morosità” di fr. 583.50.
Fatti
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo per non ritorno a miglior
fortuna, il 14 aprile 2015 l’UE ha trasmesso alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5, un esemplare del precetto esecutivo per le sue incombenze.
C. All’udienza di discussione del 7 settembre 2015, l’escusso ha confermato
di non essere ritornato a miglior fortuna mentre l’escutente ha chiesto di
essere autorizzato a proseguire l’esecuzione.
D. Statuendo
con decisione 11 settembre 2015, il Pretore non ha ammesso l’opposizione
interposta dall’escusso, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.–
e un’indennità di fr. 300.– a favore dell’escutente.
E. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 14 settembre 2015 per ottenerne
l’annullamento, previo conferimento dell’“esonero di qualsiasi anticipo spese”,
e l’ammissione dell’opposizione. Il 21 settembre 2015 il presidente della
Camera ha respinto la domanda di esonero dell’anticipo delle spese processuali.
Visto l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla
controparte per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Contro
la decisione che statuisce sull’opposizione per non ritorno a miglior fortuna
secondo la procedura sommaria non è dato alcun mezzo d’impugnazione
(art. 265a cpv. 1, ultimo periodo), se non un reclamo indipendente (art. 110 CPC) limitato al solo dispositivo sulle
spese e le ripetibili (DTF 138 III 131, consid. 2.2; sentenze della CEF
14.2014.99
del 16 maggio 2014 e 14.2014.34 del 13 gennaio 2015, consid. 1),
così come sulla questione dell’assistenza giudiziaria (art. 121 CPC; Tappy in: CPC commenté, 2011, n. 21 ad
art. 122 CPC; Bühler in: Berner
Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 42 ad art. 122 CPC). Altre
censure possono essere fatte valere soltanto con l’azione ordinaria di
contestazione del ritorno a miglior fortuna davanti al giudice del luogo dell’esecuzione,
entro venti giorni dalla comunicazione della decisione sull’opposizione (art.
265a cpv. 4 LEF), come peraltro chiaramente indicato in fondo alla
sentenza impugnata. Il reclamo in esame è pertanto irricevibile.
2.
Per abbondanza, va inoltre ricordato che,
contrariamente a quanto sostiene il reclamante, nella procedura sommaria l’onere
di rendere verosimile il non ritorno a miglior fortuna grava sull’escusso (sentenza
del Tribunale federale 5A_167/2010 del 27 aprile 2010, consid. 2.1), l’autore
citato dal reclamante a sostegno della tesi contraria riferendosi in realtà
alla procedura ordinaria (Trezzini
in: Trezzini/Cocchi/Bernasconi [curatori], Commentario al Codice di diritto
processuale civile svizzero, 2011, pag. 359). D’altronde, il Pretore non poteva
considerare la documentazione inviatagli dall’escusso dopo l’udienza senza che
fosse stato autorizzato a farlo e senza dimostrare di essere stato oggettivamente
impedito a farlo già all’udienza (art. 229 CPC per analogia).
3.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo
non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni. Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 8'791.50,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 170.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).