14.2015.173
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di mutuo di durata indeterminata. Esigibilità del credito di rimborso
5 gennaio 2016Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2015.173
Lugano
5 gennaio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella causa SO.2015.2687 (rigetto
provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5,
promossa con istanza 11 giugno 2015 da
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1,)
contro
CO 1
(patrocinato dall’avv. PA 2,)
giudicando sul reclamo del 14 settembre 2015 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 2 settembre 2015 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 2 giugno 2015 dall’Ufficio
di esecuzione di Lugano, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 84'000.– oltre agli
interessi del 5% dal 1° aprile 2015, indicando quale titolo di credito un “Darlehen”.
B. Avendo
CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 11 giugno 2015 RE
1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 10 luglio 2015. Replicando
e duplicando per iscritto, le parti si sono sostanzialmente confermate nelle
rispettive conclusioni.
C. Statuendo con decisione 2 settembre 2015, il Pretore ha respinto
l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di
fr. 300.– e un’indennità di fr. 2'000.– a favore della parte convenuta.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 14 settembre 2015 per ottenerne
l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza. Nelle sue osservazioni dell’8
ottobre 2015, CO 1 ha concluso per la reiezione del
reclamo.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 14 settembre 2015 contro la sentenza notificata a RE 1 il 3
settembre 2015, in concreto il reclamo è tempestivo, atteso che il termine
di reclamo veniva a scadenza domenica 13 settembre 2015 ed è quindi stato protratto
al primo giorno feriale seguente (art. 142 cpv. 3 CPC), ossia lunedì 14
settembre 2015.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
Fatti
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base
agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale
(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del
credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il
giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la
sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).
La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo,
senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.
2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre
nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136
III 530 consid. 3.2).
3. Nella
decisione impugnata, il Pretore rileva che il contratto di mutuo (“Darlehensvertrag”)
del 7 marzo 2015 è stato pattuito per un periodo indeterminato sicché poteva
essere disdetto in ogni tempo, ma previa richiesta di rimborso. Ciò non è
avvenuto nella fattispecie, non potendosi ritenere, secondo il Pretore, che la
convenzione di rateazione (“Abzahlungsvereinbarung”) del 7 marzo 2015,
prodotta con la replica del 17 luglio 2015, sia una “richiesta di restituzione
a gradimento del mutuante” nel senso dell’art. 318 CO. La stessa, infatti, in
base alla formulazione in essa contenuta (“hiermit wünsche ich folgende
Zahlungsbedingung”), sarebbe una semplice proposta di rimborso. In concreto
si tratterebbe dunque di un accordo sulle modalità di pagamento e non di una richiesta
di rimborso giusta l’art. 318 CO, il quale prevede l’assegnazione di un termine
di sei settimane per procedere al pagamento. Il fatto stesso – soggiunge il
primo giudice – che la convenzione di rateazione rechi la medesima data del
contratto di mutuo porta ad escludere che si tratti di una richiesta di
rimborso, visto che deroga a quanto previsto nel contratto, ovvero che il mutuo
viene concesso a tempo indeterminato. Per il Pretore, dunque, il credito posto
in esecuzione non è esigibile.
4. Nel
reclamo RE 1 evidenzia che la convenzione di rateazione, redatta
successivamente al contratto di mutuo, non è una richiesta di rimborso, ma un
accordo di pagamento rateale secondo gli espressi termini del quale in caso di
mancato pagamento di una mensilità nei termini pattuiti la parte del mutuo
scoperta diviene immediatamente esigibile senza ulteriore formale richiesta.
Ora, secondo la giurisprudenza la possibilità prevista all’art. 318 CO di
disdire il mutuo chiedendone la restituzione entro sei settimane è data solo
ove non sia stato convenuto alcun termine determinato o determinabile per la
restituzione e quindi non sussiste nella fattispecie. A mente della reclamante,
d’altronde, il preteso vizio di volontà invocato dal convenuto è pretestuoso.
Innanzitutto gli asseriti e contestati termini minatori figuranti nei messaggi
elettronici ricevuti dal convenuto non sono stati scritti dalla creditrice e
risalgono tutti a un periodo successivo alla firma del riconoscimento di
debito, per cui è chiaro che l’affermazione secondo cui il documento sarebbe
scaturito in circostanze dolose è del tutto infondata. Che l’escusso abbia
ricevuto il mutuo sarebbe poi stato dallo stesso espressamente ammesso ancora
all’inizio del giugno del 2015.
5. Nelle
sue osservazioni al reclamo CO 1 afferma che la procedente ha sostenuto per la
prima volta solo in sede di reclamo che l’esigibilità del credito posto in
esecuzione deriva dalla convenzione di rateazione e dal mancato pagamento della
prima rata entro il 31 marzo 2015. Nella procedura di prima istanza infatti la
reclamante aveva inizialmente prodotto solamente il contratto di mutuo. A mente
dell’osservante, pertanto, sia la tesi dell’esigibilità al 31 marzo 2015 sia
l’argomentazione del mancato pagamento al 31 marzo 2015 sono da considerare
sollevati per la prima volta con il reclamo e violano pertanto il divieto dei
nova. In merito all’eccezione riferita al vizio di volontà, l’escusso asserisce
che non vi sarebbe stato alcun motivo per il quale la procedente avrebbe dovuto
prestargli la somma di fr. 84'000.–, visto ch’egli non aveva alcuna
relazione diretta con lei. Inoltre sospetto sarebbe il fatto che si faccia
riferimento ad un versamento in contanti soprattutto nel periodo (marzo 2015)
dove i rapporti tra il compagno della procedente e cugino dell’escusso con lo
stesso escusso erano già deteriorati.
6. In
procedura sommaria se l’istanza non risulta inammissibile o infondata, il
giudice dà modo alla controparte di presentare oralmente o per scritto le
proprie osservazioni (art. 253 CPC). Non sono previsti né un secondo scambio di
allegati scritti né una replica o una duplica orali, e ciò per precisa volontà
Considerandi
del legislatore, secondo cui “un più ampio uso di atti scritti contraddirebbe
l’essenza di questo tipo di procedura” (Messaggio concernente il CPC, FF 2006 6722; v. anche Jent-Sørensen in: Schweizerische ZPO, Kurzkommentar, 2a ed. 2014,
n. 7 ad art. 252 CPC). Ne discende che tutti i fatti e i
mezzi di prova devono essere allegati in quel primo (e unico) scambio scritto
(Rainer Egli, Das Rechtsöffnungsverfahren
und seine Einbettung in der ZPO, in: Rechtsöffnung und Zivilprozess, 2014,
pagg. 83 segg. ad 6; Staehelin/
Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2a ed.
2013, n. 43 ad § 21/III; sentenze dell’Obergericht
zurighese LF140087 del 16 dicembre 2014, consid. 7 e del Kantonsgericht sangallese
del 17 febbraio 2014 in SJZ/RSJ 2015 pag. 132; nello stesso senso: sentenza del
Tribunale federale 5A_82/2015 del 16 giugno 2015, consid. 4.2.1, ove non sia
stato ordinato formalmente e in via eccezionale un secondo scambio degli
allegati). In linea di massima l’istante deve quindi allegare tutti i fatti su
cui fonda la propria domanda e produrre tutti i suoi mezzi di prova con
l’istanza. L’art. 84 cpv. 2 LEF non prevede un’altra soluzione.
Va
ad ogni modo fatto salvo il diritto delle parti a una replica (o duplica)
spontanea in virtù degli art. 6 n. 1 CEDU, 29 cpv. 2 Cost. e 53 cpv. 1 CPC (tra
numerose altre: sentenze del Tribunale federale 5A_82/2015 del 16 giugno 2015
consid. 5.1,5A_465/2014 del 20 agosto 2014 consid. 6.1 e 5A_42/2011 del 21
marzo 2011 consid. 2), ma ciò non consente loro di addurre nuovi fatti o mezzi
di prova (Rainer, op. cit., pag.
84.
ad 6.2).
6.1
Nel
caso specifico, la convenzione di rateazione (“Abzahlungsvereinbarung”)
del 7 marzo 2015 prodotta con la replica spontanea del 17 luglio 2015 è dunque
inammissibile e non dev’essere presa in considerazione ai fini del giudizio.
6.2
Eccezionalmente,
per vero, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova potranno essere considerati dopo
lo scambio degli allegati (scritti od orali) se sono stati addotti
immediatamente e sono sorti o sono stati scoperti soltanto dopo tale scambio
oppure se sussistevano già prima ma non è stato possibile addurli nemmeno con
la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (art. 229
cpv. 1 per il rinvio dell’art. 219 CPC; sentenza zurighese citata sopra).
D’altronde, qualora il giudice intenda fondare la propria decisione su eccezioni
od obiezioni del convenuto rilevanti e indipendenti dal fondamento
dell’istanza, egli deve dare l’occasione all’istante di fornire la propria
versione dei fatti e di produrre eventuali giustificativi (Rainer, op. cit., pag. 85 ad 6.3; Staehelin/Staehelin/Grolimund, op. cit. n. 43 ad § 21/III). È discusso in
dottrina se tale obbligo sussiste solo per le eccezioni e obiezioni mai
sollevate in precedenza (così: Vock
in: SchKG, Kurzkommentar, 2010, n.
19.
ad art. 84 LEF; Staehelin in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 49 e 52 ad art. 84 LEF
che rinvia alle sentenze del Tribunale federale 5A_264/2007 consid. 4 e
5P.31/2002 consid. 3d; Peter Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, pag.
140)
oppure no (Rainer, op. cit. loc.
cit., secondo il quale l’istante deve sempre potersi determinare su
un’eccezione di compensazione). Resta il fatto che un tale secondo scambio di
allegati deve rimanere l’eccezione (DTF 138 III 254 consid. 2.1; sentenza del
Tribunale federale 4A_273/2012 del 30 ottobre 2012 consid. 3.2).
Nel
caso di specie, la convenzione di rateazione, firmata il 7 marzo 2015 lo stesso
giorno in cui è stato sottoscritto il contratto di mutuo, era evidentemente
nota all’escutente prima dell’avvio della causa di rigetto dell’opposizione ed
era evidente che la convenzione avrebbe dovuto essere prodotta con l’istanza
per permettere alla creditrice di dimostrare l’allegata esigibilità del credito
posto in esecuzione. Non sussiste dunque in concreto nessuno dei motivi che
potesse giustificare la produzione della convenzione di rateazione in sede di
replica.
7.
Ove
sia sottoscritto dal mutuatario, il contratto di mutuo di una somma determinata
costituisce in via di principio un titolo di rigetto per il credito di rimborso
del mutuo, a patto che il mutuante ne abbia dimostrato, con documenti,
l’esigibilità prima dell’inoltro dell’esecuzione (sentenza del Tribunale federale
5A_303/2013 del 24 settembre 2013 consid. 4.1, con rimandi; sentenza della CEF
14.2002
/41 del 14 agosto 2002, consid. 5.3; Staehelin,
in: Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed. 2010, n. 79 ad art.
82.
LEF, con rinvii), ove essa non risulti già dal titolo di rigetto (sentenza
della CEF 14.2015.65 dell’11 agosto 2015, consid. 5), e che il debitore non
abbia contestato di avere ricevuto il capitale pattuito (sentenza della CEF
14.2015.25
del 12 giugno 2015, consid. 6).
Nella
fattispecie, il contratto di mutuo (doc. C) non prevede la restituzione della
somma prestata entro un dato termine, né dietro un determinato preavviso, né al
verificarsi della richiesta a gradimento del mutuante. L’escusso era pertanto
tenuto a restituirla non prima di sei settimane dalla prima richiesta (art. 318
CO). RE 1 non ha però dimostrato di avere disdetto il mutuo prima dell’inoltro
dell’esecuzione (ossia della notifica del precetto esecutivo: sentenza della
CEF 14.2013.18 consid. 3.2) e le sue allegazioni di fatto e la convenzione di
rateazione addotte con la replica sono irricevibili (sopra consid. 6.1). In
mancanza della prova dell’esigibilità del credito posto in esecuzione, bene ha
fatto il Pretore a respingere l’istanza. Il reclamo va pertanto respinto,
sicché non è necessario esaminare le eccezioni sollevate da CO 1,
secondo cui la somma di fr. 84'000.– non gli sarebbe stata effettivamente
versata e i contratti di mutuo e di rateazione sarebbero nulli poiché egli
sarebbe stato costretto a firmarli a causa di minacce da parte di suo cugino e
compagno dell’istante. Come già ricordato (sopra consid. 2), il giudizio
odierno non preclude alle parti, se del caso, di far valere le loro ragioni nel
merito.
8.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le
ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2
RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art.
96.
CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 84'000.–,
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 450.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. RE 1 rifonderà a Dario
Ciardo fr. 1'600.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).