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Decisione

14.2015.174

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Fissazione dell’indennità per spese ripetibili in prima sede

22 dicembre 2015Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base

agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. Nella

decisione impugnata e per quanto di rilevanza nella fattispecie, il Giudice di

pace ha stabilito le ripetibili a favore del patrocinatore dell’istante in fr. 80.–

senza dare alcuna motivazione al riguardo.

3. Nel

reclamo RE 1 ricorda che secondo l’art. 11 cpv. 1 del Regolamento cantonale

sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e

per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 [RTar, RL

3.1.1.7.1]) per un valore litigioso fino a fr. 20'000.– le

ripetibili sono stabilite tra il 15 e il 25% di esso, fermo restando l’art. 11

cpv. 2 lett. b RTar per le procedure speciali civili e di esecuzione e fallimenti.

La reclamante sostiene pertanto che nel caso specifico le ripetibili possono

essere fissate tra fr. 67.45 e fr. 393.40, tenendo conto di tutti i

fattori determinanti secondo l’art. 11 cpv. 5 RTar. In virtù dell’art. 13 cpv.

1 RTar una deroga a tali limiti è possibile solo “nel caso di manifesta

sproporzione tra il valore litigioso o le prestazioni eseguite e l’onorario

dovuto in base alla tariffa e nel caso in cui le particolarità o gli interessi

delle parti lo giustifichino”. Tale norma è di conseguenza applicabile solo

come “clausola di emergenza”. Basandosi implicitamente sull’art. 13 cpv. 2

RTar, l’escutente afferma che, per giurisprudenza, una riduzione “in misura

adeguata” delle ripetibili viene operata applicando la formula che media l’onorario

ad valorem (OV) con quello ad horam (OH) nel seguente modo: 2 x

OV x OH / (OV + OH).

Nella

fattispecie, ritiene la reclamante, il dispendio di tempo del suo patrocinatore

per ricevere le istruzioni della cliente, allestire la procura, controllare la

catena di cessione della pretesa fatta valere contro il convenuto, analizzare

gli atti processuali e redigere l’istanza di rigetto dell’opposizione ammonta ad

almeno due ore e di conseguenza appare ragionevole, a suo modo di vedere,

assegnarle un’indennità per ripetibili di fr. 462.15, calcolata secondo la

predetta formula giurisprudenziale (ossia: 2 x 393.40 x

560 / [393.40 + 560]), con l’aggiunta delle spese (10% dell’ono­­rario, art. 6

cpv. 1 RTar) e dell’IVA (8%, art. 14 RTar) per complessivi fr. 549.05. A mente dell’istante il dispendio orario stimato dal Pretore (recte:

Giudice di pace) “di almeno una decina di minuti” (indicazione che però non

figura nella sentenza impugnata) rappresenta pertanto un eccesso e abuso di apprezzamento

da parte di quest’ultimo.

4. In

virtù dell’art. 68 cpv. 1 CPC ogni parte con capacità processuale può farsi

rappresentare nel processo. Tale facoltà non pre­suppone un grado minimo di

complessità della causa (Bohnet, in:

CPC commenté, 2011, n. 5 ad art. 68 CPC; Trezzini

in: Trezzini/Cocchi/Bernasconi [curatori], Commentario al Codice di diritto

processuale civile svizzero, 2011, pag. 243). E le spese giudiziarie – comprese

le spese per la rappresentanza professionale in giudizio (art. 95 cpv. 1 lett.

b CPC), dette ripetibili (art. 95 cpv. 3 lett. b) – sono di regola a carico

della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC), fatti salvi i casi in cui l’art.

107 CPC permetta una ripartizione secondo equità. Tra i criteri contemplati da siffatta norma, però, non rientra quello

della necessità del patrocinio (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. b CPC e, a

contrario, lett. a; Tappy, in: CPC commenté, 2011, n. 29 ad art. 95 CPC), invero rilevante solo nel quadro della

concessione del gratuito patrocinio (art. 118 cpv. 1 lett. c CPC). Del fattore della difficoltà si tiene conto nella

commisurazione dell’indennità ripetibili (v. sotto consid. 4.1; Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 95; sull’intera

questione v. anche le sentenze della CEF 14.2014.58 del 30 giugno 2014, consid. 4, 14.2015.82 e 14.2015.106 ambedue

del 24 settembre 2015, consid. 4).

4.1 Il

giudice assegna le ripetibili secondo la tariffa cantonale (art. 96 e 105 cpv.

Considerandi

2.

CPC). Giusta l’art. 11 cpv. 1 RTar per le pratiche con un valore determinato

o determinabile sino a fr. 20'000.– le ripetibili sono stabilite tra il 15

e il 25% di esso, fermo restando che secondo l’art. 11 cpv. 2 lett. b RTar

nelle procedure speciali civili e di esecuzione e fallimenti le ripetibili sono

fissate tra il 20% e il 70% dell’importo calcolato secondo il cpv. 1. Entro questi

limiti, le ripetibili sono determinate secondo l’importanza della lite, le sue

difficoltà, l’ampiezza del lavoro e il tempo impiegato dall’avvocato, avuto

riguardo dello svolgimento del patrocinio (art. 11 cpv. 5 RTar). Nel caso di

manifesta sproporzione tra il valore litigioso o le prestazioni eseguite e l’onorario

dovuto in base alla presente tariffa e nel caso in cui le particolarità del caso

o gli interessi delle parti in causa lo giustificano, l’autorità competente può

derogare alle disposizioni precedenti (art. 13 cpv. 1 RTar).

4.2

Nel

caso specifico, in linea di massima le ripetibili possono dunque essere fissate

tra fr. 65.– (15% x 20% di fr. 2'258.–) e fr. 395.– (25% x 70%

di fr. 2'258.–) arrotondati. Non risulta,

d’al­­tronde, che la causa in esame abbia richiesto un dispendio manifestamente

inferiore a quello usuale in una causa di rigetto dell’opposizione con un

valore litigioso simile, né che il caso o gli interessi delle parti in causa

presentassero particolarità tali da giustificare una deroga, verso l’alto o

verso il basso, rispetto ai limiti della tariffa di legge. In particolare, l’impegno

del patrocinatore dell’istante supera evidentemente i fr. 80.–

riconosciuti dal Giudice di pace (corrispondenti a 17 minuti secondo la tariffa

di fr. 280.– l’ora), anche se un avvocato ragionevolmente sollecito non

avrebbe profuso in un tale mandato le due ore di lavoro fatte valere dalla

reclamante, senza peraltro produrre una nota d’onorario dettagliata. Ma pur volendo dipartirsi da tale dispendio, applicando

la tariffa di fr. 280.– l’ora (art. 12 RTar) l’onorario ad horam (di

fr. 560.–) non può dirsi sproporzionato all’onorario ad valorem massimo

previsto dalla tariffa (fr. 395.–). Non stando i due valori in un

rapporto irragionevole, non sussiste quindi il presupposto, stabilito all’art.

13.

cpv. 1 RTar, per derogare al limite superiore della tariffa secondo il

valore della causa. Può così essere lasciata aperta la questione dell’applicabilità

– oggi discutibile – alla tariffa del 2007 della formula mista citata dalla

reclamante.

4.3

Tenuto conto del lavoro svolto, quantificabile in

tutt’al più un’ora e mezza, l’indennità massima prevista dalla tariffa, pari

come visto a fr. 395.–, appare una partecipazione adeguata all’onorario

del­l’avvocato e alle spese sopportate nell’interesse della cliente (art. 10

cpv. 1 RTar), comprese le spese e l’IVA (cfr. art. 11 cpv. 1 e 14 cpv. 1

RTar), non avendo la reclamante fatto valere esborsi straordinari né presentato

una nota di spese giusta l’art. 105 cpv. 2 CPC. Il reclamo va pertanto

parzialmente accolto e il dispositivo n. 2 della sentenza di prima sede

riformato in tal senso.

5.

Premesso che il valore litigioso in questa sede è

pari a fr. 469.05, ossia alla differenza tra l’indennità di fr. 80.–

assegnata dal Giudice di pace e quella di fr. 549.05 chiesta dalla

reclamante, la tassa del giudizio odierno, di fr. 100.– (art. 48 OTLEF), e

le ripetibili, il cui importo non può ragionevolmente essere inferiore a una

mezz’ora di lavoro (tenuto conto che il patrocinatore ha ricopiato un

precedente reclamo [inc. 14.2015.82], come risulta in particolare dal

punto 15 in cui parla di “Pretore” e di un dispendio di “al­meno una decina di

minuti” senza pertinenza per il caso in esa­me), seguono la reciproca soccombenza parziale (art.

106.

cpv. 2 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.

112.

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, come detto di fr. 469.05, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di

conseguenza il dispositivo n. 2 della decisione impugnata è così riformato:

2. La tassa di giustizia di fr. 160.– da anticipare dalla parte

istante è posta a carico di CO 1, che rifonderà all’RE 1 fr. 395.– per ripetibili.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico in ragione di 1/5

e per i restanti 4/5 a carico di CO 1, che rifonderà all’RE 1 fr. 100.– per ripetibili

parziali.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione alla Giudicatura di pace

del Circolo di Lugano Ovest.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).