14.2015.174
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Fissazione dell’indennità per spese ripetibili in prima sede
22 dicembre 2015Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2015.174
Lugano
22 dicembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Fiscalini
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa n. 139/C/15/S (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 23 giugno
2015 dalla
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1,)
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 14 settembre 2015 presentato dall’RE 1
contro la decisione emessa il 1° settembre 2015 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto
esecutivo n. __________ emesso il 13 aprile 2015 dall’Ufficio di esecuzione di
Lugano, l’RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 2'248.– e di fr. 10.–, indicando quali titoli di credito: “1) Attestato carenza beni no __________
di Fr. 2'248.00 emesso il 22.08.2007 dall’UFFICIO DI ESECUZIONE, LUGANO.
Fattura dal 03.08.2000-24.10.2000 di cessione: __________ AG, __________ 2)
Spese richi[e]sta d’indirizzo”.
B. Avendo
CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 23 giugno 2015 l’RE
1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano
Ovest. CO 1 non ha ritirato la raccomandata con cui gli è stato fissato un
termine per inoltrare le sue osservazioni ed è così rimasto silente al riguardo.
C. Statuendo con decisione 1° settembre 2015, il Giudice di pace ha accolto
l’istanza, ponendo a carico dell’escusso le spese processuali di fr. 160.– e un’indennità di fr. 80.– a favore della parte istante.
D. Contro
la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera
con un reclamo del 14 settembre 2015 per
ottenere l’assegnazione di fr. 549.05 a titolo di ripetibili di prima
sede. CO 1, non avendo – ancora una volta – ritirato la
raccomandata con l’intimazione del reclamo, non ha presentato osservazioni.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato lunedì 14 settembre 2015 contro la sentenza notificata al
patrocinatore dell’RE 1 il 2 settembre 2015, in concreto il reclamo è tempestivo
(art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF).
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
Fatti
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base
agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. Nella
decisione impugnata e per quanto di rilevanza nella fattispecie, il Giudice di
pace ha stabilito le ripetibili a favore del patrocinatore dell’istante in fr. 80.–
senza dare alcuna motivazione al riguardo.
3. Nel
reclamo RE 1 ricorda che secondo l’art. 11 cpv. 1 del Regolamento cantonale
sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e
per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 [RTar, RL
3.1.1.7.1]) per un valore litigioso fino a fr. 20'000.– le
ripetibili sono stabilite tra il 15 e il 25% di esso, fermo restando l’art. 11
cpv. 2 lett. b RTar per le procedure speciali civili e di esecuzione e fallimenti.
La reclamante sostiene pertanto che nel caso specifico le ripetibili possono
essere fissate tra fr. 67.45 e fr. 393.40, tenendo conto di tutti i
fattori determinanti secondo l’art. 11 cpv. 5 RTar. In virtù dell’art. 13 cpv.
1 RTar una deroga a tali limiti è possibile solo “nel caso di manifesta
sproporzione tra il valore litigioso o le prestazioni eseguite e l’onorario
dovuto in base alla tariffa e nel caso in cui le particolarità o gli interessi
delle parti lo giustifichino”. Tale norma è di conseguenza applicabile solo
come “clausola di emergenza”. Basandosi implicitamente sull’art. 13 cpv. 2
RTar, l’escutente afferma che, per giurisprudenza, una riduzione “in misura
adeguata” delle ripetibili viene operata applicando la formula che media l’onorario
ad valorem (OV) con quello ad horam (OH) nel seguente modo: 2 x
OV x OH / (OV + OH).
Nella
fattispecie, ritiene la reclamante, il dispendio di tempo del suo patrocinatore
per ricevere le istruzioni della cliente, allestire la procura, controllare la
catena di cessione della pretesa fatta valere contro il convenuto, analizzare
gli atti processuali e redigere l’istanza di rigetto dell’opposizione ammonta ad
almeno due ore e di conseguenza appare ragionevole, a suo modo di vedere,
assegnarle un’indennità per ripetibili di fr. 462.15, calcolata secondo la
predetta formula giurisprudenziale (ossia: 2 x 393.40 x
560 / [393.40 + 560]), con l’aggiunta delle spese (10% dell’onorario, art. 6
cpv. 1 RTar) e dell’IVA (8%, art. 14 RTar) per complessivi fr. 549.05. A mente dell’istante il dispendio orario stimato dal Pretore (recte:
Giudice di pace) “di almeno una decina di minuti” (indicazione che però non
figura nella sentenza impugnata) rappresenta pertanto un eccesso e abuso di apprezzamento
da parte di quest’ultimo.
4. In
virtù dell’art. 68 cpv. 1 CPC ogni parte con capacità processuale può farsi
rappresentare nel processo. Tale facoltà non presuppone un grado minimo di
complessità della causa (Bohnet, in:
CPC commenté, 2011, n. 5 ad art. 68 CPC; Trezzini
in: Trezzini/Cocchi/Bernasconi [curatori], Commentario al Codice di diritto
processuale civile svizzero, 2011, pag. 243). E le spese giudiziarie – comprese
le spese per la rappresentanza professionale in giudizio (art. 95 cpv. 1 lett.
b CPC), dette ripetibili (art. 95 cpv. 3 lett. b) – sono di regola a carico
della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC), fatti salvi i casi in cui l’art.
107 CPC permetta una ripartizione secondo equità. Tra i criteri contemplati da siffatta norma, però, non rientra quello
della necessità del patrocinio (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. b CPC e, a
contrario, lett. a; Tappy, in: CPC commenté, 2011, n. 29 ad art. 95 CPC), invero rilevante solo nel quadro della
concessione del gratuito patrocinio (art. 118 cpv. 1 lett. c CPC). Del fattore della difficoltà si tiene conto nella
commisurazione dell’indennità ripetibili (v. sotto consid. 4.1; Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 95; sull’intera
questione v. anche le sentenze della CEF 14.2014.58 del 30 giugno 2014, consid. 4, 14.2015.82 e 14.2015.106 ambedue
del 24 settembre 2015, consid. 4).
4.1 Il
giudice assegna le ripetibili secondo la tariffa cantonale (art. 96 e 105 cpv.
Considerandi
2.
CPC). Giusta l’art. 11 cpv. 1 RTar per le pratiche con un valore determinato
o determinabile sino a fr. 20'000.– le ripetibili sono stabilite tra il 15
e il 25% di esso, fermo restando che secondo l’art. 11 cpv. 2 lett. b RTar
nelle procedure speciali civili e di esecuzione e fallimenti le ripetibili sono
fissate tra il 20% e il 70% dell’importo calcolato secondo il cpv. 1. Entro questi
limiti, le ripetibili sono determinate secondo l’importanza della lite, le sue
difficoltà, l’ampiezza del lavoro e il tempo impiegato dall’avvocato, avuto
riguardo dello svolgimento del patrocinio (art. 11 cpv. 5 RTar). Nel caso di
manifesta sproporzione tra il valore litigioso o le prestazioni eseguite e l’onorario
dovuto in base alla presente tariffa e nel caso in cui le particolarità del caso
o gli interessi delle parti in causa lo giustificano, l’autorità competente può
derogare alle disposizioni precedenti (art. 13 cpv. 1 RTar).
4.2
Nel
caso specifico, in linea di massima le ripetibili possono dunque essere fissate
tra fr. 65.– (15% x 20% di fr. 2'258.–) e fr. 395.– (25% x 70%
di fr. 2'258.–) arrotondati. Non risulta,
d’altronde, che la causa in esame abbia richiesto un dispendio manifestamente
inferiore a quello usuale in una causa di rigetto dell’opposizione con un
valore litigioso simile, né che il caso o gli interessi delle parti in causa
presentassero particolarità tali da giustificare una deroga, verso l’alto o
verso il basso, rispetto ai limiti della tariffa di legge. In particolare, l’impegno
del patrocinatore dell’istante supera evidentemente i fr. 80.–
riconosciuti dal Giudice di pace (corrispondenti a 17 minuti secondo la tariffa
di fr. 280.– l’ora), anche se un avvocato ragionevolmente sollecito non
avrebbe profuso in un tale mandato le due ore di lavoro fatte valere dalla
reclamante, senza peraltro produrre una nota d’onorario dettagliata. Ma pur volendo dipartirsi da tale dispendio, applicando
la tariffa di fr. 280.– l’ora (art. 12 RTar) l’onorario ad horam (di
fr. 560.–) non può dirsi sproporzionato all’onorario ad valorem massimo
previsto dalla tariffa (fr. 395.–). Non stando i due valori in un
rapporto irragionevole, non sussiste quindi il presupposto, stabilito all’art.
13.
cpv. 1 RTar, per derogare al limite superiore della tariffa secondo il
valore della causa. Può così essere lasciata aperta la questione dell’applicabilità
– oggi discutibile – alla tariffa del 2007 della formula mista citata dalla
reclamante.
4.3
Tenuto conto del lavoro svolto, quantificabile in
tutt’al più un’ora e mezza, l’indennità massima prevista dalla tariffa, pari
come visto a fr. 395.–, appare una partecipazione adeguata all’onorario
dell’avvocato e alle spese sopportate nell’interesse della cliente (art. 10
cpv. 1 RTar), comprese le spese e l’IVA (cfr. art. 11 cpv. 1 e 14 cpv. 1
RTar), non avendo la reclamante fatto valere esborsi straordinari né presentato
una nota di spese giusta l’art. 105 cpv. 2 CPC. Il reclamo va pertanto
parzialmente accolto e il dispositivo n. 2 della sentenza di prima sede
riformato in tal senso.
5.
Premesso che il valore litigioso in questa sede è
pari a fr. 469.05, ossia alla differenza tra l’indennità di fr. 80.–
assegnata dal Giudice di pace e quella di fr. 549.05 chiesta dalla
reclamante, la tassa del giudizio odierno, di fr. 100.– (art. 48 OTLEF), e
le ripetibili, il cui importo non può ragionevolmente essere inferiore a una
mezz’ora di lavoro (tenuto conto che il patrocinatore ha ricopiato un
precedente reclamo [inc. 14.2015.82], come risulta in particolare dal
punto 15 in cui parla di “Pretore” e di un dispendio di “almeno una decina di
minuti” senza pertinenza per il caso in esame), seguono la reciproca soccombenza parziale (art.
106.
cpv. 2 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.
112.
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, come detto di fr. 469.05, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di
conseguenza il dispositivo n. 2 della decisione impugnata è così riformato:
2. La tassa di giustizia di fr. 160.– da anticipare dalla parte
istante è posta a carico di CO 1, che rifonderà all’RE 1 fr. 395.– per ripetibili.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico in ragione di 1/5
e per i restanti 4/5 a carico di CO 1, che rifonderà all’RE 1 fr. 100.– per ripetibili
parziali.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione alla Giudicatura di pace
del Circolo di Lugano Ovest.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).