14.2015.176
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
30 ottobre 2015Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2015.176
Lugano
30 ottobre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa __________ (fallimento senza
preventiva esecuzione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa
con istanza 11 maggio 2015 da
Confederazione Svizzera, Berna
(rappr. dall’Amministrazione
federale delle contribuzioni AFC, Berna)
contro
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 25 settembre 2015 presentato dalla RE 1
contro la decisione emessa il 17 settembre 2015 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza dell’11
maggio 2015, la Confederazione Svizzera ha chiesto alla Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento senza preventiva esecuzione della
RE 1, facendo valere che la convenuta ha sospeso i suoi pagamenti ed è in mora
nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 20'950.25.
Fatti
B. Il
12 maggio 2015 il Pretore ha citato le parti all’udienza di discussione da
tenersi il 9 settembre 2015. L’invio destinato alla convenuta, indirizzato presso
la casella postale del suo amministratore unico G__________ (il cui domicilio
in via __________ figura a registro di commercio quale recapito della società),
è tornato il 18 maggio 2015 con la menzione “traslocato, termine di
rispedizione scaduto”. Lo stesso giorno, la Pretura ha assegnato all’istante un
termine per anticipare le spese di pubblicazione degli atti processuali in via
edittale e il 28 maggio ha ordinato la pubblicazione sul Foglio ufficiale
cantonale della citazione all’udienza del 9 settembre, cui nessuno si è
presentato.
C. Statuendo
con decisione 17 settembre 2015 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE
1 a far tempo dal 18 settembre 2015 alle ore 10.00, ponendo a carico della
massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–
per le spese esecutive. La notifica della sentenza alla convenuta, indicata
come priva di recapito, è avvenuta in via edittale.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 25 settembre
2015 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo,
l’annullamento del fallimento. Il 28 settembre 2015 il presidente della Camera
ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo parziale. Invitata a esprimersi
sul reclamo la controparte è rimasta silente.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro la quale è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF, cui rinvia
l’art. 194 cpv. 1 LEF, e 319 lett. a CPC) alla Camera di
esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1
LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 e 321 cpv. 2
CPC). Presentato il 25 settembre 2015 contro la sentenza venuta a conoscenza
della RE 1 il 18 settembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
2.
La reclamante afferma di essere venuta a conoscenza della procedura di
fallimento solo il giorno stesso della sua pronuncia, allorquando i funzionari
dell’Ufficio dei fallimenti si sono presentati sul suo cantiere navale __________,
dove ha in locazione capannoni appartenenti __________, per allestire l’inventario
fallimentare. Essa contesta di essere senza recapito, tanto che l’indirizzo del
cantiere figura in internet ed è noto sia ai suoi clienti sia alla stessa
istante, che ha regolarmente inviato documentazione a quel recapito. La reclamante
si lamenta quindi di non essere stata regolarmente convocata dal Pretore e di
non avere avuto modo di spiegare il ritardo nel pagare l’IVA – gli incassi del
cantiere nautico avvengono principalmente in autunno per l’attività di rimessaggio
e custodia – né di presentare una proposta di concordato o un piano di risanamento.
3.
Presentata
la domanda di fallimento, le parti sono avvisate, almeno tre giorni prima,
della trattazione giudiziale della medesima. Esse possono comparire
personalmente in giudizio o farsi rappresentare (art. 168 LEF) e ottenere il
differimento del fallimento ove abbiano presentato una domanda di moratoria concordataria
(art. 173a cpv. 1 LEF). La forma della citazione è disciplinata dal
Codice di procedura civile (art. 1 lett. c CPC). La notificazione è fatta
mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale o nel Foglio ufficiale
svizzero di commercio se il luogo di dimora del destinatario è sconosciuto e
non può essere individuato nemmeno con debite, ragionevoli ricerche (art. 141
cpv. 1 lett. a CPC; Nordmann in:
Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed. 2010, n. 8 e 10 ad art. 168 LEF).
La decisione di fallimento pronunciata senza previa valida citazione
delle parti a un’udienza dev’essere annullata, a meno che l’escusso sia entrato
nel merito senza riserve (sentenza della CEF 14.2013.130 del 23 settembre 2013,
consid. 3; Nordmann, op. cit., n.
15.
ad art. 168). Queste norme si applicano anche alle procedure di fallimento
senza preventiva esecuzione (art. 194 LEF).
3.1
Nel
caso specifico, il Pretore non risulta avere eseguito alcuna ricerca del nuovo
indirizzo dell’amministratore unico dopo avere ricevuto dalla posta l’indicazione
del suo trasloco. Con una semplice ricerca nella banca dati relativa al movimento
della popolazione (MovPop) egli avrebbe potuto accertare che G__________ ha lasciato
il domicilio di via __________ già il 30 aprile 2011 e vive ora a __________ in
__________. D’altronde, l’istante non ha contestato di conoscere l’indirizzo
del cantiere navale del __________ sicché avrebbe potuto e dovuto
farsi parte diligente per evitare una pubblicazione edittale, che nel sistema legislativo
svizzero deve rimanere l’ultima ratio (cfr. per l’art. 66 cpv. 4 n.
1.
LEF la DTF 112 III 8 consid. 4 citata da Bohnet
in CPC
commenté, 2011, n. 4 ad art. 141 CPC; DTF 136 III 573 consid. 5). Nulle,
quindi, sia la notifica della citazione (Bohnet,
op. cit., n. 16 ad art. 141) sia la stessa decisione impugnata (sopra consid.
3), donde l’accoglimento del reclamo, l’annullamento della decisione e il
rinvio dell’incarto al primo giudice per nuovo giudizio,
previa regolare citazione della convenuta (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC).
3.2
Con
ciò non si disconosce il carattere censurabile del comportamento della
reclamante, che non ha fatto aggiornare i dati relativi al suo recapito nel
registro di commercio, come invece prescritto dalla legge (art. 937 CO e 27
ORC, norme applicabili a tutti i fatti iscritti nel registro, compreso il cambiamento
di recapito all’interno dello stesso circondario, e vincolanti per tutte le
persone abilitate per legge a rappresentare l’ente giuridico iscritto nel
registro: ad es. Vianin in: Commentaire
romand, Code des obligations II, 2008, n. 1, 5 e 6 ad art. 937 CO).
La conseguenza di tale inosservanza, tuttavia, non può essere quella di
legittimare il giudice a ricorrere alla notifica edittale ma dev’essere sanzionata
sul piano di spese e ripetibili, che per la parte relativa alle ricerche del
recapito della società convenuta devono essere poste a suo carico (art. 108
CPC).
4.
La
tassa di giustizia del presente giudizio (calcolata secondo gli art. 52 lett. a
e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste
a carico della reclamante, che con il suo comportamento ha reso necessario l’avvio
della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC): essa infatti
ammette di essere in mora nei confronti dell’istante, non ha reagito alla
comminatoria di fallimento (ad esempio formulando una proposta di risanamento
della sua situazione finanziaria o deponendo il bilancio nel senso dell’art.
725.
CO) e nell’omettere di far aggiornare il proprio recapito a registro di
commercio è da considerare la principale responsabile dell’irregolarità
processuale censurata nel reclamo (nel senso dell’art. 108 CPC). Sulle spese
processuali di prima istanza, invece, il Pretore statuirà con la nuova
decisione. Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la
stessa redigere osservazioni al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento
pronunciata il 17 settembre 2015 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5,
nei confronti della RE 1 è annullata e l’incarto gli è retrocesso per nuovo
giudizio previa regolare citazione della convenuta.
2. Le spese dell’Ufficio dei
fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE
1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della
RE 1.
III. Notificazione a:
–;
–
;
– Ufficio
di esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Lugano;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).