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Decisione

14.2015.176

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

30 ottobre 2015Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il

12 maggio 2015 il Pretore ha citato le parti all’udienza di discussione da

tenersi il 9 settembre 2015. L’invio destinato alla convenuta, indirizzato presso

la casella postale del suo amministratore unico G__________ (il cui domicilio

in via __________ figura a registro di commercio quale recapito della società),

è tornato il 18 maggio 2015 con la menzione “traslocato, termine di

rispedizione scaduto”. Lo stesso giorno, la Pretura ha assegnato all’istante un

termine per anticipare le spese di pubblicazione degli atti processuali in via

edittale e il 28 maggio ha ordinato la pubblicazione sul Foglio ufficiale

cantonale della citazione all’udienza del 9 settembre, cui nessuno si è

presentato.

C. Statuendo

con decisione 17 settembre 2015 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE

1 a far tempo dal 18 settembre 2015 alle ore 10.00, ponendo a carico della

massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–

per le spese esecutive. La notifica della sentenza alla convenuta, indicata

come priva di recapito, è avvenuta in via edittale.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 25 settembre

2015 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo,

l’annullamento del fallimento. Il 28 settembre 2015 il presidente della Camera

ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo parziale. Invitata a esprimersi

sul reclamo la controparte è rimasta silente.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro la quale è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF, cui rinvia

l’art. 194 cpv. 1 LEF, e 319 lett. a CPC) alla Camera di

esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1

LOG).

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 e 321 cpv. 2

CPC). Presentato il 25 settembre 2015 contro la sentenza venuta a conoscenza

della RE 1 il 18 settembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

2.

La reclamante afferma di essere venuta a conoscenza della procedura di

fallimento solo il giorno stesso della sua pronuncia, allorquando i funzionari

dell’Ufficio dei fallimenti si sono presentati sul suo cantiere navale __________,

dove ha in locazione capannoni appartenenti __________, per allestire l’inventario

fallimentare. Essa contesta di essere senza recapito, tanto che l’indirizzo del

cantiere figura in internet ed è noto sia ai suoi clienti sia alla stessa

istante, che ha regolarmente inviato documentazione a quel recapito. La reclamante

si lamenta quindi di non essere stata regolarmente convocata dal Pretore e di

non avere avuto modo di spiegare il ritardo nel pagare l’IVA – gli incassi del

cantiere nautico avvengono principalmente in autunno per l’attività di rimessaggio

e custodia – né di presentare una proposta di concordato o un piano di risanamento.

3.

Presentata

la domanda di fallimento, le parti sono avvisate, almeno tre giorni prima,

della trattazione giudiziale della medesima. Esse possono comparire

personalmente in giudizio o farsi rappresentare (art. 168 LEF) e ottenere il

differimento del fallimento ove abbiano presentato una domanda di moratoria concordataria

(art. 173a cpv. 1 LEF). La forma della citazione è disciplinata dal

Codice di procedura civile (art. 1 lett. c CPC). La notificazione è fatta

mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale o nel Foglio ufficiale

svizzero di commercio se il luogo di dimora del destinatario è sconosciuto e

non può essere individuato nemmeno con debite, ragionevoli ricerche (art. 141

cpv. 1 lett. a CPC; Nordmann in:

Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed. 2010, n. 8 e 10 ad art. 168 LEF).

La decisione di fallimento pronunciata senza previa valida citazione

delle parti a un’udienza dev’essere annullata, a meno che l’escusso sia entrato

nel merito senza riserve (sentenza della CEF 14.2013.130 del 23 settembre 2013,

consid. 3; Nordmann, op. cit., n.

15.

ad art. 168). Queste norme si applicano anche alle procedure di fallimento

senza preventiva esecuzione (art. 194 LEF).

3.1

Nel

caso specifico, il Pretore non risulta avere eseguito alcuna ricerca del nuovo

indirizzo dell’amministratore unico dopo avere ricevuto dalla posta l’indicazione

del suo trasloco. Con una semplice ricerca nella banca dati relativa al movimento

della popolazione (MovPop) egli avrebbe potuto accertare che G__________ ha lasciato

il domicilio di via __________ già il 30 aprile 2011 e vive ora a __________ in

__________. D’altronde, l’istante non ha contestato di conoscere l’indirizzo

del cantiere navale del __________ sicché avrebbe potuto e dovuto

farsi parte diligente per evitare una pubblicazione edittale, che nel sistema legislativo

svizzero deve rimanere l’ultima ratio (cfr. per l’art. 66 cpv. 4 n.

1.

LEF la DTF 112 III 8 consid. 4 citata da Bohnet

in CPC

commenté, 2011, n. 4 ad art. 141 CPC; DTF 136 III 573 consid. 5). Nulle,

quindi, sia la notifica della citazione (Bohnet,

op. cit., n. 16 ad art. 141) sia la stessa decisione impugnata (sopra consid.

3), donde l’accoglimento del reclamo, l’annullamento della decisione e il

rinvio dell’incarto al primo giudice per nuovo giudizio,

previa regolare citazione della convenuta (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC).

3.2

Con

ciò non si disconosce il carattere censurabile del comportamento della

reclamante, che non ha fatto aggiornare i dati relativi al suo recapito nel

registro di commercio, come invece prescritto dalla legge (art. 937 CO e 27

ORC, norme applicabili a tutti i fatti iscritti nel registro, compreso il cambiamento

di recapito all’interno dello stesso circondario, e vincolanti per tutte le

persone abilitate per legge a rappresentare l’ente giuridico iscritto nel

registro: ad es. Vianin in: Commentaire

romand, Code des obligations II, 2008, n. 1, 5 e 6 ad art. 937 CO).

La conseguenza di tale inosservanza, tuttavia, non può essere quella di

legittimare il giudice a ricorrere alla notifica edittale ma dev’essere sanzionata

sul piano di spese e ripetibili, che per la parte relativa alle ricerche del

recapito della società convenuta devono essere poste a suo carico (art. 108

CPC).

4.

La

tassa di giustizia del presente giudizio (calcolata secondo gli art. 52 lett. a

e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste

a carico della reclamante, che con il suo comportamento ha reso necessario l’avvio

della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC): essa infatti

ammette di essere in mora nei confronti dell’istante, non ha reagito alla

comminatoria di fallimento (ad esempio formulando una proposta di risanamento

della sua situazione finanziaria o deponendo il bilancio nel senso dell’art.

725.

CO) e nell’omettere di far aggiornare il proprio recapito a registro di

commercio è da considerare la principale responsabile dell’irre­­golarità

processuale censurata nel reclamo (nel senso dell’art. 108 CPC). Sulle spese

processuali di prima istanza, invece, il Pretore statuirà con la nuova

decisione. Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la

stessa redigere osservazioni al reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento

pronunciata il 17 settembre 2015 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5,

nei confronti della RE 1 è annullata e l’incarto gli è retrocesso per nuovo

giudizio previa regolare citazione della convenuta.

2. Le spese dell’Ufficio dei

fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE

1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della

RE 1.

III. Notificazione a:

–;

;

– Ufficio

di esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Lugano;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).