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Decisione

14.2015.177

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Domanda riconvenzionale nella forma della tutela giurisdizionale nei casi manifesti. Ammissibilità. Indennità d’inconvenienza

20 gennaio 2016Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base

agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. Nella

decisione impugnata, in merito alla domanda principale di rigetto dell’opposizione

il Pretore ha ricordato che in una precedente causa tra le stesse parti decisa

nel mese di luglio 2014 e confermata dal Tribunale federale era stato stabilito

che fra le parti è sorto un contratto di comodato (e non di affitto), sicché

non può essere data per assodata l’esistenza di un obbligo a carico dell’escusso

di pagare un corrispettivo “derivante da un preciso contratto”, specie in

assenza agli atti di un qualsivoglia riconoscimento di debito sottoscritto dal

convenuto. Per quanto concerne invece la domanda riconvenzionale presentata da RE

1, il Pretore ha ritenuto che nell’ambito del rigetto provvisorio essa debba

poggiare sui medesimi requisiti formali richiesti per la domanda principale,

ossia su un valido riconoscimento di debito, che nel caso concreto non è dato.

Per tale motivo, anche l’azione riconvenzionale di RE 1 è stata respinta.

3. Nel

reclamo RE 1 rimprovera al Pretore di aver violato l’art. 257 CPC per avere

respinto la sua domanda riconvenzionale anziché dichiararla irricevibile.

Infatti, nel caso egli volesse nuovamente far valere quanto preteso con la

domanda riconvenzionale in una nuova procedura, correrebbe il rischio che la

sua richiesta venga dichiarata irricevibile poiché già giudicata nel merito. Il

reclamante reputa poi arbitrario il motivo addotto per la reiezione della sua

domanda – ossia la mancata produzione di un riconoscimento della pretesa riconvenzionale

firmato dall’i­­stante –, poiché basato sulla “logica coerenza” del primo

giudice e non sul diritto, sulla dottrina e sulla giurisprudenza, di cui a suo

dire non vi è alcun riferimento nella sentenza impugnata. Secondo RE 1 il Pretore

avrebbe violato l’art. 224 CPC, posto come tale norma preveda unicamente che la

pretesa riconvenzionale è giudicabile secondo la stessa procedura applicabile

all’azione principale e non su altri requisiti. Per il reclamante, ad ogni

modo, la sentenza del 23 marzo 2011 che accerta l’esisten­­za di un comodato

fra le parti vale quale titolo di rigetto per la pretesa riconvenzionale.

Chiede infine a questa Camera di esprimersi sulla tardività della risposta

presentata da CO 1 alla domanda riconvenzionale, non essendo la stessa stata

accertata dal Pretore. Conclude sostenendo che, nonostante questa Camera abbia

tutti gli elementi per statuire essa stessa sul reclamo, “è sicuramente preferibile rinviare gli atti al

primo giudice”, non essendo quest’ultimo entrato nel

merito della sua domanda.

4. Nelle sue osservazioni al reclamo, CO 1 contesta l’ammissibilità,

nella procedura di rigetto dell’opposizione, della domanda riconvenzionale

nella forma presentata dal reclamante, le cui richieste non risultano in alcun

modo chiare. Ritiene inoltre che la questione relativa alla tempestività della

risposta sollevata da RE 1 non rientri tra le eccezioni previste dall’art. 82

LEF, motivo per cui il reclamo dev’essere respinto.

5. In

questa sede è tuttora litigiosa solo la questione dell’ammissibi­­lità formale

(segnatamente dal profilo della competenza per materia e per territorio, art.

59 cpv. 2 lett. b e 60 CP) e materiale della domanda riconvenzionale. La decisione

è invece definitiva per quanto attiene alla domanda di rigetto dell’opposizione.

6. La presentazione di una domanda riconvenzionale

è di principio ammissibile a condizione che la pretesa addotta sia giudicabile

“secondo la procedura applicabile all’azione principale” (art. 224 cpv. 1 CPC).

Non è necessario che il giudice chiamato a decidere sulla domanda principale

sia materialmente competente anche per quella riconvenzionale, l’art. 224 cpv.

1 CPC, oltre all’e­­sigenza d’identità tipologica delle procedure principale e

riconvenzionale, non richiedendo una connessione materiale tra le due pretese (Messaggio

del Consiglio federale al CPC, FF 2006 6712 ad art. 221),

requisito quest’ultimo che vale invece per la questione della competenza

territoriale (art. 14 cpv. 2 CPC) (tra

altri: Tappy in: CPC

commenté, 2011, n. 16 e 22 ad art. 224 CPC; Trezzini in: Trezzini/Cocchi/Bernasconi

[curatori], Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2011,

pag. 1002). La

norma si applica anche quando entrambe le pretese soggiacciono alla procedura

sommaria (v. FF 2006 6722 ad art. 248-252; Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht,

2a ed. 2013, n. 40 ad § 21), fermo restando che il giudice può

ordinare la disgiunzione delle procedure (art. 125 lett. b CPC) o

rinviare la domanda riconvenzionale a un procedimento separato (art. 125 lett.

d CPC) ove il trattamento della riconvenzionale ritardi o complichi eccessivamente

il processo (Jent-Sørensen in: Schweizerische ZPO, Kurzkommentar, 2a ed. 2014,

n. 6 ad art. 252 CPC;

Chevalier in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger

Considerandi

[curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª ed. 2013, n. 23-26 ad art.

252.

CPC con rinvii; Tappy, op. cit., n. 17 ad art. 224).

6.1

Nella fattispecie, sia l’istanza di rigetto provvisorio avviata da CO 1

sia la domanda riconvenzionale presentata da RE 1 nella forma dell’istanza di

tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC) sono procedimenti d’indole

sommaria (art. 251 lett. a e 257 cpv. 1 CPC). Il presupposto del­l’art. 224

cpv. 1 CPC risulta quindi adempiuto. Non è d’altronde necessario verificare se

esista tra le due pretese una connessione materiale, neppure sotto l’angolo

della competenza territoriale, perché l’istante è domiciliato nel Distretto di

Vallemaggia, sicché l’azione riconvenzionale rientra nel foro del Pretore (art.

10.

cpv. 1 lett. a CPC e FF 2006 6712 ad art. 221). La domanda riconvenzionale

risulta quindi ammissibile sicché, pur senza particolare esame, il Pretore a ragione

ne ha esaminato il merito.

6.2

Il

primo giudice, invece, non può essere seguito laddove reputa “di logica coerenza” dedurre dall’art. 224 CPC che una domanda

riconvenzionale presentata in una procedura di rigetto provvisorio dell’opposizione

deve poggiare sui medesimi “requisiti formali” richiesti per la richiesta

principale, “ergo l’esistenza di un valido riconoscimento di debito”

(sentenza impugnata, consid. 7). Intanto, la norma in questione, come visto,

disciplina la questione della ricevibilità della domanda riconvenzionale –

quindi rientra nel tema più vasto della definizione dei presupposti processuali

– mentre l’esigenza stabilita all’art. 82 cpv. 1 LEF per cui l’istante è tenuto

a produrre un riconoscimento di debito è un presupposto invero materiale per la

concessione del rigetto provvisorio del­l’opposizione, tant’è che se non è

dato, l’istanza va respinta, non dichiarata irricevibile. Inoltre, né il testo

dell’art. 224 CPC, né il messaggio del Consiglio federale e neppure la

giurisprudenza o la dottrina lasciano pensare che l’azione riconvenzionale sia

vincolata agli stessi requisiti materiali e formali (eccettuato il tipo di

procedura) cui sottostà l’azione principale. Non si giunge ad altra conclusione

neppure da un punto di vista logico: l’azione di rigetto dell’opposizione è una

procedura documentale (Aktenpro­zess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza

del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF

132.

III 142 consid. 4.1.1), mentre la tutela giurisdizionale nei casi manifesti

è una procedura in cui il giudice esamina il merito della pretesa vantata dall’istante

e, se la ritiene fondata, emana un giudizio che ne accerta l’esistenza con

effetto di regiudicata. I presupposti formali e materiali sono quindi, in una

procedura e nel­l’altra, fondamentalmente diversi. Giuridicamente mal fondato,

il giudizio impugnato dev’essere annullato.

6.3

Se accoglie il reclamo, l’autorità giudiziaria superiore annulla la

decisione e rinvia la causa alla giurisdizione inferiore oppure statuisce essa

stessa, “se la causa è matura per il giudizio” (art. 327 cpv. 3 CPC). Ora, la

procedura in esame non può dirsi tale, poiché il Pretore non ha esaminato la tempestività

– e quindi la ricevibilità – della risposta riconvenzionale (che appare dubbia,

pur volendo tenere conto delle ferie estive dell’art. 145

cpv. 2 lett. b CPC malgrado il carattere sommario della procedura, CO 1 avendo

presentato la risposta solo il 7 settembre 2015), non ha

così accertato quali fatti dell’istanza riconvenzionale siano contestati o

dubbi (nel senso degli art. 150 e 153 cpv. 2 CPC) e quali siano invece da

provare, e non ha statuito sulle richieste di prova formulate da RE 1 con la

domanda riconvenzionale (richiamo degli incarti n. __________, __________ e __________

della Pretura di Vallemaggia, __________ della seconda Camera civile del

Tribunale d’appello e __________ della Giudicatura del circolo della Maggia).

La decisione impugnata va di conseguenza annullata e la causa retrocessa al

primo giudice per nuovo giudizio nel senso dei considerandi (art. 327 cpv. 3

lett. a CPC), come peraltro richiesto dal reclamante in via subordinata.

7.

La tassa del presente giudizio, stabilita in ambedue le sedi in applicazione

degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) per il rinvio dell’art. 96 CPC, segue

la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Per quanto riguarda la richiesta del reclamante intesa all’assegna­­zione

di un’indennità d’inconvenienza di almeno fr. 1'800.– per la prima

sede e di almeno fr. 800.– per la seconda, egli fa valere di non essere

giurista (ma un semplice formatore di apprendisti muratori) e di avere necessariamente

dovuto far capo alla consulenza di un legale per la stesura dei propri

allegati, oltre a dedicarvi il suo “personale investimento di tempo”. Orbene,

la concessione di un’indennità d’inconvenienza è subordinata alla formulazione

di una motivazione sufficiente (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC; sentenza del

Tribunale federale 5D_229/2011 del 16 aprile 2012, RSPC 2012, 304; sentenza

della CEF 14.2012.105 del 21 agosto 2011), da

cui risulti che la tutela dei propri interessi ha richiesto un dispendio di

tempo superiore a quanto normalmente esigibile da ciascuno per l’espletamento

dei lavori amministrativi personali (v. Tappy, op. cit., n. 34 ad art. 95; Trezzini op. cit., pag. 387 ad b),

tale da comportare una perdita di guadagno, che

secondo il Messaggio del Consiglio federale relativo a tale norma

(FF 2006 6664 ad art. 94) è ipotizzabile soprattutto per persone che esercitano

un’attività indipendente.

Nel

caso concreto, il reclamante non pretende né dimostra che la redazione del

reclamo abbia determinato per lui un mancato guadagno né che abbia dovuto

pagare la consulenza giuridica cui dice di aver dovuto ricorrere. È del resto dubbio

che l’assi­­stenza prestata da un rappresentante non autorizzato nel senso dell’art.

68.

CPC possa essere presa in considerazione nella fissazione dell’indennità d’inconvenienza

(Tappy, op.

cit., n. 28 ad art. 95 e JdT 2010 III 63-64; per le prestazioni di un’assicurazio­­ne

di protezione giuridica: Suter/von Holzen

in: Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger [curatori],

Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª ed. 2013, n. 43 ad art. 95 CPC) o che il costo di un parere giuridico privato

possa essere annoverato tra le spese necessarie giusta l’art. 95 cpv. 3 lett. a

CPC (Suter/von Holzen, n. 33 ad

art. 95; Schmid, in: Schweizerische ZPO, Kurzkommentar, 2a

ed. 2014, n. 27 ad art. 95 CPC; Sterchi

in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 11 ad art. 95 CPC; Tappy, op. cit., n. 24 ad art. 95).

Non vanno quindi assegnate indennità d’inconvenienza. Sulle spese processuali di prima istanza, il Pretore statuirà

con il nuovo giudizio.

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 7'503.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e

di conseguenza la sentenza impugnata è annullata e la causa è retrocessa al

Pretore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a carico di CO 1. Non si assegnano

indennità d’inconvenienza.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).