14.2015.177
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Domanda riconvenzionale nella forma della tutela giurisdizionale nei casi manifesti. Ammissibilità. Indennità d’inconvenienza
20 gennaio 2016Italiano14 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2015.177
Lugano
20 gennaio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa __________ (rigetto provvisorio
dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa con
istanza 27 maggio 2015 da
CO 1
(patrocinato dall’avv. PA 1)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 28 settembre 2015 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa l’8 settembre 2015 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 9 aprile 2015 dall’Ufficio
di esecuzione di Cevio, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 2'501.–
oltre agli interessi del 5% dal 1° gennaio 2015, indicando quale titolo di
credito l’“affitto 2014
stalla, mappale n. __________ RFD __________ –__________”.
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 27 maggio 2015 CO
1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di Pace del Circolo
della Maggia. Essendosi RE 1 opposto all’istanza con osservazioni scritte del
26 giugno 2015 e presentato contestualmente una domanda riconvenzionale per una
pretesa verso l’istante di fr. 7'503.– oltre agli interessi del 5% dal
27 ottobre 2010, con decisione del 10 luglio il Giudice di pace ha trasmesso
per competenza l’incarto alla Pretura del Distretto di Vallemaggia. Invitato ad
esprimersi in merito alla domanda riconvenzionale, il 2 settembre CO 1 ne ha
chiesto la reiezione e l’accoglimento della propria istanza.
C. Statuendo con decisione 8 settembre 2015, il Pretore ha respinto sia l’istanza
di rigetto provvisorio che la domanda riconvenzionale presentata dall’escusso,
ponendo le spese processuali di fr. 150.– per la domanda principale a
carico di CO 1 e quelle di fr. 100.– per la domanda riconvenzionale a
carico di RE 1, compensate le ripetibili.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 28 settembre 2015 per ottenere in
via principale l’accoglimento della domanda riconvenzionale e in via subordinata
l’accoglimento del reclamo e il rinvio dell’incarto al Pretore per nuova
decisione. Il 30 settembre il presidente della Camera ha respinto la domanda di
effetto sospensivo formulata dal reclamante. Nelle sue osservazioni del 28
ottobre 2015, CO 1 ha concluso per la reiezione del
reclamo. In risposta a una richiesta formulata da RE 1 il 17 novembre 2015, il
presidente della Camera gli ha significato il successivo 25 novembre di non
vedere l’utilità di un secondo scambio di allegati, fatto salvo, tuttavia,
il suo diritto di replica spontanea riconosciuto dalla giurisprudenza. Egli non
ha fatto uso di tale facoltà.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 29 settembre 2015 contro la sentenza notificata a RE 1 il 23
settembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
Fatti
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base
agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. Nella
decisione impugnata, in merito alla domanda principale di rigetto dell’opposizione
il Pretore ha ricordato che in una precedente causa tra le stesse parti decisa
nel mese di luglio 2014 e confermata dal Tribunale federale era stato stabilito
che fra le parti è sorto un contratto di comodato (e non di affitto), sicché
non può essere data per assodata l’esistenza di un obbligo a carico dell’escusso
di pagare un corrispettivo “derivante da un preciso contratto”, specie in
assenza agli atti di un qualsivoglia riconoscimento di debito sottoscritto dal
convenuto. Per quanto concerne invece la domanda riconvenzionale presentata da RE
1, il Pretore ha ritenuto che nell’ambito del rigetto provvisorio essa debba
poggiare sui medesimi requisiti formali richiesti per la domanda principale,
ossia su un valido riconoscimento di debito, che nel caso concreto non è dato.
Per tale motivo, anche l’azione riconvenzionale di RE 1 è stata respinta.
3. Nel
reclamo RE 1 rimprovera al Pretore di aver violato l’art. 257 CPC per avere
respinto la sua domanda riconvenzionale anziché dichiararla irricevibile.
Infatti, nel caso egli volesse nuovamente far valere quanto preteso con la
domanda riconvenzionale in una nuova procedura, correrebbe il rischio che la
sua richiesta venga dichiarata irricevibile poiché già giudicata nel merito. Il
reclamante reputa poi arbitrario il motivo addotto per la reiezione della sua
domanda – ossia la mancata produzione di un riconoscimento della pretesa riconvenzionale
firmato dall’istante –, poiché basato sulla “logica coerenza” del primo
giudice e non sul diritto, sulla dottrina e sulla giurisprudenza, di cui a suo
dire non vi è alcun riferimento nella sentenza impugnata. Secondo RE 1 il Pretore
avrebbe violato l’art. 224 CPC, posto come tale norma preveda unicamente che la
pretesa riconvenzionale è giudicabile secondo la stessa procedura applicabile
all’azione principale e non su altri requisiti. Per il reclamante, ad ogni
modo, la sentenza del 23 marzo 2011 che accerta l’esistenza di un comodato
fra le parti vale quale titolo di rigetto per la pretesa riconvenzionale.
Chiede infine a questa Camera di esprimersi sulla tardività della risposta
presentata da CO 1 alla domanda riconvenzionale, non essendo la stessa stata
accertata dal Pretore. Conclude sostenendo che, nonostante questa Camera abbia
tutti gli elementi per statuire essa stessa sul reclamo, “è sicuramente preferibile rinviare gli atti al
primo giudice”, non essendo quest’ultimo entrato nel
merito della sua domanda.
4. Nelle sue osservazioni al reclamo, CO 1 contesta l’ammissibilità,
nella procedura di rigetto dell’opposizione, della domanda riconvenzionale
nella forma presentata dal reclamante, le cui richieste non risultano in alcun
modo chiare. Ritiene inoltre che la questione relativa alla tempestività della
risposta sollevata da RE 1 non rientri tra le eccezioni previste dall’art. 82
LEF, motivo per cui il reclamo dev’essere respinto.
5. In
questa sede è tuttora litigiosa solo la questione dell’ammissibilità formale
(segnatamente dal profilo della competenza per materia e per territorio, art.
59 cpv. 2 lett. b e 60 CP) e materiale della domanda riconvenzionale. La decisione
è invece definitiva per quanto attiene alla domanda di rigetto dell’opposizione.
6. La presentazione di una domanda riconvenzionale
è di principio ammissibile a condizione che la pretesa addotta sia giudicabile
“secondo la procedura applicabile all’azione principale” (art. 224 cpv. 1 CPC).
Non è necessario che il giudice chiamato a decidere sulla domanda principale
sia materialmente competente anche per quella riconvenzionale, l’art. 224 cpv.
1 CPC, oltre all’esigenza d’identità tipologica delle procedure principale e
riconvenzionale, non richiedendo una connessione materiale tra le due pretese (Messaggio
del Consiglio federale al CPC, FF 2006 6712 ad art. 221),
requisito quest’ultimo che vale invece per la questione della competenza
territoriale (art. 14 cpv. 2 CPC) (tra
altri: Tappy in: CPC
commenté, 2011, n. 16 e 22 ad art. 224 CPC; Trezzini in: Trezzini/Cocchi/Bernasconi
[curatori], Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2011,
pag. 1002). La
norma si applica anche quando entrambe le pretese soggiacciono alla procedura
sommaria (v. FF 2006 6722 ad art. 248-252; Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht,
2a ed. 2013, n. 40 ad § 21), fermo restando che il giudice può
ordinare la disgiunzione delle procedure (art. 125 lett. b CPC) o
rinviare la domanda riconvenzionale a un procedimento separato (art. 125 lett.
d CPC) ove il trattamento della riconvenzionale ritardi o complichi eccessivamente
il processo (Jent-Sørensen in: Schweizerische ZPO, Kurzkommentar, 2a ed. 2014,
n. 6 ad art. 252 CPC;
Chevalier in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger
Considerandi
[curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª ed. 2013, n. 23-26 ad art.
252.
CPC con rinvii; Tappy, op. cit., n. 17 ad art. 224).
6.1
Nella fattispecie, sia l’istanza di rigetto provvisorio avviata da CO 1
sia la domanda riconvenzionale presentata da RE 1 nella forma dell’istanza di
tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC) sono procedimenti d’indole
sommaria (art. 251 lett. a e 257 cpv. 1 CPC). Il presupposto dell’art. 224
cpv. 1 CPC risulta quindi adempiuto. Non è d’altronde necessario verificare se
esista tra le due pretese una connessione materiale, neppure sotto l’angolo
della competenza territoriale, perché l’istante è domiciliato nel Distretto di
Vallemaggia, sicché l’azione riconvenzionale rientra nel foro del Pretore (art.
10.
cpv. 1 lett. a CPC e FF 2006 6712 ad art. 221). La domanda riconvenzionale
risulta quindi ammissibile sicché, pur senza particolare esame, il Pretore a ragione
ne ha esaminato il merito.
6.2
Il
primo giudice, invece, non può essere seguito laddove reputa “di logica coerenza” dedurre dall’art. 224 CPC che una domanda
riconvenzionale presentata in una procedura di rigetto provvisorio dell’opposizione
deve poggiare sui medesimi “requisiti formali” richiesti per la richiesta
principale, “ergo l’esistenza di un valido riconoscimento di debito”
(sentenza impugnata, consid. 7). Intanto, la norma in questione, come visto,
disciplina la questione della ricevibilità della domanda riconvenzionale –
quindi rientra nel tema più vasto della definizione dei presupposti processuali
– mentre l’esigenza stabilita all’art. 82 cpv. 1 LEF per cui l’istante è tenuto
a produrre un riconoscimento di debito è un presupposto invero materiale per la
concessione del rigetto provvisorio dell’opposizione, tant’è che se non è
dato, l’istanza va respinta, non dichiarata irricevibile. Inoltre, né il testo
dell’art. 224 CPC, né il messaggio del Consiglio federale e neppure la
giurisprudenza o la dottrina lasciano pensare che l’azione riconvenzionale sia
vincolata agli stessi requisiti materiali e formali (eccettuato il tipo di
procedura) cui sottostà l’azione principale. Non si giunge ad altra conclusione
neppure da un punto di vista logico: l’azione di rigetto dell’opposizione è una
procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza
del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF
132.
III 142 consid. 4.1.1), mentre la tutela giurisdizionale nei casi manifesti
è una procedura in cui il giudice esamina il merito della pretesa vantata dall’istante
e, se la ritiene fondata, emana un giudizio che ne accerta l’esistenza con
effetto di regiudicata. I presupposti formali e materiali sono quindi, in una
procedura e nell’altra, fondamentalmente diversi. Giuridicamente mal fondato,
il giudizio impugnato dev’essere annullato.
6.3
Se accoglie il reclamo, l’autorità giudiziaria superiore annulla la
decisione e rinvia la causa alla giurisdizione inferiore oppure statuisce essa
stessa, “se la causa è matura per il giudizio” (art. 327 cpv. 3 CPC). Ora, la
procedura in esame non può dirsi tale, poiché il Pretore non ha esaminato la tempestività
– e quindi la ricevibilità – della risposta riconvenzionale (che appare dubbia,
pur volendo tenere conto delle ferie estive dell’art. 145
cpv. 2 lett. b CPC malgrado il carattere sommario della procedura, CO 1 avendo
presentato la risposta solo il 7 settembre 2015), non ha
così accertato quali fatti dell’istanza riconvenzionale siano contestati o
dubbi (nel senso degli art. 150 e 153 cpv. 2 CPC) e quali siano invece da
provare, e non ha statuito sulle richieste di prova formulate da RE 1 con la
domanda riconvenzionale (richiamo degli incarti n. __________, __________ e __________
della Pretura di Vallemaggia, __________ della seconda Camera civile del
Tribunale d’appello e __________ della Giudicatura del circolo della Maggia).
La decisione impugnata va di conseguenza annullata e la causa retrocessa al
primo giudice per nuovo giudizio nel senso dei considerandi (art. 327 cpv. 3
lett. a CPC), come peraltro richiesto dal reclamante in via subordinata.
7.
La tassa del presente giudizio, stabilita in ambedue le sedi in applicazione
degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) per il rinvio dell’art. 96 CPC, segue
la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Per quanto riguarda la richiesta del reclamante intesa all’assegnazione
di un’indennità d’inconvenienza di almeno fr. 1'800.– per la prima
sede e di almeno fr. 800.– per la seconda, egli fa valere di non essere
giurista (ma un semplice formatore di apprendisti muratori) e di avere necessariamente
dovuto far capo alla consulenza di un legale per la stesura dei propri
allegati, oltre a dedicarvi il suo “personale investimento di tempo”. Orbene,
la concessione di un’indennità d’inconvenienza è subordinata alla formulazione
di una motivazione sufficiente (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC; sentenza del
Tribunale federale 5D_229/2011 del 16 aprile 2012, RSPC 2012, 304; sentenza
della CEF 14.2012.105 del 21 agosto 2011), da
cui risulti che la tutela dei propri interessi ha richiesto un dispendio di
tempo superiore a quanto normalmente esigibile da ciascuno per l’espletamento
dei lavori amministrativi personali (v. Tappy, op. cit., n. 34 ad art. 95; Trezzini op. cit., pag. 387 ad b),
tale da comportare una perdita di guadagno, che
secondo il Messaggio del Consiglio federale relativo a tale norma
(FF 2006 6664 ad art. 94) è ipotizzabile soprattutto per persone che esercitano
un’attività indipendente.
Nel
caso concreto, il reclamante non pretende né dimostra che la redazione del
reclamo abbia determinato per lui un mancato guadagno né che abbia dovuto
pagare la consulenza giuridica cui dice di aver dovuto ricorrere. È del resto dubbio
che l’assistenza prestata da un rappresentante non autorizzato nel senso dell’art.
68.
CPC possa essere presa in considerazione nella fissazione dell’indennità d’inconvenienza
(Tappy, op.
cit., n. 28 ad art. 95 e JdT 2010 III 63-64; per le prestazioni di un’assicurazione
di protezione giuridica: Suter/von Holzen
in: Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger [curatori],
Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª ed. 2013, n. 43 ad art. 95 CPC) o che il costo di un parere giuridico privato
possa essere annoverato tra le spese necessarie giusta l’art. 95 cpv. 3 lett. a
CPC (Suter/von Holzen, n. 33 ad
art. 95; Schmid, in: Schweizerische ZPO, Kurzkommentar, 2a
ed. 2014, n. 27 ad art. 95 CPC; Sterchi
in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 11 ad art. 95 CPC; Tappy, op. cit., n. 24 ad art. 95).
Non vanno quindi assegnate indennità d’inconvenienza. Sulle spese processuali di prima istanza, il Pretore statuirà
con il nuovo giudizio.
8.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 7'503.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e
di conseguenza la sentenza impugnata è annullata e la causa è retrocessa al
Pretore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a carico di CO 1. Non si assegnano
indennità d’inconvenienza.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).