14.2015.179
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di compravendita. Eccezione di compensazione
7 gennaio 2016Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2015.179
Lugano
7 gennaio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2015.2550 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 9 giugno 2015
da
CO 1,
(rappr. dal MLaw,)
contro
RE 1
(rappr. dall’avv. RA 1,)
giudicando sul reclamo del 25 settembre 2015 presentato dalla RE 1
contro la decisione emessa il 9 settembre 2015 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 24 aprile 2014 la CO 1, in qualità di venditrice, e la RE 1, in veste
di acquirente, hanno sottoscritto un contratto denominato di “compravendita di
attività commerciale” in forza del quale la CO 1 ha venduto alla RE 1 l’attività
commerciale riferita all’esercizio pubblico __________ di __________ al prezzo
di fr. 200'000.–, di cui fr. 100'000.– già versati, fr. 50'000.–
da versarsi entro il 30 settembre 2014 e il saldo di ulteriori fr. 50'000.–
da versarsi entro il 30 aprile 2015.
Fatti
B. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 27 maggio 2015 dall’Ufficio di
esecuzione di Lugano (doc. B), la CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 50'000.–
oltre agli interessi del 5% dal 1° ottobre 2014 e di fr. 50'000.– oltre
agli interessi del 5% dal 1°
maggio 2015, indicando quale titolo di credito: “Pagamento della seconda e della terza tranche
del prezzo di vendita dell’attività commerciale, come da contratto del
24.04.2015, clausola n. 6.b.2 e 6.b.3”.
C. Avendo
la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 9 giugno 2015
la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, la parte
convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni
scritte del 15 luglio 2015.
D. Statuendo con decisione 9 settembre 2015, il Pretore ha accolto l’istanza
e ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte
convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 350.– e un’indennità
di fr. 1'200.– a favore dell’istante.
E. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 25 settembre 2015 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Con decreto
del 1° ottobre 2015 il presidente della Camera ha concesso al reclamo effetto
sospensivo. Nelle sue osservazioni del 15 ottobre 2015, la CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 25 settembre 2015 contro la sentenza notificata al patrocinatore
della RE 1 il 16 settembre 2015, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2
La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1.
CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i
documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base
agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3
Nel
caso specifico, l’allegazione secondo cui il contratto di compravendita
contiene una clausola di esclusione di garanzia (doc. A art. 1 lett. d) fatta
valere dall’istante per la prima volta in sede di reclamo è quindi
inammissibile. Non è pertanto necessario quale sia il rapporto tra quella
clausola e l’art. 2 lett. a del medesimo contratto in virtù del quale la
venditrice “certifica e garantisce
che le istallazioni e il materiale d’arredamento […] sono in buono stato di
funzionamento e che l’attività è conforme alla normativa vigente”.
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale
(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del
credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il
giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la
sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).
La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo,
senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.
2.
). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre
nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136
III 530 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha rilevato che la documentazione prodotta dall’istante,
segnatamente il contratto di compravendita commerciale sottoscritto dalle parti
il 24 aprile 2014 (doc. A) costituisce valido riconoscimento di debito. Egli ha
poi respinto l’eccezione sollevata dall’escussa in base alla quale il credito dell’istante
sarebbe estinto per compensazione con il danno causatole dai difetti dei beni
compravenduti. Infatti se appare provato che l’escussa ha tempestivamente
notificato i difetti alla venditrice il 27 giugno 2014 (doc. 1), gli atti
difettano per contro dei giustificativi che determinano l’importo del credito posto
in compensazione, sebbene ciò fosse stato preannunciato nello scritto del 27
giugno 2014. Non essendo dunque nota l’entità dei danni, a mente del Pretore
l’invocata eccezione di compensazione non può essere ammessa.
4.
Nel
reclamo la RE 1 argomenta di aver notificato il 27 giugno 2014 alla convenuta
una serie di difetti emersi durante l’utilizzo dei locali e degli impianti venduti,
eccependo la compensazione del danno derivante dai difetti con quanto ancora
dovuto. A suo dire la lettera del 27 giugno 2014 non sarebbe mai stata contestata
dalla CO 1. La RE 1 evidenzia poi di avere rinnovato il 9 aprile 2015 la
notifica dei difetti e di avere trasmesso alla CO 1 il 16 aprile 2015 la prova
dell’invio raccomandato della lettera 27 giugno 2014, ch’essa pretendeva di non
avere ricevuto. La reclamante, d’altronde, contesta di non aver provveduto a
quantificare il danno: infatti, essa afferma di avere comunicato già nella
prima lettera del 27 giugno 2014 che avrebbe compensato all’atto del versamento
del secondo acconto previsto per il 30 settembre 2014 il debito posto in esecuzione
con il proprio credito di risarcimento del danno consecutivo ai difetti. A tale
lettera la procedente non avrebbe mai risposto e neppure avrebbe preteso il
pagamento di quanto contrattualmente pattuito. A prescindere da un’accurata
quantificazione della pretesa, la ricorrente sostiene di avere eccepito la compensazione
con almeno quanto ancora avrebbe dovuto pagare secondo le pattuizioni
contrattuali.
5.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione
(DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
5.1
Un
contratto di compravendita sottoscritto dal compratore costituisce titolo di
rigetto provvisorio dell’opposizione per il pagamento del prezzo di vendita,
purché esigibile al momento della notifica del precetto esecutivo, a condizione
che il venditore abbia consegnato la cosa venduta oppure l’abbia depositata se
il prezzo era pagabile in anticipo o a contanti (sentenze del Tribunale
federale 5A_179/2012 dell’11 ottobre 2012 consid. 3.2, e 5A_630/2010 del 1°
settembre 2011 consid. 2.1; Staehelin in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 113 ad art. 82 LEF).
5.2
Avendo
di principio carattere bilaterale e sinallagmatico (Staehelin, op. cit. n. 113 ad art. 82), il contratto di compravendita
non costituisce un titolo di rigetto dell’opposizione ove l’escusso abbia
eccepito il mancato o cattivo adempimento della prestazione dovuta dall’escutente
(art. 82 CO), la Camera avendo lasciato aperta la questione di sapere se tale
eccezione dev’essere resa verosimile o se basta che sia stata sollevata in modo
non insostenibile (sentenze della CEF 14.2014.116 del 3 novembre
2014.
consid. 4.2; 14.2014.113 del 17 settembre 2014 consid. 4.2). Ad
ogni modo il giudice del rigetto esamina questo mezzo di difesa soltanto se il
convenuto l’ha esplicitamente invocata. Ora, nella fattispecie la RE 1 non ha
contestato l’adempimento del “contratto di compravendita di
attività commerciale”, ma ha scelto di eccepire la compensazione del credito
posto in esecuzione con un preteso credito per risarcimento del danno
consecutivo a suo dire a una serie di difetti emersi durante l’utilizzo dei
locali e degli impianti venduti. Tale eccezione verrà esaminata sotto l’angolo
dell’art. 82 cpv. 2 LEF (sotto, consid. 7).
5.3
Ciò
posto, il “contratto di compravendita di
attività commerciale” sottoscritto dalle parti il 24 aprile 2014 (doc. A),
con cui l’istante ha venduto all’escussa l’attività commerciale
riferita all’esercizio pubblico “__________” di __________ al prezzo di fr. 200'000.–,
di cui fr. 100'000.– già versati, costituisce, in via di principio,
un valido riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF per l’importo
posto in esecuzione di complessivi fr. 100'000.– oltre agli accessori, corrispondente
alle due rate di fr. 50'000.– ognuna da corrispondere
rispettivamente entro il 30 settembre 2014 e il 30 aprile 2015.
6.
All’escusso incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che
deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Secondo la
giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche
essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle
allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin,
op. cit., n. 87
seg. ad art. 82 LEF). Tra le eccezioni proponibili dall’escusso rientra
anche la compensazione.
6.1
Incombe
all’escusso che eccepisce la compensazione del credito posto in esecuzione con
una sua pretesa nei confronti dell’escutente (art. 120 CO) di rendere
verosimile non solo il suo diritto a far valere la compensazione, ma anche,
sulla base di giustificativi, l’esistenza, l’importo e l’esigibilità del
proprio credito. Una prova documentale liquida non è necessaria (sentenza del
Tribunale federale 5D_180/2012 del 31 gennaio 2013, consid. 3.3.3; Staehelin, op. cit., n. 93 seg. ad art.
82.
con rimandi).
6.2
Nel
caso specifico la RE 1 non ha reso verosimile l’esistenza, l’importo e
l’esigibilità del proprio credito opposto in compensazione. A conforto
delle sue allegazioni essa non ha fatto valere alcun riscontro oggettivo. I tre
documenti acclusi alle sue osservazioni del 15 luglio 2015 sono infatti scritti
suoi, il cui valore probante non è superiore a semplici allegazioni di parte.
Il fatto poi che la CO 1 non abbia apparentemente contestato tali scritti né vi
abbia risposto prima di promuovere l’esecuzione in rassegna non può essere
interpretato come un’ammissione di responsabilità. Gli scritti in questione non
sono allegati giudiziali la cui mancata contestazione determinerebbe per l’istante
l’esonero di dovere provare (e nel caso specifico rendere verosimili) i fatti
in essi contenuti (nel senso dell’art. 150 cpv. 1 CPC). Inoltrando la domanda d’esecuzione
neppure un mese dopo la scadenza dell’ultima rata del prezzo di compravendita,
la CO 1 ha manifestato di non riconoscere i difetti invocati dall’escussa, la
quale non allude a circostanze per cui il comportamento dell’escutente potrebbe
essere ritenuto manifestamente abusivo. In simili frangenti, il reclamo va
respinto senza necessità di statuire sulla questione della quantificazione del
credito opposto in compensazione.
7.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le
ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2
RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art.
96.
CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 100'000.–,
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 580.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. La RE 1 rifonderà alla
CO 1 fr. 2'000.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–
;
– ,
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).