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Decisione

14.2015.179

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di compravendita. Eccezione di compensazione

7 gennaio 2016Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 27 maggio 2015 dall’Ufficio di

esecuzione di Lugano (doc. B), la CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 50'000.–

oltre agli interessi del 5% dal 1° ottobre 2014 e di fr. 50'000.– oltre

agli interessi del 5% dal 1°

maggio 2015, indicando quale titolo di credito: “Pagamento della seconda e della terza tranche

del prezzo di vendita dell’attività commerciale, come da contratto del

24.04.2015, clausola n. 6.b.2 e 6.b.3”.

C. Avendo

la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 9 giugno 2015

la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, la parte

convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni

scritte del 15 luglio 2015.

D. Statuendo con decisione 9 settembre 2015, il Pretore ha accolto l’istanza

e ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte

convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 350.– e un’indennità

di fr. 1'200.– a favore dell’istante.

E. Contro

la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 25 settembre 2015 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Con decreto

del 1° ottobre 2015 il presidente della Camera ha concesso al reclamo effetto

sospensivo. Nelle sue osservazioni del 15 ottobre 2015, la CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 25 settembre 2015 contro la sentenza notificata al patrocinatore

della RE 1 il 16 settembre 2015, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate

in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.

1.

CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di

designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i

documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base

agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3

Nel

caso specifico, l’allegazione secondo cui il contratto di compravendita

contiene una clausola di esclusione di garanzia (doc. A art. 1 lett. d) fatta

valere dall’istante per la prima volta in sede di reclamo è quindi

inammissibile. Non è pertanto necessario quale sia il rapporto tra quella

clausola e l’art. 2 lett. a del medesimo contratto in virtù del quale la

venditrice “certifica e garantisce

che le istallazioni e il materiale d’arredamento […] sono in buono stato di

funzionamento e che l’attività è conforme alla normativa vigente”.

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale

(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del

credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il

giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la

sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).

La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo,

senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.

2.

). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre

nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136

III 530 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha rilevato che la documentazione prodotta dall’istante,

segnatamente il contratto di compravendita commerciale sottoscritto dalle parti

il 24 aprile 2014 (doc. A) costituisce valido riconoscimento di debito. Egli ha

poi respinto l’eccezione sollevata dall’escussa in base alla quale il credito dell’istante

sarebbe estinto per compensazione con il danno causatole dai difetti dei beni

compravenduti. Infatti se appare provato che l’escussa ha tempestivamente

notificato i difetti alla venditrice il 27 giugno 2014 (doc. 1), gli atti

difettano per contro dei giustificativi che determinano l’importo del credito posto

in compensazione, sebbene ciò fosse stato preannunciato nello scritto del 27

giugno 2014. Non essendo dunque nota l’enti­­tà dei danni, a mente del Pretore

l’invocata eccezione di compensazione non può essere ammessa.

4.

Nel

reclamo la RE 1 argomenta di aver notificato il 27 giugno 2014 alla convenuta

una serie di difetti emersi durante l’utilizzo dei locali e degli impianti venduti,

eccependo la compensazione del danno derivante dai difetti con quanto ancora

dovuto. A suo dire la lettera del 27 giugno 2014 non sarebbe mai stata contestata

dalla CO 1. La RE 1 evidenzia poi di avere rinnovato il 9 aprile 2015 la

notifica dei difetti e di avere trasmesso alla CO 1 il 16 aprile 2015 la prova

dell’invio raccomandato della lettera 27 giugno 2014, ch’essa pretendeva di non

avere ricevuto. La reclamante, d’altronde, contesta di non aver provveduto a

quantificare il danno: infatti, essa afferma di avere comunicato già nella

prima lettera del 27 giugno 2014 che avrebbe compensato all’atto del versamento

del secondo acconto previsto per il 30 settembre 2014 il debito posto in esecuzione

con il proprio credito di risarcimento del danno consecutivo ai difetti. A tale

lettera la procedente non avrebbe mai risposto e neppure avrebbe preteso il

pagamento di quanto contrattualmente pattuito. A prescindere da un’accurata

quantificazione della pretesa, la ricorrente sostiene di avere eccepito la compensazione

con almeno quanto ancora avrebbe dovuto pagare secondo le pattuizioni

contrattuali.

5.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione

(DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

5.1

Un

contratto di compravendita sottoscritto dal compratore costituisce titolo di

rigetto provvisorio dell’opposizione per il pagamento del prezzo di vendita,

purché esigibile al momento della notifica del precetto esecutivo, a condizione

che il venditore abbia consegnato la cosa venduta oppure l’abbia depositata se

il prezzo era pagabile in anticipo o a contanti (sentenze del Tribunale

federale 5A_179/2012 dell’11 ottobre 2012 consid. 3.2, e 5A_630/2010 del 1°

settembre 2011 consid. 2.1; Staehelin in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 113 ad art. 82 LEF).

5.2

Avendo

di principio carattere bilaterale e sinallagmatico (Staehe­lin, op. cit. n. 113 ad art. 82), il contratto di compravendita

non costituisce un titolo di rigetto dell’opposizione ove l’escusso abbia

eccepito il mancato o cattivo adempimento della prestazione dovuta dall’escutente

(art. 82 CO), la Camera avendo lasciato aperta la questione di sapere se tale

eccezione dev’essere resa verosimile o se basta che sia stata sollevata in modo

non insostenibile (sentenze della CEF 14.2014.116 del 3 novembre

2014.

consid. 4.2; 14.2014.113 del 17 settembre 2014 consid. 4.2). Ad

ogni modo il giudice del rigetto esamina questo mezzo di difesa soltanto se il

convenuto l’ha esplicitamente invocata. Ora, nella fattispecie la RE 1 non ha

contestato l’adempimento del “contratto di compravendita di

attività commerciale”, ma ha scelto di eccepire la compensazione del credito

posto in esecuzione con un preteso credito per risarcimento del danno

consecutivo a suo dire a una serie di difetti emersi durante l’utilizzo dei

locali e degli impianti venduti. Tale eccezione verrà esaminata sotto l’angolo

dell’art. 82 cpv. 2 LEF (sotto, consid. 7).

5.3

Ciò

posto, il “contratto di compravendita di

attività commerciale” sottoscritto dalle parti il 24 aprile 2014 (doc. A),

con cui l’istante ha venduto all’escussa l’attività commerciale

riferita all’esercizio pubblico “__________” di __________ al prezzo di fr. 200'000.–,

di cui fr. 100'000.– già versati, costituisce, in via di principio,

un valido riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF per l’im­­porto

posto in esecuzione di complessivi fr. 100'000.– oltre agli accessori, corrispondente

alle due rate di fr. 50'000.– ognuna da corrispondere

rispettivamente entro il 30 settembre 2014 e il 30 aprile 2015.

6.

All’escusso incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che

deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Secondo la

giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche

essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle

allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin,

op. cit., n. 87

seg. ad art. 82 LEF). Tra le eccezioni proponibili dal­l’escusso rientra

anche la compensazione.

6.1

Incombe

all’escusso che eccepisce la compensazione del credito posto in esecuzione con

una sua pretesa nei confronti dell’escu­tente (art. 120 CO) di rendere

verosimile non solo il suo diritto a far valere la compensazione, ma anche,

sulla base di giustificativi, l’esistenza, l’importo e l’esigibilità del

proprio credito. Una prova documentale liquida non è necessaria (sentenza del

Tribunale federale 5D_180/2012 del 31 gennaio 2013, consid. 3.3.3; Staehelin, op. cit., n. 93 seg. ad art.

82.

con rimandi).

6.2

Nel

caso specifico la RE 1 non ha reso verosimile l’esi­­stenza, l’importo e

l’esigibilità del proprio credito opposto in com­pensazione. A conforto

delle sue allegazioni essa non ha fatto valere alcun riscontro oggettivo. I tre

documenti acclusi alle sue osservazioni del 15 luglio 2015 sono infatti scritti

suoi, il cui valore probante non è superiore a semplici allegazioni di parte.

Il fatto poi che la CO 1 non abbia apparentemente contestato tali scritti né vi

abbia risposto prima di promuovere l’esecuzio­­ne in rassegna non può essere

interpretato come un’ammissione di responsabilità. Gli scritti in questione non

sono allegati giudiziali la cui mancata contestazione determinerebbe per l’istante

l’esonero di dovere provare (e nel caso specifico rendere verosimili) i fatti

in essi contenuti (nel senso dell’art. 150 cpv. 1 CPC). Inoltrando la domanda d’esecuzione

neppure un mese dopo la scadenza dell’ultima rata del prezzo di compravendita,

la CO 1 ha manifestato di non riconoscere i difetti invocati dall’escussa, la

quale non allude a circostanze per cui il comportamento dell’escutente potrebbe

essere ritenuto manifestamente abusivo. In simili frangenti, il reclamo va

respinto senza necessità di statuire sulla questione della quantificazione del

credito opposto in compensazione.

7.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le

ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2

RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art.

96.

CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 100'000.–,

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 580.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. La RE 1 rifonderà alla

CO 1 fr. 2'000.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

;

– ,

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).