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Decisione

14.2015.180

Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo con cui l’escusso semplicemente rinvia alle proprie osservazioni all’istanza. Irricevibilità. Irrilevanza delle censure riguardanti la situazione economica

2 ottobre 2015Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base

agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3 Nella

fattispecie il reclamante si limita a “rifare” opposizione alla richiesta della

controparte, rinviando ai motivi contenuti nelle sue osservazioni all’istanza.

Poiché egli non si confronta minimamente con la motivazione del Pretore, il

reclamo risulta d’acchito irricevibile.

2. Per

abbondanza occorre del resto osservare come gli argomenti fatti valere in prima

sede non fossero idonei a mutare l’esito della causa. In virtù degli art. 80 e

81 LEF, infatti, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

Considerandi

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere

sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono invece

più essere fatti valere in sede di rigetto (cfr. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG

I, 2a ed. 2010, n. 5 ad art. 81 LEF). Ciò perché la procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess),

il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione

bensì l’esi­­stenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza

probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi

conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili

eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1). Tra quelle non rientrano

le censure riguardanti la situazione economica e sociale dell’escusso. Semmai,

egli può farle valere davanti all’ufficio d’esecuzione collaborando alla determinazione della parte

impignorabile del proprio reddito (cfr. art. 93 LEF) o in sede di realizzazione

dei beni pignorati, chiedendo se del caso la rateazione del pagamento del

credito posto in esecuzione (cfr. art. 123 LEF) (sentenza

della CEF 14.2014.173 del 10 settembre 2014, consid. 2.2).

3.

La tassa del presente giudizio seguirebbe

la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche presumibilmente

difficili in cui versa il reclamante, che risulta gravato di 12 attestati di

carenza di beni per quasi fr. 90'000.–, inducono a rinunciare –

eccezionalmente – a ogni prelievo, il quale rischierebbe di tradursi in oneri d’incasso

infruttuosi per l’ente pubblico. Non si pone invece problema di ripetibili, il

reclamo non essendo stato intimato alla controparte per osservazioni.

4.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 23'422.60,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non

si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale”

(art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).