14.2015.181
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Conferma di mutuo firmata dal padre dell’escusso. Prova del potere di rappresentanza
3 marzo 2016Italiano18 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2015.181
Lugano
3 marzo 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Fiscalini
statuendo nella causa SO.2015.450 (rigetto provvisorio
dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con
istanza 30 aprile 2015 da
CO 1
(patrocinata dall’avv. PA 2,)
contro
RE 1
(patrocinato dall’avv. PA 1,)
giudicando sul reclamo del 12 ottobre 2015 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 1° ottobre 2015 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 26 giugno 2003 RE 1, con i fratelli L__________ (ora: __________)
e __________, da una parte, e M__________ (alias M__________) dall’altra hanno
stipulato il 26 giugno 2003 il seguente:
“Contratto di conferma di mutuo
già
pattuito oralmente tra le parti, in forza del quale
1. __________,
RE 1 e __________ L__________ si riconoscono debitori solidali nei confronti di
M__________ dell’importo di CHF 120'000.00 (Centoventimila franchi).
2. Il
mutuo frutta interessi al tasso del 10% annuo a partire dal 01.7.2003. Gli
interessi sono pagabili a favore del conto No. __________ presso __________.
3. A
garanzia del mutuo in oggetto, il creditore riceve un istromento ipotecario di
nominali CHF 120'000.00 (Centoventimila) gravante in IV rango la particella No __________
del RFD di __________.
4. Il
mutuo è disdicibile, con conseguente obbligo di rimborso, con un preavviso di
sei mesi per le scadenze 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno.
5. Ogni eventuale
controversia relativa al presente contratto è sottoposta al foro di __________;
è applicabile il diritto svizzero”.
Per RE
1 ha firmato suo padre per procura (“p.p.”). Con documento separato dello
stesso giorno M__________ ha dichiarato di aver sottoscritto il mutuo in
qualità di mediatore per conto della sua compagna di allora CO 1, “la quale eroga il mutuo e resta beneficiaria degli
interessi semestrali come dal contratto allegato”.
B. In
una successiva convenzione sottoscritta dalle stesse parti il 5 novembre 2003,
con riferimento al contratto di conferma di mutuo del 26 giugno 2003 esse hanno
stipulato in particolare quanto segue:
“1) Con
la presente le parti rinunciano reciprocamente ai propri rispettivi crediti di fr. 120'000.–
con interessi per il M__________ e di fr. 200'000.– per i fratelli __________,
RE 1, L__________.
2) Di
conseguenza i reciproci rapporti di dare avere fra le parti sono completamente
e definitivamente tacitati”.
C. M__________
è stato sottoposto a tutela (volontaria) a norma dell’art. 372 CC a far tempo
dal 18 aprile 2005. Onde ovviare a una contestazione della sua legittimazione
attiva nella procedura d’incasso degli interessi del mutuo, CO 1 si è rivolta
al tutore di M__________ e alla Commissione tutoria regionale 10 di Locarno al
fine di ottenere il formale riconoscimento della sua qualità di creditrice e,
in quanto necessaria, anche la cessione del credito da mutuo. Con risoluzione
del 23 dicembre 2008 la Commissione tutoria ha rilasciato l’“autorizzazione a
sottoscrivere una cessione di credito”, poi formalizzata con una dichiarazione
dell’8 gennaio 2009 del tutore. Il ricorso interposto dai fratelli __________
contro la decisione della Commissione tutoria è stato giudicato inammissibile
dall’Autorità di vigilanza sulle tutele con decisione dell’11 febbraio 2009.
D. Nel
frattempo, con raccomandata del 19 gennaio 2009, CO 1 ha chiesto ai tre
debitori solidali sia il pagamento di interessi di fr. 60'000.– entro il
31 gennaio 2009, sia il rimborso del mutuo entro il 31 dicembre 2009. In una
procedura esecutiva (n. __________) avviata il 2 novembre 2012 nei confronti di
L__________ per l’incasso di fr. 138'000.– (composti dagli interessi da
mutuo residui per il periodo dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2009 e dall’intera
somma mutuata di fr. 120'000.– oltre a interessi moratori del 10%) CO 1 ha
chiesto al Pretore del Distretto di Bellinzona il rigetto provvisorio dell’opposizione
interposta dalla creditrice (inc. __________). Il primo giudice, statuendo con
decisione del 16 settembre 2013, ha accolto tale istanza e questa Camera, il 22
agosto 2014, ha respinto il reclamo presentato da L__________ (sentenza della
CEF 14.2013.164 del 22 agosto 2014). Il 14 giugno 2014 è deceduto M__________.
E. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________
emesso il 22 settembre 2014 dall’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, CO 1 ha
poi escusso RE 1 – indicando come condebitore solidale la sorella L__________ –
per l’incasso di fr. 126'000.– oltre agli interessi del 10% dal 1° gennaio
2010 e di fr. 12'000.– oltre agli interessi del 10% dal 1° luglio 2009, indicando quali titoli di credito: “Contratto conferma di mutuo 26.06.2003, cessione di
credito 08.01.2009 e raccomandata 19.01.2009 ai debitori. Interessi di mutuo
01.07.2008-31.12.2009, più rimborso integrale del prestito. SOLIDALE CON __________,
__________” (sic).
F. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 30 aprile 2015 CO
1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di
Bellinzona. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 1° giugno 2015. In
sede di replica (del 14 luglio 2015) e di duplica (del 18 agosto 2015) scritte
le parti sono rimaste sulle rispettive posizioni.
G. Statuendo con decisione del 1° ottobre 2015, il Pretore ha accolto l’istanza
e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta,
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.–
e un’indennità di fr. 800.– a favore dell’istante.
H. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 10 ottobre 2015 per ottenerne l’annullamento
e la reiezione dell’istanza. Il 13 ottobre 2015 il presidente della Camera ha
accolto la domanda di effetto sospensivo presentata con l’impugnazione. Nelle
sue osservazioni del 9 novembre 2015, CO 1 ha concluso per
la reiezione del reclamo.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato lunedì 12 ottobre 2015 contro la sentenza notificata al
patrocinatore d’RE 1 il 2 ottobre 2015, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
Fatti
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base
agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale
(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del
credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il
giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la
sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid.
4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto
esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587
consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di
sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF;
DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3. Nella
decisione impugnata, il Pretore ha considerato che il “contratto di conferma di
mutuo” del 26 giugno 2003 costituisce un valido riconoscimento di debito nel
senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF per la pretesa posta in esecuzione, RE 1 essendosi
riconosciuto debitore solidale con i fratelli __________ e L__________ di fr. 120'000.–
nei confronti di M__________. Egli ha ammesso che per conto dell’escusso il
contratto era stato firmato dal padre __________, ma ha ritenuto che RE 1, nel
firmare la convenzione del 5 novembre 2003, in cui la conferma di mutuo è espressamente
richiamata, avesse confermato quanto sottoscritto da suo padre il 26 giugno
2003 in sua rappresentanza. Il Pretore, invero, non ha disconosciuto che
la convenzione conclusa il 5 novembre 2003 tra i fratelli RE 1 e M__________
comporti da parte di quest’ultimo la rinuncia al credito in questione, ma ha ricordato
di aver già avuto modo di
stabilire, nell’analoga causa di rigetto dell’opposizione promossa contro la
sorella, che l’autenticità (formale e materiale) della
conferma di mutuo appare più verosimile di quella della rinuncia al credito.
In
merito alla legittimazione attiva dell’istante il primo giudice ha ritenuto
valida la cessione (e riconoscimento) di credito sottoscritta l’8
gennaio 2009 dal tutore a favore dell’istante in adempimento della risoluzione n. __________ della Commissione
tutoria regionale 10 di Locarno del 23 dicembre 2008. Infine il Pretore non ha
seguito la tesi dell’escusso secondo cui l’unico debitore sarebbe suo padre,
come risulterebbe da una sua dichiarazione del 2 aprile 2004 controfirmata da CO
1, poiché essa afferma di non
ricordare tale documento e comunque non era ancora titolare del credito
ceduto a quel momento.
4. Nel
reclamo RE 1 contesta anzitutto di aver firmato il “contratto di conferma di
mutuo” o di aver conferito procura a terzi a tale fine. Di conseguenza manca a
suo parere il primo elemento essenziale per il rigetto dell’opposizione, ovvero
un suo riconoscimento del debito posto in esecuzione. Fa inoltre valere che non
vi è agli atti alcuna prova che M__________ o CO 1 gli abbia erogato un
qualunque mutuo o importo ad altro titolo, sicché fa difetto anche il secondo
elemento fondamentale, ossia il trasferimento a suo favore della somma di cui l’istante
chiede il rimborso. A mente del convenuto non occorre così esaminare il terzo
requisito, ossia l’esigibilità della pretesa.
RE
1, d’altronde, rimprovera al Pretore di non essersi
limitato a verificare se la conferma di mutuo costituisce un valido riconoscimento
di debito ma di aver preso in considerazione altri documenti o accordi verbali
non indicati nel precetto esecutivo, addentrandosi in valutazioni relative alla
loro efficacia e autenticità che esulano da un procedimento di rigetto. Il
reclamante ritiene in particolare che la convenzione del 5 novembre 2003 non contiene alcuna dichiarazione di riconoscimento
di debito, ma avrebbe semmai dovuto provare l’estinzione
del credito posto in esecuzione. Sarebbe inoltre arbitrario conferire validità
alla convenzione di conferma di mutuo e non a quella di rinuncia al credito,
rifacendosi ad atti contenuti in altri incartamenti non noti al reclamante e
scartando le conclusioni del rapporto di accertamento tecnico 21 maggio 2013
del perito __________, che oltre all’autenticità della firma di M__________
confermerebbe la tesi secondo cui egli non ha accordato alcun finanziamento ai
fratelli __________.
5. Oltre
alla convenzione del 5
novembre 2003, nelle sue osservazioni al reclamo CO 1
evidenzia due ulteriori elementi importanti che attestano che il padre d’RE 1
ha firmato il mutuo in sua rappresentanza: pochi giorni dopo il
convenuto ha sottoscritto l’istanza di emissione di una cartella ipotecaria di
nominali fr. 120'000.–
come garanzia del mutuo, ciò ch’egli ha confermato in sede di reclamo; il convenuto si è inoltre aggravato all’Autorità di vigilanza sulle
tutele contro l’atto di cessione del credito a favore dell’istante. Per quanto riguarda il secondo indizio, l’istante fa valere che dal tenore della stessa conferma di mutuo si deduce in
modo chiaro un obbligo di restituire i fr. 120'000.– prestati, ciò che presuppone che la
somma era già stata trasferita in precedenza.
Relativamente alla convenzione del 5
novembre 2003, la resistente asserisce che la firma di M__________ è stata eccepita
di falso in modo circostanziato (al contrario di quella apposta sulla conferma
di mutuo), mentre il convenuto non ha contestato l’autenticità della propria
firma autografa. Ma avesse anche il creditore sottoscritto tale convenzione –
soggiunge l’istante – essa sarebbe in ogni caso da ritenere nulla per illiceità
e immoralità, giacché la dichiarazione di M__________ del 1° settembre 2009 contenuta
nel “rapporto di accertamento” non riveste alcun valore, tenuto conto del fatto
Considerandi
ch’egli era già sotto tutela nel 2009.
6.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e
se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza)
e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel
titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o
riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
6.1
Costituisce
un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF la scrittura
privata, firmata dall’escusso – o dal suo rappresentante –, da cui si evince la
sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve
né condizioni, una somma di denaro determinata o facilmente determinabile ed
esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Il contratto di mutuo
sottoscritto dal mutuatario costituisce un valido riconoscimento di debito per
il rimborso della somma mutuata e degli interessi, allorquando il creditore ne
dimostra l’esigibilità. Il trasferimento della somma mutuata dev’essere provata
solo nel caso in cui il mutuatario nega di averla ricevuta (DTF 136 III 629
consid. 2 con rimandi; Staehelin in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 120 ad art. 82 LEF;
sentenza della CEF 14.2013.164 del 22 agosto 2014, consid. 3.2).
6.2
In linea di principio l’opposizione può
essere rigettata in via provvisoria in base a un riconoscimento di debito
firmato dal rappresentante dell’escusso (art. 32 cpv. 1 CO) o da un suo organo
(art. 55 cpv. 2 CC) solo se il potere del firmatario è attestato in documenti
figuranti agli atti o se tale potere non è contestato o può dedursi da un
comportamento concludente del rappresentato o della persona giuridica nel corso
della procedura sommaria di rigetto, da cui risulta chiaramente che il
rappresentante o l’organo era autorizzato a firmare il riconoscimento di
debito (art. 32 cpv. 2 CO). In assenza di prova di tale potere l’istanza di
rigetto dell’opposizione diretta contro il rappresentato dev’essere respinta
(DTF 132 III 142 consid. 4.1.1; sentenza della CEF 14.2013.4 del 20 febbraio
2013.
consid. 4.2; Staehelin, op. cit., n. 57 ad art. 82 con riferimenti).
6.3
Nella
fattispecie è incontestato che la firma sul “contratto di conferma di mutuo”
del 26 giugno 2003 (doc. B) è stata apposta non da RE 1 bensì da suo padre per
procura (“p.p.”). Sennonché il convenuto sostiene di non aver “mai rilasciato procura a chicchessia per la firma” del contratto (osservazioni 1° giugno 2015 pag. 1 e reclamo pag. 2 in
basso). Il Pretore ha invece considerato che nel sottoscrivere la convenzione
del 5 novembre 2003 (doc. T), che richiama espressamente la conferma di mutuo, RE
1.
avrebbe confermato quanto sottoscritto da suo padre il 26 giugno 2003 in sua
rappresentanza. In realtà, come rileva il reclamante a ragione, quella convenzione,
con cui le parti hanno (o avrebbero) semplicemente dichiarato di
rinunciare “reciprocamente ai propri
rispettivi crediti di frs. 120'000.– con interessi per il M__________ e di frs.
200'000.– per i fratelli __________ __________, RE 1, L__________”,
non contiene alcuna dichiarazione esplicita d’RE 1 assimilabile a
una conferma o a una ratifica del potere di rappresentanza del padre e neppure
a un riconoscimento dell’obbligo di rimborsare il mutuo confermato il 26 giugno
2003.
Il convenuto si è limitato a rinunciare a un preteso credito di fr. 200'000.–
e a dare atto che “i reciproci
rapporti di dare e avere tra le parti sono completamente e definitivamente
tacitati”, manifestando così di non ritenersi debitore
di M__________.
Contraria al diritto – o meglio all’art. 82 cpv. 1
LEF –, risulta quindi errata l’assimilazione
dei contratti del 26 giugno 2003 e del 5 novembre 2003 a un
riconoscimento di debito (in sé formalmente inopinabile, giacché il precetto
esecutivo, contrariamente a quanto crede il reclamante, non deve menzionare
tutti i documenti sui quali l’escutente fonda la propria pretesa, ma giusta
l’art. 67 cpv. 1 n. 4 LEF solo il titolo o la causa di credito). Su questo
punto il reclamo è pertanto fondato. La sua sorte definitiva, tuttavia, dipende
dall’esame degli altri indizi addotti dall’escutente in prima sede – ma non analizzati dal primo giudice – e riproposti nelle
osservazioni al reclamo, che a suo dire confermerebbero l’esistenza
di un rapporto di rappresentanza tra il convenuto e suo padre.
6.4
Al
riguardo l’istante allega anzitutto il fatto che, pochi giorni dopo la firma
del contratto di conferma di mutuo, il convenuto ha sottoscritto a garanzia
dello stesso l’istanza di emissione di una cartella ipotecaria di nominali fr. 120'000.– (doc. Q). Sennonché, in realtà, egli ha
firmato l’istanza sei giorni prima della conferma
di mutuo. Ciò non può dunque costituire una ratifica della firma apposta solo
dopo dal padre e neppure la prova che RE 1 aveva già a quel momento riconosciuto
l’obbligo di restituire il mutuo per ipotesi concluso oralmente in precedenza.
È infatti pacifico che la cartella ipotecaria in questione non è mai stata
iscritta nel registro fondiario. In queste circostanze, non è escluso che, come
il reclamante allega nella duplica (pag. 2 ad 1), in fine dei conti il mutuo
non sia stato erogato, motivo per cui egli non ne avrebbe firmato la conferma.
In assenza di un indiscutibile riconoscimento del mutuo o del conferimento di
poteri di rappresentanza a favore del padre, l’opposizione interposta dall’escusso
non può essere rigettata neppure per questo motivo.
6.5
L’istante fa
ancora valere che il rapporto di rappresentanza tra padre e figlio potrebbe
anche essere dedotto dal ricorso interposto da quest’ultimo, con i fratelli,
all’Autorità di vigilanza sulle tutele contro l’atto di cessione del credito
rilasciato a favore dell’istante. La decisione di quell’autorità prodotta
dall’istante (doc. P) non accerta però in alcun modo che la conferma del mutuo
sarebbe stata firmata dal padre a nome del figlio. E ancora una volta il fatto
che il reclamante contesti il mutuo non può essergli imputato come un riconoscimento
dello stesso né come ratifica o conferma dell’operato del padre. Che possa
essere valutato alla stregua di un indizio non basta: il riconoscimento di
debito (compresa la sua imputabilità all’escusso) deve infatti risultare
indiscutibilmente dal documento o dai documenti prodotti dall’escutente (cfr. Staehelin, op.
cit., n. 21 ad art. 82), fermo
restando che in caso di dubbio la questione litigiosa andrà, se occorre,
sottoposta al giudice ordinario (sentenze della CEF 14.2014.257 del 13 aprile
2015.
consid. 5.1/b, con rinvii, e 14.2015.25 del 12 giugno 2015, consid. 6.1;
sopra consid. 2).
6.6
In
definitiva, il reclamo va così accolto e la sentenza impugnata
annullata, senza che sia necessario esaminare le ulteriori censure sollevate da
RE 1, come l’assenza di trasferimento della somma mutuata (con il rilievo, ad
ogni modo, che il contratto del 26 giugno 2003 non è un contratto di mutuo, ma
una semplice conferma in cui i firmatari si riconoscono esplicitamente debitori
di fr. 120'000.–), la pretesa carente legittimazione attiva dell’istante o
l’estinzione del credito in seguito alla conclusione della convenzione del 5 novembre
2003.
7.
In
entrambe le sedi la tassa,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le
ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2
RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art.
96.
CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
8.
Circa i rimedi esperibili sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 138'000.–,
supera agevolmente la soglia di fr. 30'000.– ai fini
dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i
dispositivi n. 1 e n. 2 della decisione impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è
respinta.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 250.–, da anticipare dalla parte istante,
sono poste a suo carico. CO 1 rifonderà al convenuto fr. 800.– per ripetibili.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 500.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a carico di CO 1, che rifonderà a RE
1 fr. 2'000.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).