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Decisione

14.2015.183

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Fatture non sottoscritte dall’escussa

30 dicembre 2015Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base

agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia

l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei

fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti

e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Irricevibili

sono pertanto i documenti allegati al reclamo.

2. In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio

dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un

riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata

(cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni

tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto

è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di

accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un

titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto

dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove

l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132

III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo

effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del

credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le

parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario

(art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3. Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace evidenzia che dalla documentazione

allegata all’istanza non risulta alcun contratto relativo alle paghe orarie di

cui l’istante chiede il ristorno delle deduzioni – ritenute abusive –

effettuate dalla convenuta. Inoltre non si evince da nessuna parte quali fossero

le tariffe in vigore prima del marzo del 2015. In assenza di documenti

sufficienti a giustificare il rigetto dell’opposizione, il primo giudice ha

Considerandi

dichiarato l’istanza “irricevibile”.

4.

Nel

reclamo la RE 1, dopo aver ripercorso la storia degli accordi conclusi con la

controparte, assevera che gli sconti dedotti dall’escussa dalle varie fatture

da lei emesse non sono stati né discussi né concordati tra le parti, e conferma

quindi la propria volontà di ricevere le somme poste in esecuzione.

5.

Costituisce

un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o

la scrittura privata, firmata dall’escus­so o dal suo rappresentante, da cui si

evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,

senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente

determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi).

5.1

Nella

fattispecie, né le fatture emesse tra il 14 gennaio e il 4 marzo 2015 né lo

specchietto intitolato “Precetto __________” in cui sono computati i pretesi

scoperti sono firmati dalla CO 1, sicché non possono, come visto, costituire un

valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione nel senso dell’art. 82

cpv. 1 LEF.

5.2

D’altronde,

come accennato dal primo giudice, non avendo la reclamante prodotto con

l’istanza gli eventuali contratti e bollettini di lavoro, debitamente firmati

dalla controparte, in base ai quali sono state allestite le predette fatture,

non è possibile rigettare l’opposizione in via provvisoria per la differenza

tra l’importo complessivo fatturato (per ipotesi riconosciuto) e quello pagato.

In simili circostanze, l’istanza non poteva ch’essere respinta. Che il Giudice

di pace l’abbia invece dichiarata “irricevibile” – ciò che invero avrebbe

potuto fare soltanto in assenza di un presupposto processuale (cfr. art. 59

CPC), non materiale – non giustifica un intervento della Camera, poiché le

parti non se ne dolgono e all’atto pratico l’esecuzione rimane comunque, in

entrambe le ipotesi, sospesa dall’opposizione. La decisione d’irricevibilità

giova peraltro alla reclamante, lasciandole salva la facoltà di ripresentare

una nuova istanza corredata dai necessari giustificativi. Ne consegue la reiezione del reclamo.

6.

La tassa del presente

giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35),

segue la soccombenza (art. 106

cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema

di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.

112.

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'505.78, non raggiunge

la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).