14.2015.183
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Fatture non sottoscritte dall’escussa
30 dicembre 2015Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2015.183
Lugano
30 dicembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa n. __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 21 luglio
2015 da
RE 1
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 12 ottobre 2015 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 7 ottobre 2015 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di
Lugano, la RE 1 ha escusso la CO 1 per l’incasso di fr. 2'505.78 oltre
agli interessi del 5% dal 4 giugno 2015, indicando quale titolo di credito la “messa
a disposizione di personale temporaneo”.
B. Avendo
la ditta escussa interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 21
luglio 2015 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di
pace del Circolo di Lugano Ovest. Nel termine impartito, la
parte convenuta si è opposta
all’istanza con osservazioni scritte del 1° settembre 2015.
C. Statuendo con decisione del 7 ottobre
2015, il Giudice di pace ha dichiarato l’istanza “irricevibile”, ponendo a
carico dell’escutente le spese processuali di fr. 180.– senza assegnare indennità.
D. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 12 ottobre 2015 per ottenere la conferma dell’istanza. Visto l’esito del giudizio
odierno il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 12 ottobre 2015 contro la sentenza datata 7 ottobre 2015 e quindi
notificata alla RE 1 al più presto il giorno successivo, in concreto il reclamo
è senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
Fatti
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base
agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia
l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei
fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti
e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Irricevibili
sono pertanto i documenti allegati al reclamo.
2. In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un
riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata
(cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni
tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto
è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di
accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un
titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto
dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove
l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132
III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo
effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del
credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le
parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario
(art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3. Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace evidenzia che dalla documentazione
allegata all’istanza non risulta alcun contratto relativo alle paghe orarie di
cui l’istante chiede il ristorno delle deduzioni – ritenute abusive –
effettuate dalla convenuta. Inoltre non si evince da nessuna parte quali fossero
le tariffe in vigore prima del marzo del 2015. In assenza di documenti
sufficienti a giustificare il rigetto dell’opposizione, il primo giudice ha
Considerandi
dichiarato l’istanza “irricevibile”.
4.
Nel
reclamo la RE 1, dopo aver ripercorso la storia degli accordi conclusi con la
controparte, assevera che gli sconti dedotti dall’escussa dalle varie fatture
da lei emesse non sono stati né discussi né concordati tra le parti, e conferma
quindi la propria volontà di ricevere le somme poste in esecuzione.
5.
Costituisce
un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o
la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si
evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,
senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente
determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi).
5.1
Nella
fattispecie, né le fatture emesse tra il 14 gennaio e il 4 marzo 2015 né lo
specchietto intitolato “Precetto __________” in cui sono computati i pretesi
scoperti sono firmati dalla CO 1, sicché non possono, come visto, costituire un
valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione nel senso dell’art. 82
cpv. 1 LEF.
5.2
D’altronde,
come accennato dal primo giudice, non avendo la reclamante prodotto con
l’istanza gli eventuali contratti e bollettini di lavoro, debitamente firmati
dalla controparte, in base ai quali sono state allestite le predette fatture,
non è possibile rigettare l’opposizione in via provvisoria per la differenza
tra l’importo complessivo fatturato (per ipotesi riconosciuto) e quello pagato.
In simili circostanze, l’istanza non poteva ch’essere respinta. Che il Giudice
di pace l’abbia invece dichiarata “irricevibile” – ciò che invero avrebbe
potuto fare soltanto in assenza di un presupposto processuale (cfr. art. 59
CPC), non materiale – non giustifica un intervento della Camera, poiché le
parti non se ne dolgono e all’atto pratico l’esecuzione rimane comunque, in
entrambe le ipotesi, sospesa dall’opposizione. La decisione d’irricevibilità
giova peraltro alla reclamante, lasciandole salva la facoltà di ripresentare
una nuova istanza corredata dai necessari giustificativi. Ne consegue la reiezione del reclamo.
6.
La tassa del presente
giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35),
segue la soccombenza (art. 106
cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema
di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.
112.
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'505.78, non raggiunge
la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1
lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).