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Decisione

14.2015.184

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di mandato che rinvia a un accordo separato per quanto riguarda la remunerazione del mandatario. E-mail non firmata

21 dicembre 2015Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base

agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale

(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del

credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il

giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la

sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid.

4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto

esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587

consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di

sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF;

DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3. Nella decisione impugnata, il Pretore

aggiunto ha ritenuto che il “contratto per prestazioni di servizi

amministrativi” non costituisce riconoscimento di debito, prevedendo lo

stesso che il costo dei servizi sarebbe stato stabilito separatamente. Neppure

il messag­gio di posta elettronica del 29 aprile 2015 può

essere considerato tale difettando della necessaria firma nel senso dell’art.

82 cpv. 1 LEF. Per il primo giudice, invece, l’accordo del 23 marzo 2015

contiene un riconoscimento di debito per le prestazioni relative alla

contabilità del 2015, fatturate fr. 1'080.– (fr. 1'000.– + IVA) il 14

aprile 2015. Il Pretore aggiunto ha infine respinto l’eccezione d’inadempimento

sollevata dalla convenuta, reputan­dola non verosimile.

4. Nel

reclamo la RE 1 argomenta che la fatturazione delle prestazioni da lei fornite

in base al “contratto per prestazioni di servizi amministrativi” è

avvenuta in base al tariffario delle diverse prestazioni offerte alla

controparte. A suo parere, è sfuggito al primo giudice che nel messaggio

elettronico “autenticato e firmato” prodotto con l’istanza l’escussa ha

accettato le pretese poste in esecuzione.

5. Costituisce

un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o

la scrittura privata, firmata dall’e­­scusso o dal suo rappresentante, da cui

Considerandi

si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,

senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente

determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Conditio

sine qua non è che l’importo riconosciuto sia facilmente determinabile

secondo criteri oggettivi stabiliti già al momento della sottoscrizione del

riconoscimento (cfr. DTF 139 III 302 consid. 2.3.1) e sottratti a

possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione

nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep. 1989, pag. 338 con rif.). Il

riconoscimento può essere dedotto anche da un insieme di documenti, non

necessariamente tutti firmati, a condizione però che il documento in cui l’escusso

si riconosce debitore dell’escutente sia firmato e si riferisca o rinvii

chiaramente e direttamente a documenti che menzionano l’im­­porto del debito o

che permettano di quantificarlo. Tale ammontare dev’essere determinato o agevolmente

determinabile nei documenti ai quali rinvia il documento firmato già al momento

della sua sottoscrizione (DTF 139 III 302 consid. 2.3.1; Staehe­lin, Basler Kommentar zum SchKG,

vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 15 e 26 ad art. 82 LEF).

5.1

Nella

fattispecie, come

correttamente ritenuto dal primo giudice, il “contratto per prestazioni di servizi amministrativi” (doc. B) non verte su una somma di

denaro determinata o facilmente determinabile secondo criteri oggettivi, bensì

indica chiaramente che per le prestazioni fornite la RE 1 avrebbe fatturato un

importo da stabilirsi separatamente.

Di nessun

ausilio per la reclamante si rivela poi il tariffario indicante i costi

amministrativi standard (accluso alla replica quale doc. S) sia perché il

contratto per prestazioni di servizi non vi rinvia sia perché il tariffario non

risulta essere stato approvato dall’escussa. Può quindi essere lasciata aperta

la questione di sapere se tale tariffario poteva validamente essere prodotto

solo con la replica. D’altronde neppure risulta dagli atti che l’escussa abbia

riconosciuto i dispendi orari della procedente indicati nelle fatture emesse

tra il 28 aprile 2015 e il 17 luglio 2015 (doc. da F a I). Anche lo scambio di

posta elettronica del 29 aprile 2015 (doc. J) tra la procedente e tale __________

(“president __________”) non

assurge a titolo

legittimante il rigetto dell’opposizione poiché, contrariamente a quanto afferma la reclamante, non è firmato –

men che meno da un rappresentante autorizzato dell’escussa – né risulta

“autenticato”, ovvero redatto nella forma dell’atto pubblico: non è infatti stato allestito da un pubblico

ufficiale (giusta l’art. 55 del Titolo finale del Codice civile), non è tratto

da un registro pubblico a norma dell’art. 9 CC né è parificabile a un atto

esecutivo o giudiziario (v. Staehelin,

op. cit., n. 5-9 ad art. 82; sentenza della CEF 14.2011.190 dell’11 gennaio

2012, RtiD 2012 II 895 seg. n. 56c, consid. 4.3).

5.2

A

scanso di equivoco, va infine rilevato che pure l’accordo del 23 marzo 2015 (doc. C) non costituisce

riconoscimento di debito per le pretese oggetto delle fatture dedotte in esecuzione,

cui non si riferisce, se non per quella del 14 aprile 2015 (doc. E), come del

resto già correttamente accertato dal primo giudice. Ne discende pertanto la

reiezione del reclamo e la conferma della decisione impugnata.

6.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece

problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 14'820.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 550.–

relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a

suo carico.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).