14.2015.185
Fallimento. Cancellazione dell’escusso dal registro di commercio. Modo di proseguimento dell’esecuzione e perenzione
25 novembre 2015Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2015.185
Lugano
25 novembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2015.3013 (fallimento) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5, promossa con istanza 9 luglio 2015 da
RE 1
(rappr. dalla RA 1,)
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 14 ottobre 2015 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 2 ottobre 2015 dal Pretore;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che nell’ambito
dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, il 9
luglio 2015 la RE 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento di CO 1 per il mancato pagamento
di fr. 1'339.– più interessi e spese;
che
all’udienza di discussione del 23 settembre 2015 nessuno è comparso;
che
statuendo con decisione del 2 ottobre 2015 il Pretore ha respinto l’istanza e
rinunciato a prelevare tasse e spese, considerando che il termine di sei mesi
previsto all’art. 40 cpv. 1 LEF fosse trascorso, CO 1 essendo stata radiata dal
registro di commercio già il 9 ottobre 2014, ovvero più di sei mesi prima della
presentazione dell’istanza, il 9 luglio 2015;
che contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 14 ottobre 2015
per ottenerne l’annullamento;
che
la controparte non ha presentato osservazioni al reclamo;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC)
alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale
d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG);
che
pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è
impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1
LEF e 321 cpv. 2 CPC);
che
presentato il 14 ottobre 2015 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 6
ottobre, in concreto il reclamo è tempestivo;
che
secondo l’art. 40 LEF “le persone inscritte nel registro di commercio rimangono
soggette alla procedura di fallimento, anche dopo la cancellazione da quel
registro, per sei mesi dalla pubblicazione di questa nel Foglio ufficiale
svizzero di commercio” (cpv. 1) e “se prima dello scadere di questo termine il
creditore ha chiesto la continuazione dell’esecuzione o il precetto per l’esecuzione
cambiaria, l’esecuzione si prosegue in via di fallimento” (cpv. 2);
che
per la scelta del modo (o “specie”) di esecuzione (cfr. art. 38
LEF) è dunque determinante il momento in cui il creditore ha chiesto la prosecuzione
dell’esecuzione (art. 40 cpv. 2 LEF; sentenza della CEF 15.2005.25 del 13
aprile 2015, consid. 7);
che nel
caso specifico la domanda di proseguimento dell’esecuzione non è stata
presentata più tardi del 25 marzo 2015, data in cui l’ufficio d’esecuzione ha
emesso la comminatoria di fallimento (v. doc. B accluso all’istanza);
che a
quel momento il termine di 6 mesi dell’art. 40 cpv. 1 LEF, iniziato il 15
ottobre 2014 (data del giorno successivo alla pubblicazione della cancellazione
dal registro di commercio dell’iscrizione di CO 1, cfr. art. 39 cpv. 3
LEF e 31 LEF in congiunzione con gli art. 141 cpv. 2 e 142 cpv. 1 CPC; sentenza
della CEF 15.2005.93 del 27 settembre 2005), non era ancora scaduto;
che se,
come nel caso concreto, la domanda di proseguimento è stata presentata
tempestivamente, l’esecuzione continua in via di fallimento anche se il termine
Fatti
di 6 mesi giunge poi a scadenza (cfr. Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 44 ad art. 40 LEF);
che l’unico
limite temporale rimane il termine di perenzione di 15 mesi dell’art. 166 cpv.
1 LEF, che nella fattispecie non era scaduto quando l’escutente ha chiesto la
dichiarazione del fallimento (pur non tenendo conto della sospensione del
termine durante la procedura di rigetto dell’opposizione, il precetto esecutivo
essendo stato notificato all’escussa il 22 dicembre 2014, doc. A allegato all’istanza);
Considerandi
che il
reclamo va pertanto accolto, la decisione impugnata annullata e l’incarto
retrocesso al primo giudice per nuova decisione nel senso dei considerandi;
che
la tassa di giustizia per il giudizio odierno, calcolata secondo gli art. 52
lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF (RS
281.
), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che
non si pone problema di ripetibili, non avendo la reclamante formulato alcuna
richiesta al riguardo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza la sentenza impugnata è
annullata e l’incarto è retrocesso alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5, per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.–, già anticipata
dalla RE 1, è posta a carico di CO 1.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).