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Decisione

14.2015.185

Fallimento. Cancellazione dell’escusso dal registro di commercio. Modo di proseguimento dell’esecuzione e perenzione

25 novembre 2015Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

di 6 mesi giunge poi a scadenza (cfr. Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 44 ad art. 40 LEF);

che l’unico

limite temporale rimane il termine di perenzione di 15 mesi dell’art. 166 cpv.

1 LEF, che nella fattispecie non era scaduto quando l’escutente ha chiesto la

dichiarazione del fallimento (pur non tenendo conto della sospensione del

termine durante la procedura di rigetto dell’opposizione, il precetto esecutivo

essendo stato notificato all’escussa il 22 dicembre 2014, doc. A allegato all’istanza);

Considerandi

che il

reclamo va pertanto accolto, la decisione impugnata annullata e l’incarto

retrocesso al primo giudice per nuova decisione nel senso dei considerandi;

che

la tassa di giustizia per il giudizio odierno, calcolata secondo gli art. 52

lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF (RS

281.

), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che

non si pone problema di ripetibili, non avendo la reclamante formulato alcuna

richiesta al riguardo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza la sentenza impugnata è

annullata e l’incarto è retrocesso alla Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 5, per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

2. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.–, già anticipata

dalla RE 1, è posta a carico di CO 1.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).