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Decisione

14.2015.187

Fallimento. Pagamento successivo del credito che vi ha portato. Solvibilità non resa verosimile

13 novembre 2015Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. Nel

termine assegnato dal Pretore la parte convenuta non ha presentato osservazioni

e le parti non hanno chiesto di essere convocate all’udienza.

C. Statuendo

con decisione 7 ottobre 2015 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 a

far tempo dall’8 ottobre 2015 alle ore 09.00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 19 ottobre 2015

per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo,

l’annulla­­mento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in

esecuzione. Il 2 novembre 2015 il presidente della Camera ha respinto la domanda

di effetto sospensivo. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è

stato intimato alla controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2.

CPC). Presentato lunedì 19 ottobre 2015 contro la sentenza notificata alla RE

1.

al più presto l’8 ottobre, in concreto il reclamo è tempestivo (art. 142 cpv.

3.

CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF).

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione

del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di

fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di

fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati

in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte

Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati

d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento

con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso

verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che

esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte

(DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento

della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più

probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze

troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda

sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III

80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del

Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori

alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità

può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto

di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare

modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile

sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,

estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici

dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud

in:

Bas­ler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

2.2

Nel

caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta del 19 ottobre 2015 dell’Ufficio

di esecuzione di Bellinzona relativa al versamento di fr. 2'652.70 a saldo

dell’esecuzione promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui all’art.

174.

cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

2.3

Per

quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,

come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto

dopo la pronuncia del fallimento – va osservato che la reclamante non ha reso verosimile

– e neppure allegato – tale presupposto. Come già rilevato dalla Camera nel

decreto del 2 novembre 2015, la solvibilità della reclamante appare molto

dubbia, giacché a quel momento risultavano pendenti nei suoi confronti 12

esecuzioni per quasi fr. 70'000.–, tra cui 2 sono giunte allo stadio del

proseguimento, due all’invio del verbale di pignoramento, tre alla domanda di

vendita e una alla comminatoria di fallimento. La situazione risulta, a oggi,

essere rimasta immutata. Ciò porta a concludere che la situazione finanziaria della

reclamante non sta migliorando e ch’essa non dispone di liquidità sufficiente

per far fronte ai suoi impegni correnti ed esigibili. In queste circostanze si

può quindi affermare che l’incapacità di pagamento della reclamante appare più

probabile della sua capacità di pagamento. Il presupposto della solvibilità non

essendo stato reso verosimile, il reclamo va respinto e il fallimento della RE

1.

confermato.

3.

Non

essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere

nuovamente pronunciato.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico

della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si

assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al

reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e di conseguenza il fallimento della RE 1 pronunciato

dalla Pretura del Distretto di Bellinzona a far tempo dall’8

ottobre 2015 alle ore 09:00 è confermato.

2. Le

spese processuali di fr. 230.– relative al presente giudizio, già anticipate

dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

–;

;

– Ufficio

di esecuzione, Bellinzona;

– Ufficio

dei fallimenti, Bellinzona.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).