14.2015.187
Fallimento. Pagamento successivo del credito che vi ha portato. Solvibilità non resa verosimile
13 novembre 2015Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2015.187
Lugano
13 novembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nella causa SO.2015.639 (fallimento) della Pretura del Distretto di Bellinzona
promossa con istanza 19 giugno 2015 da
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 19 ottobre 2015 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 7 ottobre 2015 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, il 19 giugno 2015
la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il
fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 3'085.25 più interessi
e spese.
Fatti
B. Nel
termine assegnato dal Pretore la parte convenuta non ha presentato osservazioni
e le parti non hanno chiesto di essere convocate all’udienza.
C. Statuendo
con decisione 7 ottobre 2015 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 a
far tempo dall’8 ottobre 2015 alle ore 09.00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 19 ottobre 2015
per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo,
l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in
esecuzione. Il 2 novembre 2015 il presidente della Camera ha respinto la domanda
di effetto sospensivo. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è
stato intimato alla controparte per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2.
CPC). Presentato lunedì 19 ottobre 2015 contro la sentenza notificata alla RE
1.
al più presto l’8 ottobre, in concreto il reclamo è tempestivo (art. 142 cpv.
3.
CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF).
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione
del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di
fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di
fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati
in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati
d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento
con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso
verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che
esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte
(DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento
della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più
probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze
troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda
sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III
80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del
Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità
può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto
di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare
modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile
sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,
estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici
dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2
Nel
caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta del 19 ottobre 2015 dell’Ufficio
di esecuzione di Bellinzona relativa al versamento di fr. 2'652.70 a saldo
dell’esecuzione promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui all’art.
174.
cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.
2.3
Per
quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto
dopo la pronuncia del fallimento – va osservato che la reclamante non ha reso verosimile
– e neppure allegato – tale presupposto. Come già rilevato dalla Camera nel
decreto del 2 novembre 2015, la solvibilità della reclamante appare molto
dubbia, giacché a quel momento risultavano pendenti nei suoi confronti 12
esecuzioni per quasi fr. 70'000.–, tra cui 2 sono giunte allo stadio del
proseguimento, due all’invio del verbale di pignoramento, tre alla domanda di
vendita e una alla comminatoria di fallimento. La situazione risulta, a oggi,
essere rimasta immutata. Ciò porta a concludere che la situazione finanziaria della
reclamante non sta migliorando e ch’essa non dispone di liquidità sufficiente
per far fronte ai suoi impegni correnti ed esigibili. In queste circostanze si
può quindi affermare che l’incapacità di pagamento della reclamante appare più
probabile della sua capacità di pagamento. Il presupposto della solvibilità non
essendo stato reso verosimile, il reclamo va respinto e il fallimento della RE
1.
confermato.
3.
Non
essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere
nuovamente pronunciato.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico
della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si
assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al
reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e di conseguenza il fallimento della RE 1 pronunciato
dalla Pretura del Distretto di Bellinzona a far tempo dall’8
ottobre 2015 alle ore 09:00 è confermato.
2. Le
spese processuali di fr. 230.– relative al presente giudizio, già anticipate
dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–;
–
;
– Ufficio
di esecuzione, Bellinzona;
– Ufficio
dei fallimenti, Bellinzona.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).