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Decisione

14.2015.188

Rigetto definitivo dell’opposizione. Contratto di appalto e ricusa dell’opera. Eccezione d’inadempimento contrattuale e di compensazione

1 febbraio 2016Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base

agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non

è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di

un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni

liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

3. Nella

decisione impugnata, il Pretore ha innanzitutto rilevato che la documentazione

prodotta dall’istante, segnatamente la sentenza del 9 luglio 2013 della Pretura

del Distretto di Bellinzona e quella del 27 maggio 2015 della seconda Camera

civile del Tribunale d’appello, costituisce un valido titolo di rigetto

definitivo dell’opposizione nel senso dell’art. 80 LEF. Invocando l’art. 85

cpv. 1 CO che prevede la possibilità, per il debitore, di imputare al capitale

un pagamento parziale solo in quanto non sia in arretrato di interessi e spese,

il primo giudice ha considerato l’impor­­to di fr. 37'819.35 nel frattempo

già versato dall’escusso insufficiente a liquidare la somma complessiva posta

in esecuzione, ritenendo che fosse da dedurre dal capitale solo una volta

estinti gli interessi. Egli ha poi respinto l’eccezione sollevata dall’escus­­so

in base alla quale il credito dell’istante sarebbe estinto per compensazione

con il prezzo del termo-accumulatore non restituitogli. Al proposito, il

Pretore ha ritenuto che RE 1 non avesse dimostrato l’“effettiva eseguibilità”

della compensazione, posto come la sentenza prodotta con l’istanza di rigetto

definitivo non prevedesse “alcuna

restituzione né alcuna condizione per l’esecuzione della stessa”.

4. Richiamato

quanto già sostenuto in prima sede, nel suo reclamo RE 1 rivolge

sostanzialmente due rimproveri al primo giudice. Il primo, per avere respinto l’eccezione

di compensazione con riferimento all’art. 85 cpv. 1 CO, a suo dire non

pertinente e di nessuna rilevanza nel caso concreto. Il secondo, per avere

tralasciato di chinarsi sulla censura d’inadempimento contrattuale, ciò che

costituirebbe una violazione del suo diritto di essere sentito. Ribadisce al

proposito che il credito vantato da lui è una conseguenza della risoluzione del

contratto d’appalto sorto tra le parti, la quale implica la reciproca

restituzione delle prestazioni effettuate, ovvero la mercede da un lato e il

materiale fornito dall’altro. A mente del reclamante, essendosi CO 1 resa inadempiente

per non aver restituito, in violazione dell’art. 82 CO, il termo-accumulatore, egli

si considera autorizzato a trattenere dall’importo totale quello corrispondente

al valore dell’impianto (di fr. 5'858.15). La compensazione risulterebbe così

“pienamente dimostrata”, giacché la restituzione è una conseguenza diretta della risoluzione

del contratto.

5. Ciò

posto, va anzitutto sgombrato il campo dalla censura con cui il convenuto

invoca la violazione del suo diritto di essere sentito in rapporto alla censura

fondata su un preteso inadempimento dell’obbligo dell’istante di

restituire il termo-accumulatore. Seppur indirettamente, il Pretore si è

determinato anche su tale argomento, rilevando come la decisione prodotta quale

titolo di rigetto non prevedesse “alcuna restituzione

o condizione per l’esecu­zione della stessa”, quindi negando di

fatto l’obbligo sul quale il reclamante fonda l’eccezione d’inadempimento

contrattuale. Sapere poi se la

motivazione del Pretore sia corretta non rientra nella questione del diritto di

essere sentito ma va trattata con il merito (sotto consid. 7.2/a). Ad ogni modo, il reclamante non trae alcuna conseguenza concreta da

quell’addebito, siccome non postula il rinvio della causa al primo giudice per

nuovo giudizio, ma chiede soltanto la riforma della decisione impugnata (sentenza della CEF 14.2015.104 del 1°

ottobre 2015 consid. 2.2). Nulla osta

quindi all’esame del reclamo senz’altro indugio.

6. In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF

139 III 447 con­sid. 4.1.1). Nella fattispecie – e non è

contestato – sia la sentenza emessa il 9 luglio 2013 dal Pretore del Distretto

di Bellinzona (doc. A) sia quella del 27 maggio 2015 della seconda Camera

civile del Tribunale d’appello (doc. B) costituiscono titoli di rigetto

definitivo dell’opposizione a favore della procedente almeno per l’importo

posto in esecuzione (fr. 36'271.15 più interessi), dedotta la somma di fr. 37'819.35

già versata dal convenuto il 26 agosto 2015 (doc. E). Secondo la prima

sentenza, infatti, RE 1 deve a CO 1 fr. 23'021.15 oltre agli interessi del

5% dal 4 maggio 2009, fr. 4'600.– per ripetibili e il rimborso delle spese

di complessivi fr. 8'300.– da lei anticipate e giusta la seconda fr. 2'000.–

Considerandi

per ripetibili a favore dell’istante. Al 16 luglio 2015 il credito risultava

ammontare in tutto a fr. 43'677.50 (doc. D accluso all’istanza e reclamo

ad 1), poi ridotto a fr. 5'858.15

in seguito al noto versamento di fr. 37'819.35, che

dev’essere imputato in priorità agli interessi (art. 85 cpv. 1 CO) come

rettamente stabilito dal Pretore, sicché il saldo continua a maturare interessi

del 5% dopo tale pagamento.

7.

In

virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove

provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine

per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto.

7.1

Motivi

di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già

nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti

valere in sede di rigetto (DTF138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid.

2.

; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).

a) Sono ammissibili solo le eccezioni

esplicitamente sollevate e dimostrate con documenti

assolutamente chiari e univoci (“mit völlig eindeutigen

Urkunden”, cfr. DTF 115 III 100; sentenza della

CEF 14.2004.101 del 27 gennaio 2005, consid. 5, con rimandi). A differenza di

quanto vale per il rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente

rendere l’estinzione del credito semplicemente verosimile: il titolo di rigetto

definitivo (art. 81 cpv. 1 LEF) creando la presunzione che il debito esiste, essa può essere rovesciata soltanto con la prova

rigorosa del contrario. Non spetta al giudice del rigetto, d’altronde, statuire

su questioni giuridiche delicate o per la cui soluzione il potere d’apprezzamento

gioca un ruolo importante (ad es. abuso di diritto, violazione delle regole

della buona fede), la decisione in merito essendo riservata al giudice del

merito (DTF 124 III 503 consid. 3/a).

b) Tra

i motivi di estinzione del credito figura anche la compensazione. Al riguardo l’escusso

deve dimostrare con documenti non solo la causa dell’estinzione (il credito

compensante) ma anche l’importo esatto per cui il credito risulta estinto. La

compensazione non è reputata provata se il credito vantato dall’escusso, pur

fondato su un riconoscimento di debito sottoscritto dall’escu­­tente, è

contestato (DTF 136 III 627 consid. 4.2.3).

7.2

Nel

caso specifico, il reclamante ripropone sia l’eccezione d’ina­­dempimento

contrattuale sia quella di compensazione.

a) Logicamente,

l’eccezione di compensazione esclude quella d’in­­adempimento contrattuale

perché presuppone che entrambe le pretese delle parti siano estinte (a

concorrenza dell’importo più basso). Ad ogni modo, l’eccezione fondata sull’art.

82.

CO non rientra tra quelle enumerate all’art. 81 LEF e non poggia su fatti

successivi alle sentenze prodotte dall’istante quali titoli di rigetto dell’opposizione,

sicché risulterebbe comunque tardiva in questa sede, avendo il reclamante avuto la possibilità di sollevarla

già nella procedura che ha portato a tali sentenze (v. sopra consid. 7.1). Ciò

basterebbe già a respingere l’eccezione d’inadempi­­mento.

Solo

per completezza, va inoltre ricordato che l’obbligo del

committente di ritornare l’opera difettosa è un debito chiedibile (“Holschuld”, art. 74

cpv. 2 n. 2 CO). Il committente, infatti, è unicamente tenuto a mettere l’opera

a disposizione (“bereithalten”) dell’appaltatore, il quale ha da parte sua il diritto (ma non l’obbli­­go)

di riprendersi la mercede (v. Zindel/Pulver/Schott in:

Bas­ler Kommentar, Obligationenrecht I, 6a ed. 2015, n. 29 ad art.

368.

CO).

Per questo tipo di obbligazione, la sola offerta (anche

verbale) di restituire la cosa è sufficiente a mettere in mora la controparte,

rendendo così immediatamente esigibile la controprestazione cui quest’ultima è

tenuta (BGE 109 II 32, consid. 4/a). Ora, nella fattispecie l’istante ha espressamente

dichiarato di mettere a disposizione di RE 1 il termo-accumula­tore perché lo

ritirasse (scritto del 28 luglio 2015 prodotto quale doc. 2 dallo stesso

escusso). Ha quindi adempiuto quanto le incombeva. Non le spettava invece, come

visto, depositare l’appa­­recchio presso terzi né indicare ora e luogo per la

presa in consegna (reclamo, pag. 4). Stava invece al reclamante farsi parte

diligente per andare a recuperare il termo-accumulatore. Fatto sta ch’egli non

ha dimostrato con documenti, nel senso dell’art. 81 LEF, l’esistenza di un

motivo di estinzione o di dilazione del credito posto in esecuzione.

b) Dato

che la restituzione del termo-accumulatore dipende solo dal reclamante, egli

non risulta essere titolare di un credito di risarcimento per il controvalore

dell’apparecchio da potersi opporre in compensazione. D’altronde, contrariamente

a quanto afferma, egli non ha dimostrato che l’istante abbia mai riconosciuto

di dovergli l’equivalente del valore o del prezzo del termo-accumulato­re, con

o senza gli accessori. La sua firma sul contratto d’appalto (doc. 4) riguardava

infatti la fornitura di un impianto di riscaldamento funzionante (non un

credito di risarcimento) e ha perso ogni portata con la risoluzione del

contratto ex tunc in seguito a ricusa dell’opera (art. 368 CO) e al suo

smantellamento (v. doc. A consid. 9 in fine, doc. B consid. 8 e 10). Non

avendo il reclamante dimostrato con documenti l’estinzione del credito posto in

esecuzione, il reclamo si rivela infondato e la sentenza impugnata va

confermata.

8.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC). Ciò

vale anche per le ripetibili, da fissare in virtù dei

criteri posti all’art. 11 RTar (RL 3.1.1.7.1), applicabile per il rinvio dell’art. 96 CPC. Tra questi non rientra la

temerità dell’azio­­ne. Le ripetibili non possono

quindi essere “rafforzate”, come chiede la resistente nelle sue osservazioni

del 18 novembre 2015, per tenere in considerazione il carattere definito temerario

del reclamo, ricordato che una condotta processuale abusiva o in malafede non è

più sanzionata dalla nuova procedura civile con una formale dichiarazione di

temerarietà, come disponeva il previgente art. 152 CPC ticinese, né con una

maggiorazione delle ripetibili (sentenza della CEF 14.2014.113 del 17 settembre

2014.

consid. 5). Chi agisce con manifesta ingiustizia si vede tut­t’al più

dichiarare l’azione irricevibile o ritornare l’atto processuale senza formalità

(art. 132 cpv. 2 CPC) e può vedersi addebitare le spese processuali nelle

procedure gratuite (art. 115 CPC) e sanzionato disciplinarmente (art. 128 cpv.

3.

CPC).

9.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 5'858.15

(sopra consid. 6), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 170.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. Egli rifonderà a CO 1 fr. 400.–

per ripetibili.

3. Notificazione a:

–;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).