14.2015.188
Rigetto definitivo dell’opposizione. Contratto di appalto e ricusa dell’opera. Eccezione d’inadempimento contrattuale e di compensazione
1 febbraio 2016Italiano15 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2015.188
Lugano
1 febbraio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa __________ (rigetto definitivo
dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con
istanza 26 agosto 2015 da
CO 1
(patrocinata dall’avv. PA 2,)
contro
RE 1
(patrocinato dall’avv. PA 1,)
giudicando sul reclamo del 20 ottobre 2015 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 7 ottobre 2015 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 19 agosto 2008 l’arch. RE 1, titolare della ditta individuale “studio architetto RE 1 gruppo energia”, in qualità di appaltatore, e CO 1 in veste di committente, hanno
sottoscritto un contratto in forza del quale il primo si impegnava nei
confronti della seconda a fornire e a eseguire “a regola d’arte” la posa di
un nuovo impianto di riscaldamento a pellets al prezzo di fr. 22'574.–. Essendosi
da subito manifestati dei difetti alla caldaia – ripetutamente segnalati dall’istante
all’architetto – e non essendo le parti giunte ad un accordo in merito a un’eventuale
sostituzione della stessa con un nuovo impianto, con petizione del 4 giugno
2009 CO 1 si è rivolta alla Pretura del Distretto di Bellinzona chiedendo la condanna
di RE 1 al pagamento di fr. 23'021.15 (di cui fr. 14'000.– per l’anticipo
versato dall’istante al convenuto per l’esecuzione dell’opera e fr. 9'021.15
a titolo di risarcimento danni per il ripristino della situazione quo ante,
comprensivo delle spese preprocessuali) oltre agli interessi del 5% dal 4
maggio 2009.
B. Con
decisione 9 luglio 2013 (inc. n. __________) il Pretore del Distretto di
Bellinzona ha accolto la petizione. Un appello interposto dal convenuto è stato
respinto dalla seconda Camera civile del Tribunale d’appello con sentenza del
27 maggio 2015 (inc. n. __________).
C. A
seguito del passaggio in giudicato della sentenza d’appello, con lettera del 16
luglio 2015 CO 1 ha invitato RE 1 a versare fr. 43'677.50, importo
comprensivo del capitale riconosciuto di fr. 23'021.15, degli interessi,
delle tasse e spese anticipate, nonché delle ripetibili di prima e di seconda sede.
D. Sulla
scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 4 agosto 2015 dall’Ufficio
di esecuzione di Bellinzona, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 23'021.15
oltre agli interessi del 5% dal 4 maggio 2009, e di fr. 13'250.– oltre
agli interessi del 5% dal 27 maggio 2015, indicando quale titolo di credito: “Sentenza 9.7.2014 Pretura del Distretto di
Bellinzona + sentenza 27.5.2015 della Seconda Camera civile del Tribunale d’appello
+ lettera 16 luglio 2015 avv. __________ / avv. PA 1”.
E. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 26 agosto
2015 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di
Bellinzona limitatamente all’importo residuo del credito dopo il versamento di fr. 37'819.35
effettuato lo stesso giorno dal convenuto. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con
osservazioni scritte del 30 settembre 2015.
F. Statuendo con decisione 7 ottobre 2015, il Pretore ha accolto l’istanza
e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta
per fr. 23'021.15 oltre agli interessi del 5% dal 4 maggio 2009 e fr. 13'250.–
oltre agli interessi del 5% dal 27 maggio 2015, dedotti fr. 37'819.35
(valuta 26 agosto 2015), e ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.–
e un’indennità di fr. 250.– a favore dell’istante.
G. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 20 ottobre 2015 per ottenerne l’annullamento
e la reiezione dell’istanza. L’indomani il presidente della Camera ha respinto
la domanda di effetto sospensivo presentata con l’impugnazione. Nelle sue osservazioni
del 18 novembre 2015, CO 1 ha concluso per la reiezione
del reclamo con protesta, oltre che delle tasse e spese, di “ripetibili rafforzate, anche e soprattutto in
ragione dell’inutilità della presente procedura”.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 20 ottobre 2015 contro la sentenza notificata a RE 1 il 14
ottobre, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
Fatti
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base
agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non
è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di
un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni
liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
3. Nella
decisione impugnata, il Pretore ha innanzitutto rilevato che la documentazione
prodotta dall’istante, segnatamente la sentenza del 9 luglio 2013 della Pretura
del Distretto di Bellinzona e quella del 27 maggio 2015 della seconda Camera
civile del Tribunale d’appello, costituisce un valido titolo di rigetto
definitivo dell’opposizione nel senso dell’art. 80 LEF. Invocando l’art. 85
cpv. 1 CO che prevede la possibilità, per il debitore, di imputare al capitale
un pagamento parziale solo in quanto non sia in arretrato di interessi e spese,
il primo giudice ha considerato l’importo di fr. 37'819.35 nel frattempo
già versato dall’escusso insufficiente a liquidare la somma complessiva posta
in esecuzione, ritenendo che fosse da dedurre dal capitale solo una volta
estinti gli interessi. Egli ha poi respinto l’eccezione sollevata dall’escusso
in base alla quale il credito dell’istante sarebbe estinto per compensazione
con il prezzo del termo-accumulatore non restituitogli. Al proposito, il
Pretore ha ritenuto che RE 1 non avesse dimostrato l’“effettiva eseguibilità”
della compensazione, posto come la sentenza prodotta con l’istanza di rigetto
definitivo non prevedesse “alcuna
restituzione né alcuna condizione per l’esecuzione della stessa”.
4. Richiamato
quanto già sostenuto in prima sede, nel suo reclamo RE 1 rivolge
sostanzialmente due rimproveri al primo giudice. Il primo, per avere respinto l’eccezione
di compensazione con riferimento all’art. 85 cpv. 1 CO, a suo dire non
pertinente e di nessuna rilevanza nel caso concreto. Il secondo, per avere
tralasciato di chinarsi sulla censura d’inadempimento contrattuale, ciò che
costituirebbe una violazione del suo diritto di essere sentito. Ribadisce al
proposito che il credito vantato da lui è una conseguenza della risoluzione del
contratto d’appalto sorto tra le parti, la quale implica la reciproca
restituzione delle prestazioni effettuate, ovvero la mercede da un lato e il
materiale fornito dall’altro. A mente del reclamante, essendosi CO 1 resa inadempiente
per non aver restituito, in violazione dell’art. 82 CO, il termo-accumulatore, egli
si considera autorizzato a trattenere dall’importo totale quello corrispondente
al valore dell’impianto (di fr. 5'858.15). La compensazione risulterebbe così
“pienamente dimostrata”, giacché la restituzione è una conseguenza diretta della risoluzione
del contratto.
5. Ciò
posto, va anzitutto sgombrato il campo dalla censura con cui il convenuto
invoca la violazione del suo diritto di essere sentito in rapporto alla censura
fondata su un preteso inadempimento dell’obbligo dell’istante di
restituire il termo-accumulatore. Seppur indirettamente, il Pretore si è
determinato anche su tale argomento, rilevando come la decisione prodotta quale
titolo di rigetto non prevedesse “alcuna restituzione
o condizione per l’esecuzione della stessa”, quindi negando di
fatto l’obbligo sul quale il reclamante fonda l’eccezione d’inadempimento
contrattuale. Sapere poi se la
motivazione del Pretore sia corretta non rientra nella questione del diritto di
essere sentito ma va trattata con il merito (sotto consid. 7.2/a). Ad ogni modo, il reclamante non trae alcuna conseguenza concreta da
quell’addebito, siccome non postula il rinvio della causa al primo giudice per
nuovo giudizio, ma chiede soltanto la riforma della decisione impugnata (sentenza della CEF 14.2015.104 del 1°
ottobre 2015 consid. 2.2). Nulla osta
quindi all’esame del reclamo senz’altro indugio.
6. In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF
139 III 447 consid. 4.1.1). Nella fattispecie – e non è
contestato – sia la sentenza emessa il 9 luglio 2013 dal Pretore del Distretto
di Bellinzona (doc. A) sia quella del 27 maggio 2015 della seconda Camera
civile del Tribunale d’appello (doc. B) costituiscono titoli di rigetto
definitivo dell’opposizione a favore della procedente almeno per l’importo
posto in esecuzione (fr. 36'271.15 più interessi), dedotta la somma di fr. 37'819.35
già versata dal convenuto il 26 agosto 2015 (doc. E). Secondo la prima
sentenza, infatti, RE 1 deve a CO 1 fr. 23'021.15 oltre agli interessi del
5% dal 4 maggio 2009, fr. 4'600.– per ripetibili e il rimborso delle spese
di complessivi fr. 8'300.– da lei anticipate e giusta la seconda fr. 2'000.–
Considerandi
per ripetibili a favore dell’istante. Al 16 luglio 2015 il credito risultava
ammontare in tutto a fr. 43'677.50 (doc. D accluso all’istanza e reclamo
ad 1), poi ridotto a fr. 5'858.15
in seguito al noto versamento di fr. 37'819.35, che
dev’essere imputato in priorità agli interessi (art. 85 cpv. 1 CO) come
rettamente stabilito dal Pretore, sicché il saldo continua a maturare interessi
del 5% dopo tale pagamento.
7.
In
virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove
provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine
per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto.
7.1
Motivi
di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già
nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti
valere in sede di rigetto (DTF138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid.
2.
; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).
a) Sono ammissibili solo le eccezioni
esplicitamente sollevate e dimostrate con documenti
assolutamente chiari e univoci (“mit völlig eindeutigen
Urkunden”, cfr. DTF 115 III 100; sentenza della
CEF 14.2004.101 del 27 gennaio 2005, consid. 5, con rimandi). A differenza di
quanto vale per il rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente
rendere l’estinzione del credito semplicemente verosimile: il titolo di rigetto
definitivo (art. 81 cpv. 1 LEF) creando la presunzione che il debito esiste, essa può essere rovesciata soltanto con la prova
rigorosa del contrario. Non spetta al giudice del rigetto, d’altronde, statuire
su questioni giuridiche delicate o per la cui soluzione il potere d’apprezzamento
gioca un ruolo importante (ad es. abuso di diritto, violazione delle regole
della buona fede), la decisione in merito essendo riservata al giudice del
merito (DTF 124 III 503 consid. 3/a).
b) Tra
i motivi di estinzione del credito figura anche la compensazione. Al riguardo l’escusso
deve dimostrare con documenti non solo la causa dell’estinzione (il credito
compensante) ma anche l’importo esatto per cui il credito risulta estinto. La
compensazione non è reputata provata se il credito vantato dall’escusso, pur
fondato su un riconoscimento di debito sottoscritto dall’escutente, è
contestato (DTF 136 III 627 consid. 4.2.3).
7.2
Nel
caso specifico, il reclamante ripropone sia l’eccezione d’inadempimento
contrattuale sia quella di compensazione.
a) Logicamente,
l’eccezione di compensazione esclude quella d’inadempimento contrattuale
perché presuppone che entrambe le pretese delle parti siano estinte (a
concorrenza dell’importo più basso). Ad ogni modo, l’eccezione fondata sull’art.
82.
CO non rientra tra quelle enumerate all’art. 81 LEF e non poggia su fatti
successivi alle sentenze prodotte dall’istante quali titoli di rigetto dell’opposizione,
sicché risulterebbe comunque tardiva in questa sede, avendo il reclamante avuto la possibilità di sollevarla
già nella procedura che ha portato a tali sentenze (v. sopra consid. 7.1). Ciò
basterebbe già a respingere l’eccezione d’inadempimento.
Solo
per completezza, va inoltre ricordato che l’obbligo del
committente di ritornare l’opera difettosa è un debito chiedibile (“Holschuld”, art. 74
cpv. 2 n. 2 CO). Il committente, infatti, è unicamente tenuto a mettere l’opera
a disposizione (“bereithalten”) dell’appaltatore, il quale ha da parte sua il diritto (ma non l’obbligo)
di riprendersi la mercede (v. Zindel/Pulver/Schott in:
Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6a ed. 2015, n. 29 ad art.
368.
CO).
Per questo tipo di obbligazione, la sola offerta (anche
verbale) di restituire la cosa è sufficiente a mettere in mora la controparte,
rendendo così immediatamente esigibile la controprestazione cui quest’ultima è
tenuta (BGE 109 II 32, consid. 4/a). Ora, nella fattispecie l’istante ha espressamente
dichiarato di mettere a disposizione di RE 1 il termo-accumulatore perché lo
ritirasse (scritto del 28 luglio 2015 prodotto quale doc. 2 dallo stesso
escusso). Ha quindi adempiuto quanto le incombeva. Non le spettava invece, come
visto, depositare l’apparecchio presso terzi né indicare ora e luogo per la
presa in consegna (reclamo, pag. 4). Stava invece al reclamante farsi parte
diligente per andare a recuperare il termo-accumulatore. Fatto sta ch’egli non
ha dimostrato con documenti, nel senso dell’art. 81 LEF, l’esistenza di un
motivo di estinzione o di dilazione del credito posto in esecuzione.
b) Dato
che la restituzione del termo-accumulatore dipende solo dal reclamante, egli
non risulta essere titolare di un credito di risarcimento per il controvalore
dell’apparecchio da potersi opporre in compensazione. D’altronde, contrariamente
a quanto afferma, egli non ha dimostrato che l’istante abbia mai riconosciuto
di dovergli l’equivalente del valore o del prezzo del termo-accumulatore, con
o senza gli accessori. La sua firma sul contratto d’appalto (doc. 4) riguardava
infatti la fornitura di un impianto di riscaldamento funzionante (non un
credito di risarcimento) e ha perso ogni portata con la risoluzione del
contratto ex tunc in seguito a ricusa dell’opera (art. 368 CO) e al suo
smantellamento (v. doc. A consid. 9 in fine, doc. B consid. 8 e 10). Non
avendo il reclamante dimostrato con documenti l’estinzione del credito posto in
esecuzione, il reclamo si rivela infondato e la sentenza impugnata va
confermata.
8.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC). Ciò
vale anche per le ripetibili, da fissare in virtù dei
criteri posti all’art. 11 RTar (RL 3.1.1.7.1), applicabile per il rinvio dell’art. 96 CPC. Tra questi non rientra la
temerità dell’azione. Le ripetibili non possono
quindi essere “rafforzate”, come chiede la resistente nelle sue osservazioni
del 18 novembre 2015, per tenere in considerazione il carattere definito temerario
del reclamo, ricordato che una condotta processuale abusiva o in malafede non è
più sanzionata dalla nuova procedura civile con una formale dichiarazione di
temerarietà, come disponeva il previgente art. 152 CPC ticinese, né con una
maggiorazione delle ripetibili (sentenza della CEF 14.2014.113 del 17 settembre
2014.
consid. 5). Chi agisce con manifesta ingiustizia si vede tutt’al più
dichiarare l’azione irricevibile o ritornare l’atto processuale senza formalità
(art. 132 cpv. 2 CPC) e può vedersi addebitare le spese processuali nelle
procedure gratuite (art. 115 CPC) e sanzionato disciplinarmente (art. 128 cpv.
3.
CPC).
9.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 5'858.15
(sopra consid. 6), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 170.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. Egli rifonderà a CO 1 fr. 400.–
per ripetibili.
3. Notificazione a:
–;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).