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Decisione

14.2015.190

Rigetto definitivo o provvisorio dell’opposizione. Assenza di un titolo di rigetto. Insufficienza di un riconoscimento di debito solo parziale

30 ottobre 2015Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base

agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non

è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di

un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni

liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

3. Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha accertato l’as­­senza tra i

documenti prodotti dall’istante di qualsiasi decisione esecutiva o

riconoscimento di debito sottoscritto da CO 1, motivo per cui ha respinto l’istanza.

4. Nel

reclamo la RE 1 sostiene che secondo l’art. 189 cpv. 3 CO le tasse di consumo,

tra cui annovera l’imposta sul valore aggiunto e le spese di gestione della

pratica poste in esecuzione, sono a carico dell’importatore – nel caso

specifico di CO 1 –, non avendo quest’ultimo dimostrato l’esistenza di un

accordo contrattuale che ne prescriverebbe l’assunzione da parte del fornitore

estero o da un suo incaricato (in concreto la RE 1). La reclamante ritiene d’altronde

che CO 1 abbia riconosciuto implicitamente e inequivocabilmente il debito nel

Considerandi

pagare una precedente fattura del 19 dicembre 2013, che contemplava un importo

provvisorio per la bolla doganale d’importazione in questione, dal momento ch’egli

sapeva che avrebbe dovuto saldare il saldo dei diritti doganali dopo l’accertamento

definitivo del valore finale dei lavori in base al quale viene determinato l’importo

imponibile.

5.

La

reclamante non sostiene che il suo credito sia accertato in una decisione esecutiva,

giudiziaria o amministrativa, nel senso dell’art. 80 LEF e nessun titolo del

genere figura tra gli atti di causa. Corretta pertanto la decisione del Giudice

di pace di non concedere il rigetto definitivo dell’opposizione.

6.

Anche sulla questione del

rigetto provvisorio la decisione impugnata merita conferma.

6.1

Costituiscono

infatti un riconoscimento di debito nel senso del­l’art. 82 cpv. 1 LEF

unicamente l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal

suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di

riconoscere) all’e­scutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata,

o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con

rimandi).

6.2

Nel

caso in esame, nessuno dei documenti prodotti dall’istante risulta firmato da CO

1.

e la pretesa di rimborso dei diritti doganali non risulta accertata in un

atto pubblico. Il fatto poi che l’escusso abbia pagato l’importo provvisorio della

bolla doganale non implica ancora il riconoscimento dell’importo definitivo

della stessa, a quel momento non ancora definito, senza contare che, ad ogni

modo, un riconoscimento di debito implicito non adempie i requisiti di legge

per il rigetto provvisorio dell’opposi­­zione, siccome difetta l’esigenza della

firma. Infondato, il ricorso dev’essere respinto.

Ciò

non preclude, tuttavia, la facoltà per la reclamante di far valere la propria pretesa promuovendo contro CO

1.

una causa creditoria ordinaria, che in caso di successo le permetterà di

ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta da quest’ultimo

(art. 79 LEF).

7.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema

di ripetibili, la controparte non avendo dovuto redigere osservazioni sul reclamo.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 889.40,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 140.–

relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a

suo carico.

3. Notificazione a:

–;

–,.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).