14.2015.190
Rigetto definitivo o provvisorio dell’opposizione. Assenza di un titolo di rigetto. Insufficienza di un riconoscimento di debito solo parziale
30 ottobre 2015Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2015.190
Lugano
30 ottobre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nella causa n. __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Mendrisio promossa con istanza 18 settembre
2015 da
RE 1
contro
CO 1,
giudicando sul reclamo del 22 ottobre 2015 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 19 ottobre 2015 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 9 settembre 2015 dall’Ufficio
di esecuzione di Mendrisio, la RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 889.40
oltre agli interessi del 5% dal 24 dicembre 2014, indicando quale titolo di
credito la “fattura 6201 del 25.11.2014 – chiusura contratto appalto – Oneri
doganali div.”.
B. Avendo
CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 18 settembre
2015 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del
Circolo di Mendrisio. Invitata a formulare osservazioni sull’istanza, la parte convenuta è rimasta silente.
C. Statuendo con decisione 19 ottobre 2015, il Giudice di pace ha respinto
l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 100.–.
D. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 22 ottobre 2015 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza. Visto l’esito
del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per
osservazioni.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 22 ottobre 2015 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 20
ottobre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
Fatti
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base
agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non
è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di
un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni
liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
3. Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha accertato l’assenza tra i
documenti prodotti dall’istante di qualsiasi decisione esecutiva o
riconoscimento di debito sottoscritto da CO 1, motivo per cui ha respinto l’istanza.
4. Nel
reclamo la RE 1 sostiene che secondo l’art. 189 cpv. 3 CO le tasse di consumo,
tra cui annovera l’imposta sul valore aggiunto e le spese di gestione della
pratica poste in esecuzione, sono a carico dell’importatore – nel caso
specifico di CO 1 –, non avendo quest’ultimo dimostrato l’esistenza di un
accordo contrattuale che ne prescriverebbe l’assunzione da parte del fornitore
estero o da un suo incaricato (in concreto la RE 1). La reclamante ritiene d’altronde
che CO 1 abbia riconosciuto implicitamente e inequivocabilmente il debito nel
Considerandi
pagare una precedente fattura del 19 dicembre 2013, che contemplava un importo
provvisorio per la bolla doganale d’importazione in questione, dal momento ch’egli
sapeva che avrebbe dovuto saldare il saldo dei diritti doganali dopo l’accertamento
definitivo del valore finale dei lavori in base al quale viene determinato l’importo
imponibile.
5.
La
reclamante non sostiene che il suo credito sia accertato in una decisione esecutiva,
giudiziaria o amministrativa, nel senso dell’art. 80 LEF e nessun titolo del
genere figura tra gli atti di causa. Corretta pertanto la decisione del Giudice
di pace di non concedere il rigetto definitivo dell’opposizione.
6.
Anche sulla questione del
rigetto provvisorio la decisione impugnata merita conferma.
6.1
Costituiscono
infatti un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF
unicamente l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal
suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di
riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata,
o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con
rimandi).
6.2
Nel
caso in esame, nessuno dei documenti prodotti dall’istante risulta firmato da CO
1.
e la pretesa di rimborso dei diritti doganali non risulta accertata in un
atto pubblico. Il fatto poi che l’escusso abbia pagato l’importo provvisorio della
bolla doganale non implica ancora il riconoscimento dell’importo definitivo
della stessa, a quel momento non ancora definito, senza contare che, ad ogni
modo, un riconoscimento di debito implicito non adempie i requisiti di legge
per il rigetto provvisorio dell’opposizione, siccome difetta l’esigenza della
firma. Infondato, il ricorso dev’essere respinto.
Ciò
non preclude, tuttavia, la facoltà per la reclamante di far valere la propria pretesa promuovendo contro CO
1.
una causa creditoria ordinaria, che in caso di successo le permetterà di
ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta da quest’ultimo
(art. 79 LEF).
7.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema
di ripetibili, la controparte non avendo dovuto redigere osservazioni sul reclamo.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 889.40,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 140.–
relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a
suo carico.
3. Notificazione a:
–;
–,.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).