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Decisione

14.2015.192

Fallimento. Pagamento prima della pronuncia del fallimento

6 novembre 2015Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

B. All’udienza

di discussione del 30 settembre 2015 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione 22 ottobre 2015 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 a

far tempo dal 23 ottobre 2015 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–

per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a

questa Camera con un reclamo del 27 ottobre 2015 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. L’indomani

il presidente della Camera ha concesso all’im­­pugnazione effetto sospensivo

parziale. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo

la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo

credito.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2.

CPC). Presentato il 27 ottobre 2015 contro la sentenza emessa il 23 ottobre,

in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

2.

Secondo

l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita

all’autorità giudiziaria superiore entro 10 giorni dalla notificazione. Le

parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati

anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte Noven”).

Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con

documenti che, prima della sua apertura, il creditore gli ha concesso una dilazione

(art. 172 n. 3 LEF).

Orbene,

nel caso specifico il 7 ottobre 2015, ossia prima della pronuncia del

fallimento, il reclamante ha pagato fr. 441.65 al­l’Ufficio di esecuzione

di Lugano a saldo dell’esecuzione che ha portato al fallimento (ricevuta n. __________

acclusa al reclamo). Circostanza che, fosse stata nota al Pretore, gli avrebbe

impedito di pronunciare il fallimento (art. 172 n. 3 LEF). Poco importa poi al

riguardo che tale pagamento sia stato contabilizzato dalla procedente soltanto

il 30 ottobre (scritto 3 novembre 2015 della stessa), giacché per legge

determinante per la reiezione della domanda di fallimento (come pure per l’annullamento

del fallimento, cfr. art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF) è il momento dell’estinzione

del credito, che avviene già nell’istante in cui il credito viene pagato all’ufficio

d’esecuzione (art. 12 cpv. 2 LEF). Il fallimento di RE 1 va pertanto annullato.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi

a carico del reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio

della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte

non si assegnano ripetibili, non avendo la stessa dovuto redigere osservazioni

al reclamo, non richieste dalla Camera. La tassa di

giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo

versato in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento

pronunciata il 22 ottobre 2015 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5,

nei confronti di RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima

sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio dei

fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE

1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dal reclamante in questa

sede, pari a fr. 80.–, è versata all’associazione CO 1 quale rimborso

della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n.

I.2.

III. Notificazione a:

–;

–;

– Ufficio

di esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Lugano;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).