14.2015.192
Fallimento. Pagamento prima della pronuncia del fallimento
6 novembre 2015Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2015.192
Lugano
6 novembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nella causa SO.2015.3384 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5, promossa con istanza 28 luglio 2015 da
CO 1
(rappr. dal RA 1
,)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 27 ottobre 2015 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 22 ottobre 2015 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, il 28 luglio 2015 l’associazione
CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il
fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 284.75 più interessi e
spese.
Fatti
B. All’udienza
di discussione del 30 settembre 2015 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione 22 ottobre 2015 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 a
far tempo dal 23 ottobre 2015 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–
per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a
questa Camera con un reclamo del 27 ottobre 2015 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. L’indomani
il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo
parziale. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo
la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo
credito.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2.
CPC). Presentato il 27 ottobre 2015 contro la sentenza emessa il 23 ottobre,
in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
2.
Secondo
l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita
all’autorità giudiziaria superiore entro 10 giorni dalla notificazione. Le
parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati
anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte Noven”).
Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con
documenti che, prima della sua apertura, il creditore gli ha concesso una dilazione
(art. 172 n. 3 LEF).
Orbene,
nel caso specifico il 7 ottobre 2015, ossia prima della pronuncia del
fallimento, il reclamante ha pagato fr. 441.65 all’Ufficio di esecuzione
di Lugano a saldo dell’esecuzione che ha portato al fallimento (ricevuta n. __________
acclusa al reclamo). Circostanza che, fosse stata nota al Pretore, gli avrebbe
impedito di pronunciare il fallimento (art. 172 n. 3 LEF). Poco importa poi al
riguardo che tale pagamento sia stato contabilizzato dalla procedente soltanto
il 30 ottobre (scritto 3 novembre 2015 della stessa), giacché per legge
determinante per la reiezione della domanda di fallimento (come pure per l’annullamento
del fallimento, cfr. art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF) è il momento dell’estinzione
del credito, che avviene già nell’istante in cui il credito viene pagato all’ufficio
d’esecuzione (art. 12 cpv. 2 LEF). Il fallimento di RE 1 va pertanto annullato.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi
a carico del reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio
della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte
non si assegnano ripetibili, non avendo la stessa dovuto redigere osservazioni
al reclamo, non richieste dalla Camera. La tassa di
giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo
versato in questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento
pronunciata il 22 ottobre 2015 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5,
nei confronti di RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima
sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio dei
fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE
1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dal reclamante in questa
sede, pari a fr. 80.–, è versata all’associazione CO 1 quale rimborso
della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n.
I.2.
III. Notificazione a:
–;
–;
– Ufficio
di esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Lugano;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).