14.2015.193
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Divieto dei nova. Eccezione di compensazione
28 gennaio 2016Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2015.193
Lugano
28 gennaio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Fiscalini
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nella causa incarto n. __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Riva San Vitale promossa con istanza 2
aprile 2015 da
CO 1
(rappresentato da RA 1, __________)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 28 ottobre 2015 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 19 ottobre 2015 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con rogito del 31 gennaio 2013 i fratelli RE 1
e RA 1 hanno costituito in favore del padre CO 1 un diritto d’abitazione sulla proprietà per piani n. __________ della particella n. __________ RFD di __________,
di cui era proprietaria la defunta madre prima di essere assegnata a titolo
esclusivo a RE 1 nel quadro della divisione ereditaria. Nel contempo, CO 1 si è
impegnato a versare al figlio RE 1 fr. 600.– mensili
per tutta la durata del diritto d’abitazione. Da parte sua questi si è
obbligato a versare in favore del padre una rendita vitalizia di fr. 500.–
mensili, da aumentare a fr. 1'100.– mensili a partire dall’estinzione del
diritto d’abitazione.
B. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 16 dicembre 2014 dall’Ufficio di
esecuzione di Mendrisio, CO 1 ha escusso il figlio RE 1 per l’incasso di fr. 2'994.–,
indicando quale titolo di credito: “Spese sostenute per conto del debitore (Fr. 2'250.–) e mancato
versamento vitalizio mensile (Fr. 744.70). Il debitore SEMBRA sostenere
che il mancato versamento del vitalizio è legittimo perché il creditore
dovrebbe pagare le spese accessorie dell’appartamento (diritto di abitazione)
ma i giustificativi sono ...” [manca agli atti la
pagina successiva annessa al precetto].
C. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 2 aprile 2015 CO
1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di
Riva San Vitale. All’udienza di discussione tenutasi il 6
luglio 2015 le parti hanno presentato alcuni documenti, scambiato “delle informazioni”
e proposto una “soluzione
della questione”, che non è riportata nel verbale d’udienza.
D. Statuendo con decisione del 21 settembre 2015 priva di motivazione
scritta, il Giudice di pace ha accolto parzialmente l’istanza e rigettato in
via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta limitatamente a fr. 744.70
“(fr. 500.– + fr. 244.70)”, ponendo a suo carico la tassa di giustizia di fr. 80.–. A richiesta di RE 1, il Giudice di pace ha poi emesso la motivazione
scritta il 19 ottobre 2015.
E. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 28 ottobre 2015, chiedendo “di analizzare la decisione del Giudice di
pace”, che secondo lui sarebbe in contrasto con l’”incarico
dei pagamenti” affidatogli dal padre, sulla scorta del quale il reclamante
avrebbe pagato spese a carico dell’istante per fr. 774.70. Il reclamo non
è stato notificato alla controparte per osservazioni.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 28 ottobre 2015 contro la sentenza notificata a RE 1 al più
presto il 20 ottobre, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
Fatti
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base
agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3 Presentati
per la prima volta con il reclamo, “l’incarico pagamento fatture __________ e
tasse rifiuti” firmato dal padre CO 1 il 28 giugno 2014, la fattura dell’__________
del 9 ottobre 2014 intestata all’istante, come pure la decisione del Comune di __________
relativa alla “tassa raccolta rifiuti 2013” sono documenti nuovi e pertanto
irricevibili.
2. In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale
(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del
credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il
giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la
sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid.
4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto
esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587
consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di
sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF;
DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3. Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato, come unico riconoscimento
di debito e valido titolo per il rigetto provvisorio dell’opposizione secondo l’art.
82 LEF, l’estratto del rogito notarile prodotto dall’istante, da cui risulta
che il convenuto s’impegna a versare al padre CO 1 una rendita vitalizia di fr. 500.–
mensili. Ritenendo che per la richiesta inerente all’importo rimanente di fr. 2'249.30
non esiste invece alcun riconoscimento di debito, egli ha rigettato
in via provvisoria l’opposizione interposta da RE 1 limitatamente a fr. 744.70
“(fr. 500.– + fr. 244.70)”.
4. Nel
reclamo RE 1 fa valere di essere stato incaricato da suo padre CO 1, il 28
giugno 2014, di eseguire il pagamento del canone di servizio via cavo dell’__________
e della la tassa raccolta rifiuti relativi all’appartamento occupato da lui,
autorizzando il figlio a dedurre quanto pagato dal vitalizio pattuito nel rogito
del 31 gennaio 2013. Il convenuto sottolinea di aver fatto valere già diverse
volte tale deduzione, pari a fr. 774.70 (recte: fr. 744.70),
anche davanti alla Pretura di Mendrisio-Nord.
Considerandi
5.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio,
a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta
costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid.
4.1
). Nella fattispecie, il rogito del 31 gennaio 2013 (doc. C accluso all’istanza)
sottoscritto dal reclamante, laddove egli s’impegna a versare al padre una
rendita vitalizia di fr. 500.– mensili, costituisce
un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per la somma posta in
esecuzione (fr. 744.70), RE 1 non contestando di non avere pagato la
rendita di luglio 2014 né di avere versato solo fr. 255.30 per agosto del
2014.
(cfr. email di RA 1 del 16 luglio e del 10 ottobre 2014, doc. E).
6.
A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere
verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1
con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono
anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto
delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG
I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad art. 82 LEF). Ove
l’escusso eccepisca l’estinzione del credito posto in esecuzione per
compensazione con una sua pretesa nei confronti dell’escutente (art. 120 CO),
gli incombe dunque di rendere verosimile non solo il suo diritto a far valere
la compensazione, ma anche, sulla base di giustificativi, l’esistenza, l’importo
e l’esigibilità del proprio credito. Una prova documentale liquida non è
necessaria (sentenza del Tribunale federale 5D_180/2012 del 31 gennaio 2013,
consid. 3.3.3; sentenza della CEF 14.2015.23 del 28 maggio 2015, consid. 8; Staehelin, op. cit., n. 93 seg. ad art.
82.
con rimandi).
6.1
Nella
fattispecie, lo scarno verbale dell’udienza del 6 luglio 2015 non permette di
stabilire né le conclusioni né le motivazioni addotte da RE 1 in prima sede.
Tutt’al più si evince da una lettera del 15 aprile 2014 alla Pretura di
Mendrisio-Nord, verosimilmente prodotta durante l’udienza del 6 luglio 2015 (doc.
1, pag. 3), che l’escusso ha probabilmente invocato l’eccezione di
compensazione, giacché scriveva in quella lettera che “per evitare spese amministrative inutili e con suo
accordo (del padre), abbiamo allora addebitato solo la quota parte di __________
dell’anno 2013 al suo vitalizio che gli versiamo mensilmente (tutti i dettagli
in allegato)”. Agli atti non si trovano però né l’allegato menzionato
né un conteggio o delle fatture inerenti alle spese in questione. Soltanto in
questa sede il convenuto ha poi precisato che la compensazione si baserebbe
sull’“incarico pagamento fatture __________ e tasse rifiuti” firmato da CO 1 il
28.
giugno 2014 e prodotto per la prima volta con il reclamo.
6.2
Pur
volendo ammettere che RE 1 abbia eccepito la compensazione già in prima sede e
allegato di avere pagato spese per conto del padre, sta di fatto ch’egli non le
ha sostanziate in modo perlomeno attendibile con riscontri oggettivi.
Come già anticipato, l’”incarico di pagamento” e le due fatture acclusi al
reclamo sono nuovi e pertanto irricevibili (sopra consid. 2), per tacere del
fatto che non basterebbero comunque ad accogliere l’eccezione di
compensazione, siccome RE 1 non ha reso verosimile di
avere effettivamente e personalmente pagato le fatture in questione.
Infondato, il reclamo non può ch’essere respinto.
7.
La
tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv.
1.
OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone
invece problema di ripetibili, siccome il reclamo non è stato intimato alla
controparte per osservazioni.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 744.70,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 140.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Riva San Vitale.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).