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Decisione

14.2015.193

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Divieto dei nova. Eccezione di compensazione

28 gennaio 2016Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base

agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3 Presentati

per la prima volta con il reclamo, “l’incarico pagamento fatture __________ e

tasse rifiuti” firmato dal padre CO 1 il 28 giugno 2014, la fattura dell’__________

del 9 ottobre 2014 intestata all’istante, come pure la decisione del Comune di __________

relativa alla “tassa raccolta rifiuti 2013” sono documenti nuovi e pertanto

irricevibili.

2. In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale

(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del

credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il

giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la

sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid.

4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto

esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587

consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di

sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF;

DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3. Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato, come unico riconoscimento

di debito e valido titolo per il rigetto provvisorio dell’opposizione secondo l’art.

82 LEF, l’estratto del rogito notarile prodotto dall’istante, da cui risulta

che il convenuto s’impegna a versare al padre CO 1 una rendita vitalizia di fr. 500.–

mensili. Ritenendo che per la richiesta inerente all’importo rimanente di fr. 2'249.30

non esiste invece alcun riconoscimento di debito, egli ha rigettato

in via provvisoria l’opposi­­zione interposta da RE 1 limitatamente a fr. 744.70

“(fr. 500.– + fr. 244.70)”.

4. Nel

reclamo RE 1 fa valere di essere stato incaricato da suo padre CO 1, il 28

giugno 2014, di eseguire il pagamento del canone di servizio via cavo dell’__________

e della la tassa raccolta rifiuti relativi all’appartamento occupato da lui,

autorizzando il figlio a dedurre quanto pagato dal vitalizio pattuito nel rogito

del 31 gennaio 2013. Il convenuto sottolinea di aver fatto valere già diverse

volte tale deduzione, pari a fr. 774.70 (recte: fr. 744.70),

anche davanti alla Pretura di Mendrisio-Nord.

Considerandi

5.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio,

a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta

costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid.

4.1

). Nella fattispecie, il rogito del 31 gennaio 2013 (doc. C accluso all’istanza)

sottoscritto dal reclamante, laddove egli s’impegna a versare al padre una

rendita vitalizia di fr. 500.– mensili, costituisce

un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per la somma posta in

esecuzione (fr. 744.70), RE 1 non contestando di non avere pagato la

rendita di luglio 2014 né di avere versato solo fr. 255.30 per agosto del

2014.

(cfr. email di RA 1 del 16 luglio e del 10 ottobre 2014, doc. E).

6.

A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere

verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1

con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono

anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto

delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG

I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad art. 82 LEF). Ove

l’escusso eccepisca l’estinzione del credito posto in esecuzione per

compensazione con una sua pretesa nei confronti dell’escutente (art. 120 CO),

gli incombe dunque di rendere verosimile non solo il suo diritto a far valere

la compensazione, ma anche, sulla base di giustificativi, l’esistenza, l’importo

e l’esi­gibilità del proprio credito. Una prova documentale liquida non è

necessaria (sentenza del Tribunale federale 5D_180/2012 del 31 gennaio 2013,

consid. 3.3.3; sentenza della CEF 14.2015.23 del 28 maggio 2015, consid. 8; Staehelin, op. cit., n. 93 seg. ad art.

82.

con rimandi).

6.1

Nella

fattispecie, lo scarno verbale dell’udienza del 6 luglio 2015 non permette di

stabilire né le conclusioni né le motivazioni addotte da RE 1 in prima sede.

Tutt’al più si evince da una lettera del 15 aprile 2014 alla Pretura di

Mendrisio-Nord, verosimilmente prodotta durante l’udienza del 6 luglio 2015 (doc.

1, pag. 3), che l’escusso ha probabilmente invocato l’eccezione di

compensazione, giacché scriveva in quella lettera che “per evitare spese amministrative inutili e con suo

accordo (del padre), abbiamo allora addebitato solo la quota parte di __________

dell’anno 2013 al suo vitalizio che gli versiamo mensilmente (tutti i dettagli

in allegato)”. Agli atti non si trovano però né l’allegato menzionato

né un conteggio o delle fatture inerenti alle spese in questione. Soltanto in

questa sede il convenuto ha poi precisato che la compensazione si baserebbe

sull’“incarico pagamento fatture __________ e tasse rifiuti” firmato da CO 1 il

28.

giugno 2014 e prodotto per la prima volta con il reclamo.

6.2

Pur

volendo ammettere che RE 1 abbia eccepito la compensazione già in prima sede e

allegato di avere pagato spese per conto del padre, sta di fatto ch’egli non le

ha sostanziate in modo perlomeno attendibile con riscontri oggettivi.

Come già anticipato, l’”incarico di pagamento” e le due fatture acclusi al

reclamo sono nuovi e pertanto irricevibili (sopra consid. 2), per tacere del

fatto che non basterebbero comunque ad accogliere l’eccezione di

compensazione, siccome RE 1 non ha reso verosimile di

avere effettivamente e personalmente pagato le fatture in questione.

Infondato, il reclamo non può ch’es­­sere respinto.

7.

La

tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv.

1.

OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone

invece problema di ripetibili, siccome il reclamo non è stato intimato alla

controparte per osservazioni.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 744.70,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 140.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Riva San Vitale.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).