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Decisione

14.2015.194

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Responsabilità personale dell’organo di una società a garanzia limitata. Clausola a saldo di ogni pretesa (“Saldoklausel”)

16 febbraio 2016Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base

agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale

(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del

credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il

giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la

sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente

verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione

di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza

regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il

pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il

litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid.

3.2).

3. Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha constatato che agli atti non si

trova alcun documento dal quale si può dedurre “la volontà della convenuta di riconoscersi

personalmente e senza riserve obbligata al pagamento della somma di fr. 2'600.–

posta in esecuzione”. Al riguardo, egli ha precisato

che tale volontà non è evincibile nemmeno dalla lettera dell’escussa dell’8

novembre 2012, con cui essa ha riconosciuto unicamente che la pretesa di fr. 2'500.–

(e non di fr. 2'600.–) fatta valere dagli istanti dev’essere saldata dalla

V__________ Sagl. In assenza di un valido riconoscimento di debito il Giudice

di pace ha pertanto respinto l’istanza.

4. Nel

loro “appello” (recte: reclamo) RE 1, RE 2 e RE 3 ribadiscono di aver

concordato con CO 1 “concretamente

che saremmo stati risarciti da V__________ Sagl per i nostri sforzi con un

importo di fr. 2'600.–”, aggiungendo che la

consulente immobiliare ha assicurato di rimborsare loro tale somma personalmente

e immediatamente. I reclamanti deducono inoltre la responsabilità personale di CO

1 per tale somma dalla quietanza a saldo (“Saldoklausel”) da lei firmata

il 17 dicembre 2011 in occasione della sua uscita dalla V__________ Sagl. Essi

sottolineano che tale clausola è stata sottoscritta proprio un giorno dopo la

registrazione dell’atto di quietanza del 16 dicembre 2011 e che CO 1 avrebbe

dovuto informarli – prima della firma della clausola – che non aveva effettuato

il rimborso in questione. Tenuto conto che secondo loro la convenuta ha

confermato sia oralmente, sia per iscritto la pretesa posta in esecuzione, l’istanza

dev’essere accolta.

5. In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e

se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza)

Considerandi

e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel

titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o

riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

5.1

Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1

LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’e­­scusso o dal suo

rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di

riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro

determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid.

2.3.1

con rimandi). Incombe all’escutente provare (e non solo rendere

verosimile: sentenza del Tribunale federale 5A_741/2013 del 3 aprile 2014,

consid. 3.1.3 con rimandi) che dal documento o dai documenti da lui prodotti risulta

indiscutibilmente un riconoscimento di debito a norma di legge (v. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I,

2a ed. 2010, n. 21 ad art. 82 LEF). Una sua

eventuale interpretazione può fondarsi solo sul titolo stesso (sentenza

5A_741/2013 già citata, consid. 3.1.1 e 4.2), fermo restando che in caso di

dubbio la questione litigiosa andrà, se occorre, sottoposta al giudice

ordinario (sentenze della CEF 14.2014.116 del 3 novembre 2014, consid. 4.4, e 14.2015.23

del 28 maggio 2015, consid. 7.1).

5.2

Nella fattispecie i reclamanti fondano la loro pretesa di fr. 2'600.–

nei confronti di CO 1 personalmente su due documenti.

a) Dal

primo, una raccomandata dell’8 novembre 2012 inviata dalla consulente

immobiliare a RE 2 (doc. 1, lett. A), si evince che la convenuta aveva pattuito

oralmente con i reclamanti ch’essi avrebbero ottenuto dalla V__________ Sagl un’indenni­­tà

di fr. 2'500.– per i costi e il dispendio loro occorsi (“Für die Ihnen entstandenen Kosten und

Umtriebe haben wir uns auf eine Ent­schädigung geeinigt, die, wenn ich mich

nicht ganz täusche, Fr. 2'500.00 beträgt und von V__________ Sagl bezahlt

werden muss”). In quel contesto CO 1 riconosce inoltre

di essersi dimenticata di fare bonificare tale importo in loro favore (“Dieser Betrag hätte Ihnen nach der

Verschreibung von Herrn R__________ überwiesen werden sollen, wurde aber von

mir vergessen”, doc. 1, lett. A, pag. 2). Ora, dal

testo di questo primo documento risulta tutt’al più che debitrice dell’indennità

di fr. 2'500.– sia la V__________ Sagl ma non che la convenuta abbia

personalmente riconosciuto di esserne debitrice nei confronti degli istanti

(men che meno per fr. 2'600.–). Difettando in ogni caso l’esigenza d’i­dentità

tra la debitrice indicata nel riconoscimento di debito e la parte escussa (sopra

consid. 5), questo primo argomento si rivela privo di fondamento.

b) Il

secondo documento su cui è fondato il reclamo è l’ultima pagina di una

convenzione sottoscritta il 17 dicembre 2011 da CO 1 e verosimilmente da un

rappresentante della V__________ Sagl (doc. 2), nella quale alla cifra n. 11, denominata

“Saldoklausel”, le parti, facendo riferimento alle cifre precedenti (non

riprodotte nel documento agli atti), si sono dichiarate tacitate reciprocamente

da ogni e qualsiasi pretesa contrattuale, fatte salve eventuali pretese già esistenti

al momento della firma della convenzione, ma non ancora note alla V__________

Sagl, così come danni non ancora avvenuti, ma imputabili a CO 1 (“… omissis … Vorbehalten bleiben Ansprüche

aus im Zeitpunkt dieser Vereinbarung bereits eingetretenen, aber V__________

noch nicht bekannten sowie noch nicht eingetretenen, aber der CO 1 zuzurechnenden

Schäden”).

La

clausola in questione, che è stata verosimilmente adottata in occasione

dell’uscita di CO 1 dalla V__________ Sagl, regola i rapporti

contrattuali tra la convenuta e il rappresentante della società, senza

riferirsi in alcun modo agli istanti o al credito posto in esecuzione. Non

contiene del resto alcun riconoscimento di debito ma al contrario una

liberatoria. Anche su questo punto il reclamo si dimostra inconsistente.

5.3

In conclusione, dai documenti prodotti dai reclamanti non risulta

indiscutibilmente un riconoscimento di debito a norma di legge. La

sentenza impugnata merita così conferma. Ciò non preclude agli

escutenti la possibilità di sottoporre nuovamente la questione litigiosa

al giudice ordinario (sopra, consid. 5.1).

6.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece

problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato intimato per

osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede. Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'140.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio,

già anticipate dai reclamanti, sono poste a loro carico in solido.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del Circolo della

Magliasina.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).