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Decisione

14.2015.195

Rigetto provvisorio dell’opposizione sulla scorta dell’elenco dei debiti accluso alla dichiarazione d’imposta dell’escussa e dell’ex marito

22 febbraio 2016Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base

agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale

(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del

credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il

giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la

sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).

La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo,

senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.

2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre

nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136

III 530 consid. 3.2).

3. Nella

decisione impugnata, il Pretore rileva che la richiesta di documenti formulata

dall’Ufficio circondariale di tassazione di Lugano Campagna il 17 febbraio 2006

in merito ai costi della costruzione eseguita sul fondo a Manno dei

contribuenti M__________ e CO 1, sulla quale è menzionato alla voce “finanziamento”

un investimento di fr. 100'000.– di “RE 1”, è firmata esclusivamente da un

funzionario dell’ufficio e non dall’escussa. Inoltre tale scritto indica quale

investitore il solo RE 1, e non anche la moglie RE 2, e quale investimento la

somma di fr. 100'000.– e non quella di fr. 120'000.– posta in

esecuzione. Neppure i moduli 1, 2, 4, 5, 6 e 7 della dichiarazione d’imposta per

il 2010 dell’escussa e del marito sono firmati dalla stessa. L’unico documento

sottoscritto da lei è il modulo eTax, che tuttavia secondo il Pretore non riporta

alcuna indicazione, riferimento o richiamo a prestiti o debiti, limitandosi a menzionare

il reddito imponibile netto, la sostanza imponibile netta e la pretesa di rimborso

dell’imposta preventiva.

4. Nel

reclamo RE 1 e RE 2 contestano che i moduli 1, 2, 4, 5, 6 e 7 della

dichiarazione d’imposta debbano essere firmati dall’escussa per renderli per

lei obbligatori e quindi costituire riconoscimento di debito. Per i ricorrenti,

come indicato a chiare lettere sulla prima pagina della dichiarazione eTax, è richiesta

la firma del contribuente solo sul formulario intitolato “dati riassuntivi

con codici a barre” ma non sui moduli allegati. Firmando quella pagina –

soggiungono i reclamanti – l’escussa ha confermato l’esattezza dei moduli

allegati, l’esistenza e l’esattez­­za dei debiti riportati nel modulo 5 e dell’importo

della sostanza (calcolata mediante sottrazione dagli attivi dei debiti indicati

nel modulo 5). Ciò si desume dall’avvertenza riportata in grassetto sulla prima

pagina del modulo eTax, per cui con la firma del formulario “dati riassuntivi

con codice a barre” tutti i documenti di cui è composta la dichiarazione sono

riconosciuti come corretti.

I

ricorrenti argomentano inoltre di aver dimostrato, con la produzione dello

scritto del 17 settembre 2006, di avere prestato a __________ e alla moglie CO

1 fr. 100'000.– per la costruzione della loro casa, prestito che secondo

la nota dichiarazione d’imposta ammontava a fr. 120'000.– nel 2010. Lo

scritto del 2006 proverebbe d’altronde che il prestito è servito per la costruzione

dell’immobile coniugale e che al riguardo i coniugi formavano una società

semplice giusta gli art. 538 e segg. CO e rispondevano quindi solidalmente dei

relativi debiti. A mente dei reclamanti la dichiarazione fiscale non specifica

che il debito nei loro confronti sia stato contratto dal solo __________, anzi sia

la dichiarazione che lo scritto del 2006 indicano che il prestito è stato

concesso ai coniugi in solido, come del resto il debito bancario pure riportato

sul modulo 5.

5. Nelle

osservazioni CO 1 nega di aver mai ricevuto prestiti dagli istanti. Secondo lei

i prestiti sono verosimilmente stati concessi a favore del figlio. Essa precisa

che nella liquidazione del regime matrimoniale a seguito del suo divorzio la

particella n. __________ RFD di __________ le è stata attribuita in proprietà

esclusiva, ma le parti hanno confermato nella convenzione di divorzio “che alcun debito sussiste da loro contratto

che possa essere opposto all’altra”. A suo parere il debito

di fr. 120'000.– indicato nel modulo 5 della dichiarazione d’imposta è un (preteso)

debito del solo __________ nei confronti di RE 1 e RE 2. Da quel documento non si

evince chi è l’effettivo debitore.

6. In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e

se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza)

e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel

titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o

riconosciuto.

6.1 Costituisce

un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o

la scrittura privata, firmata dall’e­­scusso o dal suo rappresentante, da cui

si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,

senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente

determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). L’opposizione può essere rigettata in via provvisoria solo se l’escutente

Considerandi

prova (e non solo rende verosimile: sentenza del Tribunale federale

5A_741/2013 del 3 aprile 2014, consid. 3.1.3 con rimandi) che l’escusso ha

riconosciuto senza riserve né condizioni il debito posto in esecuzione. Il

riconoscimento deve risultare indiscutibilmente dal documento o dai documenti

prodotti dall’escutente (v. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.

2010, n. 21 ad art. 82 LEF). Una sua eventuale interpretazione

può fondarsi solo sul titolo stesso (sentenza 5A_741/2013 già citata, consid.

3.1.1

e 4.2), fermo restando che in caso di dubbio la questione litigiosa

andrà, se occorre, sottoposta al giudice ordinario (sentenze della CEF

14.2014.116

del 3 novembre 2014, consid. 4.4, e 14.2015.23 del 28 maggio 2015,

consid. 7.1).

6.2

Il

riconoscimento può essere dedotto anche da un insieme di documenti, non

necessariamente tutti firmati, a condizione però che il documento in cui l’escusso

si riconosce debitore dell’escu­­tente sia firmato e si riferisca o rinvii

chiaramente e direttamente a documenti che menzionano l’importo del debito o

che permettano di quantificarlo. Tale ammontare dev’essere determinato o

agevolmente determinabile nei documenti ai quali rinvia il documento firmato

già al momento della sua sottoscrizione (v. DTF 139 III 302 consid. 2.3.1; Staehelin, op. cit., n. 15 e 26 ad art.

82.

LEF).

6.3

Nel

caso specifico RE 1e RE 2 fondano la loro pretesa su due documenti: la

richiesta del 17 febbraio 2006, con la quale l’Ufficio circondariale di

tassazione di Lugano-Cam­pagna ha chiesto ai coniugi __________ e CO 1 di

comunicargli il costo della loro abitazione nel Comune di __________ e il modo

di finanziamento (doc. A), e la dichiarazione d’imposta del 29 settembre 2011 dei

medesimi coniugi per il 2010 (doc. B).

a) Nello

scritto del 17 febbraio 2006 il costo della costruzione è indicato in complessivi

fr. 986'018.–, di cui fr. 100'000.– investiti da RE 1. A prescindere

dal fatto che nello stesso non è menzionato a quale titolo (mutuo, donazione o

altro) è avvenuto tale investimento, lo scritto non è sottoscritto da CO 1,

motivo per cui non può assurgere a riconoscimento di debito né quindi a titolo

di rigetto provvisorio dell’opposizione.

b) Per

quanto riguarda la dichiarazione d’imposta dei coniugi __________ e CO 1 per il

2010, allestita nella forma della eTax (doc. B), non si disconosce che la prima

pagina riguardante i “Dati riassuntivi con codice a barre” è firmata dall’escussa

e dall’allora marito, né che con la loro firma essi hanno confermato anche l’esattezza

dei dati compilati nei moduli allegati, in particolare quelli inseriti nel

modulo 5. Ora, come visto, il riconoscimento di debito può essere dedotto anche

da un insieme di documenti, non necessariamente tutti firmati, a condizione che

il documento in cui l’escusso si riconosce debitore dell’escutente sia firmato

e si riferisca o rinvii chiaramente e direttamente a documenti che menzionano l’importo

del debito o che permettano di quantificarlo. Ciò potrebbe essere il caso del

modulo eTax sottoscritto dall’escussa, non essendo seriamente contestabile che

la conferma del carattere completo e veritiero (cfr. art. 198 cpv. 2 LT)

dei dati compilati implicitamente contenuta nella firma si estende ai dati riportati

nei moduli allegati.

Sennonché la dichiarazione d’imposta è rivolta

all’autorità fiscale e non ai creditori dei debiti menzionati nell’“elenco debiti”

(modulo 5) né contiene un impegno chiaro del contribuente di dover pagare a

quei creditori gli importi riportati nell’elenco. Secondo Stae­helin (op. cit., n. 71 ad art. 82),

la dichiarazione d’imposta non costituirebbe pertanto un titolo di rigetto

provvisorio dell’opposizi­­one, e per le stesse considerazioni tale qualità è

stata negata al certificato di salario trasmesso all’autorità fiscale (Appellationsgericht

di Basilea-Città in BJM 1977, 191), al bilancio di una società per i passivi

ivi elencati (sentenza della CEF 5 febbraio 1973 in re Franzi c/ Messaggero

ticinese SA, Rep. 1975, 308), all’inventario successorio o alla dichiarazione

dell’escusso fatta come teste o imputato (Staehelin, op. cit. loc. cit.; Peter

Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, pag. 330 in alto). Richiamati il

principio della buona fede e il carattere ufficiale della dichiarazione

fiscale, dubbi sulla correttezza di tale corrente dottrinale e

giurisprudenziale potrebbero essere leciti. La questione può comunque essere

lasciata indecisa nella fattispecie, perché la dichiarazione firmata dall’escussa

non può essere considerata un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82

cpv. 1 LEF per un altro motivo.

c) Sta

di fatto, in effetti, che la dichiarazione d’imposta del 2010 riguarda la

situazione patrimoniale di entrambi i coniugi e pertanto dalla stessa non emerge,

in mancanza di più precise indicazioni, se i debiti elencati nel modulo 5 siano

debiti per i quali entrambi i coniugi rispondono solidalmente o metà per parte

oppure siano debiti personali di uno solo di loro. In altre parole, non è

chiaro se sottoscrivendola CO 1 ha riconosciuto di essere personalmente

debitrice dell’importo di fr. 120'000.– indicato nel modulo 5. Inoltre

difetta ogni cenno all’esigibilità del debito e i reclamanti non hanno provato

di avere chiesto la restituzione del preteso mutuo e di avere atteso la

scadenza del termine di disdetta contrattuale o legale (art. 318 CO) prima d’inoltrare

la domanda di esecuzione (v. sentenza della CEF 14.2015.173 del 5 gennaio 2016

consid. 7). Non essendoci certezza né sulla persona del debitore della somma pretesa

dai ricorrenti né sull’esigibilità, la dichiarazione fiscale non può ritenersi

riconoscimento di debito a loro favore da parte dell’escussa.

D’altronde,

l’allegazione dei reclamanti secondo cui l’escussa e l’allora marito sarebbero

solidalmente responsabili del rimborso del prestito (recte: mutuo) conferito

da loro per la costruzione dell’abitazione famigliare non è dimostrata. Il modulo

5.

non contiene alcuna indicazione in tal senso. Di nessun conforto al riguardo

può essere la richiesta del 2006, che come visto non è sottoscritta né dall’escussa

né dall’ex marito, e per di più menziona quale investitore il solo RE 1 (e non

anche la moglie) per fr. 100'000.– (e non fr. 120'000.–). Non è provato,

dunque, che l’escussa e l’ex marito abbiano contratto il preteso mutuo ai fini

della costruzione della casa famigliare. Può così rimanere aperta la questione di

sapere se essi siano vincolati solidalmente in base a un contratto di società

semplice, per tacere del fatto che i soci non sono automaticamente debitori

solidali degli impegni contratti da uno di loro nei confronti di un terzo in

nome della società o di tutti i soci, ma solo se si realizzino le condizioni

poste all’art. 543 cpv. 2 CO.

d) Concludendo,

dai documenti prodotti dagli escutenti non risulta indiscutibilmente che l’escussa

abbia riconosciuto il credito posto in esecuzione. Il reclamo va pertanto

respinto, fermo restando che la decisione odierna non impedisce ai reclamanti

di adire il giudice di merito (sopra consid. 6.1).

7.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le

ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2

RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art.

96.

CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 120'000.–,

raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai

fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 800.– relative al presente giudizio,

già anticipate dai reclamanti, sono poste a loro carico. RE 1 e RE 2 rifonderanno

in solido a CO 1 fr. 2'500.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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