14.2015.197
Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo tardivo
10 dicembre 2015Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
14.2015.197
Lugano
10 dicembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nella causa n. 10/2015 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura
di pace del Circolo di Breno promossa con istanza 9 luglio 2015 da
Comune di Lugano, Lugano
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 4 novembre 2015 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 10 ottobre 2015 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 30 aprile 2015
dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, il Comune di Lugano ha escusso RE 1 per l’incasso
dell’imposta comunale 2010 di fr. 1'128.80 oltre agli interessi del 2.5%
dal 22 aprile 2015, degli interessi di mora aggiornati sino al 21 aprile 2015
di fr. 129.05 e della tassa di diffida di fr. 50.–;
che
avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 9 luglio
2015 il Comune di Lugano ne ha chiesto il rigetto definitivo al Giudice di pace del Circolo di Breno, il quale, statuendo con decisione del 10 ottobre 2015, ha accolto l’istanza e rigettato
in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo
carico le spese processuali di fr. 120.– e un’indennità di fr. 25.– a
favore dell’istante;
che
contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa
Considerandi
Camera con un reclamo del 4 novembre 2015 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è
impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2
CPC);
che
nel caso specifico l’avviso di ritiro della raccomandata contenente la sentenza
impugnata è stato depositato nella casella di RE 1 il 13 ottobre 2015 (v.
tracciamento dell’invio n. __________);
che
la raccomandata, a causa di un ordine di trattenuta del destinatario, è rimasta
in giacenza fino a quando egli l’ha ritirata, il 2 novembre 2015;
che,
tuttavia, la notifica di un atto giudiziario si reputa avvenuta, al più
tardi, l’ultimo dei sette giorni durante i quali l’atto è conservato in
giacenza all’ufficio postale (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC), seppure il
destinatario abbia organizzato un fermo posta o abbia impartito alla posta un
ordine di trattenuta, purché si dovesse aspettare comunicazioni dal tribunale
(sentenza del Tribunale federale 8C_861/2013 del 22 maggio 2014 consid. 2, con
un rinvio alla DTF 134 V 49);
che
nel caso di specie, avendo RE 1 presentato una duplica il 7 settembre 2015,
egli doveva aspettarsi la notifica della sentenza;
che
pertanto, iniziato il 20 ottobre alla scadenza dei 7 giorni di giacenza
postale, il termine di reclamo di 10 giorni è scaduto il 30 ottobre 2015;
che
presentato il 4 novembre 2015 il reclamo è tardivo e pertanto irricevibile;
che
la tassa del presente
giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35)
tenendo conto della non entrata in materia e dell’analogia del reclamo in esame
con altri tre reclami tardivi presentati da RE 1, segue la soccombenza (art.
106.
cpv. 1 CPC);
che
non si pone invece problema di ripetibili, la controparte non avendo dovuto
presentare osservazioni;
che
circa i rimedi esperibili sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'307.85,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile siccome tardivo.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 50.– relative al presente giudizio
sono poste a carico del reclamante, cui è restituito il maggior anticipo.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Breno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).