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Decisione

14.2015.198

Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo tardivo

10 dicembre 2015Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

14.2015.198

Lugano

10 dicembre 2015

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa n. __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo di Breno promossa con istanza 9 luglio 2015 da

Comune di Lugano, Lugano

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 4 novembre 2015 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 10 ottobre 2015 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e

considerato in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 30 aprile 2015

dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, il Comune di Lugano ha escusso RE 1 per l’incasso

dell’imposta comunale 2007 di fr. 3'429.60 oltre agli interessi del 2.5%

dal 22 aprile 2015, degli interessi di mora aggiornati sino al 21 aprile 2015

di fr. 663.45 e della tassa di diffida del 29 ottobre 2014 di fr. 50.–,

dedotto un acconto di fr. 217.15 pagato il 22 aprile 2015;

che

avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 9 luglio

2015 il Comune di Lugano ne ha chiesto il rigetto definitivo al Giudice di pace del Circolo di Breno, il quale, statuendo con decisione del 10 ottobre 2015, ha accolto l’istanza e

rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta,

ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 180.– e un’indennità di fr. 35.–

a favore dell’istante.

che

contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa

Considerandi

Camera con un reclamo del 4 novembre 2015 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza;

che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che

pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è

impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2

CPC);

che

nel caso specifico l’avviso di ritiro della raccomandata contenente la sentenza

impugnata è stato depositato nella casella di RE 1 il 13 ottobre 2015 (v.

tracciamento dell’invio n. __________);

che

la raccomandata, a causa di un ordine di trattenuta del destinatario, è rimasta

in giacenza fino a quando egli l’ha ritirata, il 2 novembre 2015;

che,

tuttavia, la notifica di un atto giudiziario si reputa avvenuta, al più

tardi, l’ultimo dei sette giorni durante i quali l’atto è conservato in

giacenza all’ufficio postale (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC), seppure il

destinatario abbia organizzato un fermo posta o abbia impartito alla posta un

ordine di trattenuta, purché si dovesse aspettare comunicazioni dal tribunale

(sentenza del Tribunale federale 8C_861/2013 del 22 maggio 2014 consid. 2, con

un rinvio alla DTF 134 V 49);

che

nel caso di specie, avendo RE 1 presentato una duplica l’8 settembre 2015, egli

doveva aspettarsi la notifica della sentenza;

che

pertanto, iniziato il 20 ottobre alla scadenza dei 7 giorni di giacenza

postale, il termine di reclamo di 10 giorni è scaduto il 30 ottobre 2015;

che

presentato il 4 novembre 2015 il reclamo è tardivo e pertanto irricevibile;

che

la tassa del presente

giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35)

tenendo conto della non entrata in materia e dell’analogia del reclamo in esame

con altri tre reclami tardivi presentati da RE 1, segue la soccombenza (art.

106.

cpv. 1 CPC);

che

non si pone invece problema di ripetibili, la controparte non avendo dovuto

presentare osservazioni;

che

circa i rimedi esperibili sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'925.90,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile siccome tardivo.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 50.– relative al presente giudizio

sono poste a carico del reclamante, cui è restituito il maggior anticipo.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Breno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).