14.2015.20
Fallimento. Solvibilità resa verosimile
23 marzo 2015Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2015.20
Lugano
23 marzo 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Chiesi
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nella causa __________ (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di
Locarno-Città promossa con istanza 28 ottobre 2014 da
CO 1
(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 30 gennaio 2015
presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 27 gennaio 2015 dal Pretore
aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno, il 28
ottobre 2014 la CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di
Locarno-Città di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di
fr. 1'442.72 più interessi e spese.
Fatti
B. All’udienza
di discussione del 13 gennaio 2015 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione 27 gennaio 2015 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento della
RE 1 a far tempo dal 28 gennaio 2015 alle ore 10.00, ponendo a carico della
massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 30 gennaio 2015
per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di
avere saldato il credito posto in esecuzione. Il 2 febbraio il presidente della
Camera ha conferito all’impugnazione effetto sospensivo parziale. Il reclamo
non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso
ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.
E. Con
scritto del 17 marzo 2015, la reclamante ha prodotto a questa Camera ulteriori
osservazioni e due ricevute di pagamenti effettuati il 16 marzo all’Ufficio di
esecuzione di Locarno.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2.
CPC). Presentato il 30 gennaio 2015 contro la sentenza notificata alla RE 1
il 28 gennaio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione
del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di
fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di
fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati
in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati
d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento
con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso
verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che
esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte
(DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento
della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile
della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze
troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda
sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III
80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del
Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità
può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al
decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di
pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa
verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti
pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici
dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2
Nel
caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta del 29 gennaio 2015 dell’Ufficio
di esecuzione di Locarno relativa al versamento di fr. 1'539.05 a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv.
2.
n. 1 risulta adempiuto.
2.3
Per
quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come
visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la
pronuncia del fallimento – va osservato che la reclamante nel suo gravame ha affermato
di dover concludere, nei prossimi tre mesi, tutti i lavori in corso (di cui per
uno produce l’offerta) al fine di liquidare definitivamente la società. La
stessa asserisce peraltro che le procedure esecutive andranno man mano saldate
una volta ricevuti gli acconti dei lavori in atto. A questo proposito dall’estratto
esecutivo al 10 marzo 2015, richiesto d’ufficio dalla Camera, e tenuto conto
dei successivi versamenti effettuati dalla reclamante il 16 marzo così come
dimostrato con le ricevute di pagamento da lei prodotte, si evince che a carico
della stessa sono pendenti quattro procedure per complessivi fr. 10'928.15
e che nei suoi confronti non sono finora stati rilasciati attestati di carenza
beni. Determinante è che per due delle procedure, il precetto esecutivo è stato
unicamente notificato, per cui il relativo credito non può ancora dirsi
accertato. Per le altre, si rileva che l’escussa le sta effettivamente pagando
ratealmente: difatti, non solo essa ha dimostrato di aver estinto con il versamento
del 16 marzo 2015 due ulteriori procedure a suo carico per fr. 985.30, ma nel
frattempo sta anche soddisfacendo parte dei suoi debiti, ossia quelli oggetto della
comminatoria di fallimento n. __________ (passato da fr. 10'683.06 a fr. 5'530.90) e dell’esecuzione n__________ (il cui importo iniziale di fr. 1'055.05
si è ora ridotto a fr. 375.60). Ciò porta a ritenere che la sua situazione
finanziaria stia migliorando, avendo l’escussa fatto prova di poter pagare gran
parte delle esecuzioni a suo carico. Ricordato che secondo giurisprudenza e
dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza
della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di
pagamento della reclamante appare più probabile della sua incapacità di
pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può
essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile.
Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della
RE 1 va annullato.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Locarno, sono poste in ambo le
sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio
della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte
non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni
al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante
prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento
pronunciata il 27 gennaio 2015 dalla Pretura della Giurisdizione di
Locarno-Città nei confronti della RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima
sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio dei
fallimenti di Locarno, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE
1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico
della RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in
questa sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della
tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
– ;
–avv. PA
1, __________, __________;
– Ufficio
di esecuzione, Locarno;
– Ufficio
dei fallimenti, Locarno;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Locarno, Locarno.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).