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Decisione

14.2015.20

Fallimento. Solvibilità resa verosimile

23 marzo 2015Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. All’udienza

di discussione del 13 gennaio 2015 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione 27 gennaio 2015 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento della

RE 1 a far tempo dal 28 gennaio 2015 alle ore 10.00, ponendo a carico della

massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 30 gennaio 2015

per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di

avere saldato il credito posto in esecuzione. Il 2 febbraio il presidente della

Camera ha conferito all’impugnazione effetto sospensivo parziale. Il reclamo

non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso

ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.

E. Con

scritto del 17 marzo 2015, la reclamante ha prodotto a questa Camera ulteriori

osservazioni e due ricevute di pagamenti effettuati il 16 marzo all’Ufficio di

esecuzione di Locarno.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2.

CPC). Presentato il 30 gennaio 2015 contro la sentenza notificata alla RE 1

il 28 gennaio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione

del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di

fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di

fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati

in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte

Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati

d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento

con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso

verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che

esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte

(DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento

della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile

della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze

troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda

sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III

80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del

Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori

alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità

può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al

decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di

pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa

verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti

pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici

dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud

in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

2.2

Nel

caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta del 29 gennaio 2015 dell’Ufficio

di esecuzione di Locarno relativa al versamento di fr. 1'539.05 a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv.

2.

n. 1 risulta adempiuto.

2.3

Per

quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come

visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la

pronuncia del fallimento – va osservato che la reclamante nel suo gravame ha affermato

di dover concludere, nei prossimi tre mesi, tutti i lavori in corso (di cui per

uno produce l’offerta) al fine di liquidare definitivamente la società. La

stessa asserisce peraltro che le procedure esecutive andranno man mano saldate

una volta ricevuti gli acconti dei lavori in atto. A questo proposito dall’estratto

esecutivo al 10 marzo 2015, richiesto d’ufficio dalla Camera, e tenuto conto

dei successivi versamenti effettuati dalla reclamante il 16 marzo così come

dimostrato con le ricevute di pagamento da lei prodotte, si evince che a carico

della stessa sono pendenti quattro procedure per complessivi fr. 10'928.15

e che nei suoi confronti non sono finora stati rilasciati attestati di carenza

beni. Determinante è che per due delle procedure, il precetto esecutivo è stato

unicamente notificato, per cui il relativo credito non può ancora dirsi

accertato. Per le altre, si rileva che l’escussa le sta effettivamente pagando

ratealmente: difatti, non solo essa ha dimostrato di aver estinto con il versamento

del 16 marzo 2015 due ulteriori procedure a suo carico per fr. 985.30, ma nel

frattempo sta anche soddisfacendo parte dei suoi debiti, ossia quelli oggetto della

comminatoria di fallimento n. __________ (passato da fr. 10'683.06 a fr. 5'530.90) e dell’esecuzione n__________ (il cui importo iniziale di fr. 1'055.05

si è ora ridotto a fr. 375.60). Ciò porta a ritenere che la sua situazione

finanziaria stia migliorando, avendo l’escussa fatto prova di poter pagare gran

parte delle esecuzioni a suo carico. Ricordato che secondo giurisprudenza e

dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza

della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di

pagamento della reclamante appare più probabile della sua incapacità di

pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può

essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile.

Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della

RE 1 va annullato.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Locarno, sono poste in ambo le

sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio

della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte

non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni

al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante

prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento

pronunciata il 27 gennaio 2015 dalla Pretura della Giurisdizione di

Locarno-Città nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima

sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio dei

fallimenti di Locarno, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE

1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico

della RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in

questa sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della

tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

– ;

–avv. PA

1, __________, __________;

– Ufficio

di esecuzione, Locarno;

– Ufficio

dei fallimenti, Locarno;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Locarno, Locarno.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).