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Decisione

14.2015.200

Rigetto definitivo dell’opposizione. Convenzione di divorzio. Inammissibilità del titolo di rigetto invocato solo in sede di reclamo

2 febbraio 2016Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base

agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Nel caso specifico, la maggior parte delle

allegazioni del reclamante si rivelano pertanto irricevibili, perché in prima

sede egli si era limitato a indicare nell’istanza quale

titolo del credito posto in esecuzione il “prelievo LPP anticipato non spettante 16.03.2011” (v. sotto consid. 5).

2. In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non

è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di

un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni

liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

3. Nella

decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che la documentazione acclusa all’istanza

non costituisce un valido titolo di rigetto definitivo, poiché non comprende

alcuna decisione giudiziale che accerti il credito fatto valere da RE 1 nei

confronti di CO 1. Egli ha inoltre rilevato come l’istante stesso abbia

prodotto una dichiarazione da lui sottoscritta nel marzo del 2011 in cui autorizzava

il notaio incaricato della compravendita di due fondi di cui le parti erano

comproprietari a versare all’ex moglie, oltre alla metà del ricavato, la somma

posta in esecuzione, motivo per cui – a detta del primo giudice – egli appare

mal venuto a richiedere ora tale importo. Se questa fosse comunque la sua

intenzione, considerando che la via del rigetto definitivo dell’opposizione non

sia quella giusta da seguire per raggiungere il suo scopo, il Pretore ha

ipotizzato che “occorrerà

verosimilmente far capo all’istituto dell’indebito arricchimento”.

4. Nel

reclamo RE 1 sottolinea di avere sottoscritto la dichiarazione del 16 marzo

2011 cedendo alla minaccia dell’ex moglie, che rifiutava di firmare il rogito

relativo alla compravendita dei due immobili se non le fosse stato versato,

oltre alla sua metà e in deduzione di quella dell’ex marito, anche l’ammontare

di fr. 37'437.60 già prelevato dal capitale di previdenza professionale di

lui, e ciò “di fronte al

temuto danno derivante dagli obblighi di legge e dalle responsabilità

contrattuali con gli acquirenti” e per “ossequiare l’obbligo di vendere” contenuto nella convenzione di divorzio. A suo dire il versamento di fr. 37'437.60

è perciò “privo di causa” e costituisce un “indebito oggettivo” poiché è stato ottenuto con la minaccia, sicché egli ritiene di

poterne richiedere la restituzione sulla base del principio “solve et repete”.

Richiamando il punto (n. 10/e) della convenzione acclusa alla sentenza di divorzio

del 15 aprile 2010 per cui il ricavo netto della vendita delle particelle n. __________

Considerandi

e __________ RFD di __________ doveva essere suddiviso per metà tra i coniugi,

il reclamante sostiene che la propria pretesa nei confronti dell’escussa ha

continuato a sussistere anche dopo la dichiarazione del 16 marzo 2011, da lui

definita un “evento dannoso”, motivo per cui, secondo lui, non tenendo conto della cronologia dei

fatti il Pretore avrebbe a torto negato l’identità tra creditore, debitore e

titolo. Oltre all’ac­­coglimento del reclamo e all’annullamento della decisione

impugnata, RE 1 chiede infine che questa Camera “formuli ex novo le proprie giustificazioni in un

riesame completo degli atti e dei fatti di causa e che tutela giurisdizionale

ai sensi di legge al diritto del sottoscritto a che gli venga restituita la

somma dovutagli”.

5.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione

(DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

5.1

Nella fattispecie, in prima sede RE 1 si è limitato a indicare quale

titolo del credito posto in esecuzione il “prelievo LPP anticipato non spettante 16.03.2011”. La data corrisponde a quella della dichiarazione allegata all’istanza

come doc. F, con cui egli ha autorizzato il notaio a versare all’ex moglie,

oltre alla sua metà del saldo netto del prezzo di compravendita dei due noti

fondi, fr. 37'437.60 (ovvero l’importo poi posto in esecuzione)

detraendoli dalla metà di lui. Orbene, la dichiarazione in questione non è una

decisione né un atto parificato a un titolo di rigetto definitivo giusta l’art.

80.

LEF. Costituisce tutt’al più un riconoscimento di debito (ossia un titolo di

rigetto provvisorio, art. 82 cpv. 1 LEF), ma in favore dell’ex moglie e non

dell’escutente. A ragione il primo giudice ha quindi respinto l’istanza.

5.2

Certo,

in sede di reclamo il procedente fonda la propria pretesa di restituzione della

parte dell’avere LPP “anticipato” alla moglie sulla convenzione sulle

conseguenze accessorie del divorzio delle parti omologata dal Pretore del

Distretto di Lugano con sentenza del 15 aprile 2010 (doc. A). Al punto 10/e,

tale convenzione stabilisce che il ricavato della compravendita delle particelle

n. __________ e __________ RFD di __________ sarà destinato all’ammortamen­­to

del debito ipotecario e che un “eventuale

saldo verrà suddiviso in ragione di ½ ciascun tra i coniugi”. Il reclamante sostiene che tale clausola gli permette d’esigere la

restituzione della somma di fr. 37'437.60 che il notaio avrebbe prelevato

dalla sua parte del prezzo di compravendita per versarla all’ex moglie.

Sennonché si tratta di allegazioni esposte per la prima volta in questa sede,

di cui la Camera non può tenere conto (v. sopra consid. 1.2). Di conseguenza,

il reclamo non può ch’essere respinto.

5.3

Per

abbondanza, sia osservato che l’istante non ha dimostrato quale fosse il saldo

netto della compravendita dei due noti fondi, di guisa che la clausola n. 10/e

della convenzione di divorzio comunque non giustificherebbe il rigetto

definitivo dell’opposizio­­ne, non vertendo su una somma determinata o

determinabile in base agli atti. Per tacere del fatto che la convenzione di

divorzio, cui il reclamante si richiama per esigere la restituzione dei fr. 37'437.60,

non prevedeva che il notaio dovesse corrispondere alla cassa pensione di RE 1 “l’importo a suo tempo elargito a titolo di

prelievo anticipato dei propri averi pensionistici”

(n. 3, fol. 5, 4° paragrafo): non è così per nulla scontato che l’auto­­rizzazione

liberamente sottoscritta dal reclamante a favore del­l’ex moglie davanti a un ufficiale

pubblico (doc. F) sia viziata da timore ragionevole nel senso dell’art. 29 CO.

Ad ogni modo, non è questione che possa né debba essere risolta in sede di

rigetto dell’opposizione bensì unicamente in una procedura

di merito (cfr. DTF 124 III 503 consid. 3a).

6.

Da ultimo, la richiesta di RE 1 di ottenere da questa Camera “un riesame completo degli atti e dei fatti

di causa” nonché una “tutela giurisdizionale ai sensi di legge” è inammissibile, poiché non rientra nel (limitato) potere di

cognizione di questa Camera (v. sopra consid. 1.2).

7.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema

di ripetibili, CO 1 non avendo dovuto esprimersi sul reclamo. Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 37'437.60,

supera la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 420.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).