14.2015.200
Rigetto definitivo dell’opposizione. Convenzione di divorzio. Inammissibilità del titolo di rigetto invocato solo in sede di reclamo
2 febbraio 2016Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2015.200
Lugano
2 febbraio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa SO.2015.1988 (rigetto definitivo
dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa
con istanza 28 aprile 2015 da
RE 1
contro
CO 1
(patrocinata dall’avv. PA 1,)
giudicando sul reclamo del 4 novembre 2015 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 23 ottobre 2015 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il
13 aprile 2015 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano (doc. I), RE 1 ha escusso
l’ex moglie CO 1 per l’incasso di fr. 37'437.60 oltre agli interessi del
5% dal 16 marzo 2011, indicando quale titolo di credito: “Prelievo Lpp anticipato non spettante
16.03.2011”.
B. Avendo
CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 28 aprile 2015 RE
1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 30 settembre 2015.
C. Statuendo con decisione 23 ottobre 2015, il Pretore ha respinto l’istanza,
ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità
di fr. 600.– a favore della parte convenuta.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 4 novembre 2015 per ottenerne l’annullamento
e l’accoglimento dell’istanza. Visto l’esito del giudizio odierno, il reclamo
non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 4 novembre 2015 contro la sentenza notificata a RE 1 il 26
ottobre, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
Fatti
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base
agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Nel caso specifico, la maggior parte delle
allegazioni del reclamante si rivelano pertanto irricevibili, perché in prima
sede egli si era limitato a indicare nell’istanza quale
titolo del credito posto in esecuzione il “prelievo LPP anticipato non spettante 16.03.2011” (v. sotto consid. 5).
2. In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non
è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di
un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni
liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
3. Nella
decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che la documentazione acclusa all’istanza
non costituisce un valido titolo di rigetto definitivo, poiché non comprende
alcuna decisione giudiziale che accerti il credito fatto valere da RE 1 nei
confronti di CO 1. Egli ha inoltre rilevato come l’istante stesso abbia
prodotto una dichiarazione da lui sottoscritta nel marzo del 2011 in cui autorizzava
il notaio incaricato della compravendita di due fondi di cui le parti erano
comproprietari a versare all’ex moglie, oltre alla metà del ricavato, la somma
posta in esecuzione, motivo per cui – a detta del primo giudice – egli appare
mal venuto a richiedere ora tale importo. Se questa fosse comunque la sua
intenzione, considerando che la via del rigetto definitivo dell’opposizione non
sia quella giusta da seguire per raggiungere il suo scopo, il Pretore ha
ipotizzato che “occorrerà
verosimilmente far capo all’istituto dell’indebito arricchimento”.
4. Nel
reclamo RE 1 sottolinea di avere sottoscritto la dichiarazione del 16 marzo
2011 cedendo alla minaccia dell’ex moglie, che rifiutava di firmare il rogito
relativo alla compravendita dei due immobili se non le fosse stato versato,
oltre alla sua metà e in deduzione di quella dell’ex marito, anche l’ammontare
di fr. 37'437.60 già prelevato dal capitale di previdenza professionale di
lui, e ciò “di fronte al
temuto danno derivante dagli obblighi di legge e dalle responsabilità
contrattuali con gli acquirenti” e per “ossequiare l’obbligo di vendere” contenuto nella convenzione di divorzio. A suo dire il versamento di fr. 37'437.60
è perciò “privo di causa” e costituisce un “indebito oggettivo” poiché è stato ottenuto con la minaccia, sicché egli ritiene di
poterne richiedere la restituzione sulla base del principio “solve et repete”.
Richiamando il punto (n. 10/e) della convenzione acclusa alla sentenza di divorzio
del 15 aprile 2010 per cui il ricavo netto della vendita delle particelle n. __________
Considerandi
e __________ RFD di __________ doveva essere suddiviso per metà tra i coniugi,
il reclamante sostiene che la propria pretesa nei confronti dell’escussa ha
continuato a sussistere anche dopo la dichiarazione del 16 marzo 2011, da lui
definita un “evento dannoso”, motivo per cui, secondo lui, non tenendo conto della cronologia dei
fatti il Pretore avrebbe a torto negato l’identità tra creditore, debitore e
titolo. Oltre all’accoglimento del reclamo e all’annullamento della decisione
impugnata, RE 1 chiede infine che questa Camera “formuli ex novo le proprie giustificazioni in un
riesame completo degli atti e dei fatti di causa e che tutela giurisdizionale
ai sensi di legge al diritto del sottoscritto a che gli venga restituita la
somma dovutagli”.
5.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione
(DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
5.1
Nella fattispecie, in prima sede RE 1 si è limitato a indicare quale
titolo del credito posto in esecuzione il “prelievo LPP anticipato non spettante 16.03.2011”. La data corrisponde a quella della dichiarazione allegata all’istanza
come doc. F, con cui egli ha autorizzato il notaio a versare all’ex moglie,
oltre alla sua metà del saldo netto del prezzo di compravendita dei due noti
fondi, fr. 37'437.60 (ovvero l’importo poi posto in esecuzione)
detraendoli dalla metà di lui. Orbene, la dichiarazione in questione non è una
decisione né un atto parificato a un titolo di rigetto definitivo giusta l’art.
80.
LEF. Costituisce tutt’al più un riconoscimento di debito (ossia un titolo di
rigetto provvisorio, art. 82 cpv. 1 LEF), ma in favore dell’ex moglie e non
dell’escutente. A ragione il primo giudice ha quindi respinto l’istanza.
5.2
Certo,
in sede di reclamo il procedente fonda la propria pretesa di restituzione della
parte dell’avere LPP “anticipato” alla moglie sulla convenzione sulle
conseguenze accessorie del divorzio delle parti omologata dal Pretore del
Distretto di Lugano con sentenza del 15 aprile 2010 (doc. A). Al punto 10/e,
tale convenzione stabilisce che il ricavato della compravendita delle particelle
n. __________ e __________ RFD di __________ sarà destinato all’ammortamento
del debito ipotecario e che un “eventuale
saldo verrà suddiviso in ragione di ½ ciascun tra i coniugi”. Il reclamante sostiene che tale clausola gli permette d’esigere la
restituzione della somma di fr. 37'437.60 che il notaio avrebbe prelevato
dalla sua parte del prezzo di compravendita per versarla all’ex moglie.
Sennonché si tratta di allegazioni esposte per la prima volta in questa sede,
di cui la Camera non può tenere conto (v. sopra consid. 1.2). Di conseguenza,
il reclamo non può ch’essere respinto.
5.3
Per
abbondanza, sia osservato che l’istante non ha dimostrato quale fosse il saldo
netto della compravendita dei due noti fondi, di guisa che la clausola n. 10/e
della convenzione di divorzio comunque non giustificherebbe il rigetto
definitivo dell’opposizione, non vertendo su una somma determinata o
determinabile in base agli atti. Per tacere del fatto che la convenzione di
divorzio, cui il reclamante si richiama per esigere la restituzione dei fr. 37'437.60,
non prevedeva che il notaio dovesse corrispondere alla cassa pensione di RE 1 “l’importo a suo tempo elargito a titolo di
prelievo anticipato dei propri averi pensionistici”
(n. 3, fol. 5, 4° paragrafo): non è così per nulla scontato che l’autorizzazione
liberamente sottoscritta dal reclamante a favore dell’ex moglie davanti a un ufficiale
pubblico (doc. F) sia viziata da timore ragionevole nel senso dell’art. 29 CO.
Ad ogni modo, non è questione che possa né debba essere risolta in sede di
rigetto dell’opposizione bensì unicamente in una procedura
di merito (cfr. DTF 124 III 503 consid. 3a).
6.
Da ultimo, la richiesta di RE 1 di ottenere da questa Camera “un riesame completo degli atti e dei fatti
di causa” nonché una “tutela giurisdizionale ai sensi di legge” è inammissibile, poiché non rientra nel (limitato) potere di
cognizione di questa Camera (v. sopra consid. 1.2).
7.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema
di ripetibili, CO 1 non avendo dovuto esprimersi sul reclamo. Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 37'437.60,
supera la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 420.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).