14.2015.201
Rigetto definitivo dell’opposizione. Fallimento della parte escussa. Stralcio della causa dopo la scelta del modo di liquidazione
3 febbraio 2016Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
14.2015.201
Lugano
3 febbraio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2015.339 (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 21 gennaio
2015 da
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1,)
contro
CO 1
(patrocinata dagli avv.dott. PA 2 e PA 3,
)
giudicando sul reclamo del 4 novembre 2015 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 22 ottobre 2015 dal Pretore;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che con il precetto esecutivo n. __________
emesso il 28 agosto 2014 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, la RE 1 ha escusso la CO 1 per l’incasso di fr. 700'000.– oltre agli accessori.
che avendo la CO 1 interposto opposizione
al precetto esecutivo, con istanza 21 gennaio 2015 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5;
che
il 28 settembre 2015, il Pretore ha ordinato la sospensione della causa in
seguito alla pronuncia del fallimento dell’escussa.
che
avendo lo stesso giudice autorizzato il 16 ottobre 2015 la liquidazione del
fallimento in via sommaria, con decreto del 22 ottobre 2015 egli ha stralciato
dai ruoli la causa di rigetto dell’opposizione e posto la tassa di giustizia
di fr. 80.– a carico dell’istante;
che
contro la decisione appena citata la RE 1 è insorta a
questa Camera con un reclamo del 4 novembre 2015 per ottenerne l’annullamento, il rinvio della causa al primo giudice
per nuova decisione previa sospensione della procedura;
che
visto l’esito del giudizio odierno il reclamo non è stato notificato alla
controparte per osservazioni;
che
la ricorrente invoca una violazione dell’art. 207 LEF, sostenendo che la
propria pretesa influisce sulla composizione della massa fallimentare, sicché
la causa di rigetto è da ritenere sospesa;
che in realtà tutte le
esecuzioni in corso contro il fallito cessano di diritto con l’apertura del
fallimento, fatte salve quelle tendenti alla realizzazione di pegni
appartenenti a terzi (art. 206 cpv. 1 LEF);
che i processi relativi
a esecuzioni estinte nelle predette circostanze diventano perciò senza oggetto;
che
a tale principio sono in particolare soggette anche le istanze di rigetto dell’opposizione
proposte contro il fallito, che diventano così prive di oggetto (sentenze della
CEF 14.2011.124 del 19 settembre 2011, RtiD 2012 I 979 seg. n. 50c, e
14.2013.187 del 2 marzo 2015; Romy
in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 7 e 8 ad art.
206 LEF);
che, tuttavia, qualora
il fallimento venga successivamente chiuso per mancanza di attivi, le
esecuzioni promosse prima della dichiarazione di fallimento riprendono il loro
corso (art. 230 cpv. 4 LEF), tranne l’esecuzione in base alla quale è stato
decretato il fallimento (DTF 124 III 123, confermata nella sentenza del Tribunale
federale 5A_370/2010 del 22 settembre 2010);
che prima di stralciare
la causa il giudice del rigetto deve quindi aspettare la pubblicazione della
dichiarazione di fallimento a norma dell’art. 232 LEF o la decisione del
giudice del fallimento che autorizza l’ufficio dei fallimenti a procedere alla
liquidazione in via sommaria (art. 231 LEF), che attestano definitivamente che
il fallimento non verrà chiuso per mancanza di attivo e perciò che l’esecuzione
non rinascerà;
che nel caso specifico
il Pretore ha dunque correttamente decretato lo stralcio della causa (art. 242
CPC) dopo avere autorizzato la liquidazione del fallimento della CO 1 in via sommaria;
che, infondato, il
reclamo va di conseguenza respinto;
che la tassa
relativa al giudizio odierno, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv.
1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che
non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo notificato
alla controparte per osservazioni;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 700'000.–,
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
Considerandi
2.
Le spese processuali di complessivi fr. 450.–
relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a
suo carico.
3.
Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).