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Decisione

14.2015.201

Rigetto definitivo dell’opposizione. Fallimento della parte escussa. Stralcio della causa dopo la scelta del modo di liquidazione

3 febbraio 2016Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

14.2015.201

Lugano

3 febbraio 2016

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2015.339 (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 21 gennaio

2015 da

RE 1

(patrocinata dall’avv. PA 1,)

contro

CO 1

(patrocinata dagli avv.dott. PA 2 e PA 3,

)

giudicando sul reclamo del 4 novembre 2015 presentato dalla RE 1 contro

la decisione emessa il 22 ottobre 2015 dal Pretore;

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che con il precetto esecutivo n. __________

emesso il 28 agosto 2014 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, la RE 1 ha escusso la CO 1 per l’incasso di fr. 700'000.– oltre agli accessori.

che avendo la CO 1 interposto opposizione

al precetto esecutivo, con istanza 21 gennaio 2015 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5;

che

il 28 settembre 2015, il Pretore ha ordinato la sospensione della causa in

seguito alla pronuncia del fallimento dell’escussa.

che

avendo lo stesso giudice autorizzato il 16 ottobre 2015 la liquidazione del

fallimento in via sommaria, con decreto del 22 ottobre 2015 egli ha stralciato

dai ruoli la causa di rigetto dell’op­posizione e posto la tassa di giustizia

di fr. 80.– a carico dell’i­stante;

che

contro la decisione appena citata la RE 1 è insorta a

questa Camera con un reclamo del 4 novembre 2015 per ottenerne l’annullamento, il rinvio della causa al primo giudice

per nuova decisione previa sospensione della procedura;

che

visto l’esito del giudizio odierno il reclamo non è stato notificato alla

controparte per osservazioni;

che

la ricorrente invoca una violazione dell’art. 207 LEF, sostenendo che la

propria pretesa influisce sulla composizione della massa fallimentare, sicché

la causa di rigetto è da ritenere sospesa;

che in realtà tutte le

esecuzioni in corso contro il fallito cessano di diritto con l’apertura del

fallimento, fatte salve quelle tendenti alla realizzazione di pegni

appartenenti a terzi (art. 206 cpv. 1 LEF);

che i processi relativi

a esecuzioni estinte nelle predette circostanze diventano perciò senza oggetto;

che

a tale principio sono in particolare soggette anche le istanze di rigetto dell’opposizione

proposte contro il fallito, che diventano così prive di oggetto (sentenze della

CEF 14.2011.124 del 19 settembre 2011, RtiD 2012 I 979 seg. n. 50c, e

14.2013.187 del 2 marzo 2015; Romy

in:

Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 7 e 8 ad art.

206 LEF);

che, tuttavia, qualora

il fallimento venga successivamente chiuso per mancanza di attivi, le

esecuzioni promosse prima della dichiarazione di fallimento riprendono il loro

corso (art. 230 cpv. 4 LEF), tranne l’esecuzione in base alla quale è stato

decretato il fallimento (DTF 124 III 123, confermata nella sentenza del Tribunale

federale 5A_370/2010 del 22 settembre 2010);

che prima di stralciare

la causa il giudice del rigetto deve quindi aspettare la pubblicazione della

dichiarazione di fallimento a norma dell’art. 232 LEF o la decisione del

giudice del fallimento che autorizza l’ufficio dei fallimenti a procedere alla

liquidazione in via sommaria (art. 231 LEF), che attestano definitivamente che

il fallimento non verrà chiuso per mancanza di attivo e perciò che l’esecuzione

non rinascerà;

che nel caso specifico

il Pretore ha dunque correttamente decretato lo stralcio della causa (art. 242

CPC) dopo avere autorizzato la liquidazione del fallimento della CO 1 in via sommaria;

che, infondato, il

reclamo va di conseguenza respinto;

che la tassa

relativa al giudizio odierno, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv.

1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che

non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo notificato

alla controparte per osservazioni;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 700'000.–,

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

Considerandi

2.

Le spese processuali di complessivi fr. 450.–

relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a

suo carico.

3.

Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).