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Decisione

14.2015.202

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Ritiro dell’esecuzione. Stralcio del reclamo. Statuizione sulle spese e ripetibili di entrambe le istanze

2 febbraio 2016Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

il reclamante avrebbe verosimilmente ottenuto ragione in sede di reclamo, il

primo giudice avendo violato i suoi più elementari diritti di parte omettendo

di notificargli la replica del 22 ottobre 2015 prima dell’emanazione di una

sentenza priva di motivazione e di ogni considerazione sugli argomenti

presentati dal convenuto nelle sue osservazioni del 23 settembre 2015 (v. art.

53 e 238 lett. g CPC), peraltro irregolarmente notificata al convenuto

personalmente anziché al suo patrocinatore (v. art. 137 CPC);

che

anche la domanda di reiezione dell’istanza formulata in via principale dal

reclamante era presumibilmente destinata a un esito positivo, siccome in linea

di massima i comproprietari di una quota di comproprietà per piani non sembrano

rispondere in via solidale dei contributi dovuti alla comunione dei comproprietari

di piani, né sul piano interno (art. 649 cpv. 1 CC) né su quello esterno, salvo

convenzione contraria (cfr. art. 143 cpv. 1 CO), come in particolare un’apposita

norma del regolamento condominiale accettata dai comproprietari interessati (Wermelinger in: Zürcher Kommentar zum ZGB

IV/1c, 2010, n. 42 ad art. 712h CC, con rinvii);

che

nel caso specifico l’art. 11 del regolamento accluso all’istan­­za non prevede

alcuna solidarietà tra i comproprietari ma un obbligo di contribuzione “in proporzione alla propria quota di valore”,

pari per il reclamante alla metà del valore millesimale della quota che detiene

in comproprietà con la moglie;

che

contrariamente a quanto sostenuto dall’istante in prima sede, i coniugi

rispondono solidalmente dei debiti che rientrano nei bisogni correnti dell’unione

coniugale solo finché dura la vita comune (art. 166 cpv. 1 e 3 CC);

che

nella fattispecie non è contestato che i coniugi RE 1 vivano separati dal 1°

ottobre 2013;

che

il reclamante non sembrava così essere debitore della metà del contributo alle

spese condominiali per il 2014 e per il 2015 dovuta dalla moglie separata, da

lei nel frattempo corrisposta;

che

l’istante è d’altronde all’origine della decisione di stralcio, avendo essa

ritirato l’esecuzione diretta contro il marito;

che

le spese sia di prima che di seconda istanza vanno di conseguenza poste a

carico dell’istante (cfr. art. 318 cpv. 3 CPC per analogia);

che

per le medesime considerazioni occorre attribuire alla parte convenuta eque

ripetibili in entrambi i gradi di giurisdizione;

che

circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1

lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'536.20.–, non raggiunge la

soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto

e i dispositivi n. 1-3 della sentenza impugnata sono così riformati:

1. La causa è dichiarata senza oggetto ed è stralciata

dal ruolo.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia, anticipata dalla parte

istante, è posta a suo carico.

3.

La parte istante rifonderà a

quella convenuta fr. 1'000.– per ripetibili.

2.

Le spese processuali di fr. 260.–

relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a

carico del CO 1, tenuto a rifondere fr. 900.– a RE 1

per ripetibili.

3.

Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione alla Giudicatura di pace

del Circolo di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).