14.2015.202
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Ritiro dell’esecuzione. Stralcio del reclamo. Statuizione sulle spese e ripetibili di entrambe le istanze
2 febbraio 2016Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2015.202
Lugano
2 febbraio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) nella causa n. __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona promossa con istanza 31 agosto
2015 da
CO 1
(rappr. dalla RA 1,)
contro
RE 1
(patrocinato dall’avv. PA 1,)
giudicando sul reclamo del 6 novembre 2015 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 28 ottobre 2015 dal “Vice” Giudice di pace;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che nella
sentenza appena citata il “Vice” Giudice di pace (recte: Giudice di pace
supplente) ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dall’escusso
al precetto esecutivo n. __________ emesso il 21 agosto 2015 dall’Ufficio di
esecuzione di Bellinzona per l’incasso di fr. 3'536.20.–
oltre agli interessi del 7% dal 1° agosto 2015;
che con decreto del 10 novembre 2015
il presidente della Camera ha concesso al reclamo effetto sospensivo;
che
come segnalato dall’istante con scritto 2 dicembre 2015 e verificato da questa
Camera, l’esecuzione si è estinta il 2 dicembre 2015 a seguito del suo ritiro
da parte dell’escutente, avendo lo stesso ottenuto nell’esecuzione promossa
parallelamente nei confronti della moglie separata dell’escusso per l’incasso
dello stesso credito la dichiarazione di passaggio in giudicato della sentenza
di rigetto dell’opposizione;
che
non potendo l’esecuzione contro il marito essere continuata, la procedura di
reclamo è così diventata senza oggetto e dev’essere stralciata dal ruolo (art. 242 CPC, applicabile in seconda istanza per
il rinvio dell’art. 219 CPC; Tappy,
CPC commenté, Basilea 2011, n. 9 ad art. 219 CPC);
che
le spese processuali di entrambi i gradi di giurisdizione vanno ripartite
secondo equità (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC);
che
la ripartizione dipende perciò dalle circostanze del caso specifico,
considerando equitativamente quale parte abbia provocato l’avvio della causa,
quale sarebbe stato presumibilmente l’esito della lite e quale parte sia all’origine
dei motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto (FF 2006 pag. 6669 a metà; sentenza del Tribunale federale 4A_272/2014 del 9 dicembre 2014, consid. 3.1);
che nelle sue osservazioni del 9
dicembre 2015, il reclamante ha confermato di protestare tasse, spese e
ripetibili di prima e seconda istanza per “essere stato coinvolto ingiustamente e inopportunamente
in un procedimento che gli ha causato e gli sta provocando ingenti costi legali”;
che
Fatti
il reclamante avrebbe verosimilmente ottenuto ragione in sede di reclamo, il
primo giudice avendo violato i suoi più elementari diritti di parte omettendo
di notificargli la replica del 22 ottobre 2015 prima dell’emanazione di una
sentenza priva di motivazione e di ogni considerazione sugli argomenti
presentati dal convenuto nelle sue osservazioni del 23 settembre 2015 (v. art.
53 e 238 lett. g CPC), peraltro irregolarmente notificata al convenuto
personalmente anziché al suo patrocinatore (v. art. 137 CPC);
che
anche la domanda di reiezione dell’istanza formulata in via principale dal
reclamante era presumibilmente destinata a un esito positivo, siccome in linea
di massima i comproprietari di una quota di comproprietà per piani non sembrano
rispondere in via solidale dei contributi dovuti alla comunione dei comproprietari
di piani, né sul piano interno (art. 649 cpv. 1 CC) né su quello esterno, salvo
convenzione contraria (cfr. art. 143 cpv. 1 CO), come in particolare un’apposita
norma del regolamento condominiale accettata dai comproprietari interessati (Wermelinger in: Zürcher Kommentar zum ZGB
IV/1c, 2010, n. 42 ad art. 712h CC, con rinvii);
che
nel caso specifico l’art. 11 del regolamento accluso all’istanza non prevede
alcuna solidarietà tra i comproprietari ma un obbligo di contribuzione “in proporzione alla propria quota di valore”,
pari per il reclamante alla metà del valore millesimale della quota che detiene
in comproprietà con la moglie;
che
contrariamente a quanto sostenuto dall’istante in prima sede, i coniugi
rispondono solidalmente dei debiti che rientrano nei bisogni correnti dell’unione
coniugale solo finché dura la vita comune (art. 166 cpv. 1 e 3 CC);
che
nella fattispecie non è contestato che i coniugi RE 1 vivano separati dal 1°
ottobre 2013;
che
il reclamante non sembrava così essere debitore della metà del contributo alle
spese condominiali per il 2014 e per il 2015 dovuta dalla moglie separata, da
lei nel frattempo corrisposta;
che
l’istante è d’altronde all’origine della decisione di stralcio, avendo essa
ritirato l’esecuzione diretta contro il marito;
che
le spese sia di prima che di seconda istanza vanno di conseguenza poste a
carico dell’istante (cfr. art. 318 cpv. 3 CPC per analogia);
che
per le medesime considerazioni occorre attribuire alla parte convenuta eque
ripetibili in entrambi i gradi di giurisdizione;
che
circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1
lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'536.20.–, non raggiunge la
soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto
e i dispositivi n. 1-3 della sentenza impugnata sono così riformati:
1. La causa è dichiarata senza oggetto ed è stralciata
dal ruolo.
Considerandi
2.
La tassa di giustizia, anticipata dalla parte
istante, è posta a suo carico.
3.
La parte istante rifonderà a
quella convenuta fr. 1'000.– per ripetibili.
2.
Le spese processuali di fr. 260.–
relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a
carico del CO 1, tenuto a rifondere fr. 900.– a RE 1
per ripetibili.
3.
Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione alla Giudicatura di pace
del Circolo di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).