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Decisione

14.2015.203

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di lavoro disdetto con effetto immediato

22 febbraio 2016Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base

agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3 Nel caso specifico, l’allegazione del reclamante secondo cui il

contratto di lavoro non sarebbe stato rescisso con effetto immediato, dal

momento che la disdetta è stata tempestivamente contestata dal lavoratore,

risulta nuova e pertanto inammissibile, siccome in prima sede RE 1 non ha

replicato alle osservazioni della CO 1.

2. Anche

volendola prendere in considerazione, ad ogni modo, tale allegazione non

cambierebbe l’esito della causa. Secondo la giurisprudenza, infatti, quando

il datore di lavoro disdice il contratto di lavoro per cause gravi nel senso

dell’art. 337 CO, il contratto cessa immediatamente di dispiegare effetti

giuridici, anche se la disdetta è ingiustificata e il dipendente ha contestato

Considerandi

l’esistenza di una causa grave. Il contratto di lavoro, pertanto,

non costituisce più riconoscimento di debito per il periodo successivo alla

disdetta e neppure per l’eventuale

credito risarcitorio fondato sull’art. 337c cpv. 1 CO, giacché il

contratto non accenna all’esi­­stenza di tale credito, il quale non può

ritenersi riconosciuto dal datore di lavoro (sentenze

del Tribunale federale 5D_147/2009 dell’11 novembre 2009, consid. 3.2, e della

CEF 14.2010.88 del 23 novembre 2010

consid. 5 e 14.2015.86 del

25.

agosto 2015 consid. 5).

Nella fattispecie, avendo la CO 1 disdetto il contratto di lavoro con effetto

immediato il 26 febbraio 2015 (doc. 1 accluso alle osservazioni all’istanza), a

prescindere dalla contestazione mossa da RE 1 lo stesso non rappresenta un

titolo idoneo all’ottenimento del rigetto dell’oppo­­sizione per i salari dei

mesi successivi a tale data. Il reclamo si rivela dunque

infondato. Il pronunciato, comunque sia, non priva il reclamante del diritto di

sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 LEF; DTF 136 III

530.

consid. 3.2).

3.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema

di ripetibili, la CO 1, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni,

non essendo incorsa in spese in questa sede. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.

112.

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 47'926.64, raggiunge

la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 420.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

–;

–studio

legale.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).