14.2015.203
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di lavoro disdetto con effetto immediato
22 febbraio 2016Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2015.203
Lugano
22 febbraio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nella causa SO.2015.3940 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 28 agosto 2015 da
RE 1
contro
CO 1
(patrocinata dall’avv. PA 1,)
giudicando sul reclamo del 6 novembre 2015 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 23 ottobre 2015 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 17 giugno 2007 la CO 1 quale di datrice di lavoro e RE 1 in veste
di dipendente hanno sottoscritto un contratto individuale di lavoro di durata
determinata (dieci anni), per il quale l’istante è stato assunto nel ruolo di
dirigente della società in qualità di CFO (“Chief Financial Officer”) a
partire dal 1° gennaio 2008 con un salario annuo di fr. 150'000.– per 12
mensilità. Il 26 febbraio 2015 la CO 1 ha disdetto il rapporto di lavoro con
effetto immediato.
B. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 27 luglio 2015 dall’Ufficio di
esecuzione di Lugano (doc. A), RE 1 ha escusso la CO 1 per l’incasso di quattro
indennità di fr. 11'981.66 oltre agli interessi del 5% rispettivamente dal
31 marzo, 30 aprile, 31 maggio 2015 e 30 giugno 2015, indicando quali titoli di
credito gli “stipendi non
percepiti per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2015, come da contratto
di lavoro del 17 giugno 2007”.
C. Avendo
la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 28 agosto
2015 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5, limitando la propria domanda ai tre stipendi per marzo,
aprile e maggio, pur menzionando alla voce “motivazione” anche quello di
giugno. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 25 settembre 2015.
D. Statuendo con decisione 23 ottobre 2015, il Pretore ha respinto l’istanza,
ponendo a carico della parte convenuta le spese processuali di fr. 250.– e
un’indennità di fr. 1'000.– a favore dell’escutente.
E. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 6 novembre 2015 per ottenerne l’annullamento
e l’accoglimento dell’istanza. Visto l’esito del giudizio odierno, il reclamo
non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 6 novembre 2015 contro la sentenza notificata a RE 1 il 27
ottobre, in concreto il reclamo, inoltrato l’ultimo giorno utile, è tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
Fatti
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base
agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3 Nel caso specifico, l’allegazione del reclamante secondo cui il
contratto di lavoro non sarebbe stato rescisso con effetto immediato, dal
momento che la disdetta è stata tempestivamente contestata dal lavoratore,
risulta nuova e pertanto inammissibile, siccome in prima sede RE 1 non ha
replicato alle osservazioni della CO 1.
2. Anche
volendola prendere in considerazione, ad ogni modo, tale allegazione non
cambierebbe l’esito della causa. Secondo la giurisprudenza, infatti, quando
il datore di lavoro disdice il contratto di lavoro per cause gravi nel senso
dell’art. 337 CO, il contratto cessa immediatamente di dispiegare effetti
giuridici, anche se la disdetta è ingiustificata e il dipendente ha contestato
Considerandi
l’esistenza di una causa grave. Il contratto di lavoro, pertanto,
non costituisce più riconoscimento di debito per il periodo successivo alla
disdetta e neppure per l’eventuale
credito risarcitorio fondato sull’art. 337c cpv. 1 CO, giacché il
contratto non accenna all’esistenza di tale credito, il quale non può
ritenersi riconosciuto dal datore di lavoro (sentenze
del Tribunale federale 5D_147/2009 dell’11 novembre 2009, consid. 3.2, e della
CEF 14.2010.88 del 23 novembre 2010
consid. 5 e 14.2015.86 del
25.
agosto 2015 consid. 5).
Nella fattispecie, avendo la CO 1 disdetto il contratto di lavoro con effetto
immediato il 26 febbraio 2015 (doc. 1 accluso alle osservazioni all’istanza), a
prescindere dalla contestazione mossa da RE 1 lo stesso non rappresenta un
titolo idoneo all’ottenimento del rigetto dell’opposizione per i salari dei
mesi successivi a tale data. Il reclamo si rivela dunque
infondato. Il pronunciato, comunque sia, non priva il reclamante del diritto di
sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 LEF; DTF 136 III
530.
consid. 3.2).
3.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema
di ripetibili, la CO 1, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni,
non essendo incorsa in spese in questa sede. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.
112.
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 47'926.64, raggiunge
la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1
lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 420.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–;
–studio
legale.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).