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Decisione

14.2015.205

Rigetto definitivo dell’opposizione. Anticipazione delle spese non richiesta all’istante. Irricevibilità della contestazione non cifrata delle ripetibili di prima sede

4 febbraio 2016Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base

agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia

l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei

fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti

e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. Nella

decisione impugnata e per quanto di rilevanza nella fattispecie, il Giudice di

pace ha stabilito le ripetibili a favore del patrocinatore dell’istante in

fr. 525.–, secondo un calcolo (“fr. 3'500.– x 25% x 0.6”) in cui ha

verosimilmente applicato al valore litigioso la percentuale massima prevista

dalla tariffa per i valori fino a fr. 20'000.– (art. 11 cpv. 1 Regolamento sulla tariffa per i casi di

patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili [RTar, RL 3.1.1.7.1]), mitigata da un fattore del 60% in ragione del

carattere esecutivo della procedura (art. 11 cpv. 2 lett.

b RTar).

3. Nel

reclamo RE 1 si duole del fatto che il Giudice di pace non ha chiesto alla

parte istante di versare un anticipo delle spese, contestando inoltre

l’ammontare delle ripetibili assegnate a quest’ultima, reputate sproporzionate

per una causa di procedura sommaria.

4. Giusta l’art. 98 CPC, il giudice può esigere che

l’attore anticipi un importo a copertura parziale o totale delle spese processuali

Considerandi

presumibili. Non si tratta quindi di un obbligo (DTF 140 III 162 consid. 4.2),

ma di uno strumento a disposizione del giudice sia per chiarire alle parti che

la procedura in questione non è gratuita, sia per garantire allo Stato (almeno

in parte) il pagamento di quelli che saranno presumibilmente i costi e le tasse

di giustizia (Trezzini in:

Trezzini/Cocchi/Bernasconi [curatori], Commentario al Codice di diritto

processuale civile svizzero, 2011, pag. 395). Ove

il giudice non abbia chiesto all’attore o all’istante l’anticipa­zione delle

spese processuali prima di statuire, non lo può più fare con la decisione

finale (sentenza della CEF 14.2011.48 del 12 aprile 2011, RtiD 2011 II 758 n.

41c), ma il convenuto non ne può trarre alcunché a proprio vantaggio poiché

nello scopo dell’art. 98 CPC non rientrano i suoi interessi. Al riguardo, il reclamo si rivela pertanto infondato.

5.

Per

quanto riguarda le ripetibili, la reclamante qualifica l’importo stabilito dal

Giudice di pace in fr. 525.– come “sproporzionato per una causa procedura sommaria” senza però indicare la cifra a suo parere corretta. Sennonché

in caso di contestazioni patrimoniali – e la contestazione di ripetibili è

manifestamente di tale indole – il reclamante non può limitarsi a domande indeterminate,

ma deve cifrare le sue pretese (Kunz in: Kunz/Hoffmann-Nowotny/Stau­ber

(curatori), ZPO-Rechtsmittel Berufung und Beschwerde, 2013, n. 33 ad art. 321

CPC). In concreto l’interessata non indica nemmeno per ordine di

grandezza in che misura andrebbe modificato l’ammontare delle ripetibili. Ciò

non adempie i requisiti minimi dell’art. 321 cpv. 1 CPC (per analogia: DTF 137

III 619 consid. 4.3 con riferimenti; sentenza della CEF 14.2015.22 dell’11

maggio 2015, consid. 6). In proposito il reclamo sfugge pertanto a ulteriore

esame.

6.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema

di ripetibili, siccome il reclamo non è stato intimato alla controparte per

osservazioni. Circa i rimedi

esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso, di fr. 525.–, non raggiunge la soglia di

fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il

reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di complessivi

fr. 100.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante,

sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo della

Navegna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).