14.2015.205
Rigetto definitivo dell’opposizione. Anticipazione delle spese non richiesta all’istante. Irricevibilità della contestazione non cifrata delle ripetibili di prima sede
4 febbraio 2016Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2015.205
Lugano
4 febbraio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Fiscalini
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nella causa SO.2015.97 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura
di pace del Circolo della Navegna promossa con istanza 6 luglio 2015 dalla
CO 1
(patrocinata dall’avv. PA 1,)
contro
RE 1
(rappresentato da RA 1,)
giudicando sul reclamo del 10 novembre 2015 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 2 novembre 2015 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 16 giugno 2015
dall’Ufficio di esecuzione di Locarno, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di
fr. 3'500.– oltre agli interessi del 5% dal 15 dicembre 2014, indicando
quale titolo di credito la “Decisione
del Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna del 15 dicembre 2014”.
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 6 luglio 2015 la
CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo
della Navegna. Nel termine impartito, la parte convenuta
si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 31
agosto 2015. Nella replica del 9 settembre 2015 e nella duplica del 12 ottobre
2015 le parti sono rimaste sulle rispettive posizioni.
C. Statuendo con decisione 2 novembre 2015, il Giudice di pace ha accolto
l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte
convenuta, ponendo a suo carico la tassa di giustizia di fr. 263.– e
un’indennità di fr. 525.– a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 10 novembre 2015, dolendosi del fatto che il primo
giudice non ha chiesto all’istante il versamento di un anticipo delle spese
processuali e contestando “l’importo
delle ripetibili che appare sproporzionato per una causa procedura sommaria”. Visto l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato
alla controparte per osservazioni.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 10 novembre 2015 contro la sentenza notificata al rappresentante
di RE 1 al più presto il 3 novembre 2015, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
Fatti
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base
agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia
l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei
fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti
e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. Nella
decisione impugnata e per quanto di rilevanza nella fattispecie, il Giudice di
pace ha stabilito le ripetibili a favore del patrocinatore dell’istante in
fr. 525.–, secondo un calcolo (“fr. 3'500.– x 25% x 0.6”) in cui ha
verosimilmente applicato al valore litigioso la percentuale massima prevista
dalla tariffa per i valori fino a fr. 20'000.– (art. 11 cpv. 1 Regolamento sulla tariffa per i casi di
patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili [RTar, RL 3.1.1.7.1]), mitigata da un fattore del 60% in ragione del
carattere esecutivo della procedura (art. 11 cpv. 2 lett.
b RTar).
3. Nel
reclamo RE 1 si duole del fatto che il Giudice di pace non ha chiesto alla
parte istante di versare un anticipo delle spese, contestando inoltre
l’ammontare delle ripetibili assegnate a quest’ultima, reputate sproporzionate
per una causa di procedura sommaria.
4. Giusta l’art. 98 CPC, il giudice può esigere che
l’attore anticipi un importo a copertura parziale o totale delle spese processuali
Considerandi
presumibili. Non si tratta quindi di un obbligo (DTF 140 III 162 consid. 4.2),
ma di uno strumento a disposizione del giudice sia per chiarire alle parti che
la procedura in questione non è gratuita, sia per garantire allo Stato (almeno
in parte) il pagamento di quelli che saranno presumibilmente i costi e le tasse
di giustizia (Trezzini in:
Trezzini/Cocchi/Bernasconi [curatori], Commentario al Codice di diritto
processuale civile svizzero, 2011, pag. 395). Ove
il giudice non abbia chiesto all’attore o all’istante l’anticipazione delle
spese processuali prima di statuire, non lo può più fare con la decisione
finale (sentenza della CEF 14.2011.48 del 12 aprile 2011, RtiD 2011 II 758 n.
41c), ma il convenuto non ne può trarre alcunché a proprio vantaggio poiché
nello scopo dell’art. 98 CPC non rientrano i suoi interessi. Al riguardo, il reclamo si rivela pertanto infondato.
5.
Per
quanto riguarda le ripetibili, la reclamante qualifica l’importo stabilito dal
Giudice di pace in fr. 525.– come “sproporzionato per una causa procedura sommaria” senza però indicare la cifra a suo parere corretta. Sennonché
in caso di contestazioni patrimoniali – e la contestazione di ripetibili è
manifestamente di tale indole – il reclamante non può limitarsi a domande indeterminate,
ma deve cifrare le sue pretese (Kunz in: Kunz/Hoffmann-Nowotny/Stauber
(curatori), ZPO-Rechtsmittel Berufung und Beschwerde, 2013, n. 33 ad art. 321
CPC). In concreto l’interessata non indica nemmeno per ordine di
grandezza in che misura andrebbe modificato l’ammontare delle ripetibili. Ciò
non adempie i requisiti minimi dell’art. 321 cpv. 1 CPC (per analogia: DTF 137
III 619 consid. 4.3 con riferimenti; sentenza della CEF 14.2015.22 dell’11
maggio 2015, consid. 6). In proposito il reclamo sfugge pertanto a ulteriore
esame.
6.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema
di ripetibili, siccome il reclamo non è stato intimato alla controparte per
osservazioni. Circa i rimedi
esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso, di fr. 525.–, non raggiunge la soglia di
fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il
reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di complessivi
fr. 100.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante,
sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo della
Navegna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).