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Decisione

14.2015.207

Fallimento senza preventiva esecuzione. Diritto di essere sentito. Dilazione di pagamento richiesta ma non concessa

7 gennaio 2016Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. All’udienza

di discussione del 4 novembre 2015 è comparso unicamente l’istante, che ha

confermato la sua domanda.

C. Statuendo

con decisione 5 novembre 2015 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento della

convenuta a far tempo dal 6 novembre 2015 alle ore 09.00, ponendo a carico

della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 150.–.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a

questa Camera con un reclamo dell’8 novembre 2015 per ottenere l’annullamento dell’udienza di fallimento, che sarebbe

stata tenuta in sua assenza due giorni prima della data in cui era stata fissata,

la concessione della facoltà di pagare gli arretrati a partire dal gennaio del

2016 con rate non inferiori a fr. 10'000.– mensili e l’annullamento del

fallimento. Nelle sue osservazioni dell’11 dicembre 2015 l’istante rileva che

la data riportata sul verbale d’udienza è errata e che la dilazione richiesta

dalla reclamante non è stata accettata.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro la quale è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF, cui rinvia

l’art. 194 cpv. 1 LEF, e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione

e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 e 321 cpv. 2

CPC). Presentato l’11 novembre 2015 contro la sentenza notificata a RE 1 il 6

novembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

2.

La

reclamante segnala anzitutto che “l’udienza

era prevista per la data del 4 novembre 2015 alle ore 14.00 mentre il verbale

di udienza è stato allestito il 2 novembre 2015 dove si segnala una nostra ’logica’

assenza”. A prescindere dal fatto ch’essa neppure

afferma di essersi (coerentemente) presentata in Pretura il 4 novembre 2015, la

reclamante non ha contestato l’allegazione contenuta nelle osservazioni della

controparte, secondo cui l’udienza si è in realtà effettivamente tenuta il 4

novembre 2015 anche se per errore sul verbale d’udienza è stata erroneamente

riportata la data del 2 novembre 2015, ciò che è corroborato dalla data del

timbro d’in­­timazione figurante sullo stesso verbale, solitamente intimato

alle parti seduta stante. La questione, a dire il vero, è comunque senza

rilievo concreto poiché gli argomenti avanzati dalla reclamante per opporsi al

fallimento non sono atti a giustificare la riforma della sentenza impugnata,

come risulta dalle seguenti considerazioni.

3.

In

virtù dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF, il creditore può chiedere al giudice la

dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione contro il debitore

soggetto alla procedura di fallimento che abbia sospeso i suoi pagamenti.

3.1

La

nozione di sospensione dei pagamenti è una nozione giuridica indeterminata che

conferisce al giudice del fallimento un ampio potere di apprezzamento. Per

ammettere la sospensione dei pagamenti occorre che il debitore non paghi debiti

incontestati ed esigibili, lasci moltiplicare le esecuzioni promosse nei suoi

confronti interponendo sistematicamente opposizione, oppure ometta di pagare

anche debiti di minima importanza. Non occorre tuttavia che il debitore

interrompa tutti i suoi pagamenti, è sufficiente che il rifiuto di pagare verta

su una parte essenziale delle sue attività commerciali. Perfino un solo debito

permette di ammettere una sospensione dei pagamenti, se il debito è importante

e se il rifiuto di pagare è durevole; ciò può essere segnatamente il caso

quando il debitore rifiuta di tacitare il suo principale creditore (sentenze

del Tribunale federale 5A_711/2012 [citata sopra al consid. 2], consid. 5.2, e

5A_439/2010 dell’11 novembre 2010 consid. 4, con rinvii). La sospensione dei

pagamenti non deve essere soltanto di natura passeggera, ma deve trattarsi di

una situazione durevole (sentenza del Tribunale federale 5A_14/2011 [citata

sopra al consid. 2], consid. 3.1, con rimandi).

3.2

Nel

caso specifico la reclamante non contesta di avere sospeso i suoi pagamenti,

perlomeno per quanto riguarda imposte e contributi AVS relativi “agli ultimi

anni”. La circostanza è del resto pacifica, non fosse solo con riferimento alla

sua situazione esecutiva, per cui al 18 settembre 2015 contro di lei erano

pendenti 43 esecuzioni per oltre fr. 125'000.–, peraltro non tutte

vertenti su crediti di diritto pubblico (doc. D accluso all’istanza). Implicitamente

la reclamante ammette del resto di avere sospeso i suoi pagamenti, nella misura

in cui chiede la concessione di una dilazione fino al gennaio del 2016. A

ragione, dunque, il Pretore aggiunto ha considerato adempiuti i presupposti

dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF.

4.

La

reclamante allega di avere presentato all’istante un “piano di rientro” dell’arretrato

e ritiene che una sospensione di tre mesi della procedura non sia “una grave

concessione”. Nelle sue osservazioni al reclamo, l’istante conferma che la

fallita ha postulato una dilazione di pagamento il 14 ottobre 2015, ma precisa

di averle risposto con scritto del 27 ottobre che per prassi essa acconsente a

discutere eventuali accordi di pagamento solo direttamente davanti al giudice

del fallimento. È dunque evidente che tra le parti non è stato concluso alcun

accordo di dilazione e la reclamante non spiega per quale motivo giuridico l’istante

sarebbe stata tenuta ad approvare il suo “piano di rientro”. Il reclamo va

pertanto respinto e la sentenza impugnata confermata senza che sia necessario

chinarsi sulla questione degli effetti giuridici di una dilazione di pagamento

concessa dall’istante durante una procedura di fallimento senza preventiva

esecuzione – che potrebbe indurre a legittimi interrogativi, l’art. 194 cpv. 1

LEF non rinviando all’art. 172 n. 3 – né verificare la solvibilità della

fallita in virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF (per il rinvio dell’art. 194 cpv. 1

LEF), invero alquanto dubbia come appena visto (sopra consid. 3.2).

5.

Non

essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere

nuovamente pronunciato. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52

lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS

281.

]), come pure le spese dell’ufficio dei fallimenti,

sono poste in ambo le sedi a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1

CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo la stessa formulato

alcuna domanda in questo senso (cfr. art. 105 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e di conseguenza il fallimento della società RE

1 pronunciato dalla Pretura del Distretto di Bellinzona a far tempo da venerdì

6 novembre 2015 alle ore 09.00 è confermato.

2. La

tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 250.–, è posta a carico della

reclamante.

3. Notificazione a:

;

;

– Ufficio

di esecuzione, Bellinzona;

– Ufficio

dei fallimenti, Bellinzona;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona,

Bellinzona.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).