14.2015.207
Fallimento senza preventiva esecuzione. Diritto di essere sentito. Dilazione di pagamento richiesta ma non concessa
7 gennaio 2016Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2015.207
Lugano
7 gennaio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2015.945 (fallimento senza preventiva esecuzione) della
Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 21 settembre 2015 da
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona
contro
RE 1
giudicando sul reclamo dell’ 8 novembre 2015 presentato dalla società RE
1 contro la decisione emessa il 5 novembre 2015 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza del 21
settembre 2015, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha chiesto alla
Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il fallimento senza preventiva
esecuzione della società RE 1, facendo valere che la convenuta ha sospeso i
suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 64'737.40.
Fatti
B. All’udienza
di discussione del 4 novembre 2015 è comparso unicamente l’istante, che ha
confermato la sua domanda.
C. Statuendo
con decisione 5 novembre 2015 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento della
convenuta a far tempo dal 6 novembre 2015 alle ore 09.00, ponendo a carico
della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 150.–.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a
questa Camera con un reclamo dell’8 novembre 2015 per ottenere l’annullamento dell’udienza di fallimento, che sarebbe
stata tenuta in sua assenza due giorni prima della data in cui era stata fissata,
la concessione della facoltà di pagare gli arretrati a partire dal gennaio del
2016 con rate non inferiori a fr. 10'000.– mensili e l’annullamento del
fallimento. Nelle sue osservazioni dell’11 dicembre 2015 l’istante rileva che
la data riportata sul verbale d’udienza è errata e che la dilazione richiesta
dalla reclamante non è stata accettata.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro la quale è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF, cui rinvia
l’art. 194 cpv. 1 LEF, e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione
e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 e 321 cpv. 2
CPC). Presentato l’11 novembre 2015 contro la sentenza notificata a RE 1 il 6
novembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
2.
La
reclamante segnala anzitutto che “l’udienza
era prevista per la data del 4 novembre 2015 alle ore 14.00 mentre il verbale
di udienza è stato allestito il 2 novembre 2015 dove si segnala una nostra ’logica’
assenza”. A prescindere dal fatto ch’essa neppure
afferma di essersi (coerentemente) presentata in Pretura il 4 novembre 2015, la
reclamante non ha contestato l’allegazione contenuta nelle osservazioni della
controparte, secondo cui l’udienza si è in realtà effettivamente tenuta il 4
novembre 2015 anche se per errore sul verbale d’udienza è stata erroneamente
riportata la data del 2 novembre 2015, ciò che è corroborato dalla data del
timbro d’intimazione figurante sullo stesso verbale, solitamente intimato
alle parti seduta stante. La questione, a dire il vero, è comunque senza
rilievo concreto poiché gli argomenti avanzati dalla reclamante per opporsi al
fallimento non sono atti a giustificare la riforma della sentenza impugnata,
come risulta dalle seguenti considerazioni.
3.
In
virtù dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF, il creditore può chiedere al giudice la
dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione contro il debitore
soggetto alla procedura di fallimento che abbia sospeso i suoi pagamenti.
3.1
La
nozione di sospensione dei pagamenti è una nozione giuridica indeterminata che
conferisce al giudice del fallimento un ampio potere di apprezzamento. Per
ammettere la sospensione dei pagamenti occorre che il debitore non paghi debiti
incontestati ed esigibili, lasci moltiplicare le esecuzioni promosse nei suoi
confronti interponendo sistematicamente opposizione, oppure ometta di pagare
anche debiti di minima importanza. Non occorre tuttavia che il debitore
interrompa tutti i suoi pagamenti, è sufficiente che il rifiuto di pagare verta
su una parte essenziale delle sue attività commerciali. Perfino un solo debito
permette di ammettere una sospensione dei pagamenti, se il debito è importante
e se il rifiuto di pagare è durevole; ciò può essere segnatamente il caso
quando il debitore rifiuta di tacitare il suo principale creditore (sentenze
del Tribunale federale 5A_711/2012 [citata sopra al consid. 2], consid. 5.2, e
5A_439/2010 dell’11 novembre 2010 consid. 4, con rinvii). La sospensione dei
pagamenti non deve essere soltanto di natura passeggera, ma deve trattarsi di
una situazione durevole (sentenza del Tribunale federale 5A_14/2011 [citata
sopra al consid. 2], consid. 3.1, con rimandi).
3.2
Nel
caso specifico la reclamante non contesta di avere sospeso i suoi pagamenti,
perlomeno per quanto riguarda imposte e contributi AVS relativi “agli ultimi
anni”. La circostanza è del resto pacifica, non fosse solo con riferimento alla
sua situazione esecutiva, per cui al 18 settembre 2015 contro di lei erano
pendenti 43 esecuzioni per oltre fr. 125'000.–, peraltro non tutte
vertenti su crediti di diritto pubblico (doc. D accluso all’istanza). Implicitamente
la reclamante ammette del resto di avere sospeso i suoi pagamenti, nella misura
in cui chiede la concessione di una dilazione fino al gennaio del 2016. A
ragione, dunque, il Pretore aggiunto ha considerato adempiuti i presupposti
dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF.
4.
La
reclamante allega di avere presentato all’istante un “piano di rientro” dell’arretrato
e ritiene che una sospensione di tre mesi della procedura non sia “una grave
concessione”. Nelle sue osservazioni al reclamo, l’istante conferma che la
fallita ha postulato una dilazione di pagamento il 14 ottobre 2015, ma precisa
di averle risposto con scritto del 27 ottobre che per prassi essa acconsente a
discutere eventuali accordi di pagamento solo direttamente davanti al giudice
del fallimento. È dunque evidente che tra le parti non è stato concluso alcun
accordo di dilazione e la reclamante non spiega per quale motivo giuridico l’istante
sarebbe stata tenuta ad approvare il suo “piano di rientro”. Il reclamo va
pertanto respinto e la sentenza impugnata confermata senza che sia necessario
chinarsi sulla questione degli effetti giuridici di una dilazione di pagamento
concessa dall’istante durante una procedura di fallimento senza preventiva
esecuzione – che potrebbe indurre a legittimi interrogativi, l’art. 194 cpv. 1
LEF non rinviando all’art. 172 n. 3 – né verificare la solvibilità della
fallita in virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF (per il rinvio dell’art. 194 cpv. 1
LEF), invero alquanto dubbia come appena visto (sopra consid. 3.2).
5.
Non
essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere
nuovamente pronunciato. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52
lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS
281.
]), come pure le spese dell’ufficio dei fallimenti,
sono poste in ambo le sedi a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1
CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo la stessa formulato
alcuna domanda in questo senso (cfr. art. 105 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e di conseguenza il fallimento della società RE
1 pronunciato dalla Pretura del Distretto di Bellinzona a far tempo da venerdì
6 novembre 2015 alle ore 09.00 è confermato.
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 250.–, è posta a carico della
reclamante.
3. Notificazione a:
–
;
–
;
– Ufficio
di esecuzione, Bellinzona;
– Ufficio
dei fallimenti, Bellinzona;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona,
Bellinzona.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).