14.2015.208
Rigetto definitivo dell’opposizione. Multa della circolazione. Richiesta di sostituirla con una carcerazione
21 gennaio 2016Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2015.208
Lugano
21 gennaio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa n. __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo del Ceresio promossa con istanza 18 settembre
2015 da
CO 1
(rappr. dall’Ufficio esazione e condoni,
Bellinzona)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 10 novembre 2015 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 4 novembre 2015 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 18 giugno 2015 dall’Ufficio
di esecuzione di Mendrisio, lo Stato del Canton Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso
di fr. 220.–, indicando quale titolo di credito decreto di multa n. __________
emesso il 17 ottobre 2014 dall’Ufficio giuridico della circolazione.
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 18 settembre
2015 lo Stato del Canton Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura
di pace del Circolo del Ceresio. Nel termine impartito, la
parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni
scritte del 28 ottobre 2015.
C. Statuendo con decisione 4 novembre 2015, il Giudice di pace supplente
ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta
dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 50.–
e un’indennità di fr. 15.– a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 10 novembre 2015 confermando la
propria opposizione alla multa inflittagli e la richiesta
di sostituirla con due giorni di carcerazione. Invitato il
12 novembre 2015 a produrre una copia del reclamo firmata di proprio pugno, il
16 novembre RE 1 ha fatto pervenire alla Camera copia delle osservazioni 28
ottobre 2015 presentate in prima istanza. Stante l’esito del giudizio odierno,
il reclamo non è stato comunicato alla controparte per osservazioni. L’11
gennaio 2016 il reclamante ha comunicato l’avviso di pignoramento emesso dall’Ufficio
d’esecuzione di Mendrisio per il 26 febbraio 2016, sollecitando l’emissione della
sentenza.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 10 novembre 2015 contro la sentenza notificata a RE 1 al più
presto il 4 novembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2 RE
1 non ha prodotto una copia del reclamo firmata di proprio pugno come
richiestogli nell’ordinanza del 12 novembre 2015. Tuttavia, nel trasmettere
alla Camera il 16 novembre 2015 una copia firmata delle sue osservazioni di
prima sede, egli ha confermato indirettamente la sua volontà di ricorrere.
Anche su questo punto il reclamo si rivela ricevibile.
1.3 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
Fatti
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base
agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non
è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di
un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni
liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
3. Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace supplente si è limitato a riferirsi al
decreto di multa accluso all’istanza per respingere l’opposizione in via
definitiva, senza alcun accenno alle osservazioni inoltrate il 28 ottobre 2015
dal convenuto.
4. Nel
reclamo RE 1 ribadisce di ritenere molto ingiusta la multa posta a fondamento
dell’esecuzione, riconfermando la sua richiesta di carcerazione in sostituzione
della multa. Egli non si capacita come sia possibile sanzionarlo per avere
circolato in contromano per venti metri – secondo la prima “citazione” (della
Polizia comunale di Lugano) – o per “pochi metri” – stante la seconda
“citazione” (della Sezione della circolazione) – e per avere oltrepassato di 30
– 40 centimetri la linea di demarcazione tratteggiata tra le corsie, larghe
ambedue 4 metri e mezzo.
5. In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione
(DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
5.1 Giusta
l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono
quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità
amministrative svizzere, purché siano esecutive. Di norma, come per le sentenze
civili non è necessario il passaggio in giudicato (Staehelin in Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.
2010, n. 110 ad art. 80 LEF).
5.2 Nella
Considerandi
fattispecie l’istante fonda la sua domanda sulla decisione 27 ottobre 2014 dell’Ufficio
giuridico della Sezione della circolazione che conferma il proprio decreto di
accusa del 17 ottobre 2014, in cui aveva proposto la condanna di RE 1 al
pagamento di una multa di fr. 150.– e di spese di fr. 70.– per avere
circolato alla guida della sua vettura “per un breve tratto” in contromano in
violazione degli art. 34 cpv. 1 della Legge federale sulla circolazione
stradale (LCStr, RS 741.01). In un successivo scritto del 6 novembre lo stesso Ufficio
“ribadisce” la reiezione della richiesta di RE 1 di potere scontare due giorni
di detenzione invece di pagare la multa prima del termine di un’eventuale
procedura esecutiva, invitandolo nuovamente a comunicare entro dieci giorni se
intendeva mantenere la sua opposizione, pena la chiusura della procedura.
Ora,
in virtù dell’art. 4 lett. f del Regolamento della legge cantonale di
applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale (RL
7.4.2.1
), l’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione è competente
in particolare ad istruire e decidere le contravvenzioni e le denunce previste
in materia di circolazione, salvo nei casi di competenza delle autorità
giudiziarie. Gli scritti 27 ottobre e 6 novembre 2014 rappresentano quindi
valide decisioni amministrative di carattere esecutivo, il reclamante non dimostrando
– e neppure pretendendo – di avere confermato la sua opposizione al decreto di
multa entro i termini impartiti né di essersi rivolto direttamente alla Pretura
penale. A bene vedere, egli non contesta la decisione in sé dal momento che
chiede di poter scontare due giorni di detenzione invece di pagare la multa. Ne
segue che, esecutiva, la decisione giustifica il rigetto definitivo dell’opposizione
per l’importo posto in esecuzione.
6.
In
virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove
provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine
per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di
estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella
procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in
sede di rigetto (DTF138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5;
sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).
6.1
Nel
caso specifico, RE 1 non fa valere alcuno dei motivi di estinzione del debito
elencati dall’art. 81 LEF. Si limita a insinuare che il fatto d’invadere da 30
a 40 centimetri per diversi metri la corsia opposta a quella di marcia non sia
un’infrazione al codice stradale. Si tratta però di una censura ch’egli avrebbe
dovuto far valere davanti alla Pretura penale, confermando la propria opposizione
al decreto d’accusa. Esula invece dalla competenza del giudice di rigetto e di
questa Camera (cfr. sopra consid. 2). Infondata, la censura dev’essere
respinta.
6.2
Anche
la richiesta di poter scontare due giorni di detenzione invece di pagare la
multa esula dalla competenza delle autorità esecutive, il reclamante non
allegando né dimostrando che tale richiesta sospenda l’esigibilità della multa.
Del resto, l’Ufficio giuridico l’ha respinta nella decisione del 6 novembre
2014, con riferimento all’art. 8 cpv. 1 della Legge di procedura per le contravvenzioni
(RL 3.3.3.4), secondo cui la multa è commutata in pena detentiva sostitutiva o
in lavoro di pubblica utilità dall’autorità amministrativa che l’ha emanata
solo se “non è possibile l’incasso”. Non si può quindi entrare in materia su
tale richiesta, ciò che determina in definitiva la reiezione del reclamo.
7.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si invece pone problema
di ripetibili, la controparte non avendo dovuto esprimersi sul reclamo. Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 220.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il
reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 60.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–;
–
.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo del Ceresio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).