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Decisione

14.2015.208

Rigetto definitivo dell’opposizione. Multa della circolazione. Richiesta di sostituirla con una carcerazione

21 gennaio 2016Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base

agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non

è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di

un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni

liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

3. Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace supplente si è limitato a riferirsi al

decreto di multa accluso all’istanza per respingere l’opposizione in via

definitiva, senza alcun accenno alle osservazioni inoltrate il 28 ottobre 2015

dal convenuto.

4. Nel

reclamo RE 1 ribadisce di ritenere molto ingiusta la multa posta a fondamento

dell’esecuzione, riconfermando la sua richiesta di carcerazione in sostituzione

della multa. Egli non si capacita come sia possibile sanzionarlo per avere

circolato in contromano per venti metri – secondo la prima “citazione” (della

Polizia comunale di Lugano) – o per “pochi metri” – stante la seconda

“citazione” (della Sezione della circolazione) – e per avere oltrepassato di 30

– 40 centimetri la linea di demarcazione tratteggiata tra le corsie, larghe

ambedue 4 metri e mezzo.

5. In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione

(DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

5.1 Giusta

l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono

quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità

amministrative svizzere, purché siano esecutive. Di norma, come per le sentenze

civili non è necessario il passaggio in giudicato (Staehelin in Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.

2010, n. 110 ad art. 80 LEF).

5.2 Nella

Considerandi

fattispecie l’istante fonda la sua domanda sulla decisione 27 ottobre 2014 dell’Ufficio

giuridico della Sezione della circolazione che conferma il proprio decreto di

accusa del 17 ottobre 2014, in cui aveva proposto la condanna di RE 1 al

pagamento di una multa di fr. 150.– e di spese di fr. 70.– per avere

circolato alla guida della sua vettura “per un breve tratto” in contromano in

violazione degli art. 34 cpv. 1 della Legge federale sulla circolazione

stradale (LCStr, RS 741.01). In un successivo scritto del 6 novembre lo stesso Ufficio

“ribadisce” la reiezione della richiesta di RE 1 di potere scontare due giorni

di detenzione invece di pagare la multa prima del termine di un’e­­ventuale

procedura esecutiva, invitandolo nuovamente a comunicare entro dieci giorni se

intendeva mantenere la sua opposizione, pena la chiusura della procedura.

Ora,

in virtù dell’art. 4 lett. f del Regolamento della legge cantonale di

applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale (RL

7.4.2.1

), l’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione è competente

in particolare ad istruire e decidere le contravvenzioni e le denunce previste

in materia di circolazione, salvo nei casi di competenza delle autorità

giudiziarie. Gli scritti 27 ottobre e 6 novembre 2014 rappresentano quindi

valide decisioni amministrative di carattere esecutivo, il reclamante non dimostrando

– e neppure pretendendo – di avere confermato la sua opposizione al decreto di

multa entro i termini impartiti né di essersi rivolto direttamente alla Pretura

penale. A bene vedere, egli non contesta la decisione in sé dal momento che

chiede di poter scontare due giorni di detenzione invece di pagare la multa. Ne

segue che, esecutiva, la decisione giustifica il rigetto definitivo dell’opposizione

per l’importo posto in esecuzione.

6.

In

virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove

provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine

per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di

estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella

procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in

sede di rigetto (DTF138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5;

sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).

6.1

Nel

caso specifico, RE 1 non fa valere alcuno dei motivi di estinzione del debito

elencati dall’art. 81 LEF. Si limita a insinuare che il fatto d’invadere da 30

a 40 centimetri per diversi metri la corsia opposta a quella di marcia non sia

un’infrazione al codice stradale. Si tratta però di una censura ch’egli avrebbe

dovuto far valere davanti alla Pretura penale, confermando la propria opposizione

al decreto d’accusa. Esula invece dalla competenza del giudice di rigetto e di

questa Camera (cfr. sopra consid. 2). Infondata, la censura dev’essere

respinta.

6.2

Anche

la richiesta di poter scontare due giorni di detenzione invece di pagare la

multa esula dalla competenza delle autorità esecutive, il reclamante non

allegando né dimostrando che tale richiesta sospenda l’esigibilità della multa.

Del resto, l’Ufficio giuridico l’ha respinta nella decisione del 6 novembre

2014, con riferimento all’art. 8 cpv. 1 della Legge di procedura per le contravvenzioni

(RL 3.3.3.4), secondo cui la multa è commutata in pena detentiva sostitutiva o

in lavoro di pubblica utilità dall’autorità amministrativa che l’ha emanata

solo se “non è possibile l’incas­­so”. Non si può quindi entrare in materia su

tale richiesta, ciò che determina in definitiva la reiezione del reclamo.

7.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si invece pone problema

di ripetibili, la controparte non avendo dovuto esprimersi sul reclamo. Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 220.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il

reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 60.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

–;

.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo del Ceresio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).