14.2015.209
Rigetto definitivo dell’opposizione. Legittimazione passiva dell’eredità indivisa escussa come tale. Causa non matura per il giudizio
18 febbraio 2016Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2015.209
Lugano
18 febbraio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Fiscalini
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura
della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 2 novembre 2015
dallo
Stato del Canton Ticino, Bellinzona
(rappresentato dall’Ufficio esazione e
condoni, Bellinzona)
contro
CO 1
(rappresentata da RA 2,)
giudicando sul reclamo del 16 novembre 2015 presentato dallo Stato del
Canton Ticino contro la decisione emessa il 5 novembre 2015 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 23 giugno 2015
dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, lo Stato del Canton Ticino ha escusso
la comunione ereditaria (in seguito: CE) fu CO 1 per l’incasso di 1)
fr. 7'012.– oltre agli interessi del 2.5% dal 17 maggio 2015, di 2)
fr. 407.40 e di 3) fr. 50.–, indicando quali titoli di credito: “1 Imposta cantonale 2012
+ interessi 2.5% dal 01.06.2012 risp. dal 01.10.2014, Imposta cantonale 2012; 2
Interessi aggiornati sino al 16.05.2015; 3 Tassa di diffida (31.12.2014)”. Il precetto esecutivo in questione è stato notificato all’erede RA 2
come rappresentante della comunione ereditaria.
B. Avendo
RA 2 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 2 novembre 2015
lo Stato del Canton Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura
della Giurisdizione di Mendrisio-Nord. L’istanza non è stata notificata alla convenuta
per osservazioni.
C. Statuendo con decisione 5 novembre 2015, il Pretore ha respinto
l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di
fr. 40.–.
D. Contro
la sentenza appena citata lo Stato del Canton Ticino è insorto a questa Camera con un reclamo del 16 novembre
2015 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento
dell’istanza. Entro il termine impartitole la parte convenuta non ha
presentato osservazioni.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 16 novembre 2015 contro la sentenza notificata all’Ufficio
esazione il 9 novembre (attestazione Track & Trace n. __________), in
concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
Fatti
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base
agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia
l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei
fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti
e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. Nella
decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che “in caso di decesso del debitore, l’istanza va
presentata non già contro la CE, bensì contro tutti gli eredi del decuius in
quanto litisconsorti necessari”.
3. Nel
reclamo lo Stato del Canton Ticino afferma anzitutto che una successione può
essere escussa come tale e che la notificazione degli atti esecutivi dev’essere
fatta, in caso di successione indivisa, a uno degli eredi se non esiste un rappresentante
(art. 49 e 65 cpv. 3 LEF). Riferendosi alla giurisprudenza del Tribunale
federale (DTF 113 III 79), il reclamante sostiene che, potendo l’eredità
indivisa essere escussa come tale, a essa dev’essere riconosciuta necessariamente
anche la legittimazione passiva nella procedura di rigetto dell’opposizione,
poiché è parte integrante del procedimento di esecuzione. Per l’istante non è
quindi necessario indicare tutti gli eredi nell’istanza di rigetto dell’opposizione
in un’esecuzione diretta contro la sola successione.
4. Giusta l’art. 49 LEF fino alla divisione o alla costituzione
di un’indivisione o alla liquidazione d’ufficio, l’eredità può essere escussa
con la specie di esecuzione applicabile al defunto, al luogo dove egli poteva
essere escusso al momento della sua morte. Nonostante la comunione ereditaria
non abbia personalità giuridica, la norma citata le riconosce la capacità di
essere parte in una procedura esecutiva promossa nei suoi confronti (sentenza
della CEF 15.2008.61 del 26 agosto 2008 consid. 1; Schmid in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.
2010, n. 1 ad art. 49 LEF). Nell’esecuzione contro la successione possono
essere pignorati solo gli attivi della stessa (ovvero che erano del defunto),
Considerandi
ad esclusione quindi degli altri beni di ogni singolo erede (DTF 116 III 6 seg. consid. 2a; 113 III 82 consid.
4; sentenza della CEF
14.2001.15
del 22 agosto 2001, consid. 3b; Laydu Molinari, La poursuite
pour les dettes successorales, 1999, pag. 149 seg.; Schmid, op. cit., n. 8 ad art. 49). Secondo
l’art. 65 cpv. 3 LEF, l’esecuzione contro un’eredità non divisa si notifica al
rappresentante dell’eredità o, se questi è sconosciuto, a uno degli eredi (sentenza della CEF 15.2014.46 del 24 luglio 2014,
consid. 3.1).
4.1
Il Tribunale federale, in una sentenza del 17 settembre 1976, ha avuto
modo di decidere che all’eredità indivisa, che può essere escussa come tale,
dev’essere riconosciuta necessariamente anche la legittimazione passiva nella
procedura di rigetto dell’opposizione. Il carattere sommario della procedura
di rigetto e l’esigenza di celerità richiedono inoltre che l’erede al quale è
stato notificato il precetto esecutivo rappresenti la successione anche in
questa procedura, che è parte integrante del procedimento esecutivo (DTF 102 II
388.
consid. 2, confermata nella DTF 113 III 81, consid. 3, citata dal reclamante).
Anche la dottrina più recente avalla la giurisprudenza del Tribunale federale (Jeandin/ Peyrot, Précis de procédure
civile, 2015, pag. 63 n. 167; Franco Lorandi,
Erblasser, Erbengemeinschaft, Erbe(n) und Erbschaft als Schuldner, AJP/PJA
2012, 1387 ad ee, e i numerosi rinvii; Künzle
in: Berner Kommentar, vol. III/1/2/2, 2011, n. 512 ad art. 517-518 CC). Alla CE CO 1 andava pertanto riconosciuta la legittimazione passiva
nella procedura di rigetto dell’opposizione avviata dallo Stato del Canton
Ticino. La decisione del Pretore si rivela così giuridicamente errata.
4.2
Il
reclamante chiede inoltre di riformare la sentenza impugnata
nel senso dell’accoglimento dell’istanza. Sennonché la causa in esame non può
considerarsi matura per il giudizio nel senso dell’art. 327 cpv. 3 lett. b CPC
in quanto il Pretore non ha dato la possibilità alla convenuta di esprimersi
sull’istanza. S’impone pertanto di annullare la decisione impugnata (compreso quindi il dispositivo sulle spese giudiziarie di prima sede) e
di rinviare l’incarto al Pretore per nuova decisione nel
senso dei considerandi (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC). Entro questi limiti, di
conseguenza, il reclamo dev’essere accolto.
5.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza parziale reciproca (art.
106.
cpv. 2 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, nessuna parte
avendo formulato richiesta motivata al riguardo. Quanto alle spese ed eventuali
ripetibili di prima sede, il Pretore le fisserà un’altra volta con il nuovo
giudizio.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di
fr. 7'419.40, non raggiunge la soglia di
fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di
conseguenza la sentenza impugnata è annullata e la causa rinviata al Pretore
per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
2. Le
spese processuali di fr. 170.– relative al presente giudizio sono poste a
carico delle parti in ragione di metà ciascuno.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione alla Pretura della
Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).