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Decisione

14.2015.209

Rigetto definitivo dell’opposizione. Legittimazione passiva dell’eredità indivisa escussa come tale. Causa non matura per il giudizio

18 febbraio 2016Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base

agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia

l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei

fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti

e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. Nella

decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che “in caso di decesso del debitore, l’istanza va

presentata non già contro la CE, bensì contro tutti gli eredi del decuius in

quanto litisconsorti necessari”.

3. Nel

reclamo lo Stato del Canton Ticino afferma anzitutto che una successione può

essere escussa come tale e che la notificazione degli atti esecutivi dev’essere

fatta, in caso di successione indivisa, a uno degli eredi se non esiste un rappresentante

(art. 49 e 65 cpv. 3 LEF). Riferendosi alla giurisprudenza del Tribunale

federale (DTF 113 III 79), il reclamante sostiene che, potendo l’e­­redità

indivisa essere escussa come tale, a essa dev’essere riconosciuta necessariamente

anche la legittimazione passiva nella procedura di rigetto dell’opposizione,

poiché è parte integrante del procedimento di esecuzione. Per l’istante non è

quindi necessario indicare tutti gli eredi nell’istanza di rigetto dell’oppo­sizione

in un’esecuzione diretta contro la sola successione.

4. Giusta l’art. 49 LEF fino alla divisione o alla costituzione

di un’indi­­visione o alla liquidazione d’ufficio, l’eredità può essere escussa

con la specie di esecuzione applicabile al defunto, al luogo dove egli poteva

essere escusso al momento della sua morte. Nonostante la comunione ereditaria

non abbia personalità giuridica, la norma citata le riconosce la capacità di

essere parte in una procedura esecutiva promossa nei suoi confronti (sentenza

della CEF 15.2008.61 del 26 agosto 2008 consid. 1; Schmid in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.

2010, n. 1 ad art. 49 LEF). Nell’ese­­cuzione contro la successione possono

essere pignorati solo gli attivi della stessa (ovvero che erano del defunto),

Considerandi

ad esclusione quindi degli altri beni di ogni singolo erede (DTF 116 III 6 seg. consid. 2a; 113 III 82 consid.

4; sentenza della CEF

14.2001.15

del 22 agosto 2001, consid. 3b; Laydu Molinari, La poursuite

pour les dettes successorales, 1999, pag. 149 seg.; Schmid, op. cit., n. 8 ad art. 49). Secondo

l’art. 65 cpv. 3 LEF, l’esecuzione contro un’eredità non divisa si notifica al

rappresentante dell’eredità o, se questi è sconosciuto, a uno degli eredi (sentenza della CEF 15.2014.46 del 24 luglio 2014,

consid. 3.1).

4.1

Il Tribunale federale, in una sentenza del 17 settembre 1976, ha avuto

modo di decidere che all’eredità indivisa, che può essere escussa come tale,

dev’essere riconosciuta necessariamente anche la legittimazione passiva nella

procedura di rigetto dell’op­posizione. Il carattere sommario della procedura

di rigetto e l’esi­genza di celerità richiedono inoltre che l’erede al quale è

stato notificato il precetto esecutivo rappresenti la successione anche in

questa procedura, che è parte integrante del procedimento esecutivo (DTF 102 II

388.

consid. 2, confermata nella DTF 113 III 81, consid. 3, citata dal reclamante).

Anche la dottrina più recente avalla la giurisprudenza del Tribunale federale (Jeandin/ Peyrot, Précis de procédure

civile, 2015, pag. 63 n. 167; Franco Lorandi,

Erblasser, Erbengemeinschaft, Erbe(n) und Erbschaft als Schuldner, AJP/PJA

2012, 1387 ad ee, e i numerosi rinvii; Künzle

in: Berner Kommentar, vol. III/1/2/2, 2011, n. 512 ad art. 517-518 CC). Alla CE CO 1 andava pertanto riconosciuta la legittimazione passiva

nella procedura di rigetto dell’opposizione avviata dallo Stato del Canton

Ticino. La decisione del Pretore si rivela così giuridicamente errata.

4.2

Il

reclamante chiede inoltre di riformare la sentenza impugnata

nel senso dell’accoglimento dell’istanza. Sennonché la causa in esame non può

considerarsi matura per il giudizio nel senso dell’art. 327 cpv. 3 lett. b CPC

in quanto il Pretore non ha dato la possibilità alla convenuta di esprimersi

sull’istanza. S’impone pertanto di annullare la decisione impugnata (compreso quindi il dispositivo sulle spese giudiziarie di prima sede) e

di rinviare l’in­carto al Pretore per nuova decisione nel

senso dei considerandi (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC). Entro questi limiti, di

conseguenza, il reclamo dev’essere accolto.

5.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza parziale reciproca (art.

106.

cpv. 2 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, nessuna parte

avendo formulato richiesta motivata al riguardo. Quanto alle spese ed eventuali

ripetibili di prima sede, il Pretore le fisserà un’altra volta con il nuovo

giudizio.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di

fr. 7'419.40, non raggiunge la soglia di

fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di

conseguenza la sentenza impugnata è annullata e la causa rinviata al Pretore

per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

2. Le

spese processuali di fr. 170.– relative al presente giudizio sono poste a

carico delle parti in ragione di metà ciascuno.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione alla Pretura della

Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).